COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) SANTARELLI
Seduta del 04/11/2021
FATTO
Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel gennaio 2015 ed estinto anticipatamente nel gennaio 2019. In particolare parte ricorrente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso degli oneri non maturati, che quantifica in complessivi € 1.900,80, oltre agli interessi legali dall’estinzione.
L’intermediario chiede che il ricorso venga respinto perché: (i) ha “già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario”; (ii) la sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni; (iii) le commissioni corrisposte alla mandataria per la gestione del finanziamento sono state già restituite in sede di conteggio estintivo; (iv) sono upfront, e dunque non rimborsabili, sia le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento sia le provvigioni dell’intermediario del credito.
DIRITTO
La materia del contendere va esaminata alla luce della recente riformulazione dell’art. 125 sexies TUB introdotto con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 in relazione alla quale la medesima legge di conversione ha previsto quale criterio temporale che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/2021, il Collegio di Coordinamento, che ha espresso il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021,
n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front)”. Dunque, allo stato attuale, sono retrocedibili i primi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, e non i secondi.
Ciò premesso in punto di diritto, risulta dal conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di n. 48 rate sulle 120 complessive al 31/1/2019, che a parte ricorrente sono stati riconosciuti € 380,16 a titolo di pro quota delle ‘commissioni mandataria’.
Gli oneri contrattuali applicati sono le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, commissioni per la gestione del finanziamento (cd. commissioni mandataria) e provvigioni per l’intermediario del credito. Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata è dovuto il rimborso solo delle commissioni per la gestione del finanziamento.
Quanto alle citate provvigioni, nel modulo SECCI vengono indicati due distinti soggetti quali intermediario del credito, apparentemente qualificati come intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Tuttavia, nel contratto vi è evidenza dell’intervento solo di uno di questi due soggetti che, inoltre, non risulta iscritto all’elenco degli intermediari finanziari ex art.106, e non espone nel timbro il riferimento all’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria. L’altro soggetto indicato nel SECCI risulta essere un intermediario finanziario iscritto all’elenco art. 106 TUB (e come tale riveste la qualifica di intermediario del credito) ma non risulta intervenuto in contratto. Non sono stati prodotti l’eventuale accordo distributivo con l’intermediario del credito, né la relativa fattura. Dunque, tenuto anche conto del tenore delle disposizioni contrattuali, vi è assoluta incertezza sul ruolo svolto dal soggetto effettivamente intervenuto, stante la mancata spendita del ruolo di agente e la non iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.
Alla luce di quanto precede, vanno qualificati come costi recurring le citate ‘commissioni mandataria’ per la gestione del finanziamento e le provvigioni dell’intermediario del credito e come upfront le commissioni per il perfezionamento del finanziamento. Pertanto, trattandosi di contratto stipulato prima del 25/7/2021 e tenuto conto di quanto già riconosciuto, il conteggio delle somme dovute a parte ricorrente in sede di estinzione
anticipata va effettuato come segue, in linea con i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella richiamata decisione n.21676/21:
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 20.034,91 | Tasso di interesse annuale | 9,93% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 264,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 60,00% |
Data di inizio del prestito | 01/02/2015 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 40,63% |
rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Commissioni mandataria perfezionamento ( A ) | 633,60 | Upfront | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Commissioni mandataria gestione (B) | 633,60 | Recurring | 60,00% | 380,16 | 380,16 | 0,00 | |||
Provvigioni intermediario (C) | 2.534,40 | Recurring | 60,00% | 1.520,64 | 0,00 | 1.520,64 | |||
Totale | 3.801,60 | 1.520,64 |
Campi da valorizzare | |
Campi calcolati |
L’importo, come sopra calcolato, va arrotondato, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, in € 1.521,00 su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data del reclamo, che costituisce messa in mora.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.521,00 oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1