SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO
Disposizione attuative L.R. 25/2011, art. 10, comma 5
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO
L'anno , il giorno del mese di , in tra:
- Il Sig. (l’Impresa, P.IVA, iscritta al Registro delle Imprese n° )
, nato a il , C.F. ,
residente in Via , in
seguito denominato anche locatore, da un lato;
- e il Sig. (l’impresa, P.IVA, iscrizione Registro delle Imprese n° ) nato a il , C.F. , residente in Via (con sede legale a , Via , per se e/o per persona da nominare nei termini , di seguito denominato anche conduttore, dall’altro;
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue in diversi articoli da considerarsi comunque quale unico ed inscindibile contesto.
1. IMMOBILE. Il Sig. concede in locazione al Sig. (Impresa) che accetta, il seguente immobile:
Locale di mq circa, sito in , Via , composto da vani (catastali) oltre un (descrizione), munito di servizi igienici a norma per la destinazione d’uso bottega, , impianto elettrico ed idrico a norma, predisposizione per impianto di condizionamento, in catasto al foglio
, particella , sub , categoria (uso bottega). Detto immobile, oltre ad avere l’ ingresso dal n. e luci ai numeri , (ha altri accessi ).
2. USO. L'immobile oggi concesso in locazione sarà adibito alla vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici siciliani; allo svolgimento di attività promozionale; all’organizzazione di eventi di degustazione dei prodotti agroalimentari regionali, freschi e trasformati e ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del “Progetto Pilota” di “Vetrine promozionali e punti mercatali”, di cui alla Legge regionale 24 novembre 2011 n°25, pubblicata nella GURS n°50 del 2 dicembre 2011, art. 10 c. 5. E’ fatto divieto al conduttore di mutare la destinazione convenuta.
3. Il conduttore dichiara di essere in regola con le norme amministrative e sanitarie in relazione all’attività che intende svolgere nell’immobile e si assume ogni responsabilità in merito.
4. Nell’ambito dell’uso cui l’immobile è destinato, il conduttore si obbliga al rispetto di tutte le normali regole di buon vicinato relative ad immissioni, rumori, schiamazzi, e a non compiere atti e tenere comportamenti che possano arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile e in genere al rispetto di tutte le regole stabilite dall’assemblea condominiale, che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i divieti e le limitazioni d’uso. Inoltre, in ragione della natura specifica dell’attività svolta, si obbliga a stipulare contratto di assicurazione contro “il rischio locativo”, ai sensi degli articoli 1588, 1589, 1590 c.c., per eventuali danni agli immobili e a terzi causati dallo svolgimento dell’attività nell’immobile, che si riserva di esibire al locatore, pena la risoluzione del contratto, esonerando il locatore da qualsivoglia responsabilità per danni a terzi e all’intero stabile, a causa dell’attività svolta nell’immobile.
5. NOMINA DI UN TERZO. Il conduttore, con l’espressa autorizzazione del locatore, si riserva la facoltà di nominare un terzo che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi previsti dal presente contratto entro il termine di (disp. Att).
6. SUBLOCAZIONE. Il conduttore può sublocare anche parzialmente le unità immobiliari oggi concesse in locazione, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2.
7. CESSIONE DEL CONTRATTO. Il conduttore potrà cedere il presente contratto a un terzo per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 2.
8. DURATA, DISDETTA E RINNOVAZIONE. La locazione viene convenuta ed accettata per la durata di anni (non inferiore alla durata dell’accordo). Alla prima scadenza contrattuale il contratto si rinnoverà tacitamente per altri anni a meno che il locatore non eserciti la facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza come previsto dall’art. 28 ult. Comma L. 392/1978.
Prima della seconda scadenza contrattuale ciascuna delle parti, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno dodici mesi prima, ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
9. RECESSO. Decorso il primo anno di efficacia del presente contratto il conduttore potrà recedere dallo stesso, dandone comunicazione al locatore, mediante lettera raccomandata a.r., sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione
10. CANONE DI LOCAZIONE. Il canone di locazione viene concordemente convenuto ed accettato dalle parti in complessivi €. , da pagare in rate mensili di €. ciascuna, entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio del locatore
o con bonifico bancario.
Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, senza necessità di richiesta del locatore, in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT per l'anno precedente.
Dell'avvenuto pagamento del canone il locatore rilascerà regolare quietanza, che costituirà unica fonte di accertamento, restando escluso qualsiasi altro mezzo di prova, ivi compreso il giuramento decisorio. Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata del suddetto canone costituirà causa di risoluzione automatica del presente contratto, a danno e spese del conduttore.
Il conduttore si obbliga a pagare il canone previsto anche nel caso di cessazione dell’attività commerciale e chiusura dei locali per disposizione della P. A., per fatti, omissioni, circostanze ascrivibili al conduttore o per la carenza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi per lo svolgimento dell’attività cui gli immobili sono destinati.
11. RISTRUTTURAZIONE. Il locatore autorizza fin d’ora il conduttore ad eseguire opere di sistemazione interna e di adattamento dei locali in relazione alle attività cui gli immobili oggi concessi in locazione, saranno destinati. Il conduttore si assume ogni responsabilità sulla legittimità delle opere realizzate e sulla loro regolarità urbanistica e tecnica; sugli incidenti che possono eventualmente occorrere a chiunque, a causa e nel corso dei lavori; sugli oneri economici relativi alle opere da realizzare se non previamente autorizzato dal locatore, pena la risoluzione automatica del contratto. Il conduttore dichiara che le opere di sistemazione interna degli immobili non richiedono alcuna autorizzazione e/o concessione della Pubblica Amministrazione e, laddove fossero necessarie, lo stesso conduttore si obbliga a richiederle ed ottenerle prima di eseguire le relative opere, esonerando il locatore da ogni responsabilità anche amministrativa e penale in relazione alle opere realizzate negli immobili da parte del conduttore. Quest’ultimo si obbliga a tenere indenne il locatore da qualsiasi esborso gli fosse richiesto per sanzioni amministrative dovute ad irregolarità all’interno degli immobili locati.
12. DICHIARAZIONE DI STATO DELL’IMMOBILE E RICONSEGNA DEI LOCALI. Il locatore dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie e urbanistiche. Il conduttore dichiara di aver visitato e, dunque, di ben conoscere gli immobili locati e di averli trovati in buono stato locativo ed idonei all’uso cui verranno destinati, esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge l’attività. Il conduttore, si obbliga a restituire gli immobili in buone condizioni.
13. ONERI ACCESSORI. Il conduttore provvederà a stipulare a suo nome, a propria cura e spese, i contratti di fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua e del gas e si obbliga a provvedere al pagamento degli oneri condominiali direttamente all'amministratore dello stabile di cui fanno parte gli immobile locati, salvo conguagli da effettuarsi a consuntivo della gestione condominiale
secondo tabella millesimale o pro/quota parte unitaria. Sono interamente a carico del conduttore tutte le spese, in quanto esistenti, relative al compenso smministratore, servizio di pulizia, tassa smaltimento rifiuti e quella per il passo carraio, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del gas, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alla fornitura degli altri servizi comuni.
14. Restano a carico del conduttore le spese per la ordinaria manutenzione degli immobili locati, mentre sono a carico del locatore le spese relative alle opere di straordinaria manutenzione.
15. Il conduttore si obbliga a consentire al locatore, o a persone dallo stesso incaricate, di accedere, a richiesta, negli immobili locati al fine di controllarne lo stato e/o di provvedere ad eventuali riparazioni. Nell’ultimo anno del rapporto, inoltre, il conduttore si obbliga a consentire al locatore, in giorni ed orari preventivamente concordati, l’accesso al fine di far visitare gli immobili a persone interessate alla locazione o all’acquisto.
16. Dal momento della consegna materiale degli immobili locati il conduttore, che li ha accettati nell'esistente stato di fatto, ne è costituito custode. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potessero derivargli da fattori indipendenti dal locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi e da danni derivati da atti od omissioni di altri condomini dello stabile o da terzi siano essi diretti o indiretti.
17. Al termine della locazione, gli immobili dovranno essere riconsegnati direttamente al locatore e contestualmente verrà redatto verbale di constatazione dei luoghi. La consegna delle chiavi a chiunque fatta prima della suddetta constatazione non avrà effetto liberatorio. In caso di ritardata consegna da parte del conduttore, questi sarà obbligato al risarcimento del danno subito dal locatore.
18. GARANZIA. POLIZZA FIDEIUSSORIA. A garanzia del pagamento dei canoni, per come determinati al punto 6 e degli oneri accessori, il conduttore si obbliga a stipulare una fideiussione assicurativa a prima richiesta, della durata del presente contratto e scadenza decorsi trenta giorni dalla scadenza del presente contratto per l'importo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00). Copia del contratto di fideiussione viene rilasciata al locatore al momento della stipula del presente contratto e di questo forma parte integrante.
19. DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia il conduttore versa oggi stesso al locatore, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di €.
a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che gli verrà restituita entro trenta giorni dalla estinzione del rapporto di locazione, previo accertamento, da parte del locatore, della mancanza di danni agli immobili locati ed agli impianti accessori e dell'avvenuto integrale pagamento dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, nonchè degli oneri condominiali. In nessun caso, comunque, il suddetto deposito cauzionale potrà essere imputato a canoni di locazione non pagati.
20. IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO. Le spese di registrazione e di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura come per legge mentre le spese di bollo per le conseguenti ricevute sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alle registrazioni dandone comunicazione al conduttore e anticipandone i costi.
21. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali locati.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il locatore Il conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente leseguenti clausole:
2. USO, 5. NOMINA DI UN TERZO6. SUBLOCAZIONE, 7. CESSIONE DEL CONTRATTO, 8. DURATA, DISDETTA, RINNOVAZIONE, 9. RECESSO, 10. CANONE ( Il conduttore si obbliga a pagare il canone previsto anche nel caso di cessazione dell’attività commerciale e chiusura dei locali per disposizione della P. A., per fatti, omissioni, circostanze ascrivibili al conduttore o per la carenza
dei presupposti oggettivi e/o soggettivi per lo svolgimento dell’attività cui gli immobili sono destinati), 11. RISTRUTTURAZIONE, 18. GARANZIA . POLIZZA FIDEIUSSORIA,
che sono state rilette.
Il locatore Il conduttore