CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEI SERVIZI
Le condizioni contenute nel presente documento regolano la fornitura di servizi da parte dell'Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale (d'ora in avanti denominato "IIS").
Queste condizioni sono parte integrante dell’offerta emessa da IIS.
Le particolari condizioni eventualmente riportate nell’offerta prevalgono sulle presenti Condizioni Generali e sulle condizioni di acquisto eventualmente predisposte dal Committente.
ARTICOLO 1 - Applicabilità del documento
I servizi dovranno essere commissionati dal Committente per mezzo di ordine formale scritto. Ogni ordine dovrà riportare almeno i seguenti dati: numero dell'ordine e data; accettazione dell’offerta dell’IIS indicando data e numero della stessa.
L’ordine deve essere firmato dal Rappresentante Legale della Società o da persona incaricata con potere di firma.
ARTICOLO 2 - Accettazione dell’ordine
Al ricevimento dell’ordine formale, XXX emetterà una accettazione d’ordine, quando esplicitamente richiesto, confermando lo stesso e/o includendo precisazioni se necessario.
Viene escluso ogni diritto del Committente a un riconoscimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine.
ARTICOLO 3 - Esecuzione dello Scopo di Fornitura
L’esecuzione dello “Scopo di Fornitura” si riferisce all’effettuazione di quanto riportato nell’offerta presentata dall’IIS.
Per l’esecuzione di quanto riportato nello “Scopo di Fornitura”, nel caso se ne ravvisi la necessità, l’IIS si riserva di usufruire sotto la propria supervisione e responsabilità di Consulenti e/o Personale esterno qualificato, per lo svolgimento di tutto o parte del servizio.
ARTICOLO 4 - Modifiche ed extra lavoro
4.1. Modifiche su iniziativa del Committente
Il Committente potrà richiedere modifiche all'esecuzione dei servizi contrattuali ed IIS metterà in atto ogni azione volta a valutarle. In caso di accettazione da parte del Committente della valutazione, IIS cercherà di soddisfare le suddette modifiche compatibilmente con gli altri programmi ed impegni, dopo consultazione ed accordo con il Committente (compresi le modalità, i prezzi e le condizioni di pagamento).
4.2. Modifiche su iniziativa di IIS
IIS ha facoltà di proporre modifiche all’effettuazione dei servizi contrattuali, in accordo alle normative in vigore al momento e compatibili con il prodotto a cui sono destinate, o che secondo IIS sono necessarie per ragioni di sicurezza o per rispetto dell'ambiente, o in linea con la garanzia di buona esecuzione del servizio.
Queste modifiche, da accettarsi da parte del Committente (eccetto che per quelle considerate cogenti per legge), potranno comportare una variazione del prezzo e/o dei programmi di lavoro che saranno concordati tra le parti.
4.3 Extra lavoro
Qualora, durante lo svolgimento delle attività contrattuali, si rendesse necessario effettuare lavori non previsti, il Committente ed IIS, compatibilmente con gli altri programmi ed impegni, concorderanno tutte le condizioni di effettuazione degli stessi (compresi le modalità, i prezzi e le condizioni di pagamento).
ARTICOLO 5 - Esclusioni
Tutto quanto non espressamente citato nello “Scopo di Fornitura” dovrà essere considerato escluso dalla fornitura dei servizi riportati nell’offerta.
ARTICOLO 6 - Programma temporale
Se non diversamente specificato nell’offerta la data di consegna lavori riportata nello ”Scopo di fornitura” dovrà essere riferita alla data di ricevimento (o di accettazione se prevista) dell’ordine formale da parte IIS e dalla consegna da parte del Committente della documentazione tecnica e/o delle informazioni necessarie per l’esecuzione delle attività.
ARTICOLO 7 - Prezzi
I prezzi riportati da IIS devono intendersi non soggetti a variabilità prezzo e validi per l’anno in corso di emissione degli stessi come da Tariffario.
ARTICOLO 8 - Pagamenti
Se non diversamente specificato in offerta, il pagamento dei servizi prestati da IIS dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, con pagamenti tramite Ricevuta Bancaria (XX.XX) o Bonifico Bancario (B.B)
In caso di richiesta di pagamento anticipato le prestazioni dei servizi non saranno effettuate finché non avverrà l’incasso dello stesso da parte di XXX.
ARTICOLO 9 - Garanzie
IIS garantisce che i servizi verranno eseguiti in conformità con gli standard professionali prevalenti nell’industria per la quale detti servizi vengono forniti al momento dell’offerta, nonché con le normative tecniche di riferimento (se previste a contratto ed operanti).
Gli elaborati finali saranno emessi in Rev. 0 ed eventuali commenti dovranno essere comunicati per iscritto entro 60 giorni dalla data di emissione degli elaborati stessi.
Se i commenti, evidenziati dal Committente, saranno inerenti a quanto riportato nel nostro “Scopo di Fornitura”, sarà emesso un nuovo documento in rev. 1.
Ulteriori eventuali revisioni richieste dal Committente saranno oggetto, da parte di IIS, di una nuova offerta economica.
ARTICOLO 10 - Resa
Eventuali materiali e/o apparecchiature di proprietà del Committente che dovranno essere consegnati, dovranno essere inviati “free of charge” all’IIS di Genova o all’indirizzo segnalato da IIS preventivamente.
ARTICOLO 11 – Limiti generali di responsabilità
IIS Service srl assume esclusivamente responsabilità di mezzo.
ARTICOLO 12 - Ritardi
12.1 Ritardi da parte IIS
Nel caso di ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, XXX informerà il Committente comunicando, appena possibile, i nuovi programmi di lavoro.
12.2 Ritardi da parte del Committente
Qualunque ritardo nello svolgimento delle obbligazioni di IIS, causato dal Committente e/o dai suoi contraenti, non sarà in ogni caso imputabile ad IIS stesso e potrà costituire causa di risarcimento di eventuali danni subiti e comunque sarà garantita ad IIS una estensione dei tempi per il ritardo causato dal Committente.
ARTICOLO 13 - Cause di forza maggiore
XXX non sarà responsabile per ritardi o inadempienze nello svolgimento dei suoi obblighi se causati da:
- tutti gli eventi non dipendenti da IIS che, intervenendo dopo la firma del contratto, causino pregiudizio o ritardo nell’espletamento degli obblighi derivanti dal contratto stesso, saranno considerati causa di forza maggiore. In particolare rientreranno in tale categoria di eventi:
- le dispute;
- gli scioperi;
- calamità naturali;
- ogni tipo di intervento, ritardo o mancato intervento da parte di Autorità governative, scioperi o altri impedimenti di carattere sindacale, ritardi e carenze di trasporti;
in generale, ogni causa di forza maggiore, al di là del possibile controllo di IIS.
ARTICOLO 14 - Riservatezza Riservatezza da parte di IIS IIS si impegna a garantire:
- di mantenere strettamente confidenziali e di proteggere in accordo con le norme standard di salvaguardia tutte le informazioni tecniche ed i dati in generale ricevuti dal Committente;
- di non usare dette informazioni direttamente e/o indirettamente per altri scopi che non siano strettamente legati allo svolgimento delle attività descritte nel presente “Scopo di Fornitura”;
- di non divulgare a terze parti direttamente e/o indirettamente tutte le informazioni ritenute confidenziali.
Riservatezza da parte del Committente
Qualora IIS trasmetta al Committente informazioni che considera di proprietà o riservate, dette informazioni saranno segnalate come tali. Il Committente dovrà ricevere e conservare con riservatezza dette informazioni; non farne uso diverso da quello stabilito, non rivelando ad altri o rendendo pubbliche tali informazioni se non autorizzato per iscritto da IIS.
ARTICOLO 15 - Dati e informazioni fornite dal Committente
Il Committente garantisce che i dati tecnici e le informazioni fornite all’IIS, necessarie per lo svolgimento della prestazione, sono veritieri e rispondenti alle effettive condizioni di esercizio dei componenti oggetto del servizio, tenendo indenne l’IIS da qualsiasi conseguenza pregiudiziale.
ARTICOLO 16 - Adempimenti relativi alle vigenti norme sulla Sicurezza (con riferimento al D.Lgs.81/2008)
- Nel caso in cui XXX sia chiamato ad operare in attività che rientrano nell’ambito del Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, il Committente è tenuto a fornire, come parte integrante del contratto di appalto, il “PSC” (Piano di Sicurezza e Coordinamento), come stabilisce l’art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento - comma 1.
- Nel caso in cui XXX sia chiamato ad operare in ambito di contratti di appalto, il Committente dovrà inviare il proprio DUVRI come sancisce la normativa, art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - comma 3 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze…..omissis..”.
- Nel caso in cui le attività non ricadano nei riferimenti citati, il Committente è tenuto a dare una comunicazione scritta dei rischi in cui potrebbe incorrere, art 101- Obblighi di trasmissione - comma 3.
In ogni caso, il personale dell’IIS ha in dotazione i principali Dispositivi di Protezione Individuale come sancito dal Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
ARTICOLO 17 - Condizioni aggiuntive
In caso di questioni non previste dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, verranno applicate le normative di Legge.
Nell'eventualità di ritardi causati dagli eventi precedentemente menzionati, il periodo di tempo per lo svolgimento delle obbligazioni da parte di IIS verrà prolungato per un uguale periodo, anche se IIS farà quanto ragionevolmente compatibile con altri suoi programmi e obblighi contrattuali per recuperare il tempo perduto. XXX non sarà comunque tenuto a sostenere alcuna spesa addizionale in relazione a tale recupero.
ARTICOLO 18 - Luogo, legge applicabile
Ogni controversia tra IIS ed il Committente sarà risolta esclusivamente dai Giudici del Foro di Genova; la legge applicata sarà quella Italiana.
1 agosto 2012