CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
S.p.a. Autovie Venete
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME TECNICHE
Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Tecniche in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
Art. 1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 3
Art. 2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO 3
Art. 3. REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI 4
Art. 4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI 4
Art. 5. RETE ESERCIZI CONVENZIONATI 5
Art. 6. MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO 6
Art. 7. CARATTERISTICHE DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE 6
Art. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7
Art. 1. EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è così individuato:
servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto per il personale dipendente e somministrato della
S.p.A. Autovie Venete e per il personale somministrato del Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4, inclusa l’organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.
Art. 2. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI BUONI PASTO
Per "buono pasto" si intende il "documento di legittimazione (anche in forma elettronica) che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro".
I buoni pasto:
− consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
− consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
− non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di xxxx xxxxx, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
− sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
Ai buoni pasto elettronici dovranno essere associate in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico le seguenti indicazioni:
− codice fiscale o ragione sociale della Stazione appaltante
− la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
− il valore facciale espresso in valuta corrente;
− il termine temporale di utilizzo;
la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati al buono pasto in fase di utilizzo;
− la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di xxxx xxxxx né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare» (la dicitura è riportata elettronicamente);
− L’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando nei dati del buono pasto, memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.
La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
I buoni pasto comportano l’obbligo da parte del beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta.
La tessera magnetica rappresentante i “buoni pasto" oggetto della presente fornitura dovrà possedere caratteristiche tali da distinguerla in maniera univoca e consentirne il facile riconoscimento all’esercente.
I buoni pasto elettronici oggetto del presente appalto:
− dovranno avere valore facciale pari a € 11,10 (undici/10);
− La tessera magnetica dovrà riportare il nominativo del dipendente
Art. 3. REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dagli esercizi legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo di cui all’art. 5 primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 0‐xxx, xxx xxxxxxx legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale:
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente
3. Gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del buono pasto elettronico presso l’Esercizio).
Art. 4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI
L’Operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una c.d. “Rete di Esercizi”, ubicati nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia, presso la quale dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore facciale del buono pasto in argomento, di generi alimentari.
L’Operatore economico aggiudicatario sarà responsabile dei danni derivanti alla S.p.A. Autovie Venete e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia per negligenza e colpa del personale degli esercizi convenzionati e/o dell‘Operatore economico stesso.
L’Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità e s’impegna a tenere la S.p.A. Autovie Venete indenne da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi e degli stessi esercizi convenzionati.
In nessun caso l’appaltatore e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto, né possono rifiutarsi di erogare il servizio nemmeno in caso di eccessivo affollamento del locale, pena la risoluzione del contratto.
L’appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Norme Tecniche da parte degli esercizi con esso convenzionati.
A tal fine l’Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire l’elenco autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi commerciali con i quali ha stipulato i contratti di convenzione/affiliazione con l’indicazione della ragione/denominazione sociale dell’esercente, indirizzo, comune di appartenenza, tipologia, numero telefonico, orari di apertura e giorno di chiusura
In caso di R.T.I. gli esercizi indicati negli elenchi dovranno essere convenzionati da tutte le aziende facenti parte il R.T.I..
Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà ad analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione dello stesso, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno consistere nella verifica circa l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.
ln caso di esito negativo delle verifiche post‐sottoscrizione, in funzione della gravità dell'inadempimento, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Gli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionati debbono contenere le prescrizioni previste dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e potranno essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.
Art. 5. RETE ESERCIZI CONVENZIONATI
Numero e tipologia degli esercizi convenzionati
Il convenzionamento del numero minimo di esercizi commerciali, così come indicato nell’allegato A al presente Capitolato “Numero minimo di esercizi da convenzionare” è il requisito minimo di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata.
Gli Operatori economici interessati alla gara potranno fornire prova di tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la sottoscrizione dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante.
L’Operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare, entro 10 giorni lavorativi dalla proposta di aggiudicazione del servizio, di aver sottoscritto il numero di esercizi convenzionati offerti in sede di gara.
La Stazione appaltante, pertanto, richiederà a conferma di quanto autocertificato dall’Operatore economico aggiudicatario, in sede di gara, di fornire prova mediante invio di copia dei contratti di convenzione/affiliazione sottoscritti con il numero minimo degli esercenti che svolgono le attività di cui all'art. 144 del Codice.
La Stazione appaltante potrà inoltre richiedere copia dei contratti di convenzione/affiliazione di ulteriori esercizi dichiarati dall’Operatore economico in sede di gara.
In particolare i concorrenti devono garantire di aver convenzionato un numero minimo di esercizi commerciali, di cui almeno 3 dovranno essere ristoranti, tavole calde, pizzerie, trattorie. Per tali esercizi, inoltre, dovrà essere garantito il servizio presso almeno due locali convenzionati durante ogni giorno settimanale, considerando quindi che non coincidano le giornate di chiusura.
Gli esercizi commerciali dovranno essere ubicati nei pressi delle sedi di lavoro aziendali come specificatamente indicato nell’allegato A al presente Capitolato “Numero minimo di esercizi da convenzionare”, e nel rispetto delle distanze ivi indicate.
Tutti i locali dovranno essere forniti di POS. In caso di malfunzionamento il locale convenzionato dovrà darne comunicazione tempestiva all’impresa aggiudicatrice che provvederà ad informare immediatamente il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Stazione appaltante tramite PEC.
Integrazione e sostituzione degli esercizi
Il numero complessivo di esercizi dichiarato e offerto in sede di gara, per tutta la durata del rapporto contrattuale potrà variare solo in aumento e ovviamente non potrà in alcun modo essere ridotto.
La Stazione appaltante, per motivate e comprovate esigenze operative, ha la facoltà di richiedere il convenzionamento di ulteriori esercizi commerciali rispetto al numero massimo di Esercizi prodotto dall’Operatore economico, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad esercizi ubicati in località diverse da quelle previste nel presente Capitolato.
In tale circostanza il fornitore, ricevuta la richiesta motivata di cui sopra, ha l’obbligo di ottemperare a detto convenzionamento, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità attestata in una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
L’Operatore economico aggiudicatario, nel caso in cui si verifichino casi di disdetta e/o scadenza e/o recesso e/o risoluzione di convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, ha l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante tali disdette.
L’Operatore economico dovrà comunicare alla Società, entro 2 (due) giorni dal verificarsi dell’evento, l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli Esercizi originariamente indicati provvedendo, entro i 15 (quindici) giorni successivi, alla sostituzione, con altrettanti Esercizi aventi gli stessi requisiti e ubicazioni territoriali e garantendo le stesse condizioni contrattuali.
L’Operatore economico, pertanto, dovrà provvedere per tutta la durata contrattuale all’aggiornamento degli elenchi degli “Esercizi convenzionati”.
Bimestralmente, l’appaltatore dovrà fornire obbligatoriamente l’elenco aggiornato degli Esercizi convenzionati di cui al presente Capitolato. Qualora l’elenco aggiornato non corrispondesse realmente alle convenzioni stipulate con gli esercizi, verranno applicate le penali previste.
È facoltà della Stazione appaltante richiedere l’elenco aggiornato in qualsiasi momento. In tal caso l’Operatore economico dovrà mettere a disposizione l’elenco suddetto entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento della richiesta.
Ulteriori obblighi in capo all'aggiudicatario
È richiesto che lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei “buoni pasto” che può essere applicato dal prestatore del servizio agli esercenti convenzionati per l’espletamento del servizio agli utenti finali non sia superiore al 20% (venti per cento).
Detto sconto non inciderà sul valore del buono, in quanto la Stazione appaltante, le società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.
Art. 6. MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO
I costi relativi al caricamento dei buoni pasto sono a totale carico dell’Operatore economico aggiudicatario.
La Stazione appaltante provvederà a ordinare, mensilmente, o al bisogno, in caso di necessità, la quantità dei buoni pasto occorrente avvalendosi del portale dell’Operatore economico al fine adempiere all’approvvigionamento in forma elettronica.
I buoni pasto dovranno essere caricati sulla card del dipendente entro 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
ln caso di ritardo della ricarica verranno applicate le penalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
La Stazione appaltante non risponderà delle ricariche avvenute a fronte di ordinazioni da parte di estranei o effettuate al di fuori della modalità prevista.
L’Operatore economico dovrà:
‐ Predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti o utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la Stazione appaltante;
‐ Ricaricare a distanza a mezzo di software il numero dei buoni pasto elettronici richiesti e comunicarlo all’ufficio personale della Stazione appaltante;
‐ Convertire la scadenza dei buoni pasto elettronici scaduti, in buoni validi secondo una procedura e nei tempi comunicati precedentemente in fase di attivazione;
Art. 7. CARATTERISTICHE DELLE TESSERE ELETTRONICHE – ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE
1. L’Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante le tessere elettroniche da utilizzare da parte del personale dipendente/somministrato.
2. Le tessere elettroniche dovranno essere personalizzate con i dati identificativi dei dipendenti o degli eventuali somministrati.
3. In caso di furto o smarrimento della tessera elettronica, segnalato da un dipendente/somministrato, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all’impresa aggiudicataria che provvederà a disabilitarla immediatamente e a darne conferma tramite PEC.
4. Per il controllo dell’utilizzo dei badge verrà utilizzato un servizio WEB, dove l’Operatore economico mette a disposizione della Stazione appaltante, tramite autenticazione univoca, un ambiente WEB esterno dove risiedono i dati e da dove è possibile consultare e/o scaricare i vari tracciati record; tale soluzione sarà fruibile anche da postazioni remote.
5. Quindi, al fine di ottemperare alla normativa sulla Privacy, l’Operatore economico aggiudicatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati del servizio.
Art. 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per la gestione di tutti i servizi a supporto della fornitura, l’Operatore economico, all’atto della stipula del Contratto, avrà l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio che dovrà:
− garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
− gestire gli eventuali reclami/disservizi.
In caso di sua sostituzione l’Operatore economico dovrà darne tempestivamente comunicazione.
Dal canto suo, la Stazione appaltante nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..