Delibera del Direttore Generale n. 17 del 12-01-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 17 del 12-01-2023
Proposta n. 22 del 2023
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER LA PREPARAZIONE ED EROGAZIONE DI SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE.
Dirigente: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Struttura Dirigente: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 17 firmata digitalmente il 12-01-2023
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Decreto Ministero della Salute del 02.08.2022)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzione con soggetti pubblici |
Contenuto | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER LA PREPARAZIONE ED EROGAZIONE DI SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 25 | Schema di convenzione con l’Azienda USL Toscana Centro |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U Xxxxx ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
Su proposta della Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile facente funzioni della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, giusta deliberazione n. 493 del 27/10/2022, la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Richiamate:
- il D. Lgs. 502/92 e in particolare l’art. 15- quinquies lettera c);
- la Legge n. 241/1990 e in particolare l’art. 15;
- la Legge n. 449/1997 e in particolare l’art. 43;
- la Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e s.m.i, e in particolare l’art. 33 bis;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 707 del 19.07.2016 avente ad oggetto “Rete pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 84/2015”;
Premesso che:
- nell’ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione in regime di ricovero ordinario;
- le Aziende Sanitarie del territorio regionale toscano sono da tempo impegnate a perseguire i propri obiettivi istituzionali assumendo la rete regionale quale ambito in cui realizzare modelli di integrazione idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle pubbliche risorse sia ad implementare offerte di servizi di alta specializzazione;
- l’A.O.U. Xxxxx I.R.C.C.S. è un Ospedale del Servizio Sanitario della Toscana ad alta intensità di
cura, svolgendo in modo unitario ed inscindibile funzioni d’assistenza, formazione, didattica e ricerca, persegue lo sviluppo di attività ad alto contenuto di specializzazione in ambito pediatrico;
- l’AOU Xxxxx I.R.C.C.S. assicura in ambito regionale il ruolo di coordinatore della rete pediatrica regionale, procedendo, anche di concerto con i Direttori delle Aziende Sanitarie, alla definizione di percorsi assistenziali omogenei, sviluppando altresì la presa in carico del piccolo paziente nelle sedi più vicine alla sua abitazione, fatte salve le attività diagnostiche-clinico- terapeutiche a più elevata complessità;
- fra l’AOU Meyer I.R.C.C.S. e l’Azienda USL T.C. nel corso degli anni sono state stipulate, e sono tutt’oggi in atto, varie collaborazioni convenzionali volte a gestire in modo integrato le prestazioni specialistiche pediatriche;
- fra l’AOU Meyer I.R.C.C.S. e l’Azienda USL T.C. è stata sottoscritta apposita convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 626 del 14.11.2019, con scadenza 08.12.2021, rinnovata per un’ulteriore annualità con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 18.11.2021;
- l’accordo rinnovato è scaduto il 08.12.2022 e che non è possibile procedere con un ulteriore rinnovo;
Dato atto che:
- l’Azienda USL T.C. ha manifestato la necessità di continuare ad acquisire la preparazione e l’erogazione di sacche parenterali per la nutrizione parenterale di pazienti di età pediatrica ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della stessa Azienda;
- per l’effettuazione di tale servizio di fornitura, nel corso degli anni, l’Azienda USL T.C., si è avvalsa della collaborazione professionale del personale medico della Farmacia dell’AOU Meyer I.R.C.C.S.;
Acquisita in merito la disponibilità del personale medico della Farmacia dell’AOU Xxxxx allo svolgimento delle prestazioni richieste compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell’AOU Xxxxx I.R.C.C.S., in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza e l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali;
Preso atto che l’Azienda USL T.C. e l’AOU Xxxxx I.R.C.C.S. hanno raggiunto una intesa sul testo della convenzione per la preparazione e l’erogazione di sacche parenterali per la nutrizione parenterale di pazienti di età pediatrica ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della medesima Azienda;
Visto il nuovo testo della convenzione allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
Ritenuto già col presente atto di individuare il Referente aziendale della convenzione in oggetto nella persona della Dr.ssa Xxxxxx Di Xxxxxx;
Dato atto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio aziendale e che le tariffe applicate all’Azienda USL T.C. garantiscono la totale copertura dei costi sostenuti da questa Azienda per la produzione delle sacche parenterali;
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. in considerazione della necessità di sottoscrivere tempestivamente la convenzione per dare esecutività alla collaborazione e garantire quindi la fornitura di sacche per la nutrizione parenterale a pazienti di età pediatrica, senza soluzione di continuità;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Vista la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di convenzione con l’Azienda USL Toscana Centro per la preparazione e l’erogazione di sacche parenterali per la nutrizione parenterale di pazienti di età pediatrica ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della medesima Azienda, con validità, a decorrere dalla data di sottoscrizione, sino al 31.12.2024, rinnovabile per un ulteriore anno mediante scambio di note formali tra le parti, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio aziendale e che le tariffe applicate all’Azienda USL T.C. garantiscono la totale copertura dei costi sostenuti da questa Azienda per la produzione delle sacche parenterali.
3) Di dare atto che il corrispettivo introitato da questa Azienda per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, stimato in Euro 45.000,00 per il periodo di vigenza della convenzione, verrà acquisito per l’importo di Euro 22.500,00 al Bilancio 2023 e per Euro 22.500,00 al Bilancio 2024 al conto di ricavo 4102102013 “Prestazioni specialistiche fatturate ad Aziende Sanitarie RT AVA” dei rispettivi Bilanci di competenza e saranno imputate sul centro di costo n. 7410 “Preparazione, produzione sacche nutrizione parenterale”.
4) Di stabilire che l’ammontare dei compensi riscossi, nel caso l’attività venga svolta al di fuori del normale orario di lavoro, saranno liquidati al personale che ha svolto l’attività secondo quanto previsto al Capo V dell’Atto aziendale sulla libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 30.12.03.
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T.
n. 40/2005 e s.m.i. in considerazione della necessità di sottoscrivere tempestivamente la convenzione per dare esecutività alla collaborazione e garantire quindi la fornitura di sacche per la nutrizione parenterale a pazienti di età pediatrica, senza soluzione di continuità.
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ALLEGATO A
CONVENZIONE PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE DI SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE.
TRA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominata soltanto AOU Xxxxx IRCCS), P.I. 02175680483, con sede legale a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, nella persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Azienda medesima
E
L'Azienda USL Toscana Centro, in seguito denominata Azienda USLTC, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481, rappresentata per il presente atto nella persona della dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx nata a Firenze il 21.03.1963, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore
Generale n.
del
domiciliata per la carica presso il medesimo;
congiuntamente anche come “Parti”
PREMESSO CHE
-l’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’Azienda USLTC e l’AOU Xxxxx IRCCS hanno attivato negli anni rapporti di collaborazione per la preparazione e l’erogazione di sacche per la nutrizione
parenterale per i pazienti ricoverati presso la TIN del Presidio Ospedaliero Nuovo S. Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze, del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato e Ospedale S. Jacopo di Pistoia;
- i suddetti rapporti collaborativi sono stati regolamentati tramite apposite convenzioni, di cui l’ultima è scaduta il 08/12/2022, non più rinnovabile;
- l’Azienda USLTC, stante l’esito positivo dei rapporti intercorsi, ha espresso la volontà di proseguire nel rapporto di collaborazione con l’AOU Xxxxx IRCCS, al fine di continuare ad acquisire sacche per la nutrizione parenterale per i pazienti ricoverati presso la TIN del Presidio Ospedaliero Nuovo S. Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze, del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato e Ospedale S. Jacopo di Pistoia, essendo impossibilitata al momento di provvedere in autonomia;
- facendo seguito agli accordi intercorsi tra le rispettive strutture amministrative, l’AOU Xxxxx IRCCS ha trasmesso all’Azienda USLTC proposta di convenzione con nota prot. n. 10811 del 21.12.2022 confermando di fatto di essere nella possibilità di soddisfare la richiesta della Azienda USL per quanto attiene alla preparazione di sacche per la nutrizione parenterale da parte della propria Farmacia;
- l’Azienda USLTC ha confermato l’accettazione dello schema di convenzione proposto da AOUM IRCCS tramite PEC del 28.12.2022;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'AOU Xxxxx IRCCS si impegna a fornire all'Azienda USL TC annualmente circa n. 250 sacche per la nutrizione parenterale allestite presso la propria Farmacia-interna, su richiesta dei medici della TIN del Presidio Ospedaliero
Nuovo S. Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze, del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato ed Ospedale S. Jacopo di Pistoia.
ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE
L'allestimento delle sacche da parte della Farmacia dell’AOU Xxxxx IRCCS verrà effettuato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 14,00.
La richiesta di preparazione delle sacche, da parte dei medici dell’Azienda Usl Toscana Centro dovrà essere effettuata con 24 ore di anticipo, compilando un apposito modulo di prescrizione (allegato 1) secondo le modalità concordate tra le Parti.
In caso di urgenza, la richiesta dovrà essere effettuata entro le ore 10,00 delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, previa comunicazione telefonica alla Farmacia dell’AOU Xxxxx IRCCS.
Il ritiro delle sacche potrà essere effettuato fino alle ore 15,00, previa comunicazione alla Farmacia; al servizio di ritiro provvederà un incaricato dell’ Azienda USL, all'uopo autorizzato, in ottemperanza alle disposizioni in materia di sicurezza e mantenimento degli standard qualitativi del prodotti farmaceutici. ART. 3 - ASPETTI ECONOMICI
L'Azienda USLTC si impegna a corrispondere all’AOU Xxxxx IRCCS per la fornitura delle sacche per la nutrizione parenterale i seguenti importi:
- Euro 56,00 + IVA 10% per singola sacca con volume finale inferiore a 1500 ml, sia monocomparto che doppio comparto;
Il suddetto importo sarà incrementato di euro 83,00 su base oraria per il tempo di allestimento e preparazione impiegato dal singolo professionista di AOUM per la produzione stimata di circa un minimo di n. 3 sacche per la nutrizionale
parenterali all’ora. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare tramite
scambio di note formali, per singola sacca, un volume diverso rispetto a quello sopra definito, adeguando il rispettivo costo della fornitura (al netto dei costi di preparazione sempre pari a 83,00 omnicomprensive all’ora e dell’iva del 10%), tramite le opportune valorizzazioni economiche di AOU Xxxxx IRCCS.
ART. 4 - FATTURAZIONE
Le forniture richieste all’AOU Xxxxx IRCCS dai presidi ospedalieri di Firenze, Prato e Pistoia, saranno fatturate all’Azienda USL con cadenza trimestrale, su apposita rendicontazione fornita dal Responsabile della Farmacia dell’AOU Xxxxx IRCCS, indicanti la tipologia, il numero di sacche allestite e le ore impiegate dai professionisti incaricati per la preparazione. La rendicontazione, che dovrà comunque essere partecipata anche alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici dell’AUSLTC, dovrà essere verificata e validata dal referente dell’AUSLTC individuato. Sulle fatture emesse, l’AOU Xxxxx IRCCS riporterà un codice di individuazione del presidio ospedaliero richiedente.
ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dovrà essere versato dall'Azienda USL all’AOU Xxxxx IRCCS entro 60 giorni dall'emissione delle fatture con le seguenti modalità: Girofondi Bankitalia Infruttifero Conto Corrente: 03119681;
ART. 6 - PRIVACY
Le Parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 2016/679 e al
D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,e successive modifiche e integrazioni, provvedono al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché ai pareri dell’Autorità Garante preposta in materia e in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si
impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità consone ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di competenza.
Relativamente al trattamento delle particolari categorie di dati eventualmente necessario per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto, l’Azienda USL si qualifica quale Titolare del trattamento che provvederà, come infra specificato, a individuare l’AOU Xxxxx IRCCS quale Responsabile del trattamento.
L’Azienda USL si qualifica quale Titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 7 del Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento in relazione a quanto previsto dall’art. 2 sexies D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante”.
L’AOU Xxxxx IRCCS si qualifica quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto.
Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall’atto redatto e sottoscritto, prima dell’inizio delle attività, ex art.
28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016 allegato 2 alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale.
ART. 7 - CONFLITTO D’INTERESSI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
I Soggetti impegnati nell’attività di cui al presente accordo:
si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d’interessi ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013,
rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dai Piani aziendali per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (Legge n° 190/2012 e D. Lgs n° 33/2013), nonché dei Codici etici e di comportamento delle Aziende Parti in ottemperanza al DPR 62/2013, sono soggetti all’osservanza del segreto professionale e d’ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.
Le Parti sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs n. 33/2013 ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
ART. 8 - DECORRENZA – DURATA – RECESSO E PROROGA
La presente convenzione ha durata biennale con validità a decorrere dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale, avrà durata fino al 31/12/2024 e potrà essere eventualmente rinnovata alle medesime condizioni per un ulteriore anno mediante scambio di corrispondenza da inviare a mezzo lettera PEC.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, per eventuali forniture effettuate nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, vengano applicate le medesime condizioni stabilite nel presente atto a decorrere dal 01/01/2023.
E’ fatta salva la possibilità, riconosciuta ad entrambe le parti, di recesso anticipato da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC ai propri indirizzi di posta elettronica certificata istituzionali. Il presente accordo decade di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti in
materia di codice di comportamento.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate tramite note formali tra le parti.
ART. 9 – REFERENTI E COMUNICAZIONI
Sono individuati quali responsabili sanitari della gestione dell’accordo contrattuale:
a) per l’Azienda USLTC: il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
b) per l’AOU Xxxxx IRCCS: la Dr.ssa Xxxxxx Di Xxxxxx - Responsabile SOC Farmacia Ospedaliera.
Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec: per l’Azienda Usl Toscana Centro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
per l’AOU Xxxxx IRCCS: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
ART. 10 - SPESE di BOLLO, REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE
Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Azienda che beneficia delle prestazioni. L'imposta di bollo viene assolta in maniera virtuale, come da autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze dell’Agenzia delle Entrate prot. 104296 del 04/12/2015.
La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte che
avrà interesse a farlo. Foro competente in via esclusiva per le controversie
derivanti dall’applicazione del presente accordo è quello di Firenze.
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90.
Per L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx
(firma digitale)
Per L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (firma digitale)
ALLEGATO N. 2 ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, sita in Firenze X.xxx X.Xxxxx Xxxxx, 0 00000 (XX), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA”, rappresentata per il presente atto nella persona della dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx nata a Firenze il 21.03.1963_, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegata alla stipula del
presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del
domiciliata per la carica presso il medesimo;
E
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominata soltanto AOU Xxxxx IRCCS), P.I. 02175680483, con sede legale a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, nella persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Azienda medesima., di seguito anche come “Responsabile”,
congiuntamente anche come le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la Azienda e la AOU Meyer hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto “CONVENZIONE PER PREPARAZIONE ED EROGAZIONE DI
SACCHE PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE, rinnovata per un’ulteriore annualità e scaduta l’08.12.2022”
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla AOU Meyer di seguito “Responsabile” e congiuntamente con il Titolare, “Parti” l’attività di allestimento di sacche per la nutrizione parenterale per i pazienti ricoverati presso la TIN del Presidio Ospedaliero Nuovo S. Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze , del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato e Ospedale S.Jacopo di Pistoia, da parte della Farmacia dell’AOU Xxxxx come da contratto approvato con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro n. che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile
presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx di Firenze-
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi
dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di allestimento di sacche per la nutrizione parenterale per i pazienti ricoverati presso la TIN del Presidio
Ospedaliero Nuovo S. Xxxxxxxx xx Xxx di Firenze , del Nuovo Ospedale S. Stefano di Prato e Ospedale S.Jacopo di Pistoia affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di
dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:
- pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/20131 che
il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o
conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.
Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di
conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico
intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei
profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando
tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati. Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al
Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il
trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione
della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.
Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le
comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.
Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per
implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o
logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al
Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinchè il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.
Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva,
nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
p. Azienda USL Toscana Centro
Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx
p. L’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx IRCSS, Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx,