Parte Introduttiva al Contratto Spiegato
Parte Introduttiva al Contratto Spiegato
CLAUSOLE CONTRATTUALI: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono predisposte dall'operatore economico (ad esempio, la Banca) che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali, sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. L’ABI, nella sua attività di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione. Ciascuna Banca può avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune.
Questa attività è quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libertà di concorrenza nel mercato.
I rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.
Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi Bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003): disciplina volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91); disciplina sanzionatoria in materia di assegni Bancari (L 386/90).
Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese.
La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è pertanto limitata.
Art. 1 - Il titolare del conto è tenuto a depositare sui moduli predisposti da “nome banca” . (in seguito denominata soltanto Banca) atti all'identificazione, anche ai sensi dell'art.2 della Legge 197/91 e del relativo decreto di attuazione del 19 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate in relazione anche all’attività posta in essere per via telematica. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e comunque non prima del 15° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. In caso di conti intestati a due o più persone resta inteso che: a)se nel cartellino firme è prevista la firma separata degli intestatari, gli stessi potranno fare, separatamente l'uno dall'altro, operazioni di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione. Pertanto sarà sufficiente la firma di uno solo di essi, ciascuno dei quali dovrà dalla Banca essere considerato come creditore o debitore solidale verso di essa ai sensi degli articoli 1292, 1296 e 1854 1Cod.Civ.; a)se nel cartellino firme è prevista la firma congiunta degli intestatari non si potrà disporre né parzialmente né totalmente delle somme depositate sul conto se non col | DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1 I Clienti vanno identificati, anche ai sensi della disciplina volta a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali (legge 197/1991). Tale disciplina prevede norme tese a contrastare le pratiche di riciclaggio, vietando l’effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. I Clienti, inoltre, devono depositare la propria firma (il c.d. specimen), alla quale va fatto riferimento per accertare la autenticità delle sottoscrizioni che saranno presentare alla Banca. Il Cliente può designare, unicamente in forma scritta, persone autorizzate ad operare con la Banca per suo conto. L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio: ?? emissione di assegni Bancari; ?? versamento di somme o titoli; ?? prelievo di somme; ?? disposizioni a favore di terzo; ?? deleghe di pagamento o riscossione; ?? altre DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la Banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorsi un certo numero di giorni (il termine va stabilito in ogni contratto e, nel contratto oggetto di esame è pari a 15) dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca, |
1 Articolo 1292 Codice Civile: L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Articolo 1296 Codice Civile: : Il debitore ha la scelt a di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Articolo 1854 Codice Civile: Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi in conto.
consenso scritto o contro ricevuta a firma collettiva degli intestatari medesimi. Tuttavia, sia nei casi di firma separata che congiunta, basterà la firma di un solo degli intestatari per la custodia e per l’uso degli assegni in tal modo consegnati. I limiti di cui sopra si applicano anche per tutta l’operatività telematica. Per le disposizioni impartite per via telematica si applica quanto disposto dagli allegati relativi | quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni, anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro), hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla Banca (ad esempio con lettera raccomandata). DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3 Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla Banca. OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o “solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione e il creditore (cioè la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. |
Art. 2 - L'invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli intestatari, intendendosi per tale anche l’indirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto da tutti gli intestatari e/o all’indirizzo di posta elettronica comunicatoci sotto responsabilità del Cliente. Art. 2 bis Fatto salvo quanto previsto nel sopra riportato art. 2, il Correntista elegge domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 9 bis L. 386/90 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni Bancari”, presso l’ultimo indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli intestatari. | Se gli intestatari del rapporto con la Banca sono più di uno, la Banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla Banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei Clienti. L’articolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il trattario (beneficiario dell’assegno), in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, debba rendere edotto il traente (emittente dell’assegno) delle gravi conseguenze derivanti dal suo illecito comportamento e della possibilità di scongiurare tali conseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A tal fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo, il nominativo del traente sarà iscritto nell’archivio informatico e che, da tale data, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con tale comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in possesso alle banche e agli uffici postali da cui li ha ricevuti. La comunicazione va effettuata dalla Banca entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa la data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare l’invio del preavviso di revoca, l’art. 9 prescrive che all’atto della stipula delle convenzioni di assegno, il Cliente elegga domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo 9 bis, ponendo a carico |
del Cliente l’onere di comunicare ogni eventuale variazione del domicilio eletto presentata direttamente alla Banca. | |
Art. 3 Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge assegni 2. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Correntista non è responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli qualora abbia dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Correntista (es. mediante utilizzo di home-banking, internet-banking, phone- banking linea diretta, remote-banking, SMS, etc. ) la Banca si riserva la facoltà di non dar corso alle predette disposizioni in presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di disposizioni Bancomat qualora le disponibilità si presentino insufficienti ovvero, quando indipendentemente dalle predette operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorché vi sia la presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Xxxxxxxxxxx. | DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 ASSEGNO BANCARIO: E’ un titolo di credito pagabile "a vista" e non è un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato che la Banca consegna al Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni. I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO: Per svolgere la sua funzione di pagamento l’assegno deve contenere alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno Bancario; il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate Bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e sono: la data e Luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso Correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”. In questo caso, infatti, l’assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza il Correntista all’emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ci sia la disponibilità, la somma indicata sull’assegno al beneficiario o al successivo giratario, che lo presenta per l'incasso. L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio, se la Banca non l’ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L’autorizzazione può venire meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla convenzione d’assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene “regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo caso il Correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme |
InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. |
2 Art. 124, X.X. 00 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall’art. 37, X.Xxx. 30 dicembre 1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
Da questo momento, il Cliente è interdetto all’emissione di assegni, sia bancari sia postali, e deve restituire immediatamente tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione nella CAI. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento anche qualora il Correntista abbia disponibilità sugli altri conti. DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla Banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni. La Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli smarriti o rubati. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal Correntista, la Banca fornisce le informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente al beneficiario di ottenerne il pagamento. DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3 EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l’importo dell’assegno supera i 12.500 € l’assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: “non trasferibile”. Tale clausola consente l’incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato e firmato dal Correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il beneficiario presenta l’assegno chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare |
ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità, salvo che ci sia un affidamento. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un’annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso l’assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal Correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità al momento della presentazione la Banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito in conto, non pagherà l’assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. | |
Art. 4 Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. La Banca mette a disposizione del Cliente l’importo del bonifico entro il giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del medesimo. La Banca esegue l’ordine di bonifico impartito dal Correntista entro il quinto giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine di bonifico. Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, in caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca si impegna a corrispondere un indennizzo nella misura stabilità dall’art. 4, commi 3 e 6, del D.Lgs 253/2000. La Banca non risponde dell’inosservanza degli obblighi prevista dal D.Lgs 253/200, in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipato alla esecuzione del bonifico transfronatliero a norma dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs 253/2000. L'importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nel foglio informativo. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). | DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate Bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. BONIFICO TRANSFRONTALIERO: l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere. TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO: La Banca dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei |
3 Art. 1829, cod. civ.:
"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con xxxxxxxx <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore".
