Contract
C O M U N E D I P O N T E L A M B R O
Provincia di Como
CONTRATTO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO
COMPRENSIVO (AA. SS. 2016/17, 2017/18, 2018/19 CON
FACOLTA’ DI PROROGA PER GLI XX.XX. 2019/20, 2020/21).
Repubblica Italiana
L’anno duemilasedici il giorno del mese di
in Ponte Lambro, nella Casa comunale, avanti a me dott.
, Segretario comunale del predetto Comune,
Pubblico ufficiale per la ricezione del presente atto nel rispetto del
combinato disposto dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e
dell’art. 53 dello Statuto comunale, sono comparsi senza l’assistenza di
testimoni, avendone le parti espressamente rinunciato, me consenziente, i
Signori :
a)- , nato a il giorno
nella sua qualità di Responsabile del Servizio
del Comune di Ponte Lambro ( C. F./P. IVA
00601450133), il quale interviene in questo atto in nome, per conto e
nell’interesse esclusivo dell’Ente che rappresenta, in forza del decreto del
Sindaco n. del di seguito nel presente atto
denominato semplicemente «concedente»;
b)- , nato a il , residente
in , via n. , C.F. in
qualità di legale rappresentante/procuratore, come da procura agli atti,
dell’impresa con sede in , via
n.
codice fiscale e partita IVA
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«concessionaria»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di
legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data
, esecutiva, sono state impartite al responsabile del
servizio le direttive per l’avvio della gara a procedura aperta di
concessione del servizio di refezione scolastica, ai sensi art. 55 D. Lgs.
n. 163/2006;
- che in seguito di gara a procedura aperta, il cui report di gara è stato
approvato con determinazione del responsabile del servizio n. in
data , la concessione è stata aggiudicata al sunnominato
appaltatore, che ha offerto un ribasso del % sul prezzo posto a base
d’asta di € 4,50= a pasto, di cui € 0,02= non soggetti a ribasso in quanto
oneri per la sicurezza;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto della concessione
Il Concedente, come sopra rappresentato, concede alla Concessionaria
che, come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, il servizio di
refezione scolastica riservata agli alunni e al personale docente
autorizzato alla sorveglianza dell’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro.
La concessione prevede altresì, a cura della Concessionaria, la fornitura e
la gestione di un sistema automatizzato per iscrizioni, rilevazioni,
prenotazioni e riscossione costo pasti. nonché gestione automatizzata
pagamento buoni pasto in forma cartacea.
Articolo 2. Obblighi della Concessionaria.
Il concedente concede il servizio di cui al precedente articolo alla
Concessionaria sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di Gara e nel capitolato Speciale completo dei suoi allegati,
approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. del
, che, sottoscritti dalla Concessionaria per integrale
accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto
di concessione, anche se materialmente non vengono allegati.
Articolo 3. Obblighi della Concessionaria nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti.
La Concessionaria dichiara di osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di
lavoro in vigore per i dipendenti dall’azienda concessionaria e gli
eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all’art.
118 comma 6 del Codice Contratti. I suddetti obblighi vincolano la
Concessionaria anche se non aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale. La Concessionaria si obbliga ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro
sostituzione.
Articolo 4. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita
autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili
sancito dalle legge 12 marzo 1999 n. 68.
Articolo 5. Durata della concessione.
La concessione del servizio in argomento ha la durata di 3 (tre) anni
scolastici (2016/17, 2017/18, 2018/19), con facoltà di proroga per i due
anni scolastici successivi (2019/20, 2020/21). L’inizio del servizio avrà
decorrenza dal mese di settembre 2016 in coincidenza con l’attivazione
presso l’Istituto Comprensivo del servizio di refezione scolastica. La
Concessionaria si è resa disponibile ad avviare il servizio anche in
pendenza della sottoscrizione del contratto di concessione. Il Comune di
Ponte Lambro, alla scadenza della presente concessione, valuterà
l’opportunità di prorogare il servizio laddove ravvisi un preminente
interesse pubblico e l’operato della ditta stessa sia stato rispettoso di tutti
i criteri di qualità, richiesti nel primo appalto e non vi siano state
contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza
dell’operato prestato dalla ditta concessionaria nel corso del periodo del
presente appalto; i servizi che saranno oggetto di proroga contrattuale
sono gli stessi indicati nel Capitolato d’appalto e nei suoi allegati.
Articolo 6. Corrispettivo della concessione
Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di
servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € =
(euro ), dedotto lo sconto del ,00% ( percento)
offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di € 4,50=, di cui €
0,02= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La
concessionaria incasserà direttamente i proventi derivanti dal servizio di
refezione scolastica. La Concessionaria ha il diritto di procedere sotto la
propria responsabilità e a proprie spese, al recupero del dovuto, se i
solleciti di cui all’art. 5 del Capitolato d’appalto, non abbiano sortito
effetto alcuno. Il costo dei pasti consumati dagli insegnanti tenuti alla
vigilanza durante la refezione scolastica e la differenza tra il costo offerto
in sede di gara e il costo a carico degli utenti beneficiari di riduzione ai
sensi del vigente Regolamento comunale di riduzione tariffe servizi
scolastici verranno fatturati al Comune di Ponte Lambro. L’importo
complessivo della concessione è stimato in € =, oltre Iva.
Articolo 7. Variazione quantitativa e qualitativa dei servizi.
Le variazioni positive o negative del numero dei pasti annui indicati in
via presunta nel Capitolato d’appalto non daranno diritto alla variazione
delle condizioni economiche pattuite.
Articolo 8. Aggiornamento prezzi.
La Concessionaria potrà richiedere, dal secondo anno del servizio, la
revisione del corrispettivo con riferimento all’indice generale dei prezzi
al consumo per famiglie di operai e impiegati elaborato dell’Istat, ai sensi
dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 9. Cauzione definitiva.
La Concessionaria, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni
derivanti dalla presente concessione, ha costituito cauzione definitiva di €
= ( ), mediante
n. in data
rilasciata da - agenzia di . (L’importo
della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto a quello calcolato
applicando l’art. 113 del Codice dei Contratti visto che ricorrono i
presupposti per l’applicazione dell’art. 75 comma 7 del medesimo
Codice dei Contratti). La garanzia deve essere immediatamente
reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata
parzialmente o totalmente dalla Concessionaria. La garanzia prestata
dovrà avere validità sino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto
di concessione e verrà svincolata, con apposito atto, solo allo scadere del
suddetto periodo previa avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti
gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuto e definitivo
regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra le parti.
Articolo 10. Assicurazioni.
La concessionaria si assume ogni responsabilità , sia civile che penale,
prevista dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dalla
presente concessione e le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o
tossinfezioni conseguenti all’ingerimento da parte dei commensali dei
cibi preparati contaminati e/o avariati forniti dalla medesima. La
concessionaria ha presentato a copertura della responsabilità civile verso
terzi, a copertura dei rischi del servizio, compresa la copertura per rischi
da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del
servizio apposita polizza assicurativa RCT, con massimali non inferiori a
quelli fissati nel Capitolato d’appalto art. 10, nella quale viene
esplicitamente indicato che il Concedente è considerato “terzo” a tutti gli
effetti di legge.
La Concessionaria si impegna a mantenere la copertura assicurativa per
l’intera durata della concessione, a comunicare eventuali annullamenti o
disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate. La
Concessionaria si impegna altresì a trasmettere le quietanze relative alle
annualità successive.
La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle
cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di
rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in
favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici.
La Concessionaria si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque
pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di
condanna.
Le spese e i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a
tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Concessionaria ed in ogni
caso da questa rimborsate.
La Concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Concedente, sia
verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure
responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli
eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati
nell’espletamento del servizio che potessero derivare al Concedente o ai
terzi. dei contratti.
Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia.
Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n.
159/2011) in base alla documentazione rilasciata dalla Prefettura di
Como.
Articolo 12. Adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.
I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o
postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
La Concessionaria ha comunicato alla Concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
E’fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente
contratto, di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o
della Società Poste Italiane s.p.a.
Articolo 13. Recesso.
Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di
concessione previo il pagamento dei servizi già eseguiti.
Articolo 14. Risoluzione del contratto di concessione.
Le ipotesi di risoluzione del contratto, sono previste dall’art. 15 del
Capitolato d’appalto. La Concessionaria incorrerà nella perdita della
cauzione che resterà incamerata dal Concedente, salvo l’ulteriore
risarcimento del danno per l’eventuale nuova concessione e per tutte le
circostanze che potranno verificarsi.
Articolo 15. Controversie.
Tutte le controversie in ordine alla concessione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Articolo 16. Spese contrattuali.
Sono a carico della Concessionaria, ai sensi dell’art. 62 del R.D.
23.05.1924 n. 827 tutte le spese del contratto di concessione e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione.
Articolo 17. Registrazione.
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto di
concessione sono soggetti al pagamento dell’I.V.A.. si richiede pertanto
la registrazione del contratto a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n. 131/1986.
Articolo 18. Codice di comportamento.
La Concessionaria è consapevole che “la sottoscrizione del presente atto
comporta assoggettamento alle norme previste nel Codice di
comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e nel codice dell’Ente, nella
consapevolezza che le violazioni alle disposizioni riportate nei codici di
comportamento comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto
contrattuale”, così come previsto all’art. 2, comma 3, del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Ponte Lambro, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 16.12.2013. La
Concessionaria medesima dichiara di aver ricevuto in data odierna copia
del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ponte
Xxxxxx, ai sensi del punto 3.3 del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione 2014-2016 del Comune di Ponte Lambro, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2014.
Articolo 19. Trattamento dei dati personali.
Il Concedente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa la
Concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto di
concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto di concessione si
rinvia alle norme di legge in vigore.
Del presente atto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che a mia
domanda, approvandolo e confermandolo, avendo esse affermato di
conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono con me.
Questo atto consta di n. ( ) intere facciate e n. righe sin qui
della facciata dattiloscritta da persona di mia fiducia.
Il Rappresentante della stazione appaltante
L'appaltatore
L’Ufficiale Rogante
Contratto firmato digitalmente ai sensi del D.L. n. 82/2005 e ss. mm. e ii.