ACCORDO PER INIZIATIVE COMUNI DI COLLABORAZIONE NELLO SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE Tra
REGIONE CALABRIA REGIONE LIGURIA
ACCORDO PER INIZIATIVE COMUNI DI COLLABORAZIONE NELLO SVILUPPO DELLA DIGITALIZZAZIONE
Tra
la Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, viale Europa, Località Germaneto, P.I. 02205340793, rappresentata dal Presidente f.f. Xxxxxxxx XXXXXX’;
la Regione Liguria con sede legale in Genova, via Fieschi 15, P.I. 00849050109, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx XXXX;
e
congiuntamente definite “Parti”
PREMESSO CHE
la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede, all’art. 15, che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” precisa, all’art. 5 comma 6, le condizioni per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82) fornisce alle Amministrazioni specifici indirizzi per la definizione di una strategia digitale coerente con il quadro nazionale che può virtuosamente avvalersi di azioni svolte in forma coordinata e cooperativa tra Amministrazioni;
la Regione Calabria e la Regione Liguria sono impegnate nell’adozione e nel rafforzamento delle tecnologie digitali, delle infrastrutture digitali abilitanti e dei servizi digitali, attraverso iniziative operative con l’obiettivo di pubblico interesse di migliorare i rispettivi servizi per l’utenza diffusa e specifica nonché per l’efficienza amministrativa ed operativa generale;
la Regione Calabria e la Regione Liguria concordano sull’utilità strategica ed operativa di attivare una cooperazione in ambito digitale per il conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni da perseguire con un maggiore livello di qualità dell’azione operativa ed un contenimento dei costi mediante iniziative di sviluppo della digitalizzazione nei propri ambiti d’azione istituzionali;
la Regione Calabria e la Regione Liguria intendono attivare collaborazioni nel settore degli ecosistemi digitali in ambiti d’azione di comune interesse al fine di allinearli al migliore stato dell’arte in termini tecnologici, funzionali, organizzativi e di sostenibilità in termini di costi ed impatti operativi, operando in ambiti d’azione regionale ritenuti strategici per lo sviluppo socioeconomico dei territori;
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tutto ciò premesso, fra le suddette Parti si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e ne formano altresì il presupposto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’Accordo)
La Regione Calabria e la Regione Liguria intendono avviare, secondo le modalità di seguito indicate, iniziative di collaborazione relative sia ad aspetti tecnologici che organizzativi per la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione digitale delle reciproche strutture negli ambiti di comune interesse.
Tali ambiti verranno identificati e concordati tra le Parti pur identificando i seguiti ambiti d’azione prioritaria su cui verranno in fase iniziale identificate le migliori modalità di cooperazione:
a) ecosistema digitale del turismo e patrimonio naturalistico, tra cui: sistema digitale coordinato tra banche dati dei punti di interesse (POI), sistema di gestione dell’esperienza turistica, APP e portali e visite virtuali, applicazioni digitali per la fruizione e la sicurezza turistica ed escursionistica nei Parchi, applicazioni digitali per lo sviluppo di servizi e la fruizione della rete regionale delle ciclovie e della sentieristica nei Parchi;
b) sistema informativo del lavoro, tra cui: sistema informativo della formazione e del lavoro integrato per garantire il ciclo di vita del fascicolo del cittadino come lavoratore o disoccupato in cerca di occupazione;
c) servizi digitali per il supporto alle imprese e lo sviluppo economico regionale;
d) infrastrutture digitali (PSN), strumenti di sicurezza cibernetica e continuità operativa, infrastrutture per l’erogazione di servizi cloud, potenziale condivisione del Data Center di Regione Liguria, qualificato come Polo Strategico Regionale, per supportare la business continuity dei sistemi di Regione Calabria o il relativo disaster recovery;
e) sanità digitale, tra cui: Fascicolo sanitario digitale, applicazioni di telemedicina e telediagnostica, sistemi informativi e banche dati del sistema sanitario;
f) beni culturali, tra cui: digitalizzazione del patrimonio e degli archivi, strumenti di comunicazione e fruizione digitale dei beni culturali, sperimentazione di ricostruzioni in situ attraverso tecnologie digitali;
Attraverso la collaborazione fra le Parti si intende, in coerenza con i rispettivi programmi e nel rispetto delle relative priorità, effettuare lo scambio di soluzioni sugli aspetti connessi:
- all’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno delle proprie funzioni istituzionali;
- all’utilizzazione di tecnologie digitali finalizzate ad aumentare l’accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti dei servizi erogati dalle Parti;
- all’individuazione e attuazione di modelli innovativi di sostenibilità finanziaria e organizzativa degli strumenti digitali nella pubblica amministrazione.
ARTICOLO 3
(Impegni reciproci)
Per il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse di cui all’articolo 2, le Parti sottoscrittrici si impegnano a:
- mettere reciprocamente a disposizione il know how maturato sia organizzativo che tecnologico
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mediante azioni di reciproco supporto tecnico ed operativo e procedure di riuso delle soluzioni nelle forme previste dalla normativa vigente;
- promuovere e realizzare in forma cooperativa iniziative e progetti digitali, eventualmente anche con il coinvolgimento di altri enti ed istituzioni locali, nazionali ed europee;
- identificare, quando possibile ed opportuno, forme di cofinanziamento dei progetti comuni da parte di organi nazionali e comunitari;
- collaborare anche per quanto riguarda le iniziative di trasferimento di soluzioni ad altre Amministrazioni interessate nel campo dell’innovazione digitale;
- mettere a disposizione adeguate risorse umane e professionali per l’attuazione delle collaborazioni concordate nelle forme previste dal successivo Articolo 5, interne al proprio contesto organizzativo ed avvalendosi di proprie Società in house, laddove esistenti.
La Regione Calabria e la Regione Liguria si impegnano, nella realizzazione delle collaborazioni di cui al presente Accordo, a garantire il diritto alla riservatezza, alla privacy e l’attendibilità dei dati e delle informazioni in osservanza della normativa in essere.
ARTICOLO 4
(Strumenti di governance dell’Accordo)
Per quanto riguarda la governance generale, l’esecuzione ed il monitoraggio dell’Accordo nel suo complesso, viene costituito un Comitato di coordinamento.
Compiti principali del Comitato di coordinamento sono:
- sovraintendere in generale all’attuazione del presente Accordo;
- individuare le iniziative e i progetti in ambito digitale da realizzare nell’ambito della collaborazione operativa come definita nei precedenti articoli ed attivarne la realizzazione predisponendo, concertando ed attuando i relativi Piani attuativi di cui al seguente Articolo 5;
- identificare eventuali progetti comuni in ambito digitale da proporre al cofinanziamento governativo o comunitario in forma congiunta e attivare le relative procedure;
- monitorare le fasi di attuazione delle iniziative di collaborazione e rimuovere eventuali cause di rallentamento o interruzione delle attività, definire la conclusione delle attività e la correttezza delle attività svolte sulla base delle rendicontazioni;
- rendere disponibile ad altre amministrazioni pubbliche interessate quanto realizzato congiuntamente nella logica del riuso, previo accordo delle Parti, e favorire le azioni di riuso di soluzioni digitali tra le Parti stesse.
Il Comitato di coordinamento è costituito da quattro membri designati due dalla Regione Calabria e due dalla Regione Liguria.
Per la Regione Calabria sono identificati quali membri del Comitato di coordinamento: il o suo
delegato e il o suo delegato.
Per la Regione Liguria sono identificati quali membri del Comitato di coordinamento: il o suo
delegato e il o suo delegato.
Eventuali variazioni nelle designazioni dovranno essere comunicate all’altra Parte con PEC.
Il Comitato di coordinamento si convoca su base almeno semestrale e può riunirsi in videoconferenza.
Ai lavori del Comitato di coordinamento possono partecipare con funzioni di supporto altri referenti delle Parti e, al fine di fornire supporto ai propri Soci, le Società in house delle Parti, laddove esistenti.
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ARTICOLO 5
(Piani Attuativi)
Le attività di attuazione del presente Accordo saranno definite di volta in volta in appositi Piani attuativi
(d’ora in avanti anche “PAT”) redatti di comune accordo dalle Parti.
I Piani attuativi saranno redatti in coerenza con quanto previsto nel presente Accordo e saranno definiti e approvati formalmente dal Comitato di coordinamento di cui all’articolo 4.
I Piani attuativi conterranno:
- la descrizione dell’attività che verrà svolta fra le Parti contraenti il PAT, i suoi obiettivi e contenuti, il relativo cronoprogramma delle attività, i prodotti e servizi risultanti dalla cooperazione;
- le attività da svolgersi dalla singola Parte e la relativa ripartizione di ruoli e responsabilità tra le Parti compreso il ruolo di Xxxxxxxx responsabile dell’attuazione del Piano;
- i prodotti e/o i servizi da acquisire eventualmente sul mercato in conformità alla normativa vigente;
- i finanziamenti reciproci relativi alla singola azione nonché le modalità di compensazione tra le Parti e di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Capofila responsabile della realizzazione di specifiche attività, concordando che tale rimborso avverrà a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività svolte sulla base del Piano attuativo approvato oltre che in forma di anticipo in quota concordata;
- i vincoli organizzativi, tecnici e normativi di riferimento;
- il referente dell’attuazione del Piano per ognuna delle Parti.
ARTICOLO 6
(Controversie)
Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che possa nascere relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
In mancanza di accordo bonario, ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 104 del 2010, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
ARTICOLO 7
(Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo ha durata quinquennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
ARTICOLO 8
(Informazione e promozione)
Le Parti pubblicizzeranno congiuntamente le cooperazioni che verranno effettuate nonché i nuovi servizi messi a disposizione all’utenza con apposite forme di divulgazione nei modi opportunamente concordati (pubblicazioni, convegni, ecc.).
Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e fare uso dei risultati delle attività del presente Accordo, sarà tenuta ad informare preventivamente l’altra Parte e comunque a citare l’Accordo nel cui ambito è stata svolta l’attività divulgata.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente nella data dell’ultima firma digitale.
per Regione Calabria | per Regione Liguria |
Il Presidente f.f. (Xxxxxxxx XXXXXX’) | Il Presidente (Xxxxxxxx XXXX) |
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