La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.3, nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati. L’importo di assegni diversi da quelli indicati nel precedente comma 2 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari e accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso ne abbia avuto conoscenza la Succursale accreditante. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo; qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. | concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante. L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante non è dovuto alcun indennizzo. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario. L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo. Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero. DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 BANCA NEGOZIATRICE: è la Banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente. BANCA TRATTARIA: è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente sul quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento del titolo. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità. VERSAMENTO DI ASSEGNI: il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di curarne l’incasso. Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo dell'assegno versato sarà disponibile sul conto). Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon fine". SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il Correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato |
effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc. ). DELL'ARTICOLO 4 COMMA 3 VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso). DELL'ARTICOLO 4 COMMA 4 La Banca può, volta per volta, consentire al Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. DELL'ARTICOLO 4 COMMA 5 Decorsi i termini per la disponibilità, la Banca (trattaria nel caso di assegni Bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente. DELL'ARTICOLO 4 COMMA 6 Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno Bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore. TITOLO: significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno Bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza | |
Art. 5 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione e conseguente realizzo su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa | DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1 La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del Cliente che la Banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre |
4 Art. 1186, cod. civ.:
"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
successivamente. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo fatte valere o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso Succursali italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ.4, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. | attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in Banca all’atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del Cliente. Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso la Banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile. PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori. RITENZIONE: è la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti). CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti (Correntista/i). Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall’intestatario/i, all’atto dell’apertura del conto corrente. SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto, la Banca invia al Correntista l'estratto conto con l’elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l’indicazione del saldo alla data. Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme disponibili sul conto, la Banca ha anticipato delle somme al Cliente (utilizzo del conto con affidamento). La Banca ha un credito verso il Cliente quando concede un prestito. CREDITO LIQUIDO: credito determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo); CREDITO ESIGIBILE: credito del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine). DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2 Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso la stessa Banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità –o in ogni caso la Banca detiene delle somme del Cliente- le norme di legge consentono alla Banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte. La Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il Cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla |
Banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla Banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione). DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4 Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la Banca si può compensare sino alla soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari. COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del Cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al Cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il Cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il Cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla Banca. CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; | |
Art. 6 Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità; b) Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed | DELL’ARTICOLO 6 APERTURA DI CREDITO : l’apertura di credito è un contratto Bancario tipico, disciplinato dagli articoli 18425 e seguenti del codice civile, con il quale la Banca è tenuta a mettere a disposizione del Correntista una certa somma di denaro, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con diritto del Correntista di ritirare o meno, in tutto o in parte, le somme poste a sua disposizione, e di procedere successivamente con piena libertà a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti |
5 Articolo 1842 c.c. “L’apertura di credito Bancario è il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Articolo 1843 c.c. “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della Banca dov e è costituito il rapporto.
Articolo 1844 c.c. “Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la Banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto”.
Articolo 1845 c.c. “Salvo patto contrario, la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni.
ogni altro accessorio, anche senza un’espressa richiesta della Banca, c) La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata e con un preavviso non inferiore a 5 giorni. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., la Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l’affidamento con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento di quanto dovuto; d) In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso; e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite; f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista; g) L’importo degli assegni, cambiali, documenti e/o altri titoli che la Banca ritenesse di accreditare sul conto del Cliente non si intendono disponibili per il Cliente fino a quando non è pervenuto alla Banca avviso s(o altra notizia certa che gli stessi sono stati onorati dai debitori ed è pertanto in facoltà della Banca permettere di volta in volta il prelievo delle somme portate da titoli e/o documenti prima che la stessa sia a conoscenza dell’esito; verificandosi il recesso previsto al punto c) di questo articolo saranno computati a debito h) del conto gli importi degli assegni, cambiali e/o altri titoli e/o documenti a suo tempo accreditati in conto e dei quali sia ancora ignoto l’esito. Gli assegni, titoli e/o documenti saranno comunque trattenuti dalla Banca per l’esercizio delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al Cliente dopo che questi avrà rimborsato alla Banca l’importo di tali titoli e ogni altro suo debito. | di quanto la Banca gli ha accordato. L’obbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il loro utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicché i versamenti del Correntista nel conto non hanno natura di restituzione, ma si limitano a ripristinare la disponibilità originaria. Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si estinguono volta a volta, con la restituzione delle somme utilizzate e rimangono, fin quando il rapporto non sia estinto, ad assistere il credito della Banca anche per successivi prelievi. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se l’apertura di credito è a tempo determinato, il contratto si scioglie alla scadenza del termine. Non è previsto che si debba dare alcun preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista è tenuto alla immediata restituzione delle somme utilizzate, anche senza una espressa richiesta della Banca. Allo scioglimento del rapporto, per qualunque motivo avvenga, consegue la immediata sospensione della utilizzazione del credito. IL RECESSO: E’ necessario operare una distinzione tra apertura di credito a termine da quella a tempo indeterminato. Se il rapporto è a tempo indeterminato, la Banca può recedere in qualsiasi momento. Il recesso può essere esercitato anche dalla apertura di credito a termine, ma se il Correntista è un consumatore la Banca può recedere senza preavviso solo in presenza di una giusta causa. Il Correntista avrà cinque giorni di tempo per il pagamento di quanto dovuto. |
