Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese – FONDAPI Statuto
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese – FONDAPI
Statuto
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO Art. 14 - Organi del Fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Revisori contabili - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei Revisori contabili – Attribuzioni
Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili - Modalità di funzionamento e responsabilità
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio
PARTE I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede
1. In attuazione dell’accordo sindacale stipulato in data 20 gennaio 1998 e successive modifiche intervenuto tra : UNIONMECCANICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, UNIONALIMENTARI, UNIGEC (CONFAPI)
e
FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCEM, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FISTeL-UILSIC,
(CGIL-CISL-UIL)
è costituito il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese – FONDAPI” , di seguito denominato “FONDAPI” o “Fondo”.
Il citato accordo e le successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la Fonte istitutiva del Fondo, della quale formano parte integrante i Regolamenti elettorali. FONDAPI è disciplinato dal presente Statuto e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Con l’accordo del 23 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni UNIONSERVIZI (CONFAPI) e FILCAMS FISASCAT UILTRASPORTI (CGIL – CISL – UIL) aderiscono a
FONDAPI. Con l’accordo del 28 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni l’ANIEM e la FeNEAL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL al fine di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del contratto edile aderiscono a FONDAPI; inoltre, preso atto di quanto disposto dalla delibera della Covip, del 15 febbraio 2006, relativamente alla decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso, individuano in FONDAPI il Fondo di Previdenza complementare a cui poter far aderire, dalla data di sottoscrizione dell’accordo i lavoratori iscritti che volontariamente richiedano il trasferimento. Con l’accordo del 13 marzo 2007 e successive modificazioni e integrazioni UNIMATICA (CONFAPI) e SLC-CGIL , FISTEL-CISL E UILCOM-UIL aderiscono a FONDAPI. Con l’accordo del 17 aprile 2007 l’ANIEM e la FeNEAL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL al fine di assicurare la previdenza complementare a tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione dei C.C.N.L. di cemento, calce e gesso, manufatti in cemento e laterizi, e lapideo-estrattivo aderiscono a FONDAPI.
2. FONDAPI ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. FONDAPI ha sede in Roma.
Art. 2
Forma giuridica
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 116.
Art. 3 Scopo
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4
Regime della forma pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 Destinatari
1. I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne. Sono associati al fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.
2. L’adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato dell’azienda da cui il lavoratore dipende ove questa non sia già associata a FONDAPI.
3. Sono associati a FONDAPI:
a) i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono indicati al precedente art. 1, i quali abbiano aderito volontariamente a FONDAPI, secondo le modalità e per gli effetti di cui al successivo art. 33;
b) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto;
c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a FONDAPI.
4. Le imprese permangono nella condizione di associate fino allo scadere del mandato assembleare, di cui al successivo art. 8, ancorché rimaste prive di lavoratori associati.
5. A FONDAPI possono inoltre essere associati:
a) i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie degli accordi cui al precedente art. 1;
b) i dipendenti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui al precedente art. 1 e loro organizzazioni a livello territoriale e nazionale.
c) i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR di lavoratori iscritti al Fondo
d) il direttore responsabile del Fondo Pensione
Nei confronti di dette associazioni trovano applicazione le norme del presente Statuto esclusivamente per quanto concerne la contribuzione.
6. Possono altresì permanere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47 della legge n° 428/90, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1, lett.
a) e sempre che nell’azienda non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l’effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.
7. L’adesione a FONDAPI comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.
8. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a FONDAPI, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 10, rimane associato a FONDAPI.
9. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il lavoratore permane nella condizione di associato; l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
Art. 6
Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E’previsto inoltre un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale all’altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.Qualora, per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al Fondo , le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi 6 mesi , l’aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all’aderente stesso, la posizione verrà riunificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.
3. L’aderente, all’atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. Sulla adozione delle delibere di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 Spese
1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell’aderente e del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi contrattuali ;
spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’aderente:
in cifra fissa di una parte dei contributi denominata “quota associativa” , il cui ammontare è stabilito annualmente, sulla base di un apposito preventivo di spesa, dal Consiglio di Amministrazione e presentato all’Assemblea per le delibere conseguenti;
b.2) indirettamente a carico dell’aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
c) Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi :
c1) trasferimento ad altra forma pensionistica ; c2) riscatto della posizione individuale;
c3) anticipazioni;
c4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo .
d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 Contribuzione
1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato tardivo versamento, l’impresa è tenuta a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo .
Art. 9
Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, quota di iscrizione e quota associativa, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art. 10
Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, del la legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
5. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11
Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12
Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata ai sensi dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13 Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 14
Organi del fondo
1. Sono organi di FONDAPI:
a) l’Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente e il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 15
Assemblea dei delegati – Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è formata inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che è parte integrante dell’accordo istitutivo. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori e eletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell’Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell’Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
2. I delegati restano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di due volte consecutive.
3. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato, la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal regolamento elettorale. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell’Assemblea.
Art. 16
Assemblea dei delegati – Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Revisori contabili secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 18 e 24 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi e i termini di copertura assicurativa per rischi professionali;
b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;
c) determina l’entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al precedente art. 7, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d) approva il bilancio di FONDAPI, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle istruzioni della COVIP;
e) delibera, su proposta del Collegio dei Revisori, di attribuire a società di revisione esterna o al Collegio dei Revisori, l’incarico di revisione legale dei conti determinando il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico, inoltre delibera su eventuali adeguamenti di tale corrispettivo durante l’incarico nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del revisore.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in materia di:
a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;
b) scioglimento e procedure di liquidazione di FONDAPI, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Art. 17
Assemblea dei delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età. La convocazione dell’Assemblea, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telescritto contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del presente articolo.
5. L’Assemblea straordinaria:
a) è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno tre quarti dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo comma 6 quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;
b) è validamente costituita ai sensi dell’art, 37 comma 5 e delibera con il voto favorevole di 3/4 dei delegati, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di FONDAPI.
6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due . La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di Amministrazione. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori o ai Revisori.
7. Il verbale di riunione dell’Assemblea ordinaria è redatto dal Presidente o da un suo delegato ed è sottoscritto dal Presidente.
8. Il verbale di riunione dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione. L’Assemblea si svolge presso la sede di FONDAPI ovvero in altro luogo indicato nella convocazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di Amministrazione.
Art. 18
Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi.
2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dalle imprese ed i delegati dai lavoratori in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei consiglieri, sulla base di rispettive liste elettorali. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un supplente, la prima assemblea utile provvederà all’elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l’elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, consegue la totalità dei consiglieri; in difetto, l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi. I consiglieri che all’atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96, hanno facoltà di optare tra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa, subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell’insediamento del Consiglio.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. Non meno di 3 Consiglieri in rappresentanza dei delegati dei lavoratori e di 3 Consiglieri in rappresentanza dei delegati delle imprese devono possedere i requisiti di professionalità di cui alle lettere a) o b) dell’art. 4 comma 2 del DM Lavoro 211/97.
5. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.
7. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di delegato.
Art. 19
Cessazione e decadenza degli amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, subentra il supplente corrispondente: qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 20
Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea; può inoltre deliberare in ordine all’apertura di uffici operativi. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente al Vice Presidente o a uno o più degli altri suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 22;
b) provvede alla gestione amministrativa di FONDAPI ed alla sua organizzazione;
c) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, secondo i termini e le modalità previste dalla COVIP, il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all’attività svolta e programmata;
d) con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti, presenti almeno due consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori e uno delle aziende, in possesso dei requisiti di professionalità previsti all’art.4 comma 2 lett. a) o b) del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97:
• decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel precedente art. 6;
• individua i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e stipula le relative convenzioni;
• individua la banca depositaria delle risorse del Fondo e stipula la relativa convenzione;
• individua il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipula la relativa convenzione;
• individua uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni;
e) propone all’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, l’obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal D.Lgs. n. 252/05 di seguito denominato “Decreto”, nonché l’obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti conseguenti alla COVIP ai fini dell’approvazione ai sensi del Decreto;
f) predispone ed invia alle parti istitutive di FONDAPI, al Comitato Paritetico di cui al punto 8 dell’accordo istitutivo del 20.1.1998 e al Collegio dei Revisori, la relazione e il bilancio almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale, nonché, con il preavviso ritenuto adeguato, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;
g) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, misure per l’informazione periodica degli stessi circa l’andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;
h) propone all’Assemblea di deliberare sull’entità della quota associativa;
j) segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
k) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di FONDAPI conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, attraverso il conferimento di un apposita delega;
l) nomina il Direttore generale responsabile del Fondo;
m) verifica l’osservanza delle regole in materia di conflitti di interessi.
Art. 21
Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno, sono effettuate dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax, da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione. Dovrà inoltre essere trasmessa la eventuale relativa documentazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
7. E’ consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili, la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché il
segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
Art. 22 Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente di FONDAPI sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori associati e le imprese associate.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di FONDAPI e sta per esso in giudizio eventualmente delegando avvocati o procuratori.
3. Il Presidente del Fondo, inoltre:
a) sovrintende al funzionamento di FONDAPI;
b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell’Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
c) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea come previsto dal precedente art. 17;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza; in particolare riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla COVIP ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 23
Direttore generale responsabile del fondo
1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Xxxxxx in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24
Collegio dei Revisori contabili- Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Revisori contabili è costituito da 4 Revisori effettivi e da 2 supplenti; è eletto dalla Assemblea dei rappresentanti per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate.
2. L’elezione del Collegio dei Revisori contabili avviene con le seguenti modalità: si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i Revisori la cui lista ha ottengono il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 2 mandati consecutivi.
6. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.
7. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che, all’atto della nomina, deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di FONDAPI.
9. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.
Art. 25
Collegio dei Revisori contabili – Attribuzioni
1. Il Collegio dei Revisori contabili controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Revisori è attribuita, la funzione di revisione legale dei conti, se non attribuita a soggetto esterno.
3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riuni oni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26
Collegio dei Revisori contabili – Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale, e redige il verbale di ciascuna riunione.
2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
4. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Revisori che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
5. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
6. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
7. L’azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art. 27
Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28
Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29
Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di conflitti di interessi.
3. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.
4. Il Presidente è tenuto a comunicare alla COVIP le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza .
5. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al Decreto del Ministero del Tesoro n. 703/96, nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.
6. Il Presidente informa la COVIP dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti.
Art. 30
Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 31
Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori contabili.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Xxxxxxxx é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili
3. Il progetto di bilancio e la relazione allegata saranno messi a disposizione del Collegio dei Revisori 30 giorni prima della data dell’Assemblea .
4. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
5. Copia del bilancio, delle citate relazioni e del verbale di approvazione verranno messe a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33
Modalità di adesione
1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
7. Per la trasmissione dei dati personali e la gestione degli stessi FONDAPI applicherà le disposizioni previste dalla D.Lgs. 196/03 a tutela della riservatezza dei dati personali.
8. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, l’associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione.
Art. 34
Trasparenza nei confronti degli aderenti
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35
Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36
Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37
Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di FONDAPI è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 del delegati. La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4.
Art. 38 Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.