Stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M 30 dicembre 2002 e del D.M 16 gennaio 2017 - Accordo Territoriale
ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTÀ DI VIBO VALENTIA
Stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M 30 dicembre 2002 e del D.M 16 gennaio 2017 - Accordo Territoriale
TRA
• CONFEDILIZIA CALABRIA – Federazione Regionale della Proprietà Edilizia, in persona del presidente p.t. Xxxxxx Xxxxxx
• CONFEDILIZIA VIBO VALENTIA – Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Vibo Valentia, in persona del presidente p.t. Xxxxxx Xxxxxx
E
• XXXXX XXXXXXXX, rappresentata dal segretario generale p.t. Xxxxx Xxxxxxxx e da … per il SUNIA VIBO VALENTIA
• CO.N.I.A. – VIBO VALENTIA, rappresentato dal segretario Xxxxxxxx Xxxxx
• ASSOCASA CATANZARO – VIBO VALENTIA, rappresentata dal segretario Xxxxx Xxxxxx
PREMESSO
- che in data 16 gennaio 2017 è stato emanato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dall’art. 4, comma 2, della richiamata legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale ha recepito i contenuti della convenzione nazionale sottoscritta dalla organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, maggiormente rappresentativi a livello nazionale, relativa alla disciplina dei nuovi accordi territoriali per i contratti concordati di locazione;
- che sino ad oggi nella Città di Vibo Valentia non risulta ancora perfezionato alcun accordo territoriale ai sensi della richiamata normativa, a tale scopo, le organizzazioni sindacali comparenti hanno chiesto al Comune di Vibo Valentia la loro convocazione per procedere al perfezionamento del necessario accordo territoriale per la medesima Città e detta convocazione è stata disposta dal richiamato Comune di Vibo Valentia;
- che tutte le parti comparenti, hanno deciso di provvedere alla stipulazione dell’ Accordo territoriale per il Comune di Vibo Valentia, anche recependo le previsioni del nuovo D.M. e della normativa in materia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Il territorio del Comune di Vibo Valentia, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato A (Aree comunali e fasce di canone).
Per l’esatta individuazione delle zone le parti possono fare riferimento alla zonizzazione del Comune di Vibo Valentia oppure al servizio di navigazione territoriale GEOPOI, il software di visualizzazione cartografica sviluppato in collaborazione con SoGeI e a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Qualora in sede di stipula del contratto concordato di locazione e/o di formazione della relativa attestazione di rispondenza dovessero insorgere dubbi o incertezze sull’esatta collocazione delle unità immobiliari o sul livello del canone, una delle parti o entrambe congiuntamente potranno richiedere l’intervento chiarificatore di una associazione dei proprietari e di una associazione dei conduttori.
Il verbale dalle stesse redatto sarà allegato al contratto e all’attestazione di rispondenza.
ART. 3
Per le aree omogenee, come individuate ai sensi dell’articolo precedente, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da richiamato allegato A (Aree comunali e fasce di canone)
ART. 4
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato A (Aree comunali e fasce di canone), tenendo conto delle previsioni dell’allegato B (Elementi oggettivi dell’immobile per la determinazione del canone) e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Nel caso di locazione parziale o frazionata di una unità immobiliare, il canone sarà determinato tenendo conto della superficie, espressa in metri quadrati, effettivamente locata, nonché della superficie proporzionale a quella concessa in locazione, relativa alle parti comuni e ai servizi.
ART. 5
Nella determinazione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’allegato A (Aree comunali e fasce di canone), le parti contraenti, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all’allegato B (Elementi oggettivi dell’immobile per la determinazione del canone) nonché della superficie di calpestio utile calcolata secondo i criteri indicati nell’allegato C (Calcolo della superficie per la determinazione del canone).
ART. 6
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, si stabilisce che per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari si intendono quelli caratterizzati dall’attribuzione in capo a un medesimo soggetto di almeno cinque unità immobiliari destinate ad uso abitativo nel territorio del Comune di Vibo Valentia ovvero di almeno dieci unità immobiliari destinate ad uso abitativo, anche se ubicate in modo diffuso e frazionati nella provincia di Vibo Valentia, di cui tre nella medesima città di Vibo Valentia.
La disposizione si applica anche ai contratti stipulati con compagnie assicurative, gli enti privatizzati, enti previdenziali, Comune di Vibo Valentia ovvero come individuati nell’art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3, e 4, e agli allegati A), B), e C) del presente Accordo Territoriale, verrà determinato, d’intesa tra le parti sottoscrittrici, da apposito accordo integrativo.
ART. 7
Per i contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017 è possibile stipulare il contratto tipo solo in presenza di comprovati motivi di transitorietà posti a base dello stesso e allegati al contratto.
Per i contratti di cui al presente articolo – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori – vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
- quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro all’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione ad abitazione propria dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori
- quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- trasferimento temporaneo dalla/della sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;
- campagna elettorale;
- matrimonio
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la sussistenza di una tra le esigenze prima indicate in capo anche a una sola delle parti contraenti.
In applicazione dell’art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi precedenti, o difficilmente documentabili, saranno assistite dalla rispettiva
organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, le quali attesteranno il supporto fornito dandone atto nel contratto sottoscritto dalle parti.
Le parti contrattuali stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando l’allegato tipo di contratto e potranno essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Per i contratti di locazione di natura transitoria si applica il canone calcolato come previsto dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente accordo.
ART. 8
Per i contratti di locazione di natura transitoria per gli studenti universitari si applicano i canoni come calcolati secondo le previsioni del presente accordo.
ART. 9
I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del Decreto 22 aprile 2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.
Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste dal presente accordo.
Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall’articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017 e dall’ allegato D (Tabella oneri accessori).
ART. 10
Per i contratti regolati dal presente accordo e dagli accordi integrativi è applicata la tabella degli oneri accessori allegato D (Tabella oneri accessori) al presente atto.
ART. 11
L’attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, anche con le modalità previste dall’articolo 6,
comma 3, del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato E (Attestazione bilaterale di rispondenza ex D.M. 16/1/2017) al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E) al richiamato D.M. 16 gennaio 2017.
ART. 12
Per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 6 del D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A) al medesimo D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto allegato B) al già richiamato D.M. e del tipo di contratto allegato C) allo stesso D.M., si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E) del D.M. più volte sopra citato.
Per l’avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato F (Modello di richiesta) al presente accordo.
ART. 13
Il presente accordo, con gli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, E, e F che costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso, è depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017.
Xxxxx stesso formano altresì parte integrante e sostanziali i tipi di contratto allegati al D.M. 16 gennaio 2017 (allegati A, B e C del medesimo D.M.), che le parti contraenti sono tenute ad utilizzare e non possono modificare se non nei limiti consentiti dalla legge.
L’accordo ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.
Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione, inviando una nota per detta convocazione a tutte le altre parti firmatarie del presente accordo almeno dieci giorni prima della data fissata.
In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell’Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni.
Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l’organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
Si precisa comunque che nessuna modifica, integrazione o abrogazione di cui ai commi precedenti, prima della naturale scadenza dell’accordo, potrà essere discussa senza la necessaria convocazione e il concorso di tutte le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo e dovranno essere approvate con decisione unanime delle stesse.
Il presente accordo potrà inoltre formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste o qualora il Comune di Vibo Valentia ritenga di applicare aliquote fiscali diverse da quelle previste per i locatari che intendano affittare gli alloggi di proprietà.
Al presente accordo potranno successivamente aderire organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di legge.
L’adesione deve essere comunque richiesta per iscritto alle organizzazioni firmatarie del presente accordo e dalle stesse unanimamente approvata
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo. In sede sindacale in Vibo Valentia, il .
CONFEDILIZIA CALABRIA …………………………………….……………………
CONFEDILIZIA VIBO VALENTIA ………………………….……….……………………
SUNIA CALABRIA …………………………………….……………………
CONIA VIBO VALENTIA …………………………………….……………………
ASSOCASA CATANZARO - VIBO VALENTIA …………………………………………
Il presente Accordo è depositato presso il Comune di Vibo Valentia il
ALLEGATO A - AREE COMUNALI E FASCE DI CANONE | VILLE E VILLINI | ||||
(Valori espressi in €/mq/mensili) | ECONOMICHE * | NORMALI | CLASS. COM. | ||
CENTRALE | MIN | MIN | MIN | C. ZN | MZ CT |
X. Xxxxxxx, p. Martiri d'Ungheria, c.Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX, x.Xxxxxxx X, lg. Conservatorio | 2,70 | 3,42 | 3,87 | B2 | 0 |
SEMICENTRALE | MIN | MIN | MIN | C. ZN | MZ CT |
Cancello Rosso, v.le della Pace, Xxxxxxxxx, De Gasperi, Accademie Vibonesi | 2,70 | 3,15 | 3,78 | C3 | 0 |
viale Affaccio, moderata Durant, Bitonto | 2,34 | 2,97 | 3,33 | C4 | 0 |
PERIFERICA | MIN | MIN | MIN | C. ZN | MZ CT |
Via SS. 18 | 2,43 | 2,97 | 3,33 | D4 | 0 |
Loc. Moderata Durant, Feudotto | 2,97 | 3,15 | 3,33 | D5 | 0 |
Piscopio, Nasari, Mesima, Palermo | 1,62 | 2,16 | 2,61 | D6 | 5 |
SUBURBANA | MIN | MIN | MIN | C. ZN | MZ CT |
Viale Stazione, via Roma, Purgatorio | 2,16 | 2,43 | 2,97 | E6 | 0 |
Frazione Longobardi | 1,80 | 1,89 | 1,98 | E7 | 0 |
Zona Industriale, c.da Cuccurata, xxx Xxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx | 1,53 | 1,53 | 1,80 | E8 | 0 |
Frazioni Vena, Triparni | 1,17 | 1,8 | 2,52 | E9 | 0 |
X.xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxxxxx | 2,25 | 2,43 | 2,70 | E10 | 0 |
EXTRAURBANA | MIN | MIN | MIN | C. ZN | MZ CT |
Zona xxxxxxxx Xxxxxxxx | 1,00 | 1,00 | 1,00 | R5 | 0 |
Zona agricola | 1,00 | 1,00 | 1,00 | R6 | 0 |
* Abitazioni economiche: quelle con la presenza di almeno quattro elementi oggettivi di qualificazione di cui all'allegato B
** Abitazioni normali: quelle con la presenza di almeno sei elementi oggettivi di qualificazione di cui all'allegato B
N.B. Abitazioni con meno di quattro elementi di cui all'allegato B: si applica il valore minimo di canone di quelle economiche
ALLEGATO B
ELEMENTI OGGETTIVI DELL'IMMOBILE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
▪ riscaldamento autonomo;
▪ impianto di videosorveglianza o sistema di sicurezza o di allarme;
▪ impianto antincendio;
▪ antenna centralizzata o impianto satellitare;
▪ ascensore;
▪ citofono o videocitofono;
▪ aria condizionata o climatizzata;
▪ doppi servizi;
▪ doppi infissi oppure vetrocamera o infissi antirumore;
▪ box
▪ posto auto assegnato;
▪ cantina, sottotetto o soffitta (uno a scelta);
▪ cortile o giardino uso comune;
▪ giardino a uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
▪ doppio ingresso;
▪ portiere;
▪ linea telefonica e ADSL o presenza di Wi-Fi libero;
▪ stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni;
▪ certificazione energetica dell’appartamento categoria A/B/C/D;
▪ porta blindata e/o finestre blindate;
▪ cucina con finestra: luce e veduta;
▪ presenza di balconi o terrazzo;
▪ vicinanze alle fermate di linee di trasporto pubblico (non oltre i 100 mt.);
▪ vicinanza ad autorimesse o garage custoditi (non oltre i 100 mt.);
▪ xxxxxxxxx non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;
▪ strutture di superamento di barriere architettoniche.
All'interno del canone minimo e massimo, e per l'esatta determinazione dell'ammontare del canone effettivo, si tiene conto degli elementi sopra indicati.
Per tutte le zone non si può raggiungere il canone massimo se l'immobile non possiede i due elementi caratterizzanti, considerati fondamentali: ascensore, oltre il terzo piano, e riscaldamento autonomo o centralizzato.
Per essere classificate come abitazioni normali, negli immobili devono essere obbligatoriamente presenti, nei sei complessivi minimi, uno dei due elementi qualificanti costituiti da certificazione energetica categoria A/B/C/D e ultimazione o ristrutturazione ovvero ammodernamento dello stabile o dell’unità abitativa nell’ultimo quindicennio.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori del canone di locazione potrà aumentare fino a un massimo del 20%.
Il canone di locazione individuato sarà diminuito di una percentuale pari al 20% per alloggi situati al piano seminterrato – abitabile, e del 10% per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore.
ALLEGATO C
CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
La superficie totale da considerare per la determinazione del canone effettivo è data dalla superficie dell'immobile aumentata della superficie degli accessori calcolata nella misura percentuale di seguito elencata:
Accessori da considerare | Misura percentuale | |
1 | posto macchina in cortile o autorimessa comune | 20% di quella calpestabile |
2 | balconi, xxxxxxxx, cantine e altro non in elenco | 20% di quella calpestabile |
3 | posto auto coperto | 50% di quello assegnato |
4 | posto auto scoperto | 40% di quello assegnato |
5 | superficie scoperta uso esclusivo | 20% di quello assegnata |
6 | superficie condominiale a verde o area comune | 10% del totale di proprietà |
7 | box auto | 65% di quella utile calpestabile |
8 | giardino uso esclusivo, mansarda | 30% del totale di proprietà |
La superficie dei vani con altezza media inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 20%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra mq. 50 e mq. 70 la superficie può essere aumentata del 15% e, comunque non oltre i mq. 80.
Per gli alloggi con superficie interna inferiore a mq. 50, la superficie può essere aumentata del 20% e, comunque, sino a un massimo di mq. 60.
ALLEGATO D
TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L
ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione C
Ispezioni e collaudi C
AUTOCLAVE
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) L
Manutenzione ordinaria C
Imposte e tasse di impianto L
Forza motrice C
Ricarico pressione del serbatoio C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori C
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione L Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni L
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni C Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C
IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C
IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C
IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo
centralizzato L
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato C
PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C
Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli C segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide
e altro materiale di arredo
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
e sanitario C
Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo
e dell’impianto citofonico e videocitofonico C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L
PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,
premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90% Materiale per le pulizie C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90% Manutenzione ordinaria della guardiola L10% C90% Manutenzione straordinaria della guardiola L
PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, xxxxxxxx e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C
LEGENDA