Contract
Allegato 5
PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Il presente accordo verrà siglato all’avvio del servizio)
OGGETTO: Affidamento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a) e s.m.i. e tramite trattativa diretta MEPA, del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di un numero di cani in vita compreso tra 120-145, provenienti dal focolaio di Brucella canis nel territorio comunale di Trecastelli (AN), presso la struttura di decongestione sita in Ostra Vetere (AN) – durata 3 mesi - CIG 9069109181.
PREMESSE
VISTI: L’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, e l’articolo 17 dello stesso;
CONSIDERATO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557 in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”.
VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione
– ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e visti, in particolare, i punti:
3.1.3 - 3.1.9 e 3.1.13 del PNA dedicato ai “Xxxxx di integrità negli affidamenti”; VISTE le disposizione di specie del Dlgs 50/2016
VISTO l’articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato SPECIFICATO CHE
ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
- Amministrazione – Stazione appaltante;
- operatore economico;
il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto; la mancata presentazione del presente atto debitamente sottoscritto, in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento;
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. L’Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti dell’Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
4. L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice”, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx. L’operatore economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui al D.Lgs 50/2016, l’operatore economico è consapevole ed accetta che l’Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
⋅ intrecci personali tra gli assetti societari;
⋅ valore delle offerte in generale;
⋅ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
⋅ provenienza territoriale delle offerte;
⋅ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
⋅ modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
5. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione , tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
ARTICOLO 3 – Sanzioni
1. L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
2. L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a
danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela decisoria.
3. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
5. L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento.
6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente
b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
c. esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre anni
d. penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni.
7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti dell’Amministrazione.
L’AMMINISTRAZIONE L’OPERATORE ECONOMICO
Per presa visione
Letto confermato e sottoscritto Il/La Dichiarante
Data
La firma digitale del legale rappresentante