AS1698 - CONSIP - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS
AS1698 - CONSIP - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CLOUD IAAS E PAAS
Roma, 3 settembre 2020
Ministero dell’Economia e delle Finanze
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1° settembre 2020, ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ha deliberato di svolgere le considerazioni che seguono riguardo alla Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le Pubbliche Amministrazioni.
In linea preliminare, i servizi oggetto della procedura competitiva sono connotati da un elevato tasso di innovazione e di sviluppo e sono erogati da molteplici operatori che hanno sviluppato competenze specifiche, come ad esempio nei servizi relativi ai database, alle capacità computazionali e di archiviazione.
Alla luce di tali caratteristiche del mercato, si ritiene opportuno che la procedura competitiva debba selezionare più operatori in grado di fornire i servizi cloud alle pubbliche amministrazioni.
In tal senso, si apprezza l’utilizzo di un accordo quadro e del meccanismo del c.d. “configuratore”, il quale può garantire, in astratto, un continuo processo concorrenziale tra operatori, fornendo al contempo uno strumento di selezione efficace per le amministrazioni pubbliche, riducendo i tempi e le risorse necessarie alla selezione dei contraenti.
Tuttavia, occorre assicurarsi che lo strumento di selezione permetta in concreto un continuo confronto competitivo tra fornitori.
In questo senso, alla luce della dinamicità del mercato e dei possibili effetti sui prezzi dei servizi, si considera opportuno che la funzione di calcolo del punteggio economico incentivi un pieno confronto competitivo, anche alla luce della circostanza che tale punteggio costituisce solo parte minoritaria (pari a 20/100) del punteggio totale. In particolare, l’attuale concavità della funzione di calcolo del punteggio economico (k=5) non permette un’adeguata variabilità dei punteggi economici, potendo quindi polarizzare le offerte vincenti solo su un singolo operatore.
In virtù delle considerazioni che precedono, si apprezza la modifica, proposta da Consip S.p.A., alla formula di calcolo del punteggio economico (k=2). Riducendo la concavità della funzione, infatti, è possibile ottenere maggiore variabilità dei punteggi economici, favorendo un processo di concorrenza basato su prezzi e qualità e permettendo a diversi soggetti di essere selezionati mediante il meccanismo del c.d. “configuratore”.
In generale, si auspica che – laddove vi sia incertezza sui prezzi dei servizi e dei prodotti o vi sia una dinamica discendente degli stessi – sia adottata una formula di calcolo del punteggio economico quanto più lineare possibile. Infatti, l’eccessiva concavità potrebbe disincentivare il confronto concorrenziale sui termini economici.
Si richiede, altresì, di valorizzare, nella valutazione dell’offerta tecnica, l’interoperabilità e la capacità di migrazione dei servizi tra fornitori, così da scongiurare possibili effetti di lock-in tecnologico.
In relazione alla dinamicità delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi oggetto della procedura selettiva, si valuta positivamente la circostanza che tali termini possano essere aggiornati nel corso di vigenza dell’accordo quadro, fornendo un ulteriore elemento di confronto concorrenziale successivo.
In merito a tale aspetto, appare, tuttavia, emergere un elemento critico riguardante la composizione e le funzioni dell’Organismo di supervisione e controllo, che stabilirà le tempistiche e le modalità di aggiornamento dei prezzi. Infatti, in tale organismo saranno rappresentati i provider che hanno stipulato l’accordo quadro, i quali potranno decidere congiuntamente le modalità e le tempistiche del processo di revisione dei prezzi.
Appare necessario, pertanto, che le procedure e le tempistiche di revisione delle condizioni tecnico-economiche dei servizi siano stabilite senza il consenso determinante dei rappresentanti degli aggiudicatari. Occorre, altresì, introdurre regole di funzionamento dell’Organismo di supervisione e controllo atte ad evitare lo scambio di informazioni tra concorrenti in merito alle condizioni tecnico-economiche dei servizi da essi erogati.
L’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del bando di gara per la fornitura dei prodotti in oggetto.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.
IL PRESIDENTE
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