CAPITOLATO SPECIALE
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Settore laboratorio
Via Lidorno, 1 – 38123 Trento
T +39 0461 493001
F +39 0461 493003
pec labor.appa@pec.provincia.tn.it
@ slc.appa@provincia.tn.it web www.appa.provincia.tn.it
CAPITOLATO SPECIALE
Servizio di manutenzione dell’impianto antincendio del Laboratorio dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente sito in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento.
Codice CIG: 79225241A1
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Impianto oggetto dell’appalto 3
Art. 4 – Esercizio e manutenzione 4
Art. 5 – Fornitura di beni 4
Art. 6 – Manutenzione ordinaria degli impianti 5
Art. 7 – Manutenzione straordinaria degli impianti 6
Art. 8 – Servizio di pronto intervento e reperibilità 7
Art. 9 – Assistenza tecnico amministrativa 7
Art. 10 – Registro di esercizio e manutenzione 8
Art. 11 – Referente tecnico 8
Art. 12 – Personale autorizzato 8
Art. 13 - Rifiuti prodotti nel corso dell’attività e protezione dell’ambiente 8
Art. 14 – Obblighi a carico dell’appaltatore 9
Art. 15 – Obblighi a carico della stazione appaltante 10
Art. 16 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 10
Art. 17 – Documenti che fanno parte del contratto 11
Art. 18 – Durata del contratto 11
Art. 19 – Importo del contratto 12
Art. 20 – Direttore dell’esecuzione del contratto 12
Art. 21 – Avvio dell’esecuzione del contratto 12
Art. 22 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 12
Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 12
Art. 24 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 13
Art. 25 – Controlli sull’esecuzione del contratto 13
Art. 26 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 14
Art. 27 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
........................................................................................................14
Art. 28 – Subappalto 15
Art. 29 – Tutela dei lavoratori 15
Art. 30 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 16
Art. 31 – Sicurezza 16
Art. 32 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 17
Art. 33 – Garanzia definitiva 17
Art. 34 – Obblighi assicurativi 17
Art. 35 – Penali 18
Art. 36 – Risoluzione del contratto 18
Art. 37 – Recesso 19
Art. 38 – Definizione delle controversie 19
Art. 39 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art. 40 - Obblighi in materia di legalità 20
Art. 41 – Spese contrattuali 20
Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 20
Art. 43 – Disposizioni anticorruzione 21
Art. 44 – Norma di chiusura 21
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e i servizi necessari per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto antincendio relativo alla struttura del Settore Laboratorio sita in via Lidorno n. 1 a Mattarello di Trento (di seguito “Laboratorio”), nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. In tal modo, la stazione appaltante si propone di mantenere in perfetto funzionamento l’impianto antincendio a servizio della struttura citata al punto 1.
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all’art. 1 ha esecuzione presso il Laboratorio sito in via Lidorno
n. 1 a Mattarello di Trento.
2. Al fine di garantire un servizio puntuale e continuativo, deve essere garantita la presenza sul territorio da parte dell’appaltatore. Pertanto l’appaltatore è tenuto ad avere od istituire propri uffici o recapiti nell’ambito del territorio della Provincia di Trento.
3. Un incaricato dell’appaltatore, figura eventualmente diversa dal Responsabile Tecnico, dovrà essere sempre reperibile telefonicamente anche al di fuori del normale orario d’ufficio.
4. L’appalto, che dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono ed in ottemperanza alle leggi e le normative vigenti, comprende:
- la manutenzione ordinaria degli impianti;
- la manutenzione straordinaria degli impianti;
- servizio di pronto intervento e reperibilità.
Art. 3 – Impianto oggetto dell’appalto
1. Le attività di cui al presente capitolato verranno svolte sull’impianto presente all’interno dell’immobile in oggetto nelle sue componenti di seguito indicate.
• n. 44 estintori
• n. 11 manichette
• n. 3 idranti
• n. 1 attacco autopompa VV.F
• n. 2 pompe mantenimento pressione circuito idraulico manichette
• n. 86 porte REI
• n. 60 ripetitori ottici
• n. 10 apparati di allarme acustico impianto rilevazione incendio
• n. 14 camere analisi rivelazione fumo
• n. 8 moduli alimentazione 24V per impianto rilevazione incendio e gas
• n. 1 pannello acustico allarme incendio
• n. 63 elettrovalvole intercettazione gas metano e gas tecnici
• n. 230 rivelatori ottico di fumo antincendio
• n. 70 rilevatori gas antincendio
• n. 4 rilevatore termico antincendio
• n. 24 pulsante allarme antincendio manuale
• n. 2 centraline di controllo antincendio
• n. 46 serrande tagliafuoco
2. Sarà comunque onere dell’impresa, effettuando opportuni sopralluoghi, verificare la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dell’impianto, al fine di formulare la propria proposta economica per il servizi richiesti.
Art. 4 – Esercizio e manutenzione
1. L’esercizio degli impianti è svolto attraverso le seguenti attività:
• fornitura di beni;
• manutenzione degli impianti;
• coordinamento delle attività sopra descritte, per garantire il risultato richiesto;
• servizio di “passaggio delle consegne” al termine del contratto al nuovo gestore individuato dalla stazione appaltante.
2. Durante le fasi operative l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) conduzione ed esercizio degli impianti con personale specializzato munito di specifica abilitazione, ove richiesto, in ottemperanza delle norme vigenti;
b) la conduzione e l’esercizio degli impianti di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, in cui per legge non si ha l’obbligo della presenza continuativa del personale abilitato, potrà essere svolta a distanza mediante l’impiego del sistema telematico (di supervisione).
c) controllo del buon funzionamento degli impianti e predisposizione di apposito servizio continuativo 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto, per il ricevimento via telefonica ed e-mail di eventuali segnalazioni di guasti e disservizi o modifiche di funzionamento degli impianti;
d) fornitura di tutti i materiali d’uso ed attrezzature per l’esecuzione delle prestazioni del presente articolo.
3. L’appaltatore dovrà indicare il riferimento telefonico, attraverso il quale lo stesso renderà disponibile 24 ore su 24 un proprio referente unico al quale i tecnici della stazione appaltante potranno trasmettere le comunicazioni dei disservizi eventualmente riscontrati.
5. Nell’ambito dell’espletamento dell’attività di esercizio degli impianti l’appaltatore provvederà a fornire un costante supporto alla stazione appaltante nell’intento di ottimizzare il funzionamento degli impianti stessi alla ricerca della riduzione dei costi di gestione.
Art. 5 – Fornitura di beni
1. Per fornitura di beni si intende l’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all’esercizio e manutenzione dell’impianto.
2. Al fine di garantire il sicuro e continuo funzionamento degli impianti in conformità alle norme contrattuali, l’appaltatore deve garantire:
a) la fornitura dei materiali di consumo;
b) una scorta adeguata dei principali materiali e ricambi necessari per garantire la manutenzione ordinaria e la continuità dell’esercizio degli impianti;
c) la fornitura di manodopera specializzata occorrente per garantire le prestazioni di cui sopra.
3. Sono da considerarsi materiali di consumo, anche:
a) disincrostanti, detergenti, solventi, sostanze chimiche in generale nonchè le attrezzature necessarie per l’effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, rimozione ed asporto di scorie e rifiuti;
b) vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco previste nel presente capitolato;
4. L’elenco sopra riportato è da ritenersi indicativo e non esaustivo, con ciò intendendo che sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali necessari per le attività di esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti affidati.
5. Tutti i componenti, le apparecchiature ed i pezzi di ricambio in genere che devono essere sostituiti negli interventi di pronto intervento e di manutenzione devono essere, salvo casi specifici tecnicamente giustificati ed esplicitamente
autorizzati dalla stazione appaltante, nuovi di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego e omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.
6. I componenti devono essere certificati come rispondenti alle norme e alle prestazioni funzionali standard. In ogni caso dovranno essere di qualità non inferiore a quelle esistenti.
Art. 6 – Manutenzione ordinaria degli impianti
1. Per “manutenzione ordinaria” si intende l’esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.
2. La manutenzione ordinaria dell’impianto, finalizzata a mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali, sarà espletata con una serie di operazioni periodiche, così come elencato di seguito, completamente a carico dell’appaltatore:
a) Pulizia di tutte le superfici che costituiscono i terminali, sensori e centrali e gli involucri esterni degli impianti affidati, nonché di tutti i locali tecnici appositamente destinati ad ospitare apparecchiature oggetto dell’appalto e le zone di accesso a tali ambienti di uso esclusivo, le attrezzature di lavoro e gli arredi affidati all’appaltatore per l’espletamento delle sue funzioni. Per gli stessi fini sopra evidenziati, l’appaltatore dovrà operare, ove necessario, ritocchi alle verniciature antiruggine e di finitura delle parti metalliche di tutti gli impianti affidati;
b) Verifiche di sicurezza e funzionalità degli impianti secondo le vigenti norme di legge o in relazione a quanto offerto in sede di gara se migliorativo;
c) Sostituzione materiali di consumo: controllo, sostituzione delle cariche gas ed altri estinguenti delle apparecchiature e degli impianti soggetti a consumo e decadimento delle caratteristiche e sostituzione di tutti i materiali di consumo;
d) Sostituzione di parti soggette ad usura, anche se non esplicitamente indicate tra i materiali di consumo;
e) Ricerca ed il ripristino guasti, compresa la manodopera e i materiali per la sostituzione dei componenti difettosi;
f) Trasporto, la lavorazione in officina e la ricollocazione nella posizione originaria dei componenti rimossi per la riparazione, manutenzione, verifiche e collaudi; Le parti di impianto, i presidi antincendio e i componenti rimossi per la riparazione, manutenzione, verifiche e collaudi devono essere immediatamente sostituiti con altri aventi le stesse caratteristiche a cura e spese dell'appaltatore.
3. La manutenzione ordinaria prevede l’effettuazione di visite programmate periodiche degli impianti. Nella visita periodica l’addetto responsabile della manutenzione, con ispezioni a vista e verifiche delle apparecchiature e dei componenti degli impianti, deve garantire un processo continuo di valutazione indispensabile per ridurre e se possibile eliminare i rischi di malfunzionamento degli impianti stessi.
4. Tutti gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati dall’appaltatore a seguito delle indicazioni fornite nel presente capitolato e dalla normativa vigente, devono essere riportati nel “Registro di esercizio e manutenzione”, che deve essere predisposto a cura dell’appaltatore ed inserito all’interno del sistema informatico di cui all’articolo 10. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l’intervento effettuato, la data di
effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell’intervento.
5. Gli interventi manutentivi possono essere eseguiti anche in luoghi con presenza di persone, arredi ed attrezzature, e pertanto l’appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità degli utenti, ed in particolare quanto previsto D.Lgs. 81/2008 (cooperazione e coordinamento). Pertanto le modalità di esecuzione degli interventi devono sempre essere preventivamente concordate con i referenti della stazione appaltante, al fine di limitare i disagi al normale svolgimento delle attività stesse.
Art. 7 – Manutenzione straordinaria degli impianti
1. Per “manutenzione straordinaria” si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti alle condizioni ed alla funzionalità previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte a riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi o componenti, esecuzione di opere accessorie connesse, revisione e verifica, relativamente a tutte le componenti degli impianti oggetto dell’appalto. È altresì compresa la demolizione in breccia e quanto altro necessario per garantire la regolare erogazione dei servizi, mentre rimangono escluse le sole opere e le sole lavorazioni di ripristino delle componenti edilizie.
1. La finalità della manutenzione straordinaria è mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente.
2. Tutte le opere dovranno comunque essere eseguite a regola d’arte.
3. Ogni intervento di manutenzione straordinaria dovrà prevedere l’utilizzo di materiali ed attrezzature di qualità pari o superiore rispetto all’esistente, e dovrà essere riportato nel sistema gestionale computerizzato di proprietà della stazione appaltante.
4. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere riportati nel “Registro di esercizio e manutenzione”, che deve essere predisposto a cura dell’appaltatore ed inserito all’interno del sistema informatico di cui all’articolo
10. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l’intervento effettuato, la data di effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell’intervento.
5. Al termine del contratto tutti gli impianti, le apparecchiature ed i loro accessori, comprese eventuali apparecchiature di ricambio in dotazione di scorta all’atto della consegna, dovranno essere riconsegnati in efficienza ed in buono stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento d’uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.
6. La manutenzione straordinaria è da considerarsi con oneri a carico dell’appaltatore (franchigia) fino ad un importo di € 200,00 (duecento/00), per singolo intervento, relativo al materiale. La manodopera in tale caso è sempre da intendersi inclusa nell’importo del contratto.
7. Gli interventi di manutenzione straordinaria di importo superiore a quello previsto al precedente comma, dovranno preventivamente essere concordati ed autorizzati per iscritto dalla stazione appaltante.
8. Sarà comunque onere dell’appaltatore ove si rendesse necessario intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti e se necessario predisporre tutta la documentazione tecnica e progettuale a firma di un tecnico abilitato, per interventi consistenti e con obbligo di progetto.
9. In mancanza di indicazioni nell’Elenco Prezzi Provinciale l’appaltatore fornirà offerta economica attraverso presentazione di elaborato contenente marca, modello e comprensivo di schede tecniche prestazionali delle apparecchiature
proposte nonché prezzo scontato desunto da altro prezziario ufficiale riconosciuto.
10.La stazione appaltante potrà comunque decidere di far eseguire gli interventi anche ad altra impresa.
Art. 8 – Servizio di pronto intervento e reperibilità
1. Per l’intero periodo di contratto, la condotta dell’appaltatore deve evitare ogni tipo di disservizio prevedibile.
2. A tal fine l’appaltatore dovrà predisporre per tutto l’arco dell’anno e per tutte le 24 ore dei giorni sia feriali che festivi, un servizio di reperibilità immediata per fronteggiare guasti che possono provocare disfunzioni all’attività lavorativa all’interno dell’immobile, nonché per le segnalazioni di allarme/malfunzionamento impianti da parte del sistema di supervisione. Tale servizio deve essere espletato da personale specializzato, rintracciabile al telefono cellulare, in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell’appalto possono presentare.
3. La chiamata sarà effettuata alla persona reperibile direttamente dal personale della stazione appaltante o da altri soggetti autorizzati.
4. L’appaltatore dovrà garantire:
• l’invio su chiamata, come specificato al comma precedente, di personale specializzato per ripristinare il corretto funzionamento o modifiche degli impianti; il personale addetto dovrà raggiungere l’impianto entro due ore dalla segnalazione e/o chiamata ed entro l’ora successiva dare comunicazione alla stazione appaltante delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato d’avanzamento dei lavori di riparazione;
• il pronto intervento con ripristino del normale funzionamento o modifiche dell’impianto entro un’ora dall’arrivo qualora non sia necessaria la sostituzione dei componenti del medesimo ed entro tre ore dall’arrivo qualora la riparazione richieda la sostituzione dei componenti;
5. Gli interventi per la riparazione e ripristino di anomalie funzionali o relative a manutenzione straordinaria dovranno essere tempestivamente eseguiti, al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività.
6. I termini di cui al precedente comma 4 potranno essere derogati solo in situazioni eccezionali o per eventi di forza maggiore.
7. Tutti gli interventi eseguiti sulla base di quanto disposto dal presente articolo, devono essere riportati nel “Registro di esercizio e manutenzione”, che deve essere predisposto a cura dell’appaltatore ed inserito all’interno del sistema informatico di cui all’articolo 10. In tale registro deve essere descritto in maniera succinta l’intervento effettuato, la data di effettuazione, la durata (ora inizio-ora termine) il nominativo del responsabile dell’intervento.
8. Eventuali atti vandalici ed eventi causati da calamità naturale, dovranno essere rilevati dall’appaltatore che dovrà altresì indicare e notificare l’accaduto, a mezzo pec, alla stazione appaltante.
9. Per i guasti causati da atti vandalici o da calamità naturali si applica quanto disposto in merito alla manutenzione straordinaria.
10.Per l’espletamento del servizio di reperibilità e di pronto intervento, l’appaltatore indicherà alla stazione appaltante il numero telefonico da utilizzare. Tale numero dovrà essere chiaramente indicato anche esternamente ai locali tecnici oggetto dell’appalto.
Art. 9 – Assistenza tecnico amministrativa
1. L’appaltatore sarà tenuto alla predisposizione, alla compilazione, alla presentazione alle Autorità competenti, all’ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all’aggiornamento di tutta la
documentazione amministrativa prevista dalle leggi vigenti in data di aggiudicazione dell’appalto e di pertinenza degli impianti presenti nell’edificio.
2. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.
3. L’assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:
• procedimenti per il rinnovo dei CPI/conformità antincendio per tutte le attività di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151, pratiche dei Vigili del Fuoco relative ai soli sistemi impiantistici, pratiche dell’I.S.P.E.S.L. e visti dei controlli periodici effettuati dai competenti Servizi Provinciali.
4. L’appaltatore, per le visite di controllo delle Autorità competenti, deve fornire l’assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove di funzionamento, ecc.
5. La stazione appaltante dovrà essere informata delle visite degli enti preposti ed il verbale di visita, redatto dalle Autorità competenti deve essere consegnato in copia alla stazione appaltante.