Art. 7.Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente modulo. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito non è soggetta all’obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 16. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicità, pattuita ed indicata nel presente modulo, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le | DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2 La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità. DELL'ARTICOLO 7 COMMA 3 |
commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Sul saldo dei conti debitori venuto a cessare per qualsiasi motivo ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, sono dovuti interessi, che non producono a loro volta interessi, dalla data di chiusura del conto fino alla data di estinzione del debito, secondo la misura pattuita nel presente modulo. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nel presente modulo; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’articolo 31 legge assegni. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. | Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto. Su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. DELL'ARTICOLO 7 COMMA 4 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita dal contratto. In caso di assegni postdatati, la valuta applicata è quella della data di pagamento (articolo 31 legge assegni) DELL'ARTICOLO 7 COMMA 5 Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla Banca che al Correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 Per i debiti del Cliente (dei Clienti in caso di cointestazione) verso la Banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone). INDIVISIBILITA': consente alla Banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi. |
Art. 8 L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.6. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. Gli estratti conto ottenuti per via telematica non hanno valore legale se non confermati da quelli emessi secondo le disposizioni del presente articolo e da quanto disposto negli allegati relativi alla gestione del conto per via telematica. | DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2 Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, salvo che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto. DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3 Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto. |
Art. 9 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente. Qualora, poi, il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 2.500, la Banca cessa di inviare l’estratto conto. | |
Art. 10 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banca nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. | In caso di apertura di un conto corrente denominato in valuta diversa dall’euro, la clausola precisa che qualora non sia possibile, per cause oggettive ed esterne alla Banca, restituire i depositi al Correntista nella medesima valuta, la Banca, al fine di adempiere all’obbligo restitutorio, vi adempie attraverso meccanismi diversi, mettendo a disposizione del Correntista, a di lui richiesta, crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove la valuta ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime |
Art. 11 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a | DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1 L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al |
6 Art. 1713, cod. civ.:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".
rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America , le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. | pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. DELL’ARTICOLO 11 COMMA 2 si rimanda alle spiegazioni indicate all’ articolo 4 comma 1 |
Art. 12 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti, anche nel caso che il conto sia intestato a più persone con facoltà, per le medesime, di compiere operazioni anche separatamente. Per le disposizioni impartite per via telematica, si applica quanto disposto dall’allegato relativo al servizio telematico. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta che da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Uguale effetto estintivo delle facoltà di rappresentanza consegue dalla morte do dalla incapacità sopravvenuta di uno solo dei contestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’articolo 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto da uno dei cointestatari,. In ogni caso, però, si applica quanto disposto al terzo comma dell’art. 1. | DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2 La Banca assume incarichi solo dal Cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il Cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della Banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (che la Banca conserva) e consenta alla Banca di identificare tali soggetti (delega ad operare). |
Art. 13 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Per le | DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1 Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione scritta alla Banca. |
7 Articolo 190 c.c. “I creditori personali possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
disposizioni impartite in via telematica si applica quanto disposto dall’allegato relativo. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. Nel caso di conto corrente intestato a due coniugi in deroga all’art. 190 cod.civ.7, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. | DELL’ARTICOLO 13 COMMA 2 OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o “solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. |
Art. 14 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di | DELL'ARTICOLO 14 |
agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo | Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del |
precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il | rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme |
diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente | gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la |
lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero' | capacità di agire, può compiere atti di disposizione, |
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante | separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale |
dell’interdetto o inabilitato. | rappresentante dell’incapace. |
Nei casi di cui al precedente comma, però, la Banca deve | Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per |
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali | perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può |
eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da | opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In |
uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo | questo caso la Banca deve pretendere che ogni incarico sia |
con lettera raccomandata. | disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale |
rappresentante dell'incapace. | |
Art. 15 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in | DELL'ARTICOLO 15 LETTERA A) |
caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione è | Se il Correntista o la Banca hanno chiuso il conto, dandone |
regolato come segue: | previa comunicazione, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni |
a) In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla | emessi con data successiva alla data in cui, decorso il termine di |
Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente | preavviso, il recesso è operante. |
convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad | DELL'ARTICOLO 15 LETTERA B) |
onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella | Qualora la Banca eserciti il recesso dalla apertura di credito, se il |
in cui il recesso è divenuto a norma del quinto comma | Cliente ha emesso prima di essere informato del recesso un |
dell’art. 7; | assegno Bancario, il Cliente deve provvedere a versare la somma |
b) In caso di recesso, da parte della Banca, dalla apertura | necessaria per consentire alla Banca il pagamento dell’assegno. |
di credito, il Correntista è tenuto a costituire | DELL'ARTICOLO 15 LETTERA C) si rimanda alle |
immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della | spiegazioni indicate nell’articolo 5 |
comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il | |
termine di presentazione; | |
c) La Banca, quando intenda avvalersi della | |
compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è | |
tenuta ad onorare gli | |
d) assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla | |
ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione | |
relativa alla volontà di avvalersi della compensazione, | |
nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità | |
esistente nel conto. | |
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dalla | |
apertura di credito ai sensi dell’articolo 6 lettera c), la | |
compensazione si intende operata al momento stesso della | |
ricezione della comunicazione di recesso da parte del | |
Correntista, il quale è tenuto a costituire immediatamente i | |
fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima | |
del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali | |
non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o | |
sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e |
nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifiche la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti cointestati a più persone. | |
Art. 16 La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti in conto corrente, che, in caso di variazioni sfavorevoli al Correntista, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione 8. In caso di variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, la Banca ne può dare comunicazione al Correntista in forma impersonale mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante esposizione di appositi avvisi nelle succursali della Banca. In ogni caso, tali variazioni sono comunque comunicate al Correntista alla prima occasione utile. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero dalla pubblicazione, il Correntista ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le norme che regolano il rapporto di conto corrente, disciplinate | DELL'ARTICOLO 16 COMMA 1 Il rapporto Banca-Cliente è un rapporto di durata e le condizioni economiche e le condizioni giuridiche possono mutare nel corso del rapporto ad iniziativa della Banca. Le modifiche economiche sono consentite, e non sono inefficaci se la Banca informa il Cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il Cliente, se non soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l’esercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle condizioni economiche sfavorevoli al Cliente può essere effettuata dalla Banca non solo con una comunicazione scritta diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di variazione generalizzata. In quest’ultimo caso le variazioni sono comunque comunicate al Cliente, mediante il “documento di sintesi”, alla prima occasione utile con la comunicazione periodica o con quella riguardante specifiche operazioni. Analogamente, la Banca può modificare le condizioni giuridica dandone notizia al Cliente: anche in questo caso, il Cliente può recedere se non |
8 Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993:
"Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicat e al Cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente prat icate".
Quanto alle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia , è previsto che: “ L’intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal Cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al Cliente medesimo. L’intermediario utilizza un documento di sintesi,che aggiorna quello unito al contratto, ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuno accorgimenti grafici sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l’avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell’art. 118 del TU Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio del diritto di recesso. variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, come previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003, possono essere in modo impersonale, mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile, mediante il documento di sintesi, nell’ambito delle comunicazio ni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative alla effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al Cliente – apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate – non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al Cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l’individuazione del Cliente, le banche adempiono all’obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico.Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio alportatore, per i quali nessuna comunicazione è dovuta, ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le variazione contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci ” (cf r. Istruzioni di vigilanza, aggiornamento del 25 luglio 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 191 del 25 luglio 2003).
dal presente modulo, mediante lettera semplice oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico, con preavviso di sette giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le modifiche si intenderanno accettate dal Correntista qualora questi non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di decorrenza. | soddisfatto delle nuove clausole. Nella sua attività la Banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali. I principali sono: ?? l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, atto a richiamare l’attenzione dei Clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; ?? il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio; ?? la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal Cliente prima della conclusione del contratto; ?? il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto. |
Art. 17 Xxxxx quanto disposto dall’articolo 8, secondo e terzo comma, in ordine alla approvazione degli estratti conto, per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all’ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman Bancario. | DELL’ART.ICOLO 17 Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo interBancario, in vigore dal 15/4/93, consente al Cliente di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Cliente deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso di inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Cliente che sia un consumatore, può presentare entro un anno (che decorre dall’inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'Ombudsman Bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman sono quelle con valore non superiore ai 10.000,00 € ed il procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €). |
Art. 18 . E’ in facoltà della Banca assumere o meno specifichi incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idoee nell’ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ.9, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ.10, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. | DELL'ARTICOLO 18 COMMA 1 La Banca esegue gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il Cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al Cliente. DELL'ARTICOLO 18 COMMA 2 La Banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il Cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del Cliente. La Banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del Cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del Correntista. |
9 Art. 1856, cod. civ.:
"La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal Correntista o da altro Cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suo corrispondente".
10 Art. 1717, cod. civ.:
Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.11, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. | ARTICOLO 18 COMMA 3 La Banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il Cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto, e per l’eventuale incauta scelta del sostituto. DELL'ARTICOLO 18 COMMA 4 Il Cliente può revocare l'incarico affidato, purché la Banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo. |
Art.19 I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarranno automaticamente annullati. La Banca però, si riserva , caso per caso, la facoltà di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per un periodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non sia pervenuta rinuncia degli interessati, espressa per lettera raccomandata. | |
Art. 20. Le spese e gli oneri fiscali, inerenti a detti rapporti e all’uso della presente sono a carico del Correntista. | |
Art. 21 Nel caso di esplicita richiesta da parte del Correntista, il presente deposito di conto corrente, pur rimanendo a tutti gli effetti nominativo sarà sotto la responsabilità del Correntista stesso, contraddistinto sull’estratto contro e sulla corrispondenza ai fini della segretezza, solo da un numero assegnato dalla Banca con omissione della intestazione. L’invio della corrispondenza e degli estratti conto sarà effettuato all’indirizzo segnato in calce alla presente. | |
Art. 22 Il Correntista dichiara di essere al corrente che la Banca ha stipulato, per conto della Clientela, un'assicurazione infortuni a fronte della quale le persone fisiche e ditte individuali titolari di conti correnti, libretti di risparmio e conti titoli in euro presso la Banca sono assicurate in caso di infortunio che abbia come conseguenza il decesso o l'invalidità permanente del titolare nella percentuale indicata. Egli dà il proprio consenso al contratto assicurativo dei cui |
"Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".
11 Art. 1373, cod. civ.:
"Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successiv amente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prest azione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario".
contenuti e delle cui limitazioni si dichiara edotto a norma del 2° comma dell'art.1919 Cod.Civ. 12ed autorizza la Banca ad addebitare in conto il relativo. | |
Art. 23. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro il Correntista può emettere assegni, oltre che in euro, in valuta estera; in questo caso, si impegna a sostituire l’indicazione “euro” esistente sul modulo, con quella della valuta in cui emette l’assegno e a porre accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate. Gli assegni saranno addebitati in conto previa conversione della vakluta in euro al cambio corrente alla dta di eseciione della disposizione rilevato sulla piazza di Milano. | |
Art. 24 Il Correntista dichiara di essere a conoscenza che la Banca eroga servizi informativi di comunicazione di dati relativi ai rapporti di conto corrente al medesimo intestati e/o cointestati usufruibili via sms mediante qualsiasi apparecchio telefonico adatto alla ricezione di messaggi di testo. Il servizio costituisce prestazione accessoria al servizio principale di conto corrente ed è strumentale al medesimo per consentire un miglior utilizzo dello stesso e cesserà, pertanto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente. L'attivazione di eventuali servizi resi successivamente disponibili dalla Banca, o la disdetta di quelli attivati in sede di richiesta iniziale, potrà avvenire anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, seguendo scrupolosamente le istruzioni a tal proposito fornite dalla Banca. I servizi sms attualmente disponibili descritti nel foglio informativo analitico, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, saranno attivati alle condizioni ivi previste.A tal fine il Cliente si impegna, rimossa sin d'ora ogni eccezione, a corrispondere alla Banca i corrispettivi richiesti e comunicati per la prestazione dei servizi con addebito sul conto con riferimento al quale il servizio viene fornito. Numero di utenza telefonica..................................... ;;Sì, desidero essere abilitato ;;No, non desidero essere abilitato | |
Art. 25 Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato nel presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di “città ove presente la sede legale della Banca”. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. | Foro competente: L'individuazione del foro competente, ossia della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo che tale individuazione avvenga in base ad una norma contrattuale. Tuttavia, nel caso in cui il Correntista rivesta la qualifica di consumatore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1469 bis del codice civile, la sede del foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Cliente. |
12 Articolo 1919 c.c “L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto”