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Un anno di politiche agricole
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Per gli agricoltori e gli operatori del settore agroalimentare
Disciplina delle relazioni commerciali tra agricoltori e distributori
La questione: L’attuale struttura della filiera agroalimentare italiana lascia una quota di reddito troppo bassa agli agricoltori. Ciò accade prevalentemente a causa dello scarso potere contrattuale che essi hanno nei confronti degli acquirenti dei loro prodotti. E’ necessario, quindi, mettere in campo misure che favoriscano il riequilibrio del potere contrattuale dei soggetti della filiera in modo da contrastare le pratiche commerciali sleali che si traducono in rilevanti costi aggiuntivi o mancati redditi per gli agricoltori.
Come agisce la legge: L’articolo 62 prevede l’obbligo della forma scritta per i contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, vieta e sanziona i comportamenti sleali lungo la filiera e interviene sui termini di pagamento per le cessioni di prodotti agricoli alimentari.
Obbligo di contratto scritto e trasparente: I contratti di vendita dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Divieto di pratiche commerciali sleali: Nelle relazioni commerciali tra agricoltori e acquirenti è vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la stipula, il rinnovo, il pagamento di un contratto all’esecuzione di prestazioni che non hanno niente a che fare con la pratica commerciale in oggetto;
d) conseguire prestazioni non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Regolamentazione del pagamento: Il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto deve essere effettuato entro trenta giorni per le merci deteriorabili (ovvero i prodotti agricoli, ittici, a base di carne, alimentari, che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni, tutti i tipi di latte ed alcuni prodotti a base di carne ) e entro sessanta giorni per tutte le altre merci. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Sanzioni: Nel caso in cui il fatto non costituisce reato, i contraenti che contravvengono agli obblighi dettati da questa legge sono sottoposti ad un complesso sistema di sanzioni che, nel caso del mancato rispetto dei termini di pagamento, può arrivare fino a 500.000 Euro. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al fatturato
del soggetto inadempiente, alla durata del ritardo ed al valore dei beni oggetto di cessione.
Vedi la legge: Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) - D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
Attivazione dei nuovi contratti di filiera
La questione: Il comparto agroalimentare, come il resto dei settori economici, necessita per il suo funzionamento ottimale di un flusso costante di investimenti in grado di portare innovazione e modernizzazione. La norma consente di rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare attraverso un cofinanziamento da parte dello Stato degli investimenti effettuati dagli imprenditori del settore attraverso attivazione di contratti di filiera e di distretto.
Come agisce la legge: I contratti di filiera e di distretto sono uno strumento di finanziamento finalizzato alla realizzazione di programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza multiregionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, compreso il comparto delle bioenergie. Vengono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso per le seguenti tipologie di investimento:
1. investimenti nelle aziende agricole;
2. investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;
3. investimenti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali;
4. investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità;
5. prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; agli investimenti per la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; investimenti nel settore delle agroenergie.
Il budget previsto è di 250-300 milioni di euro nei prossimi tre anni per la conclusione di tali contratti, che saranno promossi dal Mipaaf di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Vedi la legge: Articolo 63 (Attivazione nuovi “contratti di filiera”) - D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n° 27/2012.
Istituzione del Fondo di credito per le imprese agricole
La questione: L’obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare quelli dei Programmi di sviluppo rurale.
Come agisce la legge: La norma prevede misure di sostegno per l’accesso al credito in attuazione di una specifica decisione comunitaria che istituisce il “Fondo credito”.
Vedi la legge: Articolo 64 (Attuazione della Decisione della Commissione Europea C/2011) 2929) - D.L. “liberalizzazioni” convertito con modificazioni dalla Legge n° 27/2012.
Semplificazione dei controlli sulle imprese
La questione: La norma risponde da un lato alla necessità di attivare uno strumento che metta a disposizione delle imprese l’elenco dei controlli a cui sono sottoposte , incluse quelle agricole, e ne chiarisca la tipologia e le modalità; dall’altro alla necessità di semplificare, e coordinare l’attività dei controlli sulle imprese prevedendo altresì l’eliminazione dei controlli non necessari attraverso regolamenti.
Come agisce la legge: Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in base alla loro dimensione ed al settore in cui operano. Dovranno, inoltre, indicare i criteri e le modalità di svolgimento dei suddetti controlli.
La revisione del sistema dei controlli oggi in essere dovrà basarsi sui seguenti principi di base: la proporzionalità dei controlli rispetto al rischio relativo all’attività oggetto di
controllo, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
l’eliminazione di attività di controllo superflue rispetto alla necessità di tutela degli interessi pubblici;
il coordinamento e la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
la collaborazione con i soggetti controllati, per evitare rischi ed irregolarità;
l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
la soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazioni ISO o equivalenti.
Per quanto riguarda le imprese agricole i relativi regolamenti saranno emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni imprenditoriali.
Vedi la legge: Articolo 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese) - D.L. “Semplificazioni”
n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla Legge n. 35/2012.
Semplificazioni burocratiche per le imprese agricole
La questione: L'obiettivo è quello di semplificare le operazioni relative all’erogazione di aiuti e di contributi dell'Unione europea per il settore agricolo, consentendo agli Organismi Pagatori Italiani per il tramite di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) di accedere alle informazioni riguardanti i soggetti beneficiari possedute dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps e dalle Camere di Commercio facendo risparmiare tempo e lavoro agli imprenditori che non dovranno più fornire le suddette informazioni in prima persona. L'intervento riguarderà circa 1,4 milioni di agricoltori italiani, che godranno di una sostanziale riduzione e velocizzazione delle procedure burocratiche, e dovrebbe determinare un risparmio per la Pubblica Amministrazione pari a circa 10 milioni di euro.
Come agisce la legge: La norma consente agli Organismi Pagatori di ridurre la richiesta agli agricoltori di certificati e di informazioni rendendo più spedita l’acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle procedure di erogazione dei contributi dell’Unione Europea. Lo scambio di informazioni con Agenzia delle Entrate, Inps e Camere di Commercio sarà bidirezionale: queste istituzioni, infatti, potranno accedere per via telematica ai fascicoli aziendali elettronici, che contengono una serie di informazioni concernenti il titolare, la superficie, gli impianti ed i macchinari delle imprese agricole.
Vedi la legge: Articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole) - D.L. “Semplificazioni” n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla Legge n. 35/2012.
Semplificazione della vendita diretta dei prodotti agricoli
La questione:La norma semplifica gli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.
Come agisce la legge: Grazie a questo intervento legislativo l'imprenditore agricolo potrà infatti iniziare l'attività contemporaneamente all'invio della comunicazione al Comune del luogo in cui ha sede l’azienda, mantenendo l'obbligo di rispettare in ogni caso la vigente disciplina igienico sanitaria in materia di vendita di prodotti alimentari
Vedi la legge: Articolo 27 (Esercizio dell'attività di vendita diretta), - D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
Semplificazione della movimentazione aziendale dei rifiuti
La questione: Nel settore agricolo è molto frequente il frazionamento delle aziende in più fondi non contigui. Finora, un imprenditore agricolo che doveva, per esempio, effettuare un trattamento fitosanitario su un fondo distaccato dall’azienda, per rientrare in azienda con i rifiuti speciali non pericolosi, aveva l’obbligo di compilare uno specifico formulario di identificazione contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche dei rifiuti, al destinatario e al produttore degli stessi. Questa norma consente la movimentazione aziendale dei rifiuti e del deposito temporaneo tra fondi non contigui della stessa azienda senza l’obbligo di compilare alcun documento.
Come agisce la legge: In caso di terreni non contigui ma appartenenti alla stessa azienda agricola si provvede a consentire in la movimentazione dei rifiuti prodotti in un fondo presso il podere in cui è ubicato il deposito temporaneo anche se per il raggiungimento di quest'ultimo è necessario percorrere un tratto di strada pubblica.
Vedi la legge: Articolo 28 (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo), - D.L. “Semplificazioni” n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla Legge n. 35/2012.
Innalzamento delle percentuali di succo di frutta nella bevande analcoliche
La questione: Prima dell’attuale norma, la percentuale minima di succo di frutta presente nelle bevande analcoliche che richiamano un frutto nel nome o nella descrizione (aranciata, limonata ecc.) era del 12%. Questa legge impone ai produttori di aumentare la percentuale minima di succo naturale dal 12 al 20%. Si tratta di una misura che avrà ricadute molto positive per i produttori agricoli italiani, soprattutto quelli di agrumi, ma rappresenta anche un importante passo avanti nell'ottica della tutela dei consumatori perché mette a loro disposizione un prodotto più ricco di frutta.
Come agisce la legge: La legge impone a chi commercializza in Italia bevande analcoliche che richiamano nel nome o nella descrizione un frutto una quantità minima di succo naturale del 20%.
Vedi la legge: Articolo 8 (Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande), Disegno di legge n° 5440 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
Stipula di convenzioni con la filiera della pesca
La questione: Si tratta di un intervento che ha l’obiettivo di stimolare la nascita di nuove imprese, di garantire assistenza tecnica agli operatori del settore e di facilitare il loro accesso al credito allo scopo di sostenere un settore particolarmente in crisi.
Come agisce la legge: La norma abilita il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a stipulare convenzioni con le Associazioni di categoria a sostegno della produttività del settore, utilizzando risorse già disponibili e quantificabili in circa 6 milioni di euro.
Vedi la legge: Articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca) - D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
Misure per favorire l’apertura di nuovi impianti per l’acquacoltura marina
La questione: questa norma ha lo scopo di promuovere gli investimenti in acquacoltura, un settore di particolare rilevanza economica con positive ricadute sul piano occupazionale, la cui rilevanza strategica tende a crescere con il depauperarsi delle risorse ittiche. Si tratta di attività controllate sul piano sanitario con benèfici effetti sulla tutela della salute e dell’ambiente marino. La norma interveniene accentrando le competenze autorizzatorie in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ragione delle capacità tecniche possedute.
Come agisce la legge: la norma facilita l'apertura di nuovi impianti di acquacoltura posti ad almeno un chilometro dalla costa, con la previsione che, in assenza di una legislazione regionale, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie. Le stesse disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.
Vedi la legge: Articolo 59 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo), commi 11 e 12 - D.L. “Sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Dismissione dei terreni agricoli demaniali
La questione: La dismissione di terreni demaniali ha molteplici obiettivi: rendere disponibili risorse per lo sviluppo, calmierare i prezzi dei terreni, stimolare la crescita e l’occupazione. Intende inoltre favorire il ricambio generazionale dando ai giovani imprenditori agricoli il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni.
Come agisce la legge: La norma riscrive le regole già poste dalla legge di stabilità per la dismissione dei terreni agricoli demaniali. I punti principali sono i seguenti:
- Si abbassa la soglia del consentito ricorso alla trattava privata: le dismissioni devono, infatti, essere effettuare mediante asta pubblica per terreni di valore pari o superiore a
100.000 euro;
- I terreni agricoli demaniali dismessi devono conservare la destinazione agricola per 20 anni;
- I giovani imprenditori agricoli beneficiano del diritto di prelazione
- L’operazione di individuazione dei terreni avviene con cadenza annuale attraverso decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero dell’Economia.
Vedi la legge: Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola) -
D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
Per il made in Italy agroalimentare
Istituzione di un sistema di tracciabilità dell’origine del pescato
La questione: L'obiettivo è quello di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico.
Come agisce la legge: la norma introduce un sistema volontario di indicazione dell'origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, così da poter segnalare al consumatore la dicitura 'prodotto italiano' o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura, più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Vedi la legge: Articolo 59, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo) commi 00-00, - X.X. “Xxxxxxxx”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Interventi mirati a rafforzare l’azione di tutela e promozione dei Consorzi di tutela dei vini
La questione: l’articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, attribuiva ai Consorzi di tutela il compito di:
tutelare la qualità dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP)
coordinare l'immissione di questi prodotti sul mercato
svolgere azioni di vigilanza e tutela della denominazione verificando che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, che prodotti similari non creino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP.
La stessa legge stabiliva che i costi derivanti dalle suddette attività sono a carico sia dei soci del consorzio sia di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio. Xxxxxxxxx, tuttavia, gli strumenti sanzionatori a carico dei produttori di DOP o IGP non aderenti ad un Consorzio che pur beneficiando delle attività di tutela e promozione effettuate dal Consorzio non assolvono agli oneri pecuniari richiesti dal Consorzio per portare avanti tali attività.
Come agisce la legge: la nuova legge prevede che il soggetto inserito nel sistema di controllo di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, gli oneri dovuti per la sua attività è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria.
Vedi la legge: Articolo 59, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo) comma 1 - D.L. “Sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Inserimento di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella cabina di regia del nuovo ICE
La questione: L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, di agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le Regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, seguendo le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno decise da una Cabina di regia istituzionale. Come agisce la legge: la legge prevede l’inserimento di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella cabina di regia del nuovo ICE per sostenere l'export dei prodotti agroalimentari.
Vedi la legge: Articolo 41 (Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE) - D.L. “Sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Per il territorio e l’ambiente rurale
Incentivi per le produzioni di energie da fonti rinnovabili
La questione: L'energia rinnovabile è un pilastro fondamentale della nostra strategia, ed è essenziale sostenerla in modo efficace, favorendo le fonti che possono sviluppare una filiera produttiva nazionale, senza generare dannose competizioni con la produzione alimentare. Il nuovo regime implementato dal decreto ministeriale firmato insieme al ministro dello Sviluppo economico Xxxxxxx Xxxxxxx e al ministro dell'Ambiente Xxxxxxx Xxxxx introduce un sistema di incentivi moderno, sostenibile ed equo con ricadute tali da ridurre l'impatto sulle bollette di cittadini e imprese. Il decreto in questione pone, inoltre, un freno alla crescita dei costi energetici per i cittadini e le imprese. La sostenibilità economica e ambientale sono i due cardini della strategia energetica del Paese.
Come agisce la legge: Il decreto ministeriale pone le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato delle tecnologie (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni). Si introduce inoltre un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva (aste per impianti grandi e registri per impianti di taglia media). In linea con le previsioni della precedente normativa, il nuovo sistema entrerà in vigore il 1 gennaio 2013, ma è comunque previsto comunque un periodo transitorio di 4 mesi.
Il decreto prevede una serie di ricadute sul settore agricolo che risultano coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che riguardano in particolare:
Promuovere i sottoprodotti delle filiere agricole, agroalimentari e forestali; Incentivare, con un sistema di tariffe differenziato per taglia, la realizzazione di impianti di piccola dimensione realmente connessi con le attività delle aziende agricole;
Disincentivare la realizzazione di impianti a sole colture dedicate, in particolare biogas; Assicurare priorità di accesso agli incentivi per gli impianti di proprietà di imprese agricole nell’ambito del meccanismo di controllo della spesa istituito dal decreto mediante la previsione di appositi registri;
Promuovere, attraverso specifici criteri di accesso ai “bonus”, comportamenti virtuosi con ricadute di interesse agricolo: rimozione azoto, filiera locale, teleriscaldamento (tra cui serre e strutture delle aziende agricole), minori emissioni;
Salvaguardare la realizzazione dei progetti di riconversione bieticolo-saccarifero.
Vedi la legge: D.M. 6 luglio 2012
Incentivi per la produzione di energia termica da biomasse
La questione: per conseguire gli obiettivi comunitari e nazionali è fondamentale il contributo derivante dall’efficienza energetica e dall’utilizzo per il riscaldamento di fonti rinnovabili come le biomasse di origine agricola. A tale scopo è stato varato, insieme al ministro dello Sviluppo economico Xxxxxxx Xxxxxxx e al ministro dell'Ambiente Xxxxxxx Xxxxx, un sistema di
incentivazione finalizzato a promuovere interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
Come agisce la legge: con il decreto si stabiliscono anche incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento (stufe, termocamini e caldaie a biomassa) alimentati a biomasse, gasolio o carbone, con nuovi impianti a biomasse.
In fase di concertazione è stato ottenuto l’importante risultato di garantire l’accesso agli incentivi previsti anche alle serre e agli altri fabbricati agricoli per la sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale fino a una potenza di 500 kW; la possibilità di effettuare interventi anche per un numero limitato di impianti fino a 1MW; di incentivare anche la prima installazione di generatori di calore su fabbricati rurali di proprietà di aziende agricole nonché di sostituire con impianti a biomassa, con parametri di emissione estremamente contenuti, i generatori di calore alimentati a gas propano liquido situati in aree non metanizzate.
Vedi la legge: Decreto Ministeriale in corso di pubblicazione
Misure per le agroenergie
La questione: l’obiettivo è quello di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili legate alla rete delle opere irrigue e di bonifica, in una prospettiva di tutela del giusto equilibrio sul territorio tra agricoltura e impianti agro energetici.
Come agisce la legge: E’ data facoltà ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue (enti, consorzi di bonifica ecc.) di finanziare interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..
Vedi la legge: Articolo 59 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo), comma 7 - D.L. “Sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Divieto di accesso agli incentivi per il fotovoltaico su terreni agricoli
La questione: Negli ultimi anni gli incentivi destinati al fotovoltaico hanno portato ad un’enorme diffusione del fotovoltaico a terra sui terreni agricoli che hanno sottratto una quantità eccessiva di suolo alle attività agricole. Ciò ha avuto un impatto negativo sul paesaggio e sull’assetto territoriale nonché sui prezzi della terra divenuti insostenibili per gli imprenditori agricoli. Questa norma ha l’obiettivo di frenare l’avanzata indiscriminata dei pannelli fotovoltaici a terra per permettere il proseguimento delle attività agricole a prezzi equi, di tutelare il paesaggio e l’assetto del territorio.
Come agisce la legge: La norma vieta l’accesso al sistema degli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su terreni agricoli, facendo salve le autorizzazioni in corso.
Vedi la legge: Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo) - D.L. “liberalizzazioni”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 27/2012.
Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo
La questione: Ogni giorno 100 ettari di terreno agricolo vengono cementificati e così negli ultimi 40 anni la superficie agricola è passata da 18 a 13 milioni di ettari, con una perdita pari alla somma dei territori di Lombardia, Liguria ed Xxxxxx Xxxxxxx, un terzo dei quali sono
stati cementificati. Sono dati che evidenziano un’emergenza: il problema del consumo del suolo nel nostro Paese deve essere una priorità da affrontare e contrastare. In un quadro come quello italiano, che da questo punto di vista non è assolutamente virtuoso, dobbiamo invertire la rotta di un trend gravissimo che richiede un intervento in tempi rapidi. Serve una battaglia di civiltà, per rimettere l'agricoltura al centro di quel modello di sviluppo che vogliamo dare al nostro Paese. C’è anche un’ulteriore effetto del fenomeno: la perdita di superficie agricola – e la conseguente riduzione della produzione – impedisce al Paese di soddisfare completamente il fabbisogno alimentare nazionale e aumenta la dipendenza dall’estero. La nostra capacità di auto approvvigionamento alimentare attuale è dell’80%, con una progressiva dipendenza dalle importazioni di cibo dall’estero.
In particolare le zone rurali con maggior tasso di cementificazione risultano essere le più fertili, come la Pianura Padana, ovvero l’area agricola più vasta e produttiva della penisola italiana, che ha una percentuale media di superfici edificate pari al 16,4% del territorio. In alcune provincie che insistono nella zona si supera addirittura il 50% (come ad esempio il territorio di Monza e della Brianza).
Come agisce la legge:
Per garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zona suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate/edificabili viene determinata l’estensione massima di superficie agricola edificabile a scala nazionale. Tale superficie viene poi ripartita tra le Regioni che a loro volta la distribuiscono tra i propri Comuni.
Viene istituito, senza oneri per la Pubblica Amministrazione, un comitato che ha il compito di monitorare il consumo di terreni agricoli a livello nazionale
Si introduce il divieto di cambiare, per 5 anni, la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari di qualunque genere. Sono consentiti gli interventi strumentali all’attività agricola che non vengono conteggiati nell’estensione massima di superficie agricola edificabile.
Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l'attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane.
Si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità - consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale.
Vedi la legge: Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo
Per la Politica agricola comune
Il Pacchetto qualità
E’ in fase conclusiva l’approvazione del regolamento dei sistemi di qualità che sostituisce il Regolamento UE 510/06. Le novità contenute nel Pacchetto Qualità sono un ottimo risultato per il nostro Paese, perché sono il frutto del duro lavoro che l'Italia ha portato avanti con grande determinazione e unità a livello comunitario, sia in sede di Consiglio europeo che del Parlamento. Il testo iniziale del Pacchetto è stato sensibilmente migliorato proprio grazie all’impegno continuo e costante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per tutelare la qualità delle nostre produzioni agroalimentari. Questo risultato assume ancora maggiore rilievo se si considera la posizione di minoranza che l'Italia ha avuto nel corso delle trattative.
Le novità
Il regolamento approvato nel settembre 2012 dal Parlamento Europeo contiene i seguenti nuovi elementi rispetto alla normativa precedente (Reg. UE 510/06):
Protezione ex officio (art. 13): introduzione esplicita nel regolamento del principio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità responsabili di adottare le misure di protezione e prevedendo espressamente che le autorità designate offrano adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità. Quindi non è più necessaria una denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto riconosciuto a livello comunitario.
Protezione (art. 13): la protezione è stata estesa anche alle DOP/IGP utilizzate come ingredienti di altri prodotti composti, elaborati o trasformati;
Riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi (ad es. Consorzi di tutela) (art. 42) ai quali viene attribuito il compito di contribuire alla protezione ed alla promozione delle DOP e IGP. A tal fine viene inoltre previsto che gli Stati membri possano incoraggiare la formazione ed il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio;
Indicazioni in etichetta (art. 12): viene espressamente previsto che possano figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alle regioni all’interno delle quali è situata la zona di produzione delle DOP/IGP;
marchi d’area (art. 12): viene espressamente previsto che possano essere utilizzati in etichetta i marchi collettivi geografici insieme alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;
Pacchetto latte
Il “Pacchetto latte”, che regola le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari è rappresentato dall’ insieme di norme contenute nel regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato il del regolamento del Consiglio 1234/2007, relativo all’OCM unica introducendo, per il settore del latte, importanti
innovazioni in materia di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali, di norme contrattuali per la negoziazione della cessione del latte crudo e di programmazione dell’ offerta dei formaggi a DOP.
Le novità
Le innovazioni introdotte possono essere così riassunte:
Riconoscimento delle organizzazioni professionali e interprofessionali: viene introdotto l’obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere le organizzazioni professionali di produttori di latte, costituite su iniziativa dei produttori, che perseguono determinate finalità definite dal regolamento. Dette finalità consistono, in particolare, nella pianificazione della produzione in termini di qualità e quantità in funzione della domanda, nella concentrazione dell’offerta ed immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti, nella ottimizzazione dei costi di produzione e nella stabilizzazione dei prezzi. Gli Stati membri possono altresì riconoscere le organizzazioni interprofessionali la cui attività sia legata alla produzione di latte e almeno ad uno stadio successivo della catena di trasformazione e del commercio, ivi compresa la distribuzione dei prodotti caseari. I requisiti generali per il riconoscimento delle organizzazioni professionali e delle organizzazioni interprofessionali sono fissati nello stesso regolamento.
Negoziazione del prezzo del latte: il ruolo innovativo conferito alle organizzazioni professionali è costituito dalla negoziazione del prezzo del latte in deroga alle norme sulla concorrenza. La negoziazione del prezzo può avere luogo indipendentemente dalla proprietà del latte da parte delle organizzazioni professionali. Ogni organizzazione professionale può negoziare un quantitativo di latte non superiore al 3,5% della produzione comunitaria e al 33% della produzione dello Stato membro in cui avviene la negoziazione (45% per Stati membri che non producono più 500.000 Tonn.). Il rispetto delle percentuali è monitorato dalla Commissione. I quantitativi di latte negoziato non devono essere coperti da vincoli di conferimento con altre organizzazioni professionali o cooperative.
Programmazione della produzione dei formaggi D.O.P. e I.G.P: gli Stati membri, su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale o di un gruppo di operatori, possono adottare norme per consentire, per periodi limitati non superiori a 3 anni, comunque rinnovabili, la programmazione della produzione dei formaggi protetti da denominazione di origine o indicazione geografica. Le regole di programmazione devono essere concordate tra le parti interessate. L’accordo deve coinvolgere almeno due terzi dei produttori di latte o loro rappresentanze che esprimono almeno i due terzi del latte utilizzato per la produzione del formaggio in questione e, se del caso, almeno due terzi dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i due terzi della produzione del quel formaggio nella zona di produzione. La programmazione non deve prevedere la fissazione di prezzi, non deve causare penuria del prodotto, non deve creare discriminazioni, costituire barriere nel mercato o ledere i piccoli produttori.
Obbligo di contratti scritti: gli Stati membri possono imporre contratti scritti per le consegne di latte e/o obbligare l’acquirente a fare un’offerta scritta per i contratti di fornitura. Il contratto o l’offerta scritta sono formalizzati preventivamente rispetto all’inizio della consegna del latte. I contratti devono indicare il prezzo pattuito, che può essere fisso o indicizzato, il volume di latte interessato, la durata, i termini di
pagamento, gli accordi per la raccolta e la consegna nonché le clausole applicabili in causa di forza maggiore. Per quanto concerne la durata del contratto gli Stati membri possono prevedere una durata minima del contratto di almeno sei mesi o far includere nell’offerta scritta da parte dell’acquirente l’indicazione di una durata minima di almeno 6 mesi. L’allevatore può rifiutare la fissazione di una durata minima e negoziare liberamente questo elemento con l’acquirente ferma restante la libera negoziazione di tutti gli altri aspetti.
Entrata in vigore: il regolamento (UE) è stato pubblicato il 30 marzo 2012 ed è attualmente applicabile per ogni singolo aspetto.
Altro
Fondo nazionale per gli indigenti
La questione: Il sostegno agli indigenti è un tema su cui si misura la capacità del Paese di dare risposte esaurienti a un dramma sociale, che si è fatto ancora più acuto negli ultimi anni. Nel 2013 si conclude l’attuale programma europeo di aiuti agli indigenti. Si tratta di programma nato all’interno della Politica agricola comune, per fare da ponte tra l’attività dell’agricoltura europea e il mondo della sofferenza. Si è rivelato essere un sistema davvero efficace: ai poveri, negli ultimi anni, sono stati consegnati oltre 100 milioni di euro l’anno in pasti e pacchi alimentari. Ciò è stato possibile grazie all’impegno delle associazioni caritative, che si sono occupate materialmente della distribuzione degli aiuti sul territorio. Solo nel 2012, con il programma, è stato possibile assistere circa 3.600.000 persone. Di questi, circa il 10% sono bambini sotto i 5 anni e il 14% sono anziani sopra i 65 anni. Purtroppo, alcuni Paesi del’Unione Europea non vogliono che questa misura venga rifinanziata oltre il 2013. Quindi, nonostante l’assoluto impegno da parte nostra per evitare che ciò accada c’è il rischio che il programma si concluda a breve. Per non rinunciare all’idea di una società inclusiva e fare in modo che le fasce più deboli continuino ad essere tutelate ho previsto l’istituzione di un fondo nazionale per gli indigenti in modo tale da non lasciarli senza aiuto nel caso in cui il programma europeo non venga rifinanziato.
Come agisce la legge:
È istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli.
Entro il 30 giugno di ciascun anno viene adottato il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione.
Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le detrazioni d’imposta relative alle erogazioni liberali.
Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentatividi produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.
Vedi la Legge: Articolo 58. (Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti) - D.L. “Sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 134/2012.
Istituzione di norme per la trasparenza delle attività della lobby dell’agroalimentare
La questione: questo provvedimento è stato adottato per rendere completamente trasparente l’attività di interazione tra il Ministero e il mondo delle lobby. Con il termine lobby si intende un gruppo di pressione che intende rappresentare, presso i decisori pubblici,
interessi particolari leciti al fine di influenzare il processo decisionale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha il merito di aver fatto per primo un’operazione di regolamentazione di questi processi, rendendoli trasparenti e fornendo un modello alle altre Amministrazioni pubbliche.