DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI. CIG: 8381295F6B
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 12
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 12
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA17
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 21
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara 21
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo 21
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 21
b) copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”. 21
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 21
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 23
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 26
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 26
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 27
17.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 30
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 31
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 31
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 32
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 36
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 37
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 37
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI. CIG: 8381295F6B
1. PREMESSE
Con determina 6038 del 12 giugno 2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito per brevità Stazione appaltante o Direzione Centrale) ha dato avvio alla procedura negoziata senza bando a lotto unico ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche Xxxxxx, per l’individuazione, mediante conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di una agenzia di somministrazione di lavoro, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CPV 79620000-6- per un numero massimo complessivo di 500 unità, con specifico profilo professionale.
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’intero territorio nazionale codice NUTS IT .
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Viceprefetto Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di CONSIP S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione appaltante si avvarrà di tale Sistema in “modalità ASP (Application Service Provider)”.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Stazione appaltante/l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Stazione appaltante/Amministrazione, la CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CONSIP S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
La Stazione appaltante è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, che si avvale, per il tramite di CONSIP, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.”
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere
dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara;
2) Capitolato speciale,
3) Schema di accordo quadro;
4) Patto di integrità;
5) Altri allegati:
- Allegato 1 – Facsimile DGUE;
- Allegato 2 – Istanza di partecipazione;
- Allegato 2bis – Dichiarazione integrativa;
- Allegato 3 – Relazione tecnica;
- Allegato 4 – Facsimile dichiarazione di avvalimento;
- Allegato 5 – Condizioni di assicurazione;
- Allegato 6 – Facsimile dichiarazione familiari e conviventi;
- Allegato 7 – Facsimile dichiarazioni di cui al D.P.C.M. 187/1991;
- Allegato 8 – Tabella garanzia provvisoria;
- Allegato 9 – Garanzia definitiva;
6) Regole di e –procurement della Pubblica Amministrazione.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.
***
La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario
dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx.
La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data della lettera invito di cui alla presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Stazione appaltante effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno indicato a Sistema in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sezione “Amministrazione trasparente”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. l’operatore economico con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione elegge domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di n.1 Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dall’art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., per la successiva conclusione di contratti attuativi da parte dell’Ufficio deputato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito Amministrazione) per la somministrazione di personale amministrativo eventualmente necessario in corso di vigenza dell’accordo stesso. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici contratti attuativi.
Il contratto attuativo è un contratto di appalto discendente dall’affidamento dell’Accordo Quadro normativo il quale, ai sensi dell’art.54, commi 2 e 3, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro.
Una volta stipulato l’Accordo Quadro, i servizi oggetto della presente procedura di affidamento potranno essere affidati tramite determina di adesione all’Accordo Quadro e formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi stipulati con forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante con modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, ferma restando la preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del Capitolato Tecnico e degli eventuali ulteriori requisiti migliorativi formulati in sede di offerta di gara.
I singoli contratti attuativi discendenti dall’Accordo Quadro saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno che saranno assunti di volta in volta dall’Amministrazione.
Il termine dilatorio non si applica ai contratti attuativi stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice.
Il contratto attuativo potrà essere stipulato purché:
a) perfezionato prima della scadenza dell’Accordo Quadro di riferimento. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro, per una durata massima di 6 mesi. Qualora i contratti discendenti dall'Accordo Quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'Accordo Quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi;
b) l’importo massimo contrattuale dell’Accordo Quadro non risulti già raggiunto e l’Accordo Quadro di riferimento non debba ritenersi esaurito.
La procedura di affidamento è costituita da un unico lotto poiché ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione. Le attività di cui si compone il servizio sono infatti strettamente connesse e funzionali tra loro poiché l’erogazione del servizio afferisce ad un processo sistemico che necessita di unitarietà di governo e di visione.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Somministrazione di lavoro | 79620000-6 | P | € 11.221.087,11 |
Importo complessivo dell’accordo quadro | € 11.221.087,11 |
Il valore stimato dell’accordo quadro è il seguente:
€ 11.221.087,11 (undicimilioniduecentoventunomilaottantasette/11), XXX xxxxxxx, di cui:
• € 9.898.694,84 non soggetto a ribasso, che comprende il corrispettivo per le prestazioni di lavoro oggetto della procedura e le somme non assoggettate alla FEE d’Agenzia (quali buoni pasto e Irap);
• € 1.322.392,26, oltre IVA, quale base d’asta, soggetta a ribasso, da intendersi quale fee massima riconoscibile all’aggiudicatario. La FEE d’Agenzia è pari al 15% c.a. del valore stimato massimo del costo orario del lavoro.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro è da intendersi in ogni caso comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base dei contratti effettivamente conclusi e delle prestazioni effettivamente richieste dall’Amministrazione sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione dei contratti attuativi, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.
Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante/Amministrazione. Il suddetto valore include altresì la commissione di agenzia (FEE d’Agenzia), che sarà oggetto di ribasso, come meglio specificato nel seguito. Il valore effettivo dell’accordo quadro sarà determinato ex post in ragione dei singoli contratti attuativi effettivamente conclusi.
L’importo unitario a base d’asta per i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, da intendersi riferito alla sola Commissione di agenzia (FEE d’Agenzia) espressa in percentuale da applicare sul Totale Costo Orario, è pari al 15% (quindicipercento) circa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presenteranno un’offerta per la “Commissione di Agenzia (FEE d’Agenzia)” superiore rispetto al valore posto come base d’asta.
In ogni caso, i ribassi offerti anche in relazione alle eventuali prestazioni subappaltate, non dovranno pregiudicare la qualità del servizio offerto (compresi i miglioramenti proposti in sede di offerta tecnica) e i livelli minimi salariali e di sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori coinvolti.
Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre eventuali imposte e contributi di legge.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’Accordo Quadro è di 6 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
L’Accordo Quadro resta efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti attuativi.
I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro, per una durata massima di 6 mesi. Qualora i contratti discendenti dall'Accordo Quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'Accordo Quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare istanza di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165, nei confronti della stazione appaltante e della committente.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto dell’Accordo Quadro.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista”.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della presente procedura riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non inferiore ad € 2.500.000, IVA esclusa.
Il settore di attività è servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tale requisito di fatturato è richiesto in ragione di quanto previsto dall’art 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Si è determinato di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato in ragione dell’esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell’Accordo Quadro al fine di garantire la capacita di assolvere alle obbligazioni prescritte dal medesimo Accordo Quadro.
La comprova del requisito è fornita alternativamente, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con oggetto specificatamente assimilabile all’attività oggetto della procedura di gara: servizi di somministrazione di lavoro.
La comprova del requisito è fornita mediante una copia conforme all’originale del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
e) Il requisito relativo all’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo
c.d. generalista” di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista” di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1 lett. b) , ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, è computata in capo al consorzio ancorché posseduta dalle singole imprese consorziate.
Il requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante/Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Il limite è fissato in ragione della natura principale della prestazione, nonché in ragione delle specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, anche per motivi organizzativi, per una più efficiente e veloce governance ed esecuzione delle prestazioni.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede all'autorizzazione. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso tale da non pregiudicare gli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, compresi i miglioramenti pattuiti in sede di offerta tecnica e i livelli minimi salariali e di sicurezza sul lavoro di tutti lavoratori coinvolti.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’Accordo Quadro.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dello Stato di Xxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 secondo le modalità indicate nella circolare del MEF-RGS n. 27 del 6/11/2018;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (la Stazione appaltante);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale
(art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
In considerazione dell’art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione normativa e fino al 31 dicembre 2020.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione appaltante esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema, entro e non oltre il giorno e l’ora indicati a Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene tramite la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, Sezione “Amministrazione trasparente”.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – Offerta tecnica; C – Offerta economica
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Istanza di partecipazione e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Istanza di partecipazione alla gara ed eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria |
Garanzia provvisoria, impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
OFFERTA TECNICA | |
Documento | Sezione |
Offerta tecnica (generata dal sistema) | Scheda – Componente tecnica |
Relazione tecnica | Relazione tecnica |
OFFERTA ECONOMICA | |
Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
É sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera CONSIP S.p.A., il Gestore del Sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, a pena di esclusione, quale parte integrante dell’OFFERTA, i documenti specificati nei successivi paragrafi, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione
pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’istanza di partecipazione, la dichiarazione integrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1, 2, 2 bis, 4, 6, 7 devono essere redatte sui modelli predisposti.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 nonché degli artt. 22 e ss. e 71 del D.Lgs. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da istanza di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), DGUE nonché documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’All. A) “Modello Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
Modalità di pagamento del bollo
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Via Tuscolana n. 1558 – 00000 Xxxx, CF 80202230589);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi – DPS).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema nell’apposita sezione “comprova imposta di bollo” copia informatica dell’F23.
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI);
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato 4);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato 4);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice.
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico- professionali e/o economico- finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di integrità;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i principi contenuti nel suddetto documento, pena la risoluzione del contratto;
8. si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale , l’indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell’offerta, nell’apposita area del Sistema ad esso riservata ed all’indirizzo di posta certificata sopra indicato;
10. autorizza o meno, i sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
11.dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e
segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante/Amministrazione per le finalità descritte nell’informativa;
12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi;
13. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice.
Ai fini della partecipazione la Stazione appaltante ha predisposto una “istanza di partecipazione”, una “dichiarazione integrativa”, una “dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 2, 2bis, 4) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara, inviare e far pervenire alla Stazione appaltante, un’OFFERTA TECNICA secondo la seguente procedura:
i. invio, attraverso l’inserimento a Sistema (nell’apposita Sezione “Scheda – Componente Tecnica”) delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei soli criteri di valutazione tabellari (T), indicati nella Tabella di cui al successivo par. 17.1; tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire alla Stazione appaltante, attraverso il Sistema (nell’apposita Sezione) dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
ii. invio, attraverso l’inserimento a Sistema (nell’apposita Sezione “Relazione Tecnica”), della Relazione Tecnica, anch’essa sottoscritta digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa, che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali (D), indicati nella Tabella di cui al successivo par. 17.1, i seguenti elementi:
1) Sistema Organizzativo dell’impresa; |
2) Modalità di Erogazione del Servizio; |
3) Tempi di risposta alla richiesta preliminare di attivazione del contratto attuativo; |
4) Tempi di Sostituzione del personale. |
L’OFFERTA TECNICA, sulla base di quanto stabilito e come da fac-simile di cui all’allegato 3 al presente Disciplinare, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Tutti gli elementi che compongono l’OFFERTA TECNICA – come sopra indicati - devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al punto 14.1.
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
• la FEE d’Agenzia da applicare al costo orario, da esprimere in valore percentuale e con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. 9,55%), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno presi in considerazione solo due decimali dopo la virgola; pertanto, qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale dopo la virgola (es. 90,3456 % verrà troncato in 90,34%).
L’offerta economica è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino la percentuale della FEE posta a base d’asta.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criterio | Punteggio max |
1) sistema organizzativo dell’impresa (cfr. par. 6 Capitolato tecnico) | 15 |
2) modalità di erogazione del servizio (cfr. par. 5 Capitolato tecnico) | 35 |
3) tempi di risposta alla richiesta preliminare di attivazione del contratto attuativo (cfr. par. 5.2 Capitolato tecnico) | 10 |
4) tempi di sostituzione del personale (cfr. par. 5.4 Capitolato tecnico) | 10 |
Entro il tetto massimo previsto per ognuna delle componenti di valutazione dell’offerta, il punteggio sarà assegnato distintamente per ognuno degli elementi, come di seguito indicato.
1) SISTEMA ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA (criterio qualitativo): max 15 punti – Par. 5 e 6 Capitolato tecnico
Sub criterio | Punteggio max |
1a) Struttura organizzativa, organico e figure professionali e specialistiche dell’impresa Descrizione dell’organizzazione specifica proposta per l’erogazione del servizio oggetto dell’appalto, dalla ricezione della richiesta preliminare di avvio servizio alla gestione amministrativa del lavoratore, con descrizione delle attività svolte per ciascuna fase. La soluzione proposta sarà valutata in termini di contenuti, concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione (cfr. par. 2 e 5 del Capitolato tecnico) e delle relative tempistiche, accuratezza nella presentazione dei contenuti. | 5 |
1b) Articolazioni territoriali e divisioni specializzate dell’impresa Descrizione dell’organizzazione presente sull’intero territorio nazionale in termini di filiali territoriali e di divisioni specializzate per la PA | 5 |
1c) Modalità di gestione delle banche dati e dei sistemi informativi Utilizzo delle banche dati per la selezione e reclutamento delle risorse da somministrare, nonché per il monitoraggio e controllo sistematico e puntuale di ogni aspetto della gestione dell’accordo e dei contratti attuativi, con particolare interesse ai servizi on line e alla verifica e correttezza della reportistica e della fatturazione. | 5 |
2) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO (criterio qualitativo): max 35 punti Par. 5, 6, 7 e 8 Capitolato tecnico
Sub criterio | Punteggio max | Subpunteggi max |
2.a) Modalità di reclutamento e selezione del personale La valutazione verterà su criteri e metodi impiegati per la selezione e il reclutamento del personale, con particolare riguardo a: | 15 | |
• metodologie usate per garantire l’avviamento di personale in riferimento all’esperienza lavorativa | 10 | |
• metodologie usate per garantire l’avviamento di personale ai percorsi formativi intrapresi) | 5 | |
2.b) Modalità di erogazione del servizio La valutazione verterà in particolare su: | 10 | |
- disponibilità di un team dedicato | 5 | |
- qualifiche e competenze del personale ivi addetto | 3 | |
- metodologie di raccordo con l’Amministrazione | 2 | |
2.c) Piani formativi La valutazione verterà in particolare sulle metodologie formative, sulle strutture e mezzi disponibili, sui piani formativi proposti in particolare ai sensi del par. 8.1 del Capitolato tecnico. | 5 | |
2.d) Servizi migliorativi Saranno valutati eventuali servizi aggiuntivi proposti. Descrizione di iniziative/attività/servizi finalizzati all’ottimizzazione del servizio che il concorrente intende porre in essere a favore della Committente. Le soluzioni proposte saranno valutate in termini di concretezza, chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività e delle relative tempistiche, accuratezza nella presentazione dei contenuti, miglioramento del servizio. | 5 |
3) TEMPI DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA PRELIMINARE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO (SHORT LIST DEL PERSONALE RICHIESTO) (criterio quantitativo): max 10 punti - Par. 5.2 del Capitolato tecnico
Sub criterio | Punteggio max |
3a) Riduzione di 3 giorni di tutte le tempistiche previste e consentendo fino a 200 risorse di fornire la short list il medesimo giorno della richiesta | 10 |
3b) Riduzione di 2 giorni di tutte le tempistiche previste | 7 |
3c) Riduzione di 1 giorno di tutte le tempistiche richieste | 5 |
4) TEMPI DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE (criterio quantitativo): max 10 punti - DA RIFERIRE A TUTTE LE IPOTESI PREVISTE NEL PARAGRAFO 5.4 DEL CAPITOLATO TECNICO
Sub criterio | Punteggio max |
Sostituzione nel caso di assenza ingiustificata, assenza a qualsiasi titolo ed effettiva sostituzione nel caso di lavoratore somministrato e/o Referente di selezione non conformi | |
4a) entro lo stesso giorno della richiesta | 10 |
4b) entro il primo giorno successivo alla richiesta | 7 |
4c) entro il secondo giorno successivo alla richiesta | 5 |
Verrà attribuito un giudizio sintetico, opportunamente e dettagliatamente motivato per ogni offerta in relazione ad ogni criterio, a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) come indicato nella tabella sottostante.
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
ECCELLENTE motivazione ……………… | da 0,90 a 1,00 |
OTTIMO motivazione……………… | da 0,76 a 0,89 |
BUONO motivazione……………… | da 0,66 a 0,75 |
DISCRETO motivazione……………… | da 0,56 a 0,65 |
SUFFICIENTE motivazione……………… | da 0,41 a 0,55 |
SCARSO motivazione……………… | da 0,21 a 0,40 |
NON CONFORME motivazione……………… | da 0,00 a 0,20 (offerta esclusa) |
Nel caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il punteggio qualitativo massimo previsto e dunque il coefficiente pari a 1, verrà effettuato il c.d. processo di riparametrazione assegnando il punteggio qualitativo massimo disponibile all’offerta che avrà raggiunto il punteggio/coefficiente più elevato e, proporzionalmente i relativi punteggi alle altre offerte con la seguente formula (A:Cmax=B:X) dove:
A = punteggio massimo ottenuto per il criterio in esame tra le offerte pervenute;
B = punteggio provvisorio ottenuto per il criterio in esame relativo all’offerta da considerare; X = punteggio definitivo da attribuire all’offerta per il criterio in esame;
C max = punteggio max attribuibile per ciascun criterio in esame.
I concorrenti che avranno ottenuto un punteggio qualitativo inferiore a 36 punti, ovvero la metà + 1 del punteggio qualitativo massimo attribuibile, prima della riparametrazione, non saranno ammessi alla successiva fase per l’attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo, al fine di salvaguardare l’aspetto qualitativo del servizio.
17.2 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Al termine delle sedute riservate, conclusi i lavori relativi alle valutazioni tecniche, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti ammessi, procederà:
- alla comunicazione formale dei punteggi attribuiti, rendendo pubblico l’esito delle valutazioni tecnico-qualitative dei prodotti offerti;
- all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello più basso rispetto al moltiplicatore indicato come base d’asta.
PE = PeMAX * [(BA - P)/(BA - Pmin)]^ α
dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile (30) BA: prezzo a base d’asta
P: prezzo (valore) offerto dal concorrente Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
^α: esponente che regola il grado di concavità della curva, pari a 1
17.3 CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Dopo che la Commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. Verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
𝑃𝑖=Σ 𝑛 [𝑊𝑖∗𝑉𝑎𝑖]
dove:
𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Il servizio verrà aggiudicato a favore della ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti la cui offerta, pur idonea sotto il profilo tecnico/qualitativo, preveda un prezzo superiore alla base d’asta indicata.
Ai concorrenti in caso di sospensione, annullamento o invalidità delle procedure della presente gara, non spetterà alcun risarcimento, indennizzo o spesa, comunque denominati.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno e ora indicata a Sistema, dall’Ufficio deputato (R.U.P. ovvero Seggio di gara ad hoc) che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, OFFERTA TECNICA e OFFERTA ECONOMICA (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 12, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente, l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’ “Ufficio”, né alla Commissione di gara, né alla Stazione appaltante , né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Ufficio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
L’Ufficio deputato quindi, procederà, in seduta riservata, a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa, limitatamente, all’Istanza di partecipazione e alla Documentazione a corredo di cui ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.3.2, rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare; l’accesso, di cui verrà data evidenza secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 22, e la verifica della restante documentazione amministrativa avverrà successivamente all’apertura e alla relativa valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
All’esito di tale attività, l’Ufficio deputato adotta nei limiti di quanto risulta dalla documentazione esaminata e fermo restando il successivo controllo di cui al par.22, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ufficio deputato si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
In conformità all’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Adottato il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni di cui al precedente par. 18, l’Ufficio deputato procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà allo sblocco e all’apertura delle OFFERTE TECNICHE per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole OFFERTE TECNICHE. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle OFFERTE ECONOMICHE.
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, le FEE offerte dai singoli concorrenti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale (PT + PE) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema rende visibile la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente all’Ufficio deputato che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare le esclusioni per:
- mancata separazione dell’OFFERTA ECONOMICA dall’OFFERTA TECNICA, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’OFFERTA TECNICA;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a tre, nonché e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna, a pena di esclusione, un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 comma 15 del Codice il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 22.
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura negoziata di cui al presente disciplinare si concluderà con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore dell’operatore economico che abbia presentato un’offerta valida.
La procedura è distinta in due fasi:
- aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro con il concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- affidamento dei contratti attuativi dell’accordo quadro in relazione alle effettive necessità.
22.1 AGGIUDICAZIONE
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura. A tal fine la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro, a:
a) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
b) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la procedura.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’Accordo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Stazione appaltante, procede, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante: nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato 6 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria;
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla presente procedura nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187;
d) dichiarazione contenente l’indicazione dei nominativi e dei contatti (recapito telefonico, indirizzo mail e/o PEC) del Referente del contratto, del Referente della selezione e del Referente della gestione amministrativa, con allegati i rispettivi CV;
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 7, del Codice;
f) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito.
In caso di RTI e di Consorzi:
-la documentazione di cui ai precedenti punti a), c) e e) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx., dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici.
-la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio stesso;
- la documentazione di cui ai precedenti punti d), e), f), g) e h) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio stesso.
Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Scaduto il termine sopra menzionato, l’Ufficio competente verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
22.2 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
La stipula dell’Accordo Quadro è subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia disposte sull’aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020. Qualora la Stazione appaltante proceda a stipulare l’Accordo Quadro ed il contratto attuativo sulla base dell’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la stessa procederà a recedere dall’Accordo Quadro e dal contratto attuativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro la garanzia definitiva da calcolare sull’effettivo importo dell’Accordo da stipulare, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’Accordo Quadro è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo.
Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione che potrà procedere alla stipula dei singoli contratti attuativi.
22.3 INDICAZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’Amministrazione procederà alla stipula dei singoli contratti attuativi, previa verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti all’art. 7 del Capitolato Tecnico e degli eventuali ulteriori requisiti migliorativi formulati in sede di offerta di gara.
I contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’aggiudicatario:
• prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo presenta copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non già in possesso dell’Amministrazione;
• prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice);
• prima dell’inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente (art. 105, comma 2, del Codice).
23. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA
23.1 GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo dell’Accordo da stipulare. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo e dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.
La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi con l’emissione del certificato di verifica di conformità.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo e nei contratti attuativi, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione emessi periodicamente dall’Amministrazione in ragione delle verifiche di conformità svolte
23.2. POLIZZA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dei contratti attuativi, a presentare, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 5 al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto. Si specifica che la polizza di assicurazione RCT/O è a copertura dei danni derivanti dall'attività dell'Agenzia e non dei lavoratori somministrati e che la copertura RCO si riferisce ai dipendenti dell’aggiudicatario.
In particolare, l’aggiudicatario potrà produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti dell’Allegato 5 al presente Disciplinare di gara.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 5 del Disciplinare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
Posto che per tutta la durata del contratto attuativo (comprese le eventuali proroghe) l’aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conforme/i a quanto indicato nell’Allegato 5, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto attuativo, polizze in corso di validità.
Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’Allegato 5 con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto all’Amministrazione di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 5, nonché di ogni inadempienza del contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), e del D.Lgs. n. 196/2003 e xx.xx., la Stazione appaltante tratterà dati relativi alla procedura nel rispetto dei principi di riservatezza e sicurezza.
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, CONSIP S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CONSIP S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
L’Amministrazione, la CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Stazione appaltante/Amministrazione, la CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Stazione appaltante/Amministrazione, la CONSIP S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.