Accordo internazionale
Traduzione1
Accordo internazionale
inteso a garantire una protezione efficace
contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche2
Conchiuso a Parigi il 18 maggio 1904
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 gennaio 1905 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1905
Emendato mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 19493
(Stato 2 dicembre 2016)
0.311.31
Il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell’Impero Germanico; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà il Re
di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda e dei possedimenti britannici di là dai mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà la Regina d’Olanda; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi; Sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia,
desiderando assicurare alle donne maggiorenni, indotte al mal costume coll’inganno o colla forza, nonché alle donne o fanciulle minorenni, una efficace protezione con- tro il traffico criminoso conosciuto sotto il nome di «tratta delle bianche», hanno risolto di conchiudere un accordo per concertare provvedimenti atti a conseguire questo scopo, e hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione degli articoli seguenti:
Art. 1
Ciascuno dei governi contraenti si obbliga a istituire o a designare un’autorità inca- ricata di accentrare tutte le informazioni sull’incetta delle donne e fanciulle a scopo di prostituzione all’estero; questa autorità potrà corrispondere direttamente colle autorità congeneri istituite in ciascuno degli Stati contraenti.4
CS 12 22
1 Dal testo originale francese.
2 RU 1972 1829
3 Sono emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle nazioni Unite.
4 L’Ufficio federale di polizia ha la direzione degli uffici centrali incaricati di lottare contro le pubblicazioni oscene, nonché la tratta delle donne, delle ragazze e dei fanciulli
(art. 1 lett. e dell’O del 30 nov. 2001 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia – RS 360.1).
Art. 2
Ciascuno dei governi si obbliga a far esercitare vigilanza, allo scopo di ricercare, specialmente nelle stazioni, nei porti di imbarco e durante il viaggio, i conduttori di donne e fanciulle destinate alla prostituzione. A questo effetto, saranno mandate istruzioni ai funzionari o a qualsiasi altra persona a ciò qualificata, per ottenere, dentro i limiti legali, tutte le informazioni di tal natura da mettere sulla traccia di un traffico criminoso.
L’arrivo di persone che appariscano evidentemente essere gli autori, i complici o le vittime di un simil traffico, sarà notificato, se occorre, sia alle autorità del luogo di destinazione, sia agli agenti diplomatici o consolari interessati, sia a qualunque altra autorità competente.
Art. 3
I governi si obbligano a far raccogliere, se occorre, e dentro i limiti legali, le dichia- razioni delle donne o fanciulle di nazionalità straniera che si danno alla prostitu- zione, affine di stabilire la loro identità e il loro stato civile, e a ricercare chi le abbia determinate ad abbandonare la patria. Le informazioni raccolte saranno notificate alle autorità del paese d’origine di dette donne o fanciulle, per potere, al caso, farle rimpatriare.
I governi si obbligano, dentro i limiti legali e per quanto è possibile, ad affidare provvisoriamente e per un eventuale rimpatrio, le vittime di un traffico criminoso, quando sieno sprovviste di mezzi, a istituzioni di beneficenza pubblica o privata o a particolari che offrano le necessarie garanzie.
I governi si obbligano parimente, nei limiti legali e per quanto è possibile, a riman- dare nel loro paese d’origine quelle di tali donne o fanciulle che domandano di essere rimpatriate o che fossero reclamate dalle persone che hanno sopra esse autori- tà. Il rimpatrio non seguirà che previa intesa sull’identità e la nazionalità, nonché sul luogo e la data dell’arrivo alla frontiera. Ciascuno degli Stati contraenti faciliterà il transito sul proprio territorio.
La corrispondenza relativa ai rimpatri si farà, per quanto è possibile, direttamente.
Art. 4
Qualora la donna o fanciulla da rimpatriare non potesse rimborsare ella stessa le spese del suo trasporto e non avesse né un marito, né parenti, né un tutore che pagas- sero per lei, le spese del rimpatrio saranno a carico del paese sul cui territorio ella risiede, fino al prossimo confine o porto di imbarco in direzione del paese d’origine, e di lì avanti a carico del paese d’origine.
Art. 5
Con le disposizioni degli articoli 3 e 4 non è derogato alle convenzioni particolari che fossero in vigore fra i governi contraenti.
Art. 6
I governi contraenti si obbligano, entro i limiti legali, a esercitare, per quanto è pos- sibile, una vigilanza sugli uffici o agenzie che si occupano del collocamento di donne o fanciulle all’estero.
Art. 7
Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente accordo possono sempre essere ammessi ad accedervi. A tale effetto dovranno notificare, in via diplomatica, la loro intenzione al governo francese, il quale ne darà contezza a tutti gli Stati contraenti.
Art. 8
Il presente accordo entrerà in vigore sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. Qualora una delle parti contraenti lo disdicesse, la disdetta non avrà effetto che per essa, e soltanto dopo dodici mesi dal giorno in cui l’avrà data.
Art. 9
Il presente accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904, in un solo esemplare che è stato depositato nell’archivio del ministero degli affari esteri della Repubblica francese, e una copia del quale sarà consegnata a ciascuno degli Stati contraenti.
(Seguono le firme)
Protocollo di firma
I sottoscritti plenipotenziari, radunatisi quest’oggi per procedere alla sottoscrizione dell’accordo concernente la repressione della «tratta delle bianche», si sono scam- biati la seguente dichiarazione per quanto riguarda l’applicazione di detto accordo alle colonie degli Stati contraenti:
Art. 1
Gli Stati contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo all’accordo di cui sopra per le loro colonie o possedimenti all’estero.
A questo scopo, essi possono fare sia una dichiarazione generale colla quale tutte le loro colonie o possedimenti vengono compresi nell’accessione, sia nominare espres- samente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.
Art. 2
Il governo della Germania dichiara di riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue colonie.
Il governo della Danimarca dichiara che si riserva il diritto di accedere all’accordo per le colonie danesi.
Il governo della Spagna dichiara di riservare le sue risoluzioni riguardo alle sue colonie.
Il governo della Francia dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie fran- cesi.
Il governo di Sua Maestà britannica dichiara di riservarsi il diritto di accedere all’accordo e di disdirlo per ciascuna delle colonie o possedimenti britannici, sepa- ratamente.
Il governo italiano dichiara che l’accordo sarà applicato alla colonia Eritrea.
Il governo d’Olanda dichiara che l’accordo sarà applicato a tutte le colonie olandesi.
Il governo del Portogallo dichiara di riservarsi il decidere se l’accordo sarà messo in vigore in alcune delle colonie portoghesi.
Il governo russo dichiara che l’accordo sarà applicato integralmente a tutto il territo- rio dell’impero in Europa e in Asia.
Art. 3
I governi che intendessero fare più tardi delle dichiarazioni riguardo alle loro colo- nie, le faranno nella forma prevista all’articolo 7 dell’accordo.
Sul punto di procedere alla sottoscrizione dell’accordo, S.A.S. il principe di Xxxxxxx, ambasciatore della Germania, domanda, in nome del suo governo, di fare la seguente dichiarazione:
A parere del governo della Germania, i regolamenti che fossero in vigore fra l’Impero germanico e il paese d’origine, in ordine alla mutua assistenza de- gli indigenti, non sono applicabili alle persone che saranno rimpatriate, in virtù del presente accordo, passando dalla Germania.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente protocollo. Fatto in Parigi, il 18 maggio 1904.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 2 dicembre 20165
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Algeriaa | 31 ottobre | 1963 A | 30 aprile | 1964 |
Australia | 3 luglio | 1906 A | 3 luglio | 1906 |
Isola di Norfolk | 18 febbraio | 1914 A | 18 agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 18 gennaio | 1905 A | 18 luglio | 1905 |
Bahamas | 10 giugno | 1976 S | 10 luglio | 0000 |
Xxxxxx | 18 maggio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Benin | 4 aprile | 1962 S | 1° agosto | 1960 |
Brasile | 12 maggio | 1905 A | 18 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 15 giugno | 1921 A | 15 giugno | 1921 |
Camerun | 3 novembre | 1961 | 1° gennaio | 1960 |
Canada | 3 luglio | 1906 A | 3 luglio | 1906 |
Ceca, Repubblica | 30 dicembre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Cile a | 27 settembre | 1934 A | 27 marzo | 1935 |
Cina a | 6 novembre | 1925 A | 6 maggio | 1926 |
Hong Kong b | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Cipro | 16 maggio | 1963 S | 16 agosto | 1960 |
Colombia | 16 febbraio | 1937 A | 16 febbraio | 0000 |
Xxxxx (Xxxxxxxxxxx) | 15 ottobre | 1962 S | 15 agosto | 1960 |
Côte d’Ivoire | 8 dicembre | 1961 S | 7 agosto | 1960 |
Cuba a | 5 aprile | 1923 A | 5 ottobre | 1923 |
Danimarca | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Egitto | 11 ottobre | 1932 A | 11 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 15 aprile | 1930 A | 15 ottobre | 1930 |
Figi | 12 giugno | 1972 A | 10 ottobre | 1970 |
Finlandiaa | 27 settembre | 1922 A | 27 marzo | 1923 |
Francia | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Dipartimenti e territori | ||||
d’oltremare | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Germania | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Ghana | 7 aprile | 1958 S | 5 marzo | 1957 |
Giamaica | 30 luglio | 1964 S | 6 agosto | 1962 |
Giappone a | 20 ottobre | 1925 A | 20 aprile | 1926 |
India | 8 febbraio | 1920 | 8 agosto | 1920 |
Iran a | 27 aprile | 1933 A | 27 ottobre | 1933 |
Iraq a | 7 maggio | 1925 A | 7 novembre | 0000 |
Xxxxxxx a | 8 giugno | 1934 A | 8 dicembre | 1934 |
Italia | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Libano | 20 giugno | 1949 A | 20 giugno | 1949 |
5 RU 1972 1829, 1979 2150, 2004 3709, 2007 1341 e 2017 35.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Lituania | 30 ottobre | 1931 A | 30 aprile | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 4 luglio | 1910 A | 4 luglio | 1910 |
Madagascar | 9 ottobre | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxx a | 10 giugno | 1965 A | 10 dicembre | 1965 |
Mali | 2 febbraio | 0000 X | 00 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 24 marzo | 1967 S | 21 settembre | 1964 |
Marocco | 7 novembre | 1956 S | 2 marzo | 1956 |
Xxxxxxxx | 18 luglio | 1969 S | 12 marzo | 1968 |
Messico a | 21 febbraio | 1956 A | 21 agosto | 1956 |
Monaco a | 2 luglio | 1921 A | 2 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Myanmar | 4 aprile | 1939 S | 1° aprile | 1937 |
Niger | 25 agosto | 0000 X | 0 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 26 giugno | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Nuova Zelanda | 24 agosto | 1907 A | 24 agosto | 1907 |
Paesi Bassi | 14 gennaio | 1907 | 14 luglio | 1907 |
Curaçao | 14 gennaio | 1907 | 14 luglio | 1907 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 14 gennaio | 1907 | 14 luglio | 1907 |
Xxxx Xxxxxxx | 00 gennaio | 1907 | 14 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 16 giugno | 1952 S | 15 agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 28 febbraio | 1922 A | 28 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 12 luglio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Regno Unito | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Gibilterra | 23 settembre | 1905 A | 23 settembre | 1905 |
Guernesey | 21 settembre | 1923 | 21 marzo | 1924 |
Isola di Man | 21 settembre | 1923 | 21 marzo | 1924 |
Isole Falkland | 30 aprile | 1924 | 30 ottobre | 1924 |
Jersey | 21 settembre | 1923 | 21 marzo | 1924 |
Sant’Elena | 18 marzo | 1907 A | 18 marzo | 1907 |
Rep. Centrafricana | 4 settembre | 1962 S | 13 agosto | 1960 |
Russia | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Senegal | 2 maggio | 1963 S | 20 giugno | 1960 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Sierra Leone | 13 marzo | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxxx | 7 giugno | 1966 S | 9 agosto | 1965 |
Slovacchia | 28 maggio | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 0000 |
Xxx Xxxxx | 14 luglio | 0000 X | 0 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxx Xxxxx | 6 giugno | 1908 A | 6 giugno | 1908 |
Sudafrica a | 19 settembre | 1913 A | 19 marzo | 1914 |
Sudan a | 27 giugno | 1932 A | 27 dicembre | 1932 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Svezia | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 1905 |
Svizzera | 18 gennaio | 1905 | 18 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx a | 18 marzo | 1963 A | 18 settembre | 1963 |
Thailandia a | 28 dicembre | 1921 A | 28 giugno | 1922 |
Trinidad e Tobago | 11 aprile | 1966 S | 31 agosto | 1962 |
Tunisia a | 1° gennaio | 1922 A | 1° luglio | 0000 |
Xxxxxxx a | 19 dicembre | 1934 A | 19 giugno | 1935 |
Ungheria | 18 gennaio | 1905 A | 18 luglio | 1905 |
Uruguay a | 30 giugno | 1920 A | 30 dicembre | 1920 |
Zambia | 26 marzo | 0000 X | 00 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxxx | 1° dicembre | 1998 S | 18 aprile | 1980 |
a È parte del presente Acc. in seguito all’adesione alla Conv. del 4 mag. 1910 (RS 0.311.32, art. 8 cpv. 3).
b Dal 18 mar. 1907 al 30 giu. 1997 l’Acc. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichia- razione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù del- la dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’Acc. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.