premesso che
Regolamento interno per l’affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
PREAMBOLO
premesso che
- la SIAM s.p.a. (d'ora in poi anche la "Società") è il soggetto privato gestore del SII del comune di Siracusa in forza del contratto di concessione per la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Siracusa CIG 70900763CE, Rep. 4 del 26/4/2018;
- nell'esercizio di tale attività, la SIAM è tenuta alla manutenzione ordinaria dell'impianto in concessione; per garantire l'efficienza e continuità del servizio affidato, pertanto, deve provvedere alla realizzazione di interventi di ripristino e riparazione sulla rete; d'altronde, la brevità della durata del contratto preclude investimenti (programmati) per il miglioramento e lo sviluppo della rete; allo stesso, tempo, l'esercizio dell'attività in concessione comporta lo svolgimento di prestazioni accessorie (smaltimento dei rifiuti prodotti dal ciclo di depurazione, bollettazione, invio di corrispondenza commerciale ecc.) richiedenti competenze, requisiti e risorse ad hoc;
- la Società non possiede i mezzi e il personale necessari, sicché deve rivolgersi a soggetti terzi per eseguire sia gli interventi di manutenzione sull'infrastruttura, sia le attività secondarie connesse alla gestione del SII;
- dall'esperienza maturata nell'appena trascorso anno di gestione è emerso che lo svolgimento del servizio implica principalmente l'esecuzione di lavori (sotto soglia di rilevanza comunitaria) sull'infrastruttura in concessione che si caratterizzano per il carattere d'urgenza e indifferibilità;
- ai sensi del Codice degli appalti l'applicabilità delle norme contemplate dagli artt. 1-58 (ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni) e delle regole di cui al Titolo VI capo I (relativo agli "appalti speciali") è limitata, per quel che qui rileva in riferimento ai privati concessionari nel settore dell'acqua (settore speciale ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 50 cit.), "a tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi" con la precisazione (introdotta ex novo dalla nuova normativa) di escludere coloro che esercitano tali attività "in virtu' di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi" (art. 114), come nel caso di specie; altresì, la nuova disciplina esclude dall'ambito di applicazione del Codice le concessioni riguardanti la gestione di reti fisse "destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile" e lo "smaltimento o trattamento delle acque reflue" quando sono collegate alla citata attività di gestione delle reti fisse [art. 12];
- nonostante, pertanto, la normativa di settore non imponga a SIAM – privato gestore nel settore delle acque, selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica ed esercente lo smaltimento e trattamento delle acque reflue in uno alla gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile – l'osservanza delle citate norme, la Società intende proseguire
nella procedura già sperimentata, conforme alla disciplina ivi dettata e, a tal fine, per il futuro, si è determinata a cristallizzare la procedura di affidamento finora seguita (v. Titolo III);
tutto ciò premesso,
emana
il seguente Regolamento interno, ai sensi dell'art. 36 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI
Art. 1 – Oggetto
1. Con il presente Regolamento interno SIAM s.p.a. determina le procedure per l’affidamento a terzi degli appalti di lavori, servizi e forniture in conformità a quanto stabilito dall’art. 114 d.lgs. 50/2016.
2. La previsione delle procedure di cui al comma precedente avviene nel rispetto dei princìpi dettati dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea a tutela della concorrenza, attuando, in particolare, i princìpi di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, nonché i princìpi di mutuo riconoscimento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento interno si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, connessi alla gestione del SII.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’oggetto dell’appalto ricade tra le attività previste dall'art. 117 del d.lgs. n. 50/2016, qualora sia immediatamente e direttamente strumentale rispetto all’attività speciale – rientrante tra quelle previste dalla citata disposizione – che costituisce il core business di SIAM S.p.A..
3. Il presente Regolamento non si applica ai contratti il cui oggetto non abbia un rapporto di strumentalità diretta e immediata rispetto all’attività speciale svolta da SIAM indicata dall’art. 117 del d.lgs. n. 50/2016.
