ALLEGATO A
ALLEGATO A
SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI E IL GESTORE DEL
FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA 2007 - 2013
Tra
SVILUPPO BASILICATA S.p.A., società uni personale, con sede in Potenza, via Xxxxxxxxx, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06285661002, in persona di _ , nato a
_ il / / , nella sua qualità di
e legale rappresentante della società Sviluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale della Società;
E
La Banca/Intermediario Finanziario _ _, con sede in _ , alla Via
, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. presso la CCIAA di capitale sociale _ interamente versato, partita
IVA _ , iscritta al n° dell’Albo dei
Gruppi Creditizi in data _ ai sensi del Decreto Legislativo n° 356/90, (in prosieguo “Banca”), rappresentata dal
nato a , il
/_ /19 domiciliato per la carica in alla Via
, (delegato in virtù della procura………)
PREMESSO CHE
La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva dello stesso.
La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009, stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.
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L’articolo 5 della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 prevede che, ai fini dell’attuazione dei contenuti della richiamata legge regionale, la Regione, anche attraverso società a partecipazione regionale, può stipulare accordi con le banche, privilegiando la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari di tali azioni.
L’articolo 21 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008, ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese.
con DGR Basilicata n. 2124 del 15/12/2009:
i. è stato costituito il Fondo di Garanzia Regionale PO XXXX 0000-0000 (di seguito “Fondo”) finalizzato a garantire finanziamenti erogati a fronte di investimenti;
ii. il Fondo è stato affidato in gestione a Sviluppo Basilicata S.p.A., organismo in house della Regione Basilicata (di seguito “Gestore”);
iii. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al Fondo di Garanzia Regionale - PO FESR Basilicata 2007-2013.
In data 16/12/2009 è stato sottoscritto il predetto Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A..
Con D.G.R. Basilicata n. 2127 del 15/12/2009 è stato approvato il Regolamento del Fondo.
Con DGR Basilicata n. 1813 del 29/10/2010 è stato approvato il Nuovo Regolamento (di seguito “Regolamento” ) che disciplina le attività e le modalità di accesso al Fondo e di escussione delle garanzie, nel quale è previsto altresì un convenzionamento con il Gestore delle Banche richiedenti la Garanzia.
Con DGR Basilicata n. 1911 del 19/11/2010 è stata approvata la modulistica e l’Allegato “C” al Regolamento.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 35.000.000 di euro rivenienti da 14 Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013, riportate nell’Allegato “A” alla DGR Basilicata n. 2124 del 15/12/2009.
L’ammontare delle garanzie fornite dal Fondo non potrà essere superiore a 5 volte il valore del Fondo stesso, in riferimento allo stanziamento delle singole Linee di Intervento.
Con DGR n. del / /2010 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Convenzione che regolamenta i rapporti tra le Banche il Gestore del Fondo.
Si conviene quanto segue
Articolo 1 (Assunzione delle premesse )
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1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. La presente Convenzione disciplina la concessione di garanzie prestate da Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di soggetto Gestore del Fondo, in favore delle PMI (in seguito “Destinatari Finali”) per le obbligazioni da queste contratte verso la Banca.
2. La Banca richiedente l’intervento del Fondo, firmataria della presente Convenzione, è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento approvato con DGR n. 1813 del 29/10/2010, dai relativi allegati approvati con DGR Basilicata n. 1911 del 19/11/2010 e al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.
3. La Banca dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento.
Articolo 3 (Operazioni ammissibili)
1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni indicate al punto 1.3 del Regolamento, finalizzate alla realizzazione degli investimenti e al sostenimento delle spese indicate nei punti 1.4 e 1.5 del citato Regolamento.
2. Le operazioni devono avere una durata superiore ai 18 mesi e inferiore ai 10 anni ed un importo non inferiore a 100.000 euro.
3. L’importo xxxxxxx xxxxxxxxx, complessivo per impresa, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può essere superiore a 2.500.000 euro.
4. Destinatari Finali delle operazioni dovranno essere le PMI aventi i requisisti previsti dal punto 1.1 del “Regolamento”.
5. L’importo dell’operazione sulla quale può essere concessa la garanzia non può essere superiore all’importo dell’investimento ritenuto ammissibile dal soggetto gestore.
6. Sono ammissibili alla Garanzia solo le operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate, ovvero non sia stato stipulato il contratto di finanziamento.
Articolo 4 (Caratteristiche della garanzia)
1. La garanzia fornita dal Fondo è diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile a prima richiesta.
2. La Garanzia può essere concessa per un importo massimo garantito non superiore all’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammessa ai benefici del Fondo.
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3. Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora, della Banca richiedente nei confronti dei soggetti Destinatari Finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’intimazione di pagamento.
4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia personale, reale, assicurativa e bancaria.
Articolo 5 (Modalità operative)
1. Le richieste di ammissione al Fondo dovranno pervenire al Gestore nelle modalità e con le procedure previste nella Parte II del Regolamento.
2. Per la richiesta di ammissibilità al Fondo dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al Regolamento che sarà fornita dal Gestore mediante apposito software contenente i format dei moduli.
3. I format (sia il modulo dell’impresa/Destinatario Finale sia il modulo della Banca/Soggetto Finanziatore) opportunamente compilati, stampati e firmati dovranno essere digitalizzati (scansionati) e, insieme al file risultante dalla compilazione informatica dei moduli, devono essere inviati al Gestore, tramite PEC, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con successiva conferma cartacea nei termini e nelle modalità previste nel punto
2.4.5 del Regolamento.
4. L’istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al Fondo verrà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste (via PEC), con le modalità previste nel Regolamento.
5. La ammissione all’intervento del Fondo è deliberata dall’organo amministrativo del Gestore ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo in relazione alle singole Linee di Intervento.
6. Intervenuta l’ammissione all’intervento del Fondo, il Gestore provvederà alla conseguente sottoscrizione della fidejussione.
Articolo 6
(Attività ed obblighi del Gestore)
1. Il Gestore:
fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia alle
Banche che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell’iter della domanda;
procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dalle Banche a valere sul Fondo;
provvede alle comunicazioni nei confronti dei Destinatari Finali e delle
Banche richiedenti ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento.
Articolo 7
(Attività ed obblighi della Banca)
1. La Banca richiedente l’intervento del Fondo, firmataria della presente Convenzione è tenuta al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento e degli obblighi specificati nei successivi punti.
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2. La Banca:
a. trasmette al Gestore le richieste di ammissione al Fondo, rispettando le modalità e i termini previsti dal Regolamento;
b. deve essere in possesso (o dotarsi) di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC operanti ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97, dalla quale inviare la richiesta di accesso al Fondo;
c. si obbliga a fornire nei termini previsti nel Regolamento le informazioni e la documentazione che il Gestore dovesse richiedere nel corso dell’istruttoria;
d. deve accertare che il finanziamento che godrà della garanzia del Fondo riguarda imprese che al momento della concessione del finanziamento non sono in posizione di “incaglio” e/o “sofferenza”;
e. attesta che i Destinatari Finali posseggono i requisiti previsti dal
Regolamento per l’accesso alla garanzia del Fondo;
f. accetta un moltiplicatore pari a 5 per la concessione delle garanzie prestate dal Gestore, nei limiti delle disponibilità di ciascuna Linea di Intervento che va ad alimentare il Fondo;
g. si obbliga a comunicare al Gestore l’eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il Destinatario Finale il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa, l’estensione della garanzia va esplicitamente richiesta al Gestore, il quale si esprimerà in merito, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
h. si impegna a fornire, al Gestore, rendicontazione periodica semestrale (al 30/06 e al 31/12) mediante comunicazione scritta, tramite PEC, riportante i seguenti dati:
i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;
ii. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);
iii. importo restituito;
iv. importo residuo da restituire;
v. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;
vi. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
2. In caso di attivazione del Fondo, al momento della liquidazione dell’ammontare della esposizione garantita, il Gestore e la Banca concorderanno le modalità di recupero del credito, in particolare il Gestore potrà:
o conferire mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme dovute, e non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti;
ovvero
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o provvedere direttamente al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità che la stessa riterrà più opportune.
3. L’erogazione del finanziamento oggetto della garanzia deve seguire le procedure e le modalità ordinariamente seguite dalla Banca per l’erogazione di finanziamenti non assistiti da garanzia pubblica.
4. L’intervento del Fondo, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla dotazione del Fondo, in relazione a ciascuna Linea di Intervento.
Articolo 8
(Inadempimento della banca, inefficacia della garanzia)
In caso di mancato rispetto, da parte della Banca, del Regolamento ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l’efficacia della garanzia, il Gestore procederà a rendere inefficace la garanzia e a darne opportuna comunicazione alla medesima Banca ed ai Destinatari Finali.
Articolo 9 (Oneri)
Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l’accesso al Fondo, né da parte delle
Xxxxxx, né da parte delle imprese Destinatarie Finali.
Articolo 10 (Controlli)
Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della Garanzia, il Gestore, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso la Banca/Soggetto Finanziatore sia presso i Destinatari Finali.
Articolo 11 (Durata)
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell’attività da parte della Banca.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
Articolo 12
(Riferimenti per invio delle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:
Per la Banca: Via , n. _ cap
città (prov). Tel.
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fax PEC
Per il Gestore: Xxx Xxxxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxxx
tel. 0000 00000 - fax 0000 000000
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 13 (Foro competente)
In caso di controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza.
Articolo 14 (Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.
Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. | Per la Banca |
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Le parti approvano espressamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 13 (Foro competente).
Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. | Per la Banca |