Contract
ACCORDO DI FORNITURA TRA L’A.U.S.L. DI IMOLA E IL CENTRO IPERBARICO DI RAVENNA PER LA ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI OSSIGENOTERAPIA DA EROGARSI A CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’A.U.S.L. DI IMOLA PER IL PERIODO 1/1/2015-31/12/2015.
Premesso che:
- Il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 17 giugno 1998 ha approvato un documento elaborato da un apposito gruppo di studio per l’Ossigenoterapia Iperbarica (OTI) da titolo “Protocolli diagnostici e terapeutici per l’uso dell’ossigenoterapia iperbarica”;
- L’Assessorato Regionale alla Sanità, visto il documento sopra citato, con la circolare n.
18 del 16.09.1999, ha ritenuto di aggiornare le disposizioni emanate circa l’appropriatezza dell’utilizzo di tale prestazione terapeutica nel trattamento di determinate patologie; in particolare, nel confermare l’indispensabilità dell’OTI per la sopravvivenza o guarigione del paziente nelle patologie di intossicazione da monossido di carbonio, malattie da decompressione subacquea ed embolia gassosa arteriosa, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha altresì riconosciuto il trattamento OTI a carico del SSN per le alcune patologie definite, esclusivamente nell’ambito degli specifici protocolli predisposti da lConsiglio Superiore di Sanità. Ad esse di aggiungono inoltre le indicazioni previste nella Circolare Regionale n. 17 del 20 aprile 1994.
Visti:
- Il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 25.09.1989 e le Circolari del Ministero della Sanità 900.2/4.6/805 del 23.6.1992 concernenti la possibilità di installare presso poliambulatori privati extraospedalieri camere iperbariche, e le indicazioni elettive di tale trattamento;
- La Legge regionale 34/1998 (norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private …omissis…), la X.X.X. x. 000/0000 (xxxxx provvedimenti applicativi della L. 34/1998), così come modificata dalla D.G.R. n. 327/2004;
- Il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”; Esaminati:
- le Linee Guida sulle indicazioni all’ossigenoterapia iperbarica della Società Italiana Medicina Subacquea ed Iperbarica e della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
- e gli esiti pubblicati a seguito della Consensus Conference europea del 2004 sulla Medicina Iperbarica
Considerato che:
- A norma dell’art. 8 bis del D.Lgs. n. 229/1999 di modifica del D.Lgs. n. 502/1992 “Le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza …omissis… avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dall’AUSL …omissis…, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”;
- Ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. n.229/99 le Regioni e le Aziende U.S.L. definiscono, previa valutazione comparativa della qualità e dei costi, accordi/contratti con le strutture erogatrici pubbliche ed equiparate, indicando:
- gli obiettivi di salute ed i programmi di integrazione dei servizi,
- il volume massimo di prestazioni che gli erogatori si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza,
- i requisiti del servizio da rendere, con riferimento ad accessibilità, appropriatezza, tempi di attesa e continuità assistenziale,
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
- il debito informativo per le strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi contrattuali;
- Con Decreto dell’Assessore Regionale alla Sanità n. 116263, a far data dal 05.10.2010, il Centro Iperbarico S.r.l. è stato accreditato in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D. Lg. 502/1992 e ss.mm.ii., per la funzione di Anestesia limitatamente alle prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica;
Tra
l'Azienda U.S.L. di Imola, C.F.90000900374, in persona del Direttore Generale D.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx domiciliato per la carica presso l’Azienda USL di Imola – V.le Xxxxxxxx, 2 in esecuzione della Deliberazione n. 90 del 29.06.2015,
e
il Centro Iperbarico s.r.l. di Ravenna con sede in Ravenna, Via A. Torre n. 3, C.F./P.I. 01067740397, rappresentata dal Presidente, Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - "Oggetto"
Costituisce oggetto del presente accordo la regolamentazione dei rapporti tra l’Azienda U.S.L. di Imola ed il Centro Iperbarico s.r.l. di Ravenna per l’erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica (OTI), a favore di assistiti ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero dell’Azienda U.S.L. di Imola, nonché di cittadini residenti nel territorio di competenza dell’Azienda stessa che accedono ambulatorialmente, previa regolare prescrizione/autorizzazione da parte del Servizio di Terapia Antalgica dell’Ospedale di Imola.
Art. 2 - "Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione"
Le parti concordano che, in conformità agli indirizzi regionali ed agli obiettivi posti dalla programmazione aziendale, il Centro Iperbarico effettui le prestazioni sulla base della prescrizione/autorizzazione redatta dall’Azienda USL di Imola, sulla base della modulistica in Allegato 1) e sulla base delle “Indicazioni cliniche all’utilizzo
dell’Ossigenoterapia Iperbarica” di cui all’Allegato 2), allegati facenti entrambi parte del presente testo di convenzione.
Tali documenti, condivisi con il Centro Iperbarico, tengono conto dei principali studi clinici ad oggi disponibili sull’argomento. Le “Indicazioni cliniche all’utilizzo dell’Ossigenoterapia Iperbarica” contengono sia l’elenco delle indicazioni con buone evidenze scientifiche limitate ed è riservata a casi molto selezionati.
Le indicazioni cliniche indicate nell’Allegato 2 potranno subire variazioni previo accordo tra le parti.
Per i pazienti provenienti dall’Azienda U.S.L. di Imola la prescrizione all’OTI può essere eseguita:
- dai Medici del Dipartimento di Emergenza Urgenza, in caso di invio per malattie da decompressione subacquea, embolia gassosa arteriosa ed intossicazione da monossido di carbonio. In talli casi il Centro Iperbarico S.r.l. si impegna a garantire l’attivazione della struttura entro 90 (novanta) minuti dall’allertamento.
- dal responsabile del servizio di Terapia Antalgica dell’Azienda U.S.L. di Imola o dal suo delegato nei restanti casi programmabili, anche su proposta di altri specialisti, previa valutazione di appropriatezza e compilazione del modulo specifico (All. 1).
Al medico prescrittore dell’Azienda U.S.L. di Imola spetta anche la rivalutazione del paziente al termine del primo ciclo di terapia prescritto.
Successivamente, lo stesso medico può prescrivere un eventuale proseguimento o indagini di approfondimento, anche avvalendosi di consulenze specialistiche (es: angiologia, chirurgia vascolare, ecc.).
Al di fuori delle indicazioni di trattamento e delle modalità di accesso condivise, nessun trattamento OTI può essere posto a carico del SSR. Ogni altra prestazione al di fuori di quelle previste dal presente accordo dovrà essere posta a carico dell’utente.
Art. 3 - "Tariffe e compartecipazione alla spesa"
Le prestazioni effettuate dal Centro Iperbarico a favore di pazienti che presentino i requisiti d’accesso di cui all’art. 2 saranno retribuite secondo le tariffe di cui all’Allegato 3) scontate del 2%, così come previsto dalla L. 296/2006 all. art. 1 coma 796 lett. o).
Le tariffe relative alle prestazioni incluse nel Nomenclatore Regionale saranno aggiornate come da Nomenclatore stesso; le tariffe relative a prestazioni specificamente previste nel presente contratto saranno aggiornate contestualmente alle variazioni del Nomenclatore tariffario, seguendo i medesimi criteri di modifica del Nomenclatore.
Per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica erogata ai pazienti deambulanti si applica la normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e verranno direttamente riscosse dal Centro Iperbarico.
Le prestazioni erogate a cittadini ambulanti residenti presso altre Aziende USL della Regione Xxxxxx Xxxxxxx dovranno essere fatturate direttamente all’Azienda USL di competenza, in base a quanto definito dalla Xxxxxxxxx x, 00/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4 - "Controlli"
Le parti si impegnano ad attivare un sistema di monitoraggio e controllo congiunto, riferito in particolare alla qualità dell’assistenza fornita, alla appropriatezza delle prestazioni rese ed al rispetto del budget economico.
Il Responsabile del Servizio di Terapia Antalgica dell’ Azienda U.S.L. di Imola, ha il compito di verificare preventivamente l’appropriatezza e la congruità delle richieste prestazionali specifiche, nel rispetto dei contenuti del presente accordo.
Al fine di rendere possibile il monitoraggio ed il controllo amministrativo e sanitario il Centro Iperbarico si impegna ad assolvere al debito informativo nei
confronti dell’Azienda U.S.L., fornendo i dati relativi ai volumi prestazionali complessivamente erogati, i dati relativi ai quesiti diagnostici (da indicare con la codifica ICD IX CM nell’apposito campo, seguendo il tracciato informatizzato regionale di cui alla Circolare n, 13/2006 della Regione Xxxxxx Xxxxxxx) ed ai risultati raggiunti.
I controlli eseguiti dall’Azienda U.S.L. di Imola possono essere di natura amministrativa e sanitaria. Questi ultimi prevedono anche la valutazione della tenuta della documentazione sanitaria dei pazienti trattati, che deve comprendere una esaustiva valutazione della patologia o lesione, mediante fotografia, descrizione e stadiazione, se possibile.
La documentazione deve altresì descrivere la valutazione prima e dopo il trattamento e i grado di raggiungimento dell’obiettivo posto, misurato mediante i parametri clinici, laboratoristici e di diagnostica per immagini laddove richiesti dai protocolli. Nello specifico si fa riferimento anche alla valutazione del microcircolo con misurazione transcutanea della pressione di ossigeno e con laser dopplergrafia (a cura del Centro Iperbarico, laddove necessaria) come metodi indispensabili per determinare la situazione iniziale e monitorare l’evoluzione clinica, oltre che stimare l’outcome terapeutico.
Art. 5 - "Budget di spesa"
Il Budget di spesa, relativo alle prestazioni fornite ai cittadini residenti nel territorio dell’Azienda USL di Imola, che accedono ambulatorialmente è determinato in Euro 90.000,00 per l’anno 2015. Detto importo è al lordo dei ticket riscossi ed al netto dei trattamenti erogati in regime di emergenza/urgenza e comunque dei trattamenti erogati a pazienti ricoverati.
In assenza di accordi specifici o integrazioni al budget sopra indicato, l’Azienda non riconoscerà il pagamento delle prestazioni eccedenti il budget definito.
Art. 6 - "Incompatibilità"
Il Centro Iperbarico assicura l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto del principio dell’incompatibilità, previsto dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro esclusivo con il S.S.N.. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto.
In fase transitoria, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale e di garanzia della risposta in condizioni di emergenza – urgenza 24 h, come autorizzato dalal Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, il presente accordo ammette il ricorso a prestazioni medico – anestesiologiche, destinate all’attività in emergenza-urgenza, erogate presso il Centro Iperbarico da parte di professionisti dipendenti di Azienda U.S.L..
Art. 7 - "Fatturazione e pagamenti"
L’Azienda U.S.L. di Imola si impegna a provvedere al pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di quanto già indicato all’art. 3 “Tariffe e compartecipazione alla spesa”, entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Il Centro Iperbarico si obbliga ad emettere le fatture al netto della eventuale compartecipazione alla spesa (Art. 3), per ciascun utente trattato, a fine ciclo di trattamento, allegando prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate, con il nominativo del paziente e copia delle autorizzazioni al trattamento.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Centro Iperbarico spetteranno a fronte di specifica richiesta da parte dello stesso, gli interessi moratori così articolati:
- dal 91° giorno al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta, applicazione degli interessi legali, di cui all’art. 1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato, applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 30 del Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, (articolo sostituito a decorrere dal 09/06/2011 dall’art. 144 del DPR 207/2010).
Gli interessi scaduti non producono interessi in base all’art. 1283 del C.C.
Per gli interessi moratori occorrerà, in ogni caso, l’invio della formale messa in mora presso la sede dell’Azienda USL di Imola.
Art. 8 - "Durata dell’accordo"
Il presente accordo ha validità per il periodo 1/1/2015-31/12/2015.
Le parti possono concordare la sospensione anticipata del contratto. In caso di revoca del decreto di accreditamento il presente accordo verrà anticipatamente risolto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si richiamano le norme del Codice Civile. Il presente accordo potrà essere adeguato sia nella parte normativa. Sia nella parte economica, ai contenuti di eventuali diverse disposizioni nazionali e regionali che potranno intervenire,
Costituisce causa di risoluzione anticipata del presente accordo, per iniziativa unilaterale dell’Azienda Usl, previa formale contestazione a mezzo raccomandata, il riscontro circa l’inosservanza dei contenuti del presente contratto o la mancata osservanza degli standard igienico-organizzativi e qualitativamente previsti.
Art. 9 - "Tutela Privacy"
Il Xxxxxx Xxxxxxxxxx x.x.x. xx Xxxxxxx x x’XxxxxxxX.X.X. xx Xxxxx sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla legge 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza.
Il Centro Iperbarico si impegna a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per la propria attività.
Art. 10 - "Normativa sulla sicurezza e standard igienico-organizzativi qualitativi”
L’Azienda USL firmataria riconosce nel Centro Iperbarico S.r.l. e nella persona del suo Legale Rappresentante, la responsabilità dell’attuazione della normativa sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, per le competenze previste dalla Convenzione.
Art. 11 - "Clausola arbitrale"
Ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia.
Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti in relazione alla presente convenzione, è prevista l’instaurazione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda U.S.L., uno dal Centro Iperbarico ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 12 - "Registrazione e spese contrattuali"
La presente convenzione, conclusa per corrispondenza ai sensi dell’art 24 allegato A parte seconda del D.P.R. n. 642/1972 è soggetta a bollo solo in caso di uso.
Il presente contratto, verrà registrato, in caso di uso, con oneri a carico della parte interessata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
X.XX IL PRESIDENTE DEL X.XX IL DIRETTORE GENERALE XXXXXX XXXXXXXXXX X.X.X. XXXXXXX X.X.X. XX XXXXX