4. L'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente Regolamento e del codice dei contratti, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Art. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento interno si applicano le definizioni che seguono:
a) Regolamento: il presente atto redatto in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 co. 8 d.lgs. 50/2016;
b) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
c) Stazione appaltante: SIAM S.p.A.;
d) operatori economici: imprenditori individuali, società commerciali, cooperative, consorzi stabili o raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da imprenditori individuali, società commerciali, cooperative e consorzi stabili;
e) procedura aperta: procedura nella quale ogni operatore economico interessato, purché fornito dei requisiti richiesti, può presentare un’offerta, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando o dall’avviso di gara;
f) procedura ristretta: procedura alla quale l’operatore economico, fornito dei requisiti richiesti, può partecipare solo se invitato dalla Stazione appaltante;
g) procedura negoziata con o senza previa pubblicazione del bando di gara: procedura nella quale la Stazione appaltante individua gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
h) affidamento diretto: affidamento di un contratto di lavori, servizi e forniture mediante la consultazione diretta di un operatore economico, senza confronto concorrenziale;
i) accordo quadro: accordo concluso tra la Stazione appaltante e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un periodo determinato, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicare.
Art. 5 – Procedure di affidamento
1. Al fine di aggiudicare gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento, la Stazione appaltante utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, l’affidamento diretto e l’accordo quadro, secondo i criteri indicati nell’articolo 6.
Art. 6 – Criteri di affidamento
1. Nel determinare la procedura che ritiene più idonea al caso di specie, la Stazione appaltante deve aver riguardo ai seguenti criteri:
a) l’oggetto dell’appalto;
b) la stima dell’importo dell’appalto;
c) le particolari caratteristiche del settore in questione come, per esempio, le dimensioni e la struttura del mercato nonché le prassi commerciali;
d) il luogo geografico di esecuzione dell’appalto.
2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 la Stazione appaltante può ricorrere all’affidamento diretto o alla procedura negoziata con o senza previa indizione di gara.
3. Nell’ipotesi contemplata al comma precedente e per gli affidamenti non aventi carattere di regolarità e non destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, al fine di individuare il valore stimato dell’appalto, si considera il valore del singolo affidamento, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.
4. La Stazione appaltante ricorre alla procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall’art. 125 del Codice.
5. La Stazione appaltante ricorre alla procedura aperta di gara, secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, in caso di affidamenti di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
6. Al fine di individuare il valore stimato dell’appalto secondo quanto indicato dai commi precedenti, si considera il valore complessivo del contratto per l’intero periodo di vigenza dell’affidamento, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e degli oneri contributivi e previdenziali, nel caso di servizi professionali, e si ricomprende qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, nonché eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti. Con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria, il presente Regolamento rinvia agli importi stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016, come periodicamente modificati da specifici atti normativi.
Art. 7 – Forme di pubblicità
1. I criteri indicati al comma 1 del precedente articolo sono utilizzabili anche al fine di individuare la modalità più adeguata con cui dare pubblicità alla gara. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'all'allegato XIV, parte II del Codice e sono pubblicati conformemente all'articolo 130 del medesimo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, le procedure di affidamento di cui al presente regolamento sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice.
3. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 del Codice se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131 del Codice.
5. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del Codice e quelle degli articoli di cui al presente Regolamento.
6. La SIAM ove sia in condizione di programmare gli affidamenti può pubblicare un avviso periodico indicativo entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A del Codice sono pubblicati sul proprio profilo di committente.
7. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione B del Codice;
d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.
8. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, la Stazione invia un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G del Codice ed è pubblicato conformemente all'articolo 130 del medesimo. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 8 – Comunicazione delle specifiche tecniche
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, la Società mette a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste negli appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, del Codice o qualora la Stazione abbia imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Codice.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per xxx xxxxxxxxxxx, xx considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.
Art. 9 – Inviti ai candidati
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con o senza previa indizione di gara la Società invita simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare alla negoziazione. Con le stesse modalità sono invitati, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II del Codice. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 del Codice e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata e quando ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Art. 10 – Principi generali per la selezione dei partecipanti
1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte si applicano, per quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con atto dell’Amministratore Delegato o di altro soggetto da lui incaricato. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato per la fase della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, è scelto tra i dirigenti della Società. In mancanza di previa individuazione, la funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di affidamento. La commissione giudicatrice, composta da tre membri, è individuata tra i dirigenti/tecnici, dipendenti di SIAM s.p.a., in possesso delle necessarie qualifiche e competenze specialistiche, salva necessaria integrazione con soggetti esterni in caso di insufficienza o inadeguatezza delle risorse interne.
3. La Società può stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.
4. Qualora la Società si trovi nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, può, nelle procedure ristrette o negoziate, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, possono includere i motivi e i criteri di esclusione di cui agli articoli 80 e 83 del Codice alle condizioni ivi stabilite. Si applicano altresì gli articoli 85, 86 e 88.
Art. 11 – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
1. La Stazione conserva le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente regolamento. Tali informazioni sono sufficienti a consentire, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara e dell'affidamento diretto.
2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, del Codice contiene le informazioni richieste al presente comma, la Stazione può fare riferimento a tale avviso.
3. La Società documenta lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantisce la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
TITOLO II
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROGRAMMATI
Art. 12 – Norme applicabili e ambito soggettivo
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti gli affidamenti cui la Società deve provvedere quando occorre procedere a lavori di manutenzione dell'infrastruttura che, per la loro natura, siano oggetto di programmazione. Si procede, altresì, a norma del presente Titolo per l'affidamento di servizi che, per la loro stretta (regolare) connessione con l'esercizio della concessione di cui è titolare Siam s.p.a., sono altrettanto programmabili.
2. Per tali affidamenti la Stazione appaltante si avvale di procedura aperta o di procedura negoziata con previa indizione di gara, secondo quanto previsto dall'art. 6.
Art. 13 – Procedura negoziata con previa indizione di gara
1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. La stazione può limitare il numero di candidati
idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 91 del Codice.
4. La stazione può fissare il termine per la ricezione delle offerte d'accordo con i candidati selezionati, nel rispetto di un termine identico per questi ultimi al fine di redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
5. Nella selezione dei partecipanti la Società rispetta le regole di cui all'art. 133 co. 4 del Codice.
Art. 14 – Procedura aperta
Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, qualora la tipologia di lavori, forniture, servizi da affidare lo consenta, la Stazione procede a selezionare il terzo mediante procedura aperta. Si applicano a tal fine, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice di cui alla Parte I, Titolo IV ("Modalità di affidamento. Principi comuni"); alla Parte II, Titolo III ("Procedura di affidamento) ad esclusione del Capo I sez. II e degli artt. 61-65, 69-70, 90-92, Titolo IV ("Aggiudicazione") ad esclusione degli artt. 98-99; Titolo V ("Esecuzione").
TITOLO III
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AVENTI CARATTERE D'URGENZA, IMPREVEDIBILITÀ E INDIFFERIBILITÀ
Art. 15 – Norme applicabili e ambito soggettivo
1. Ai contratti di cui al presente Titolo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58 del Codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni.
2. Ai fini del presente Titolo, per lavori, servizi e forniture aventi natura d'urgenza, imprevedibilità e indifferibilità si intendono gli affidamenti aventi a oggetto prestazioni che si rendono necessarie a seguito di guasti e malfunzionamenti dell'impianto e che pertanto non sono programmabili e devono essere eseguite con la massima urgenza per ripristinare l'efficienza della rete.
3. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo anche gli affidamenti aventi a oggetto lavori di allaccio idrico e fognario la cui esecuzione deve essere garantita nei brevi tempi previsti dalla normativa.
Art. 16 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara e affidamenti diretti
1. La Società per gli affidamenti di cui al presente titolo può ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall'art. 125 del Codice.
2. Nella selezione dei partecipanti la Società rispetta le regole di cui all'art. 133 co. 4 del Codice.
3. Quando non è possibile procedere, per la natura dell'intervento da realizzare, ai sensi delle precedenti disposizioni, la Stazione appaltante, al fine di provvedere nel più breve tempo possibile all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari al pronto ripristino della funzionalità dell'impianto, procede a norma degli articoli seguenti, trattandosi di affidamenti che non superano la soglia di 40.000,00 euro.
4. A tal fine, la Società si avvale di un "Albo delle imprese di fiducia", ove inserire gli operatori economici selezionati in base al possesso di adeguati requisiti soggettivi e oggettivi, cui affidare di volta in volta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, a parità di condizioni, a rotazione, i lavori, le forniture o i servizi di cui al presente Titolo.
Art. 17 – Albo dei fornitori
1. La Stazione appaltante istituisce un Albo dei fornitori di lavori, servizi e forniture nel quale inserire i soggetti che, a seguito di apposito avviso pubblico, manifestano interesse.
2. La pubblicazione dell’avviso relativo all’istituzione dell’Albo di cui al comma precedente avviene secondo una delle modalità indicate dall’art. 7 del presente Regolamento.
3. Nell’avviso di cui al comma precedente sono indicati i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo, il funzionamento e i limiti temporali di efficacia dello stesso, nonché i casi di decadenza dall’iscrizione.
4. La selezione degli operatori idonei viene effettuata dall'Ufficio Qualità e dal Direttore generale della Società sulla base delle dichiarazioni contenute nell'apposito "Questionario di Valutazione" inviato dalla Stazione a chi ne faccia richiesta. Nel questionario, oltre a inserire i propri dati identificativi (ragione sociale, sede legale e operativa, compagine societaria, capitale sociale, istituti creditizi, fatturato, staff, mezzi e attrezzature), ciascun soggetto deve dichiarare, allegando adeguata documentazione, i requisiti soggettivi e tecnici, necessari per l'espletamento della prestazione, i sistemi di gestione Sicurezza e Ambientale e una serie di altre informazioni utili per la qualificazione ivi contemplate.
5. L'iscrizione avviene a seguito di istruttoria avente a oggetto i requisiti dichiarati dal richiedente e la documentazione allegata per comprova. Le verifiche sono reiterate alla scadenza di ogni certificato. Nelle more del rinnovo del certificato scaduto o privo di temporanea efficacia per altra causa l'iscrizione è sospesa d'ufficio fino alla regolarizzazione dello stesso.
6. In caso di esito positivo, la Siam comunica l'iscrizione all'Albo e invita la ditta a firmare un accordo quadro con il quale dichiarare la disponibilità ad effettuare, alle condizioni ivi indicate e stabilite ai sensi dell'art. 18, i lavori di intervento sulla rete e sugli impianti che si dovessero rendere necessari a seguito di improvvisi guasti o imprevedibili malfunzionamenti delle sue componenti.
7. La qualificazione all’Albo fornitori decade automaticamente nel caso si verifichi a carico dell’iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Contratti;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Siam s.p.a. ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato da Siam s.p.a. con qualsiasi mezzo di prova;
c) cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
d) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato.
Della cancellazione per intervenuta decadenza dovrà essere data tempestiva notizia all’operatore economico interessato.
Art. 18 – Accordo quadro
1. La Stazione appaltante conclude con gli operatori economici inseriti nell'Albo di cui all'articolo precedente, accordi quadro aventi a oggetto lavori, servizi e forniture.
2. Sono ammessi accordi quadro a oggetto misto.
3. Gli accordi quadro, la cui conclusione non può essere volta a eludere la concorrenza tra gli operatori, hanno durata annuale.
4. Le condizioni economiche alle quali sono soggette le prestazioni oggetto dell'accordo sono stabilite secondo i valori determinati nel prezziario di cui all'articolo successivo, salva l'ipotesi di offerte di un ribasso percentuale eventualmente richiesto per lavori, servizi o forniture specifici.
Art. 19 – Prezziario
1. La Stazione - nell'impossibilità di procedere, per l'urgenza e l’estemporaneità degli interventi da affidare, alla preventiva formalizzazione delle condizioni contrattuali - provvede a predisporre un prezziario sul quale, mediante gara informale, si chiede alle imprese inserite nell'albo di offrire un ribasso per le diverse voci: raccolte le varie offerte, la Società può individuare uno sconto finale.
2. Il prezziario è stabilito all'inizio di ogni anno ed aggiornato periodicamente.
3. L'atto di approvazione è soggetto alla pubblicità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
Art. 20 –Aggiudicazione dei lavori
1. Ogni qual volta si deve procedere, con estrema urgenza, all'affidamento di lavori, servizi o forniture, gli Assistenti lavori, di concerto con il Direttore Operativo (Operations), provvedono ad individuare, tra quelle inserite nell'elenco, la società che presenta i requisiti e le competenze necessari e migliori per lo svolgimento dell'intervento, previa rinnovata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati dal soggetto nel questionario di valutazione.
2. In caso di parità di condizioni, si procede mediante turnazione nell'affidamento dell'incarico.
3. Alla ditta, individuata a norma dei precedenti commi, viene inviato apposito ordine di incarico.
Art. 21 –Esecuzione
1. L'operatore economico affidatario svolge la propria prestazione a regola d'arte. L'attività deve essere rendicontata in maniera puntuale e, ad esecuzione ultimata, gli Assistenti lavori ne verificano la correttezza.
2. La contabilizzazione viene effettuata dall'Ufficio Controllo Xxxxx nel conto consuntivo, redatto mensilmente, in cui vengono analiticamente elencati i singoli interventi eseguiti. Il consuntivo viene firmato dall'impresa e dal Direttore Generale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
Art. 22 – Subappalto e avvalimento
1. Non è ammesso il ricorso al subappalto.
2. Si ammette l’avvalimento, nei termini previsti dall’art. 89 del Codice.
Art. 23 - Garanzie
1. L’impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo netto del contratto, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell’intervento da effettuare, oppure qualora il corrispettivo sia previsto in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento, la Società ritenga di prevedere l’esonero dalla cauzione. In caso di consultazione di più operatori, tale esenzione andrà precisata nella lettera d’invito a presentare offerta.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dell’obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
3. Di norma, per contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si prescinde dalla richiesta di garanzie fidejussorie, mentre la polizza specifica “all risks”, solitamente richiesta per affidamenti superiori al predetto importo, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
Art. 23 – Stipulazione del contratto e pagamenti
1. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con spese contrattuali a carico dell'affidatario. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, reso pubblicamente accessibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
2. Il pagamento delle fatture fiscalmente in regola, salvo diversamente previsto dalla documentazione di gara e dal contratto, avviene secondo quanto indicato nei seguenti commi.
3. SIAM corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo contrattuale a seguito di fatturazione presentata dall'impresa per il conto consuntivo mensile approvato.
4. Il pagamento delle fatture regolarmente emesse, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara e dal contratto, avviene a 90 giorni.
5. I pagamenti avverranno preferibilmente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dall’impresa. I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Società si riserva la facoltà di modificare, in ogni momento, le modalità di rendicontazione e fatturazione delle prestazioni contrattuali ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.
Art. 24 – Trattamento dei dati
1. Conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016, la Stazione appaltante tratta i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per i fini connessi alle procedure di evidenza pubblica e per l’eventuale stipula ed esecuzione del contratto.
2. Ai soggetti interessati è comunque accordata la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa richiamata al punto precedente.
3. Il titolare del trattamento dei dati è SIAM S.p.A., nella persona del Direttore Generale pro‐ tempore, il quale ha la facoltà di nominare il responsabile del trattamento dei dati. Il nominativo del titolare e del responsabile, ove quest’ultimo sia stato nominato, sono resi pubblici sul sito xxx.xxxxxxx.xx
Art. 25 – Foro competente e accesso agli atti
1. Se non diversamente accordato tra le parti, il Foro competente per le controversie è, in via esclusiva, il Foro di Siracusa.
2. Si applica l’art. 53 del Codice, con riferimento all’accesso agli atti.
Art. 26 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore 7 giorni dopo la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Stazione appaltante.
2. Si applica nel testo qui approvato fino a quando la normativa e la giurisprudenza non richiederanno modifiche e adeguamenti.