CONSORZIO ATO
CONSORZIO ATO
tra i COMUNI DELLA PROVINCIA DI_________________
(art. 31 D. L.vo 267/2000)
SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL D. LGS. N. 152/06 E L'ORGANIZZAZIONE SULLA BASE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.
L'anno Duemila addì, TRA , del mese di nella residenza del Comune di
Il Sig.
municipale del Comune di consiliare n. del ,
il e domiciliato presso la residenza
il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, giusta delibera
E
Il Sig. nato a il e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di , il quale
interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, giusta delibera cons. n. del
E
Il Sig. nato a il e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di_ , il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, giusta delibera consiliare n. del
,
E
Il Sig. nato a il e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di_, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, giusta delibera consiliare n. del
,
E
Premesso
che l'art. 45 della L. R. n. 2/07 prevede l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'art. 200, comma 6, del decreto lgs. n. 152/06;
che con Decreto del Presidente della Regione sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci;
che lo schema di convenzione deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
SI CONVIENE ARTICOLO 1
(Denominazione e sede)
Fra i Comuni dell'ATO della Provincia di è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs
267/2000 e s.m.i., il "Consorzio ATO ", dotato di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
La sede del Consorzio è individuata dall'Assemblea a maggioranza qualificata.
ARTICOLO 2
(Scopo)
Scopo del Consorzio è il governo e il coordinamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare l'esercizio delle competenze relative alla
gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'esercizio di ogni altra competenza trasferita dai
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Comuni consorziati inoltre nello specifico:
a) l'adozione dei regolamenti, sentiti i Comuni interessati, e la definizione dei rapporti con il gestore dei servizi;
b) l'analisi delle esigenze locali del servizio di gestione integrata;
c) la determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenze;
d) la predisposizione e l'approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo: il Piano d'Ambito;
e) la scelta, per ogni specifico servizio, delle modalità di gestione che assicurino in ogni caso l'unitarietà del servizio;
f) la redazione, entro tre mesi dalla sua costituzione, di un proprio C.S.A e di un contratto a risultato che, sulla base del Capitolato Generale di Appalto e del Contratto e Risultato formulati dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), tengano conto delle specificità e delle esigenze locali;
g) l'indicazione delle modalità con le quali il gestore, applicando il Contratto a Risultato, può affidare la raccolta differenziata, o parti di essa, ai soggetti di cui all'art.l commal, lett. b) della L. 381/91;
h) l'integrazione, entro trenta giorni, del Contratto di servizio e del Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) con le eventuali osservazioni formulate dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque;
i) l'espletamento della procedura di affidamento dei servizi;
j) il controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute sia nell'atto di affidamento che nel C.S.A e nel Contratto a Risultato.
k) l'amministrazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei beni, delle attrezzature, nonché degli impianti esistenti e realizzati nel territorio con fondi regionali, provinciali e comunitari, la cui titolarità dovrà essere trasferita all'Autorità d'ambito;
1) la predisposizione della pianificazione d'ambito e del programma degli interventi (Piano d'Ambito);
m) l'esecuzione della programmazione nel territorio di competenza della gestione integrata, sia della raccolta differenziata (R.D.), che della raccolta rifiuti solidi urbani (R.S.U.), entro sei mesi dalla sua costituzione;
n) assicura nella predisposizione dei programmi la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio tramite un Comitato Consultivo degli Utenti, composto dalle suddette organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
o) adotta entro sei mesi dalla propria costituzione, un apposito regolamento, che definisce, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/04, le tariffe di igiene ambientale (X.XX.), comprese:
1. le misure di perequazione per le fasce sociali più deboli
2. le misure di incentivazione e premialità, nonché la compensazione economica per l'attuazione di forme di raccolta virtuose, in particolare per la R.D., che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.
Gli impianti di proprietà degli Enti Locali o di proprietà delle Società di Ambito diventano di proprietà e di esclusiva titolarità del Consorzio con le seguenti precisazioni:
a) se costruiti a totale carico della Regione, dello Stato o con fondi Comunitari gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale e/o della Società d'Ambito a quello consortile senza oneri;
b) se costruiti con finanziamento totale o parziale dell'ente locale, gli impianti vengono trasferiti dal patrimonio dell'ente locale a quello consortile salvo ristoro da parte del consorzio degli esborsi effettuati dall'ente locale e accollo degli oneri ancora in corso di
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maturazione e previo accordi compensativi delle eventuali, documentate e legittime, cessanti utilità.
Il Consorzio subentra all'ente locale e/o alla Società d'Ambito nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso.
ARTICOLO 3
(Principi)
Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, adottando, a tal fine, un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'art. 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO 4
(Fondo consortile)
Il Fondo Consortile per il funzionamento del Consorzio è costituito dai contributi dei consorziati e da qualsiasi altro provento nonché dai beni acquistati con i predetti contributi.
Ogni Ente consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione; solo dopo aver effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta potrà essere fatto valere un eventuale diritto ad una eventuale diversa contribuzione. A titolo di penale per ritardato pagamento, il Consorziato sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di costituzione in mora. La costituzione del fondo, ripartito in base alla effettiva produzione dei rifiuti nell'anno 2007 in ogni singolo comune, dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 17, della L.R. n. 19/2005. I Consorziati, per patto espresso, riconoscono che il Consorzio, in caso di omesso pagamento di quote contributive, avrà titolo a procedere per decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo producendo, quale idonea prova scritta, il bilancio preventivo o, se già disponibile, quello consuntivo, purché approvati dall'Assemblea.
Qualora l'Ente Locale non provveda in tal senso nei tempi previsti dalla vigente normativa o non provveda affatto, la Regione provvederà con i poteri sostitutivi nominando un commissario ad Acta. Gli Enti Locali ai fini della riduzione dell'evasione fiscale sia della T.A.R.S.U. o della T.I.A., ove applicata, restano obbligati ad una fattiva collaborazione con l'Autorità d'Ambito al fine sia della riscossione che dell'aggiornamento dei ruoli.
ARTICOLO 5
(Quote di partecipazione)
Le quote di partecipazione degli Enti consorziati per assicurare il funzionamento del Consorzio vengono commisurate alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2007, calcolata sulla base dei dati ISTAT, nella provincia di dell'ATO . Le quote di partecipazione spettanti ai comuni consorziati per le spese di gestione del Consorzio si calcolano proporzionalmente dividendo le popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall'applicazione della stessa formula ai comuni con i valori dei decimali più grandi.
L'aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio, precisando che il primo quinquennio termina il 31 dicembre .
Le modifiche dell'ambito territoriale si riflettono sulla composizione del consorzio con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede di stipula della convenzione di modifica.
Le eventuali quote di partecipazione relative alla realizzazione e all'ammortamento degli impianti o per il loro funzionamento vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento o, in alternativa, sono determinate dall'assemblea sulla base di altro criterio.
L'assemblea inoltre fissa la misura del contributo per interventi di mitigazione ambientale qualora dovuto per gli impianti di ambito. L'ammontare complessivo del contributo non potrà mai essere superiore al limite fissato dalle disposizioni regionali.
ARTICOLO 6
(Durata)
La durata del Consorzio, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge, è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 7 (Organi)
Gli organi del Consorzio sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 8
(Assemblea)
L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio ed è diretta espressione degli Enti consorziati e ne rappresenta gli interessi economici, sociali e politici.
L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco.
Non è ammessa la delega tra enti locali.
La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione di qualunque decisione assembleare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Regione n°................ del........... è così definita: ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila,
fino a un massimo di voti, pari al 40% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'A.T.O. al Dicembre 2007, (così come desunte dalle relative tabelle ISTAT). I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, hanno in ogni caso diritto a un voto. La seduta di insediamento dell'assemblea è convocata, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione, dal Sindaco del comune che ha la maggiore popolazione, che la presiede. In tale prima seduta si procede all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
L'Assemblea nomina il Presidente tra i propri componenti con decisione rappresentativa di almeno la metà voti dei soci partecipanti arrotondato all'unità superiore.
Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione purché, per le decisioni diverse da quelle attinenti all'ordinario funzionamento dell'ente, tali quote siano rappresentative di almeno la metà del numero dei comuni partecipanti arrotondato all'unità superiore.
La maggioranza qualificata è richiesta per le deliberazioni relative alla localizzazione degli impianti. Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi.
L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmesso con ogni mezzo documentabile ai comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di urgenza. L'assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno due componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione.
L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del Consorzio almeno 24 ore prima della seduta a libera visione dei componenti.
Le sedute dell'Assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consortile, salvo diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso, purché ubicato nella residenza di uno dei comuni associati.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente dell'Assemblea.
ARTICOLO 9
(Consiglio di Amministrazione e Presidente)
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da un numero di tre membri compreso il Presidente, scelti ai sensi dell'art. 8 del relativo Decreto del Presidente della Regione. L'assemblea elegge i tre membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi e con le modalità di cui all' art. 8 del Decreto del Presidente della Regione n°127 del 20/05/2008
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dura in carica tre anni.
La decadenza dalla carica di Sindaco comporta la decadenza dalla carica di Amministratore.
Al fine di garantire la continuità i Consiglieri decaduti ricoprono la carica fino a quando non si procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono adottate a maggioranza degli intervenuti con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati arrotondata all'unità superiore.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avvisi contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del consiglio presso la residenza dei comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono tenute, di regola, nella sede consortile salva diversa determinazione del Presidente che può fissare un luogo diverso purché sito nella residenza di uno dei comuni associati.
I verbali delle sedute sono redatte dal Segretario che li sottoscrive insieme al Presidente.
Spetta all'assemblea di deliberare:
ARTICOLO 10
(Attribuzione dell'assemblea)
a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
b) il piano d'ambito;
c) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione e relative variazioni;
d) il conto consuntivo;
e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non ptevisti nel programma annuale di gestione;
f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del comitato esecutivo o dei responsabili dei servizi;
g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
h) la nomina e la determinazione del compenso del collegio dei revisore dei conti;
i) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
j) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica;
k) le modificazioni allo statuto;
1) ogni altro regolamento e questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio;
m) sulla costituzione e la partecipazione in società per il raggiungimento dei fini del consorzio, se consentite dalla legge, e ogni altra questione di competenza dell'assemblea delle predette società;
n) sulle modalità e i regolamenti per la formulazione e la riscossione della TIA e/o della TARSU;
o) sulla costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, con le modalità di cui alla specifica direttiva dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
ARTICOLO 11
(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)
Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare:
a) la proposta di piano d'ambito, del bilancio e del programma annuale di gestione; b) l'adozione, nei casi d'urgenza, delle variazioni di bilancio;
c) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio che non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d) la proposta sulle modalità e i regolamenti per la formulazione e la riscossione della TIA e/o della TARSU, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile; e) la nomina del Direttore Generale;
f) sulle funzioni di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/06.
ARTICOLO 12 (Attribuzioni del Presidente)
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare il Consorzio;
b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto; c)convocare e presiedere il C.di A.;
d)nominare il vice presidente;
e)sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio; f)nominare il segretario, scegliendolo tra segretari comunali, dirigenti e funzionari/dipendenti amministrativi;
g)nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal programma annuale di gestione;
h) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Direttore Generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
ARTICOLO 13
(Direttore Generale)
Al Direttore generale compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione in base al possesso di titoli in discipline tecnico-economiche e di comprovata curriculare esperienze manageriale e di gestione nel settore, dichiarate ai sensi del DPR 445/2000. di almeno cinque anni in posizione dirigenziale presso società pubbliche o private.
L'incarico di direttore generale è incompatibile con la funzione di componente del C.d.A. dell'Autorità d'Ambito, con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, Presidente, Assessore, Consigliere provinciale, Deputato regionale, nazionale o europeo e di Assessore Regionale.
Il Direttore svolge tutte le attività, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) istruisce e sottopone al consiglio d'amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del Piano d'Ambito, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto;
b) istruisce e sottopone al consiglio d'amministrazione, le modalità di esecuzione della programmazione/progettazione esecutiva nel territorio dell'A.T.O. di competenza, sia della
R.D. che della raccolta R.S.U.
c) indica inoltre nel Capitolato Speciale d'Appalto le modalità con le quali il gestore del servizio applicando il Contratto a Risultato può affidare la raccolta differenziata o parti di essa, ai soggetti di cui all'art.l commal, lett. b) della L.381/91.
d) formula proposte agli organi collegiali e ne esegue le deliberazioni;
e) interviene alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
f)dirige il personale del consorzio;
g) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
h) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
i) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
l) presiede le commissioni di gara e di concorso e può stipulare i contratti in mancanza di altri dirigenti;
m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento e controfirma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente del consorzio;
o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di direttore generale delle
aziende speciali o di dirigente prevista dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche;
ARTICOLO 14
(Personale)
Il Consorzio, secondo le previsioni della dotazione organica, utilizzerà personale che a vario titolo è ora utilizzato presso le Società di ambito precedenti e può avvalersi per specifiche necessità, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati
e del personale dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, previo consenso delle Amministrazioni interessate, in assenza di specifiche professionalità reperibili con le suesposte modalità, può assumere personale proprio solo con le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 49 della L.R.15/2004.
I responsabili degli uffici e dei servizi:
a) provvedono alla gestione dell'ente con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese e il Consorzio verso l'esterno in esecuzione del programma annuale di gestione;
b) stipulano i contratti dell'ente, rogati dal segretario;
c) presiedono le commissioni di gara e di concorso nell'ambito delle competenze attribuite dal presidente all'atto della nomina;
d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e della gestione loro affidata;
e) appongono i propri pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea e del comitato esecutivo;
f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento con il responsabile del servizio finanziario;
g) sottoscrivono gli ordinativi di incasso ove nominati responsabili del servizio finanziario.
ARTICOLO 15
(Deliberazioni e determinazioni)
Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo del Consorzio e cura la trasmissione delle deliberazioni dell'assemblea entro cinque giorni agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi. Di tutte le pubblicazioni all'albo del Consorzio è responsabile il Segretario.
Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione espresse da almeno un decimo dei Comuni aderenti al Consorzio, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese salvo quelle concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
Ai fini del conseguimento della esecutività delle deliberazioni degli organi consortili si applicano le norme all'uopo previste dal Decreto Legislativo n. 267/2000.
Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'albo. Le determinazioni di ordinazione e di liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal solo responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione.
ARTICOLO 16
(Revisori dei conti)
I1 controllo sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ai sensi dell'art. dell'art. 234 comma 2 del decreto legislativo 267/2000, composto da tre membri, che ai fini della vigilanza amministrativa-contabile esamina le scritture ed il conto consuntivo.
I revisori devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, istituito dal D.Lgs. 27.01.1992, n.88. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo gravi inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta. Hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.
I revisori restano obbligati a trasmettere entro dieci giorni il parere sul bilancio sia preventivo che consuntivo all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
ARTICOLO 17
(Qualità dei servizi e forme di garanzia per gli utenti- Il Comitato Consultivo degli Utenti) Ai sensi e per effetto dell'art. 26 lett. n) del relativo Decreto del Presidente della Regione è costituito in seno all'Autorità d'Ambito un Comitato Consultivo degli Utenti, composto dalle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio dell'A.T.O., che opera a titolo gratuito con incontri almeno trimestrali. Il Comitato:
• acquisisce periodicamente le valutazioni dagli utenti sulla funzionalità, efficienza e qualità del servizio;
• promuove iniziative di concerto con l'Autorità d'Ambito circa la trasparenza e le semplificazioni nell'accesso ai servizi;
• trasmette all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ed all'Autorità d'Ambito, con cadenza trimestrale, informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati, in ordine all'erogazione del servizio;
• esprime parere sullo schema di riferimento della Carta dei Servizi.
L'Autorità d'Ambito, nella predisposizione dei programmi, assicura obbligatoriamente la consultazione del Comitato Consultivo degli Utenti. Tutti i documenti che vengono inviati al Comitato lo sono unicamente a carattere consultivo.
ARTICOLO 18
(Trasferimenti finanziamenti degli Enti consorziati per la gestione del servizio)
I Comuni Consorziati sono obbligati a trasferire all'Autorità d'Ambito oltre alle quote consortili di cui al precedente art. 4, anche le risorse per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
L'Autorità d'Ambito/Consorzio entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà trasmettere a ciascuno degli Enti Consorziati il bilancio consortile, redatto sulla base di apposita relazione tecnicoamministrativa e di apposito parere di congruità.
Il bilancio dovrà essere comprensivo delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 5, nonché della previsione del fabbisogno economico per lo svolgimento del Servizio.
La suddetta previsione di fabbisogno di spesa per lo svolgimento del servizio in ogni singolo comune dovrà prevedere il fabbisogno finanziario per lo svolgimento del Servizio di Gestione integrata.
L'Autorità d'Ambito in tal senso resta obbligata a trasmettere tale previsione finanziaria anche all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
Entro trenta giorni dalla ricezione di tale previsione ciascuno degli Enti Consorziati dovrà provvedere all'approvazione ed all'inserimento nel proprio bilancio del relativo preventivo di spesa sulla base dei parametri economici sui costi del servizio, stabiliti nel Capitolato Generale d'Appalto formulato dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque; In caso di inadempienza da parte dei comuni, trascorsi i trenta giorni, il Presidente dell'Autorità d'ambito dovrà inoltrare apposita richiesta alla
Regione perché provveda in via sostitutiva nei riguardi del Comune inadempiente attraverso l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
ARTICOLO 19
(Carta del Servizio pubblico)
Ciascuna Autorità d'Ambito elabora gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti.
Le Carte di servizio sono redatte dal gestore in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché agli schemi di riferimento di cui al precedente paragrafo ed agli indirizzi emanati dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
ARTICOLO 20
(Disposizioni transitorie)
Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31 dicembre successivo. Il servizio di tesoreria è assicurato dal tesoriere del comune sede del Consorzio fino al 31 dicembre successivo.
Il servizio di cassa dovrà essere disciplinato da apposito regolamento.
Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un istituto di credito in base ad apposita convenzione. Il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale.
ARTICOLO 21
(Disposizioni generali e finali)
Nessuna indennità o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'assemblea e del comitato consultivo degli utenti.
Le spese per l'accesso alla sede del Consorzio da parte dei componenti per le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo sono a carico dei rispettivi comuni.
Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento del Consorzio, la proprietà degli impianti viene trasferita ai comuni sede degli stessi, previo riconoscimento della quota parte di ogni singolo comune dell'ATO in proporzione alla propria quota sociale.
L'uscita di un comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al comune che in ogni caso potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.
Qualora il comune uscente si trovi in posizione debitoria nei confronti del Consorzio sia in relazione al mancato versamento delle quote consortili, che in ordine ai costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la liquidazione di cui al punto precedente sarà compensativa di parte del debito se questo è maggiore del valore della quota di liquidazione, ovvero se minore la liquidazione della quota sarà decurtata fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
L'uscita del comune non comporta la cancellazione del debito nei confronti del Consorzio.
Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, al Consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali.