CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 1 legge 431/1998
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▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, nato a Moncalieri (TO) il 17.12.1988 residente a Torino, in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇, cod. fisc. BNCGRG88T17F335V, ai fini del presente contratto denominato locatore,
Concede in locazione
a
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nato a Roma il 19.11.1993 residente a Giarre (CT) in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇, cod. fisc. GRNGRL93S19M501Z, il quale esibisce il seguente documento d’identità, carta d’identità n.AS0926349 rilasciato il 06.02.2012 dal Comune di Giarre, ai fini del presente contratto denominato conduttore,
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ nato ad Assisi (PG) il 18.3.1989, residente a Città della Pieve in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, cod. fisc. RLNLSN89C18A475B, il quale esibisce il seguente documento d’identità : carta d’identità AS9599286 rilasciato il 27.10.2011 dal Sindaco di Città della Pieve ai fini del presente contratto denominato conduttore,
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ nato a Montegranaro (FM) il 4.6.1987, residente a Petriolo (MC) in ▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ cod. fisc. SPSGPP87H04F522K, il quale esibisce il seguente documento d’identità: carta d’identità ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ rilasciato il 5.10.2011 dal Sindaco di Petriolo, ai fini del presente contratto denominato conduttore,
l’unità immobiliare sita in
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇, al piano 8°, così composta: entrata, salotto, camera da letto, bagno, sala da pranzo, cucinino, veranda, ripostiglio, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Torino, foglio 1467, numero77 sub.46,
ai seguenti patti e condizioni:
1) Durata: la durata della locazione è stabilita in anni 4 (quattro) con decorrenza dall’ 01/10/2012 al 30/09/2016.
Il locatore, secondo il disposto dell’art.2, comma I, L.431/98 rinuncia alla facoltà di disdettare il contratto alla prima scadenza, fatta eccezione per le ipotesi dell’art.3., legge citata, ove egli intenda adibire l’immobile agli usi stabiliti in detto articolo o effettuare sullo stesso le ********I,.
La dichiarazione di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza quadriennale andrà effettuata dal locatore con le modalità previste dal citato art.3., comma I, L.431/98
La dichiarazione di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza andrà comunicato dal locatore ai conduttori a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire a quest’ultimi almeno 6 mesi prima della scadenza.
Allo spirare della seconda scadenza contrattuale il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori anni 4 ed alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente atto se ciascuna delle parti ometterà di dar corso e di attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni.
Le parti, al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto, dovranno comunicare la propria intenzione di procedere alla disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R.da inviarsi all’altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto; in tale ipotesi la parte interpellata dovrà rispondere, entro non oltre entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra ed in mancanza di risposta o accordo, il contratto si intenderà terminato alla data di scadenza della locazione.
2) Recesso del conduttore: ogni conduttore, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata A.R. con almeno 3 (tre) mesi di preavviso, ex art.3 comma VI°, L.431/98.
3) Canone: il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato dalle parti in euro 6.840,00 (seimilaottocentoquaranta/00) annui, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate ciascuna di euro 570,00 (cinquecentosettanta/00), da versarsi al domicilio del locatore o suo incaricato, entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Non è ammesso altro mezzo di pagamento ad eccezione di ulteriori pattuizioni o di diverse indicazioni scritte da parte del locatore .
Il canone, come sopra pattuito verrà corrisposto al locatore da ciascuno conduttore nella misura di euro 190,00 (centonovanta/00) rispondendo ognuno per la propria quota, non essendo tenuto, ciascun conduttore, per nessuna ragione a rispondere di eventuali inadempienze di uno degli altri conduttori.
Il locatore si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a non richiedere al/i conduttore/i adempiente/i, importi a titolo di canoni di locazione o spese condominiali che non siano dallo/gli dallo/i stesso/i dovuti.
Precisa, quindi, che in caso di inadempienza di uno o più conduttori agirà per il recupero dei canoni e/o spese condominiali solo ed esclusivamente nei confronti del/i soggetto/i inadempiente/i lasciando indenni da qualsiasi tipo di azione legata alla detta inadempienza l’altro o gli altri conduttori che avessero regolarmente adempiuto, liberando i conduttori dal vincolo della solidarietà passiva, rinunciadovi esso locatore espressamente.
aa) Aggiornamento del canone: il canone sarà aggiornato ogni anno, automaticamente e senza bisogno di richiesta del locatore, nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
4) Risoluzione: le parti stabiliscono che il mancato pagamento anche di una sola delle rate pattuite del canone e delle spese condominiali, entro 5 giorni dalla scadenza stabilita nel precedente articolo costituirà inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 55 della L.392/78, con riguardo esclusivo al soggetto inadempiente.
5) Spese accessorie: le parti pattuiscono a carico dei conduttori, oltre al canone, così come convenuto all’art.3 del presente contratto, il versamento di euro 105,00 (cento-cinque/00) mensili per spese condominiali e spese di riscaldamento.
L’importo di euro 105,00 per dette spese verranno ripartite tra i conduttori, che rimarrai-no obbligati nei confronti del locatore ognuno per la propria quota pari ad euro 35, 00 ciascuno.
Tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, telefono, gas, tassa comunale smaltimento rifiuti saranno a carico dei conduttori per tutto il periodo della locazione.
6) Spese straordinarie: qualora vengano eseguite sull’unità immobiliare o nell’edificio condominiale, sia nelle parti private che nelle parti comuni, opere anche se non improrogabili dirette a conservare allo stesso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in base all’uso a cui è adibito o comunque opere di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione, rinnovo anche di impianti , il canone corrisposto verrà integrato con aumento pari al 5% annuo sul capitale impiegato nei lavori effettuati.
Tale aumento decorrerà dalla data di ultimazione delle opere senza necessità di richiesta scritta del locatore, se non l’indicazione verbale dell’aumento.
7) Sublocazione: ai conduttori non è concessa la possibilità di sublocare, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto, salvo diversa autorizzazione del locatore.
8) Stato locativo: i conduttori dichiarano di aver visitato l’unità immobiliare locata, e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e, di aver verificato preventivamente l’unità immobiliare, gli accessori e gli impianti, e così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custodi della medesima.
I conduttori si impegnano a riconsegnare l’immobile locato nello stato in cui l’hanno ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno e ad eseguire tutte le opere manutentive che si renderanno necessarie per mantenerlo in buono stato. E’ in ogni caso vietato ai conduttori di compiere atti e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9) Modifiche e migliorie: i conduttori si impegnano a non apportare alcuna modifica all’immobile ed agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Eventuali migliorie e addizioni apportate dai conduttori, con il preventivo consenso scritto del locatore rimarranno acquisiti all’unità immobiliare senza che sia dovuto alcun compenso o indennizzo. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, della rimessione in pristino, a proprie spese.
L’inosservanza del presente patto determinerà ipso jure, ai sensi dell’art.1456 c.c. la risoluzione del contratto a danno e per colpa a spese del conduttore responsabile.
10) Riparazioni: le riparazioni di cui agli artt. 1576 c. c. (mantenimento della cosa in buono stato locativo) e 1609 c. c. (piccole riparazioni a carico dell’inquilino) sono a carico dei conduttori, così come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti ed ai servizi. Qualora i conduttori non vi provvedano tempestivamente, il locatore potrà sostituirsi ad esso, ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione. Quando l’immobile locato abbisogna di riparazioni che non sono a carico dei conduttori, questi sono tenuti a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti i conduttori potranno eseguirle direttamente, salvo rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
11) Esonero di responsabilità: i conduttori esonerano espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti causati a loro da altri condomini o inquilini dello stabile, da dipendenti del locatore o da terzi in genere, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12) Visite: i conduttori dovranno consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, o all’amministratore nonché ai loro incaricati o delegati previo avviso ai conduttori, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore18,00. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’immobile locato, i conduttori dovranno consentirne la visita, nelle giornate e agli orari concordemente fissati, pena il risarcimento dei danni.
13) Condominio: i conduttori riconoscono che l’unità locata fa parte di un complesso edilizio costituito in condominio, impegnandosi per loro stessi, per i propri aventi causa al rispetto e all’osservanza del regolamento di cui dichiarano di aver preso visione e di accettarne integralmente tutte le clausole e si impregnano altresì all’osservanza delle regole di buone e corretta convivenza.
14) Destinazione d’uso: l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dei conduttori e delle persone eventualmente conviventi al momento della stipula del contratto.I conduttori si impegnano a non mutare la destinazione d’uso dell’immobile, anche solo parzialmente o temporaneamente. L’inosservanza del presente patto determinerà ipso jure, ai sensi dell’art.1456 c.c. la risoluzione del contratto.
15) Elezione di domicilio: a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, i conduttori eleggono domicilio nei locali ad essi locati anche nel caso in cui non lo occupino.
16) Penale: in caso di mancato rilascio dell’unità immobiliare, o delle sue pertinenze alle scadenze di legge, i conduttori di impegnano e si obbligano a corrispondere al locatore la somme di euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di penale giornaliera.
17) Registrazione e bolli: le spese di registro del presente contratto, anche per le future annualità, saranno a carico della parti nella misura del 50%, le spese con riguardo ai bolli necessari per il presente contratto saranno a carico dei conduttori.
In caso di recesso del conduttore, la spesa necessaria per la tassa di registro dovuta per la risoluzione anticipata sarà a totale carico del recedente.
18) Modifiche al contratto: qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
19) Certificazioni energetiche: il locatore assume l’impegno di dotare l’immobile di tutte le certificazioni previste dalle normative in vigore al momento della stipula del contratto.
20) Autorizzazione al trattamento dei dati: il locatore ed i conduttori si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.lgs 196/03).
Torino lì,
Il locatore I conduttori
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole contenute nel presente contratto, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 1) Durata, 2) Recesso del conduttore, 3) Canone, 3..aa) Aggiornamento del canone, 4) Risoluzione, 7) divieto sublocazione, 9) Modifiche e migliorie,11) Esonero di responsabilità, 14) Destinazione d’uso 15) Elezione di domicilio, 16) Penale,
Terni, lì
Il locatore I conduttori
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