POLICY PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
POLICY PER LA CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Adottata con determina n. 08/2017 del 20 ottobre 2017
Art. 1- Beneficiari
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 756 bis della Legge 27/12/2006 n. 296, possono chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto i dipendenti della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Ai fini del conteggio degli 8 anni, si considerano esclusi i periodi di servizio per i quali è già stato erogato l’intero T.F.R.
2. Non possono essere accolte le domande di dipendenti dimissionari.
3. I requisiti previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 2 - Concessione ed erogazione dell'anticipazione
1. Il dipendente può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. lordo maturato alla data della domanda.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, l'ammontare lordo dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6.
3. Alla concessione dell’anticipazione si provvede seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione delle domande, fermi restando i limiti previsti dall’art. 2120 comma 7 del C.C., che verranno determinati sulla base del numero di dipendenti in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno.
4. L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso la Fondazione.
5. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal T.F.R. con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C.
6. La concessione dell’anticipazione deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, corredata da idonea documentazione.
7. Il pagamento dell’anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, punto 4, avviene di norma, in un unico versamento.
8. Si precisa che nel caso di richiesta corredata di preventivi di spesa, l’anticipazione viene concessa ma non erogata xxxxxx non vi è formale invio delle fatture o ricevute fiscali attestanti l’effettivo pagamento delle stesse.
9. Qualora la somma risultante dalla fattura o ricevuta fiscale attestante l’effettivo pagamento, sia inferiore all’ammontare lordo di cui al precedente comma 1 (70%), al lavoratore potrà essere concessa l’anticipazione del TFR di importo pari alla fattura o ricevuta fiscale, fermo restando che il corrispondente importo lordo di anticipo del TFR non potrà in nessun caso essere superiore al limite di cui al comma 1.
Art. 3 - Finanziamento delle domande
1. Le domande sono soddisfatte annualmente, nei limiti di cui all’art. 2120 comma 7 del C.C., purchè vi sia disponibilità complessiva all’interno della linea di credito con l’istituto tesoriere.
2. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio, sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo o non appena vi sia disponibilità all’interno della linea di credito e sono finanziate in via prioritaria.
Art. 4 - Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione
1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere concessa per i motivi di seguito elencati:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL, comprensivo dei costi accessori per il viaggio o il soggiorno, per il dipendente o dei componenti il proprio nucleo famigliare, così come definito dal successivo art. 5. Nelle spese sanitarie rientrano anche quelle relative all’acquisto di autovettura adattata per portatori di handicap.
b) acquisto o costruzione della prima casa, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dal successivo art. 5. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio, purché quest’ultimo sia inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Si considera compreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto.
E’ ammessa anche la spesa per l’acquisto o la costruzione del solo garage o posto auto purché:
− il garage o posto auto sia di pertinenza o al servizio dell’abitazione destinata a residenza abituale del dipendente e dei componenti il suo nucleo familiare così come definito dal successivo art. 5, e
− sia l'unico garage o posto auto di proprietà del dipendente e/o dei componenti il suo nucleo familiare, così come definito dal successivo art. 5.
Non sono invece ammesse le spese per l'acquisto/costruzione delle sole altre pertinenze dell'alloggio quali cantine, terrazze, giardini, piazzali, ecc.;
c) lavori di ristrutturazione della prima casa, destinato a residenza abituale per il dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dal successivo art. 5. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dal successivo art. 5, sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione di altro alloggio purché inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Sono esclusi i lavori di ristrutturazione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, garage, terrazza, giardino, piazzale, ecc.);
d) estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui/prestiti contratti da dipendenti per periodi di ammortamento non inferiori a 5 anni, sempreché il periodo di ammortamento sia, alla data della domanda, in corso da almeno 2 anni, decorrerenti dal pagamento della prima rata. Il
mutuo/prestito deve essere intestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa al solo dipendente e/o al coniuge.
e) oneri di studio per i figli di dipendenti: rivolto a
− studenti universitari o post universitari (Erasmus, Master, ecc.);
− studenti delle scuole secondarie superiori con un periodo di permanenza all’estero pari ad almeno un anno scolastico (Intercultura, ecc.) e nel solo caso in cui il corso è attinente al corso di studio legale;
− frequenza di Master in Italia, sempreché il figlio, per tale frequenza, risieda o sia domiciliato in xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx del dipendente.
Fermo restando il limite complessivo di cui all’art. 2 punto 1 ed in deroga a quanto previsto dall’art. 2 punto 4, l’anticipazione spettante per detti corsi all’estero non potrà essere superiore alla spesa sostenuta.
f) acquisto/costruzione o ristrutturazione dell'unico alloggio destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne di dipendente.
Si precisa che non è ammissibile la domanda per spese inerenti l'abitazione acquistata a titolo speculativo o di mero investimento, da abitare saltuariamente. Si considera compreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto;
g) motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 5, in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e del suo nucleo familiare;
h) fruizione dei periodi di congedo da parte del dipendente, di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (congedo parentale: sei mesi per la madre o sette mesi per il padre) e degli articoli 5 e 6 della legge 53/2000 (congedi per la formazione). L'anticipazione è concessa solo per periodi di congedo non inferiori a tre mesi per ogni figlio. L’ammontare dell’anticipazione è pari alla perdita di retribuzione fissa lorda – esclusi i ratei di mensilità aggiuntive - calcolata all’inizio del periodo di aspettativa. La domanda non può essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo;
Le spese di cui al punto 1, lettere b), e c), del presente articolo 4 (acquisto/costruzione/ ristrutturazione casa per il dipendente) sono ammissibili, qualora:
a. il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 5, non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio idoneo (nel caso di acquisto/costruzione del solo garage: di altro garage);
b. l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 5, (nel caso di acquisto/costruzione del solo garage: il garage costituisca l’unica proprietà al servizio (o di pertinenza) dell’alloggio di residenza del nucleo familiare del dipendente;
c. l'alloggio e/o il garage, sia intestato o cointestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone oltre che al dipendente e/o al coniuge, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge.
2. La spesa di cui al punto 1, lettera f) del presente articolo 4 (acquisto/costruzione e ristrutturazione alloggio per il figlio maggiorenne) è ammissibile, qualora:
a) il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio e/o i componenti il proprio neo costituito o costituendo nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio idoneo;
b) il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 5, non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso, di più di un alloggio idoneo oltre a quello oggetto della domanda;
c) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio;
d) l'alloggio sia intestato o cointestato al dipendente, al coniuge, o al figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge e/o del figlio.
Nel caso il dipendente o il figlio maggiorenne e/o i componenti i rispettivi nuclei familiari risultino proprietari di altri alloggi, la verifica dell’idoneità o meno di tali alloggi si riferisce al nucleo familiare del figlio xxxxxxxxxxx.
Art. 5 - Definizione di nucleo familiare
1. Per nucleo familiare si intende la situazione risultante dallo stato famiglia degli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.
2. Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.
Art. 6 - Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese già sostenute, ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.
Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle domande
1. Le domande di anticipazione del T.F.R., possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) per spese sanitarie:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− copia del preventivo di spesa e fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
In caso di richiesta di intervento medico da parte di una struttura privata, è necessario presentare l'attestazione da parte della ASL di competenza che certifichi:
− esistenza della malattia;
− necessità della conseguente terapia/intervento;
− entità della spesa.
In caso di spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presta assistenza al soggetto per cui si chiede l'anticipazione devono essere allegati:
− documenti di viaggio e soggiorno in originale;
− dichiarazione del sanitario presso cui si è svolto l'intervento o la terapia che l'intestatario dei documenti di soggiorno e/o di viaggio ha prestato assistenza al malato.
b) per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione o acquisto/costruzione del solo garage o posto auto:
− nel caso di acquisto:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− contratto preliminare di compravendita o atto notarile di compravendita, in originale o copia autentica dai quali risulti il pagamento già avvenuto;
In sostituzione del contratto preliminare o dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il contenuto del contratto preliminare o dell’atto notarile di compravendita (parti contraenti, notaio e n° di repertorio nel caso dell’atto notarile, data e località di stipulazione del contratto, dati identificativi dell’immobile, costo, pagamenti effettuati;
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti qualora la spesa si riferisca all'articolo 4, punto 2;
− dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;
− nel caso di assegnazione in cooperativa:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− nel caso di assegnazione non ancora avvenuta:
estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l’identità del socio prenotatario, l’individuazione dell’immobile, la spesa complessiva a carico del socio, l’entità di eventuali finanziamenti agevolati e l’acconto già versato;
− nel caso di assegnazione già avvenuta:
▪ atto notarile di assegnazione, in originale o copia autentica, dal quale risulti il pagamento del costo dell’immobile. In sostituzione dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto dell’atto notarile di assegnazione (parti contraenti, notaio e n° di repertorio, data e località di stipulazione dell’atto, dati identificativi dell’immobile, costo e pagamenti effettuati, oppure,
▪ estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l'identità del socio assegnatario, la data dell’assegnazione, l’individuazione dell’immobile, il costo, i pagamenti effettuati e l’entità di eventuali finanziamenti agevolati;
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti qualora la spesa si riferisca all'articolo 4, punto 2;
− dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.
− nel caso di riscatto di alloggi:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− nel caso di riscatto non ancora avvenuto:
▪ dichiarazione dell’istituto alienante (esempio ITEA) attestante l'impegno al riscatto dell'alloggio, il costo del riscatto, le modalità di pagamento e l'acconto già versato oppure,
− nel caso di riscatto già avvenuto:
▪ atto notarile di compravendita, in originale o copia autentica, dal quale risulti il pagamento del costo dell’immobile. In sostituzione dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto dell’atto notarile (parti contraenti, notaio e n° di repertorio, data e località di stipulazione dell’atto, dati identificativi dell’immobile, costo e pagamenti effettuati);
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti qualora la spesa si riferisca all'articolo 4, punto 2;
− dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.
− nel caso di costruzione o di ristrutturazione:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− concessione ad edificare o diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.), in originale o copia autentica. In sostituzione della concessione o della diversa documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il contenuto della
concessione o della diversa documentazione (Comune, destinatario, n° e data, oggetto, validità, ecc.);
− a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione: documentazione comprovante la proprietà dell’alloggio o del terreno, in originale o copia autentica. In sostituzione di tale documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante, a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione, la proprietà dell'alloggio da ristrutturare o la proprietà del terreno con i relativi dati identificativi (ubicazione, p.ed. ecc.);
− nel caso di costruzione o ristrutturazione già iniziata ma non ancora conclusa:
▪ computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa emesso da imprese o ditte;
▪ fatture in originale o copia autentica attestante il pagamento già avvenuto. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell’atto di attestante il contenuto delle fatture (n° e data fatture, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);
− nel caso di costruzione o ristrutturazione conclusa:
▪ fatture in originale o copia autentica. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il contenuto delle fatture (n° e data fattura, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);
− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti qualora la spesa si riferisca all'articolo 4, punto 2;
− dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.
c) per estinzione o riduzione di mutui/prestiti:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− nel caso di mutuo/prestito non ancora estinto o ridotto: dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (con specifica di: data, durata, importo concesso, scadenza prima rata, ammontare del debito residuo);
− nel caso di mutuo/prestito già estinto o ridotto: dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (con specifica di: data, durata, importo concesso), l'importo versato per l’estinzione o la riduzione del mutuo/prestito e la data dell’estinzione/riduzione;
− dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.
d) per oneri di studio di figli di dipendenti:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
− dichiarazione attestante:
▪ la data di iscrizione al corso di studi del figlio, la tipologia del corso, la durata legale e la località di frequenza della scuola secondaria superiore o dell’università, ecc.;
▪il contenuto della documentazione comprovante la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del dipendente (durata del contratto di affitto e data della sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, data e luogo della stipula, nomi dei contraenti, dati identificativi dell’alloggio, importo dell’affitto, ecc., oppure nome e indirizzo del convitto, n° e data delle ricevute, importo, ecc.);
− per i corsi all’estero: documentazione, in originale o copia autentica, comprovante la tipologia del corso, l’iscrizione al corso, la relativa durata e la spesa in corso di sostenimento o sostenuta. In sostituzione di detta documentazione, dichiarazione sostitutiva attestante il contenuto della documentazione comprovante la tipologia del corso, l’iscrizione al corso, la relativa durata e la spesa in corso di sostenimento o sostenuta;
− dichiarazione attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.
e) motivi di particolare gravità:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia qualora non intestato al lavoratore richiedente;
− documentazione, in originale o copia autentica, comprovante la grave situazione economica.
− dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia;
− dichiarazione attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l’importo dell'eventuale contributo/rimborso.
f) fruizione dei periodi di congedo:
− dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;
− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000, attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o di componenti il nucleo famigliare, così come definito dall’art.5, di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso.