La Determinazione del Corrispettivo
La Determinazione del Corrispettivo
Due sono i sistemi principali di determinazione del corrispettivo:
1- a corpo
2- a misura
Si tratta di due “tipologie contrattuali” essenzialmente diverse.
Il contratto a corpo rappresenta un “patto di assicurazione” (Planiol) in cui si ha la “certezza della spesa” (circ. Di Xxxxxx) indipendentemente dalle quantità utilizzate in fase esecutiva (salvo alcune eccezioni). In questo caso l’importo, riferito all’esecuzione dell’opera nel suo complesso, è fisso ed invariabile.
Nel contratto a misura, invece, il costo dell’opera e solo presuntivo. Il prezzo dell’opera varia in funzione delle quantità effettivamente utilizzate per il suo compimento (siano esse determinate a misura od a corpo). In buona sostanza non si deve mai confondere l’unità di misura, della singola quantità (ml.; mc.; A corpo ; cadauna), con la tipologia contrattuale che definisce invece il metodo di determinazione del corrispettivo totale.
In definitiva in un appalto a corpo il prezzo è “fisso ed invariabile”, mentre, nell’appalto a misura tale costo “può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite” per cui trasformare un appalto a corpo in un lavoro a misura non è possibile proprio in virtù della differente tipologia contrattuale (vedi anche A.V.)
Dlgs.163/06 Art. 53 c.4 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Dopo le modifiche apportate al codice dei contratti con il d.lgs. n. 152 del 2008 l’appalto a misura può essere considerato come un eccezione a cui poter ricorrere solo in presenza di particolari presupposti Quantitativi o Qualitativi previsti nell’art. 53 c.4 del codice.
Dlgs.163/06 Art. 53 c.4 “4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un
medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. “
Il corrispettivo è sempre dovuto anche quando le parti non lo hanno stabilito. Esso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ed in mancanza è definito dal giudice
Cod. Civ. Art. 1657 Determinazione del corrispettivo
Corpo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.
Tipologia contrattuale
NO | Appalto caratterizzato da : Requisito Quantitativo - importo < 500.000 Requisito Qualitativo - manutenzione, - restauro e scavi archeologici, - opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione - consolidamento dei terreni | |
SI |
Corpo
Discrezionalità
Misura
Corpo e a Misura
Il Pagamento del Corrispettivo
Il diritto del pagamento al corrispettivo sorge quando l’opera è non soltanto ultimata, ma accettata dal committente (Art.1665 cod. civ.).
Negli appalti di lavori pubblici l’accettazione avviene con il collaudo dell’opera. Ovvero con la verifica che essa è stata realizzata correttamente ed in conformità al contratto. In altri termini , è soltanto con l’approvazione del collaudo che il credito dell’appaltatore diviene certo. Il principio civilistico del pagamento ad opera accettata viene mitigato nei lavori pubblici con la
previsione di acconti in corso d’opera. Ciò è una facoltà negoziale delle parti (“Salvo diversa pattuizione”) e non un obbligo.
Nel caso di lavori pubblici, però, la previsione della corresponsione di acconti è pressoché obbligatoria in ragione di una maggior economicità generale dell’appalto oltre ad una maggior garanzia di ultimazione dell’opera.
Gli acconti, perciò rappresentano mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l’attività dell’appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario.
Pagamento del corrispettivo
Accettazione
Realizzazione
Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera
“Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito dell’appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo dell’opera. Gli acconti in quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano l’accettazione anche parziale dell’opera. Ne consegue che l’Amministrazione mantiene inalterato il suo potere di controllo (ordinando demolizioni e rifacimenti) oltre al diritto di rifiutare l’opera ove ritenuta affetta da vizi tali da renderla inidonea alle sue finalità .
Analoga portata va attribuita alla rata di saldo, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 del cod. civ. essendo anch’essa nella sostanza un “acconto” poiché riferita al Collaudo Provvisorio. Infatti l’accettazione diviene certa solo con il Collaudo Definitivo.
Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
2“Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.”
Dlgs. 163/06 Art.141 c.9 (Collaudo dei lavori pubblici Collaudo dei lavori pubblici)
“ Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. “
Dpr. 207/10 art.234 c.3 ” Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.”
Pertanto anche dopo il collaudo provvisorio l’Amministrazione conserva il suo potere di rifiutare l’approvazione del collaudo e perciò rifiutare l’opera ed ordinare un nuovo collaudo .
Dlgs. 163/06 Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici)
c.3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
c.10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Dpr. 207/10 art.229 c.3 ultimo periodo (Certificato di collaudo) “ Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “
Dpr. 207/10 Art. 124. Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice.
Quindi anche il pagamento della rata di saldo non determina l’accettazione dell’opera che interverrà invece dopo due anni con il collaudo definitivo.
E’ questo il periodo in cui si effettua quello che è stato definito come la
“sperimentazione” dell’opera.
COLLAUDO PROVVISORIO
Sperimentazione dell'opera Periodo di 2 anni
Garanzia per le Difformità e Vizi
COLLAUDO DEFINITIVO
ACCETTAZIONE
Pagamento diretto ai subappaltatori
L’Amministrazione, nel bando di gara, può indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori eseguiti. In tal caso l’appaltatore comunica all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti con indicazione dell’importo e proposta motivata di pagamento. In caso di contenzioso interviene la novità dispositiva contenuta nell’art.170 c.7 del Dpr 207/10. Con ciò si vuol evitare il ricorso, da parte dell’appaltatore, a contenziosi effettuati in danno del subappaltatore del tutto pretestuosi.
Dlgs 163/06 Art. 118 c.3 “Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro”
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Dpr. 207/10 Art. 170. c.7 ( Subappalto e cottimo)
7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
PAGAMENTO AI SUBAPPATATORI
BANDO
PAGAMENTO DIRETTO
OBBLIGO DI TRASMISSIONE FATTURE QUIETANZATE
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
TRASMISSIONE ENTRO 20 gg.
NOVITA'
Dpr. 207/10 Art. 170. c.7
SOSPENSIONE PARZIALE DEI PAGAMENTI
(solo la quota riferita al contenzioso)
SOSPENSIONE TOTALE DEI SUCCESSIVI PAGAMENTI
Pagamento diretto di contributi e stipendi.
Con la stipula del contratto l’appaltatore assume delle obbligazioni non solo verso il committente ma anche nei confronti del proprio personale dipendente per il pagamento dei contributi e stipendi.
Ciò lo si ricava dall’art. 207 c.3 del dpr 207/10 e art.4, 5 e 6 del Dpr 207/10 nonché dalle disposizioni riguardanti il Durc. Ovvero in caso di inadempienza, la stazione appaltante, può sostituirsi all’appaltatore per il pagamento di quanto dovuto attuando un “intervento sostitutivo” nelle forme e modi definiti dall’art.4 e 5 del Dpr 207/10. Il DURC avrà, quindi, la duplice funzione di verifica contributiva e di riscontro di non congruità della manodopera utilizzata.
Si premette che la verifica di congruità della manodopera nel DURC, trascorso il periodo di sperimentazione, entrerà a pieno regime a partire dal 01/01/2013 così come da accordo quadro del 25/07/2012.
Art. 196. Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
“1. Le casse edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e). “
D.lgs. 163/06 Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Tabella indici di congruità manodopera (DURC)
Trattasi di prime indicazioni unitarie relative alle percentuali minime di incidenza della manodopera in base all’accordo fra le parti sociali del 28/10/2010. Al di sotto di tali percentuali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
Tali indici sono soggetti ad un periodo di sperimentazione
Dpr 207 Art. 123. c.3 Cauzione definitiva
“….Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Dpr 207 Art. 4 c.2. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
“Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.”
L‘intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell‘importo corrispondente all‘inadempienza contributiva segnalata nel DURC.
Dpr 207 Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
“1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.”
Intervento dell'Amministrazione
Per inadempienze contratuali
se Pervisto nel Bando di gara
Intervento Sostitutivo
per inadempienza retributiva
dell'esecutore e del subappaltatore
Intervento Sostitutivo
per inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore
Intervento Diretto
per pagamento dei subappaltatori
Verifiche di irregolarità fiscale
L‘art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all‘obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all‘agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell‘esercizio dell‘attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. (articolo introdotto dalla L.286/06)
Determinazione degli acconti nell’appalto a misura ed a corpo
Le due tipologie contrattuali, a corpo ed a misura, danno luogo a diversi modi di “accertamento e registrazione dei fatti producenti spesa”.
- Nell’appalto a misura verranno annotate nei documenti contabili le quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate.
- Nell’appalto a corpo verranno annotate nei documenti contabili “la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.” Art.184 Dpr 207/10
Rispetto al previgente art.159 del dpr 554/99 la nuova formulazione stabilisce un maggior grado di definizione delle quote percentuali ora strutturate in “voci disaggregate” di “varie categorie di lavorazioni”
In quest’ultimo caso la disposizione normativa dell’annotazione delle quantità effettivamente eseguite risulterebbe in contrasto con l’art. 53 del Codice ovvero “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.”.
Tale disposizione è però mitigata dalla previsione contenuta nel comma3 dell’art.184 qualora stabilisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale”
In realtà nell’appalto a corpo le quantità delle lavorazioni eseguite dovranno valutarsi in rapporto alle effettive previsioni esecutive. Ciò in ragione del fatto che le quantità progettuali (computo metrico) potrebbero discostarsi dalla realtà ed indurre il direttore dei lavori ad effettuare delle annotazioni errate.
In buona sostanza nell’appalto a misura si avrà una valutazione oggettiva delle quantità, effettivamente eseguite, basata sulle norme di misurazione prestabilite, mentre nell’appalto a corpo la valutazione delle quantità, effettivamente eseguite, è “soggettiva” poiché basata su “valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori”.
APPALTO A MISURA
Valutazione Oggettiva
APPALTO A CORPO
Valutazione Soggettiva
I termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Dpr 207/10 Art. 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo
“1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.”
Pagamento Acconti
Maturazione S.A.L.
45 gg.
Certificato Pagamento
30 gg.
Mandato di Pagamento
Pagamento Rata di Saldo
Collaudo Provvisorio
Garanzia Fidejussoria
90 gg.
Pagamento Saldo
Il Prezzo chiuso e compensazione dei prezzi
Cod. cont. Art. 133 c.2 “Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.”
Infatti per tali appalti si applica il “prezzo chiuso” di cui all’art.133 c.3 del Codice “Esso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi – nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2% – all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata da un decreto del Ministro delle Infrastrutture … omissis.
Il meccanismo del “prezzo chiuso” è finalizzato a garantire la certezza di spesa dell’amministrazione, con l’unica eccezione di eventuali aumenti convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale.
L’applicazione del “prezzo chiuso” è legata all’indice di inflazione programmata e non a indici specifici di settore nonché alla durata dei lavori (superiore all’anno) e riguarda tutte le categorie di lavorazione (generali e specializzate). …. omissis
I commi 4, 5, 6 e 7 dell’Art. 133 del codice prevedono, in deroga al principio generalizzato del divieto di revisione prezzi, l’adeguamento dei prezzi di singoli materiali da costruzione previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezionali, i prezzi di questi materiali subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta da parte dell’impresa.
La norma in questione è stata introdotta dal legislatore in relazione all’aumento considerevole, nel 2004, del prezzo dell’acciaio e del rame, a fronte di un indice di inflazione contenuto (sotto il 2%). Fino a quella data gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali si erano verificati in modo pressoché uniforme.
Per semplificare e rendere trasparente la procedura di determinazione dell’
“adeguamento compensativo” è necessario conoscere l’effettiva quantità
del materiale presente nelle unità di misura base delle singole lavorazioni, in modo da poter risalire con certezza alla specifica quantità di materiale impiegato per la quale calcolare la compensazione.
A tal fine sarebbe indispensabile prevedere:
a) che l’offerta avvenga di xxxxx con il metodo “a prezzi unitari”;
b) che l’offerta a prezzi unitari sia sempre corredata dalla analisi dei prezzi dalla quale si rileva la quantità di mano d’opera, la quantità dei singoli materiali e la quantità dei noli e trasporti che l’impresa ritiene necessaria per realizzare la lavorazione cui si riferisce il prezzo offerto;
c) che i prezzari delle stazioni appaltanti indichino oltre al prezzo, anche la sua scomposizione in mano d’opera, materiali, noli e trasporti e incidenza sicurezza interna al prezzo;
d) la non applicazione della “compensazione” qualora l’impresa per sua responsabilità non rispetti il cronoprogramma dei lavori.
I materiali da costruzione che ad oggi hanno subito incrementi di prezzo considerevoli - come rilevato dal Ministero con i tre D.M. finora emanati - risultano essere un numero molto limitato, e la variazione dei costi degli appalti ad essi correlati è dell’ordine di qualche centinaio di milioni di euro.
I costi netti del nuovo sistema sopra delineato, non dovrebbero sensibilmente discostarsi da quelli del sistema vigente, tenendo anche conto degli effetti positivi prodotti dagli incentivi alla contrazione dei tempi di esecuzione e al rispetto del cronoprogramma.” Tratto dall’AVCP
REVISIONE PREZZI
Cod.Civ. Art. 1664 c.1
PREZZO CHIUSO
ADEGUAMENTO PREZZI
COMPENSAZIONE PREZZI
- Per quanto riguarda il prezzo chiuso l’adeguamento si applica “all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.”Art.133 del codice
- Per quanto riguarda la compensazione dei prezzi “è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno solare precedente.” Art.171 del dpr 207/10. Tale operazione non è automatica poiché per effettuare l’adeguamento occorre che l’appaltatore fornisca “l’onere della prova” Art. 171 c.6 “La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta…omissis”.
Cod.Civ. Art. 1664 c.1 “Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”
Le modalità per l’adeguamento dei prezzi sono definite negli art.171 e 172 del regolamento .
Note : Adeguamento dei prezzi D.p.r. 207/10
Art. 171. Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
1. Nell’istanza di compensazione presentata ai sensi dell’articolo 133, comma 6-bis, del codice, l’esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.
2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura: fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno solare precedente.
4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).
5. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.
7. I prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del codice, disponibile, successivo all’anno di presentazione dell’offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all’anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice.
8. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l’istituto della riserva.
9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
10. La procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all’articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
11. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’articolo 40, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.
Art. 172. Modalità per l’applicazione del prezzo chiuso
1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, effettui i conteggi relativi all’applicazione del prezzo chiuso.
2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
3. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
A D E G U A M E N T O D E I P R E Z Z I
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile
Prezzo Chiuso
ovvero
prezzo dei lavori - ribasso d'asta + aumento % fissato con D.M.
per effetto di circostanze eccezionali
VARIAZIONE DELL' INFLAZIONE
Differenziale fra inflazione reale e quella programmata superiore al 2% Tale differenziale % è fissato con DM entro il 31 marzo di ogni anno,
ACCERTAMENTO
Tale differenziale è fissato con DM entro il 31 marzo di ogni anno,
VARIAZIONE DEL COSTO DEI MATERIALI
quando il prezzo di singoli materiali da costruzione Aumenta o Diminuisce > 10%
RICHIESTA
Istanza di applicazione del prezzo Chiuso entro 60 gg. dalla pubblicazione del DM pena decadenza
ACCERTAMENTO
Tale variazione % dei prezzi è definita con DM entro il 31 marzo di ogni anno
APPLICAZIONE PREZZO CHIUSO
prezzo dei lavori - ribasso d'asta + aumento %
RICHIESTA
Istanza di compensazione
entro 60 gg. dalla pubblicazione del DM pena decadenza
UTILIZZO DELLE SOMME ACCANTONATE SUL QUADRO ECONOMICO
COMPENSAZIONE
In aumento e/o diminuzione per 1/2 della percenduale eccedente il 10%