Ancora sulla interpretazione del contratto di assicurazione.
Ancora sulla interpretazione del contratto di assicurazione.
Abstract IT: La nota ha ad oggetto una sentenza che affronta il tema centrale dell’interpretazione del contratto di assicurazione alla luce del principio dell’interpretazione contro il predisponente.
Abstract EN: The present comment regards a judgment of the Italian Supreme Court on the interpretation of insurance contract accordingly the contra proferentem rule.
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 26/05/2021) 23/09/2021, n.25849
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro contraente dato alcun contributo alla redazione.
I precedenti
Sulla terzietà nei contratti di assicurazione
Tribunale Trento, 08/09/2010
Al di là delle effettive ambiguità delle condizioni descrittive del rischio assicurato, è corretta la motivazione del giudice che abbia utilizzato la regola interpretativa di cui all'art. 1370 c.c. al solo fine di supportare il proprio percorso ermeneutico, grazie al quale i dubbi già potevano considerarsi dissipati. A tale riguardo, appare ineccepibile la considerazione del giudice secondo cui l'assicurazione non poteva dirsi limitata alla sola responsabilità extracontrattuale, in assenza della esclusione del riferimento alla responsabilità contrattuale ed in considerazione del fatto che la polizza prevedesse la copertura di tutti i danni conseguenti all'esercizio dell'attività assicurata non poteva giustificare una limitazione di operatività della polizza alle sole conseguenze dannose di fonte extracontrattuale. Vi è anche da dire, a questo proposito, che la formula sopra letteralmente ricordata, la quale fa riferimento ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività di
* Professoressa ordinaria di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Firenze.
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nel senso di avere ad oggetto sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale, visto che il termine « terzi » non indica un soggetto estraneo ad un rapporto contrattuale, ma piuttosto un soggetto diverso dal contraente-assicurato e non in relazione di parentela con il medesimo, mentre il riferimento ai danni « involontariamente » cagionati implica un riferimento ad una responsabilità per colpa, avente il solo fine di ribadire la non assicurabilità dei fatti dolosi (e, in assenza di apposita pattuizione, anche di quelli posti in essere con colpa grave) e non quello di escludere la responsabilità di matrice contrattuale.
Sulla applicazione dell’art. 1370 ai contratti di assicurazione
Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, n.10825
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La motivazione. – 3. Commento.
1. Il caso.
La vicenda riguarda il caso di una donna che subisce danni a causa del cane del proprio figlio. La donna sarebbe caduta a causa di un’azione del cane liberatosi dal guinzaglio. Il figlio chiama in garanzia la compagnia, la quale eccepisce che il danneggiato non è terzo ai sensi dell’art. 24 delle condizioni generali di contratto in base alle quali: non è considerato terzo danneggiato "il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici".
La parte offesa contrappone una diversa interpretazione della clausola che restringerebbe l’esclusione ai soli conviventi.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell’assicurato ritenendo che la esclusione operi solo in caso di convivenza del genitore
Al contrario, la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto che i genitori non fossero da considerare come terzi danneggiati, a prescindere dalla loro convivenza.
2. La motivazione
La Cassazione ritiene che i giudici di merito abbiano disatteso le norme sulla interpretazione del contratto e in particolare l’art. 1370 c.c. in base al quale in caso di dubbio nella interpretazione di condizioni generali di contratto, queste devo interpretarsi contro il predisponente.
La clausola, del cui significato si discute, nell'individuare i soggetti che non sono considerati terzi e il cui danneggiamento è escluso dalla copertura della
genitori, i figli delle persone di cui al punto a), gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici".
La Cassazione intende l’esclusione estesa ai conviventi in genere e non solo per ragioni sintattiche ma anche per la ratio della esclusione rinvenibile, secondo i giudici, nel fatto che la convivenza rende più frequente il rischio di danni. Che questa motivazione possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i terzi danneggiati, dei domestici. La loro esclusione è evidentemente dovuta non al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l'appunto, alla convivenza con quest'ultimo.
3. Commento.
Le assicurazioni della responsabilità civile facoltative sono regolamentate esclusivamente dall’art. 1917 c.c. e dalle condizioni generali. Xxxxx pertanto attirato l’attenzione degli interpreti che nel tempo hanno cercato di estendere in questo ambito regole proprie dell’assicurazione obbligatoria valorizzando l’interesse del terzo danneggiato.
Il riferimento è, in particolare, alle coperture della responsabilità civile verso i terzi, quelle della responsabilità del padre di famiglia e quella verso i propri dipendenti, note in forma abbreviata come assicurazione RCT, RC padre di famiglia e RCO.
In caso di assicurazioni facoltative, in assenza di una disciplina legale o convenzionale che individui particolari diritti a favore del terzo, la disciplina, oltre a quanto previsto in polizza, si rinviene nell’art. 1917 c.c. che non riconosce diritti al terzo, ma solo all’assicurato che avrà diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze risarcitorie della propria responsabilità.
Così nel caso di specie, il danneggiato agisce contro il responsabile che chiama in garanzia il proprio assicuratore. La compagnia rigetta invece la richiesta risarcitoria del terzo.
Questo ha portato i giudici ad affermare, ove il problema è stato sollevato, che tal proposito l’assicurazione della responsabilità civile regolata dall’articolo 1917
c.c. «non può essere inquadrata tra i contratti a favore di terzo poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto e immediato tra il danneggiato e l’assicuratore relativo al pagamento dell’indennizzo (…) con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore». Un rapporto dell’assicuratore con il terzo può essere previsto da contratto, laddove le condizioni di polizza prevedano che l’assicuratore abbia facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente il danneggiato e che sia obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Diviene infine importante, ed è questo il tema centrale nella pronuncia in esame, determinare chi può dirsi terzo nell’oggetto della copertura secondo quanto previsto nelle condizioni generali. In questa ipotesi non potrà infatti operare la norma dell’art. 129 CAP (codice delle assicurazioni private d.lgs. 209/2005) che
considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)».
Particolare è poi la posizione della Cassazione in caso di polizza stipulata dal Condominio, inteso come ente di gestione, nella persona dell’amministratore e copertura di danni riportati da singoli condomini rispetto perdite di tubature condominiali. In questo caso la Cassazione ha ritenuto terzo il condomino (Cass., 20 febbraio 2009, n. 4245).
Così in caso di RCT stipulata da un privato saranno esclusi, in genere, dalla polizza i risarcimenti a tutti i parenti affini e coloro che si trovano nella condizione di convivente dell’assicurato come il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, ecc.
Nelle RCT aziendali saranno esclusi i soci di s.r.l., gli amministratori, i legali rappresentanti e i loro familiari.
Questo per evitare, secondo l’orientamento maggioritario, a differenza della ratio individuata dalla Cassazione, che dell’indennizzo possa beneficiare anche l’assicurato per legami con il terzo, con un depotenziamento dell’interesse all’assicurazione di cui all’art. 1904 c.c., elemento essenziale del contratto di assicurazione a pena di nullità e inquadrato come interesse al non verificarsi dell’evento in copertura. Nell’interpretare le condizioni di contratto occorrerebbe allora porre attenzione alle ragioni di validità su cui riposa l’esclusione anche ai fini della conservazione del contratto ex art. 1367 c.c.. La convivenza potrebbe casomai incidere e rilevare nella lettura della esclusione in quanto la comunione di vita, in misura anche maggiore rispetto al vincolo di parentela, incide sull’interesse all’assicurazione.