Art. 10 – Registro di esercizio e manutenzione
1. Per documentare il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento del contratto, l’appaltatore dovrà disporre di un sistema informatico di registrazione delle attività svolte, al fine di compilare il “Registro di esercizio e manutenzione”.
2. Il “Registro di esercizio e manutenzione” dovrà contenere le informazioni relative a:
• Interventi di ordinaria manutenzione (art. 6)
• Interventi di straordinaria manutenzione (art. 7)
• Interventi in emergenza (art. 8)
3. In tutti i report dovranno essere indicati il nome del tecnico che ha eseguito gli interventi con l’annotazione della data, ora di inizio e ora di termine di ciascuno.
4. La stazione appaltante essere in grado di accedere in qualsiasi momento all’archivio delle attività svolte aggiornato al giorno precedente.
Art. 11 – Referente tecnico
1. L’appaltatore dovrà essere rappresentato da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza, che assumerà la qualifica di Referente Tecnico.
2. Il Referente Tecnico dovrà:
• seguire l’andamento dei servizi;
• cooperare al regolare svolgimento dei servizi;
• assicurare il rispetto delle norme e degli adempimenti di legge;
• rapportarsi alla stazione appaltante nei modi e con i mezzi più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi propri dell’appalto.
Art. 12 – Personale autorizzato
1. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell’effettivo impiego, l’elenco del personale autorizzato all’effettuazione degli interventi, specificando nominativo, qualifica e recapito telefonico.
2. Durante le attività effettuate presso il Laboratorio il personale dell’appaltatore deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e preferibilmente di abbigliamento identificativo.
Art. 13 - Rifiuti prodotti nel corso dell’attività e protezione dell’ambiente
1. L'appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente.
2. Dovrà tra l'altro, in particolare:
• limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive, con obbligo di notifica preventiva alla stazione appaltante in caso di utilizzo delle stesse;
• evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
• raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune, secondo la normativa vigente;
• provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare esclusi quelli inventariati;
• adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.
3. L’appaltatore garantirà che tutti i materiali, le componenti e le apparecchiature di risulta, conseguenti alle lavorazioni o sostituzioni eseguite, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente.
Art. 14 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore dovrà assolvere agli oneri ed obblighi per:
• i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente dalla stazione appaltante;
• l’occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche e prove preliminari o in corso di gestione per le attività manutentive;
• tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli.
5. Gli impianti ed i loro accessori, nonché le relative parti di edificio, devono essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, con verbale attestante in particolare lo stato degli impianti oggetto dell’appalto.
6. Lo stato degli impianti dovrà essere conforme alla presa in consegna, salvo il normale deperimento d’uso riferito ad una corretta gestione e alle opere eseguite in base al presente Capitolato.
7. Tutti i materiali che sono utilizzati nell’esecuzione degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, devono essere nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto devono essere rispondenti alle relative norme CEI vigenti.
8. Nell’esecuzione degli interventi manutentivi devono altresì essere rispettate le normative in vigore siano nazionali, regionali che provinciali derivanti dalle norme CEI e UNI, dalle prescrizioni e raccomandazioni dell’APSS, INAIL in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dai gestori dei pubblici servizi, dalle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando provinciale dei VV.FF.
Art. 15 – Obblighi a carico della stazione appaltante
1. Restano a totale carico della stazione appaltante gli oneri per:
• approvvigionamento di acqua per il funzionamento dell’impianto;
• approvvigionamento di energia elettrica (illuminazione e forza motrice);
• modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature dovute all’applicazione di normative di legge emanate in data successiva alla presentazione dell’offerta;
• tariffe/contributi dovuti agli Enti preposti per la vigilanza ai fini della sicurezza.
Art. 16 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle
o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte. Nello svolgimento delle attività l’appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito dell’appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
5. Di seguito vengono richiamate le principali disposizioni normative di riferimento per l’esecuzione del Contratto. È comunque obbligo tener in conto ogni altro riferimento normativo, diverso da quello elencato, riguardante settori specifici trattati. La stazione appaltante dovrà operare nel rispetto di tutte le Leggi relative agli Impianti antincendio e di tutti gli aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio, nelle materie di seguito indicate:
• Prevenzione Incendi
• Estintori
• Manichette/naspi
• Rete idranti/attacco motopompa
• Gruppi pressurizzazione – Gruppi di pompaggio per impianti antincendio
• Impianti rivelazione fumo e evacuazione incendio
• Porte tagliafuoco
• Serrande tagliafuoco
Art. 17 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a.1) il capitolato speciale d’appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore; a.3) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 18 – Durata del contratto
1. ll servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di anni 2 (due).
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato per pari periodo, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
3. In considerazione della facoltà di rinnovo di cui al precedente comma 2, l’importo a base d’asta deve intendersi riferito all’intera durata possibile del contratto (2 anni effettivi e 2 anni di proroga).
4. La facoltà di rinnovo del contratto deve essere esercitata dalla stazione appaltante a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo contrattuale.
5. In assenza dell’esercizio della facoltà di rinnovo il contratto d’appalto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
6. Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo, alla scadenza del termine finale del contratto d’appalto rinnovato, lo stesso scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
7. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.
Art. 19 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
Art. 20 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 21 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
3. Gli impianti oggetto dell’appalto verranno consegnati dalla stazione appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, verificato in fase di presa visione, ma comunque funzionanti.
4. Con verbale di consegna, stilato tra la stazione appaltante e l’appaltatore verrà valutato lo stato iniziale degli impianti che l’appaltatore prende in carico nonché le parti di edificio ove detti impianti si trovano.
5. L’appaltatore mediante gli interventi di manutenzione, dovrà mantenere il funzionamento degli impianti come previsto dalla normativa vigente. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 22 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 24 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni trimestre, fatto salvo quanto previsto all’art. 28, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. A tale fine l’appaltatore è tenuto a presentare al termine del trimestre una relazione riportante sinteticamente l’attività svolta nel periodo di riferimento, dando conto dell’effettuazione degli interventi previsti dal presente capitolato. Tale relazione deve essere accompagnata da un estratto del “Registro di esercizio e manutenzione” di cui all’art. 10.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 26, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).
Art. 25 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. Il personale incaricato della stazione appaltante potrà in qualsiasi momento accertare l’efficienza del servizio ed effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili anche in assenza del personale dell’appaltatore.
3. A tale scopo, l’appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che i responsabili della stazione appaltante riterranno utili adottare e prescrivere in funzione dell’ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio impiantistico.
4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
5. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 26 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Art. 27 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 28 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale della legge provinciale n. 2/2016, e dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione del pagamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 29 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
3. L’appaltatore ha la più ampia responsabilità sia in caso di infortuni, al personale addetto ai lavori o a terzi, sia in caso di danno diretto a persone o cose che
dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di manutenzione e che possano essere imputati all'esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
4. L’appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.
Art. 30 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
3. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
Art. 31 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’appaltatore è tenuto a dotare il proprio personale di tutta l’attrezzatura e materiale necessario ad effettuare le lavorazioni, avendo cura di aver effettuato l’opportuna formazione relativa all’utilizzo degli stessi.
3. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. nonché quelle previste dal DUVRI e indicate nel verbale coordinamento.
4. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
5. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
Art. 32 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell’art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.
Art. 33 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 34 – Obblighi assicurativi
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.
Art. 35 – Penali
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, comportano una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l’applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo, lasciando impregiudicato il diritto della stazione appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.
2. È prevista l’applicazione delle penali nei casi di seguito elencati:
• € 300,00 (trecento) per ogni ora o frazione di ora di ritardo dalla chiamata o segnalazione, esclusa la prima, nel raggiungimento dell’impianto;
• € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni interruzione del servizio (superiore a 3 ore) conseguente al mancato o intempestivo intervento da parte dell’appaltatore oppure a sua negligenza;
• € 100,00 (cento/00) per ogni mancata o incompleta registrazione prevista nell’art. 10 “Registro di esercizio e manutenzione”;
• per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall’appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente Capitolato e non menzionata nell’elenco di cui sopra, è facoltà della stazione appaltante procedere all’applicazione di penali di importo, in ragione della gravità dell’inadempienza, da un minimo pari a € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).
3. Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali sopra specificate, la stazione appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’appaltatore. L’appaltatore comunica le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione sopra detta.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 33 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 36 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) sospensione anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore, per un periodo superiore alle 24 ore consecutive
d) subappalto non autorizzato;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 27 del presente capitolato;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 25, comma 5, del presente capitolato;
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 35, comma 5, del presente capitolato;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 43.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 37 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 38 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 39 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento (…), identificato con il CIG n. 79225241A1.
3. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento (…).”.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 79225241A1.
Art. 40 - Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 41 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 42 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 43 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 44 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.