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federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani
Roma, 6 agosto 2021
Uff.-Prot.n° URIS/PB /11736/451/F7/PE
Oggetto: Accordo Nazionale per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati: sottoscrizione di Federfarma.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI
Federfarma comunica di aver sottoscritto – insieme ad Assofarm e FarmacieUnite - il protocollo con il Ministro della salute e con il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, per andare incontro all’esigenza manifestata dal Governo di consentire ai cittadini di accedere ai test antigenici rapidi a prezzi calmierati.
Nel raccomandare un’attenta lettura del testo del Protocollo d’intesa e dei relativi allegati, (Allegato 1) si riassumono di seguito gli aspetti salienti del Protocollo stesso.
FONTE NORMATIVA
Il protocollo dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, che così recita: “ Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2, (…) a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021 (…) Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Tento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria..
ADESIONE DELLE FARMACIE AL PROTOCOLLO D’INTESA
L’adesione al protocollo d’intesa da parte delle farmacie è volontaria e progressiva (si potrà cioè aderire in qualsiasi momento fino al termine di validità del Protocollo, stabilito normativamente per il 30 settembre 2021).
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Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (00) 00000000 - e-mail:xxx@xxxxxxxxxx.xx
Cod. Fisc. 01976520583
L’Adesione della singola farmacia deve avvenire esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al protocollo reperibile sul Sistema TS (si confronti, al riguardo, l’allegato 1 al Protocollo d’intesa).
L’informazione relativa all’adesione delle farmacie verrà resa disponibile alle Amministrazioni territoriali, alle Aziende Sanitarie, agli Ordini dei farmacisti e alle articolazioni territoriali di Federfarma.
L’elenco delle farmacie che aderiranno sarà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di consentire ai cittadini di individuare le farmacie che offriranno i test a prezzi concordati.
Il Protocollo d’intesa stabilisce per le farmacie aderenti l’impossibilità di recedere fino al 30 settembre 2021.
REMUNERAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI COSTI
Alla farmacia spetta una remunerazione complessiva di euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido eseguito.
La somma di € 15,00 è comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido.
Alla remunerazione di € 15,00 a favore delle farmacie contribuisce:
a) Nel caso di somministrazione a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni: lo Stato per € 7,00 e il cittadino per € 8,00;
b) Nel caso di somministrazione a favore di cittadini di età uguale o maggiore di 18 anni:
esclusivamente il cittadino per € 15,00.
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A FAVORE DELLE FARMACIE
La corresponsione della remunerazione a favore delle farmacie – per la quota parte di spettanza dello Stato (€ 7,00 per somministrazione a favore di minori da 12 a 18 anni) verrà effettuata a consuntivo sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali.
Le Amministrazioni regionali cha hanno ricevuto le risorse dal Commissario, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all’uopo dalla Struttura Commissariale di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell’ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente
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prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
TEST ANTIGENICI RAPIDI DA SOMMINISTRARE
Come più volte segnalato in precedenti Circolari, potranno essere somministrati esclusivamente test antigenici rapidi riconosciuti come validi dall’Health Security Committee dell’Unione europea, anche ai fini dell’alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l’interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria e alla relativa emissione dei certificati digitali europei COVID.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le farmacie potranno gestire autonomamente le eventuali prenotazioni, in base alle proprie esigenze organizzative, dando priorità ai cittadini di età compresa tra i 12 e i 18 anni. La somministrazione può essere effettuata da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo), secondo decisioni autonome del direttore/titolare della farmacia.
La somministrazione dei tamponi dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di esecuzione di cui all’allegato 2 del protocollo, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e riservatezza e agli obblighi informativi.
GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L’ADESIONE AL PROTOCOLLO
Si raccomanda una puntuale lettura delle previsioni contenute nell’Allegato 4 al Protocollo d’intesa che fornisce le indicazioni per l’utilizzo delle funzioni esposte dall’applicazione web del portale Sistema Tessera Sanitaria, con particolare riferimento:
- alla funzione di adesione al Protocollo e di inserimento dei dati di esecuzione della somministrazione del test (comprese cancellazioni e ricerche);
- al rilascio della certificazione verde COVID-19.
Laddove non sia consentito al farmacista la diretta interazione con la Piattaforma TS, si raccomanda alle Unioni Regionali di stabilire i necessari contatti con le Amministrazioni regionali per concordare termini e modalità puntuali di interazione con i sistemi informativi regionali.
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Quale considerazione di carattere generale, Federfarma - pur nella consapevolezza del sacrificio che la rimodulazione del prezzo dei tamponi potrebbe comportare - ha inteso aderire alle sollecitazioni provenienti dai massimi rappresentanti del Governo nazionale per lo spirito di servizio sempre garantito nei confronti della cittadinanza che conferma, ancora una volta, la disponibilità delle farmacie a farsi carico dei bisogni della popolazione in particolare nell’attuale fase di emergenza sanitaria.
Si ritiene, inoltre, che l’adesione massiccia e la piena riuscita del Protocollo d’intesa valga ancora una volta a confermare il ruolo strategico ed essenziale della farmacia italiana nell’ambito
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della sanità territoriale, tale da accreditarla ancor più come essenziale presidio per la tutela della salute dei cittadini.
Per tutto quanto precede si invitano le Organizzazioni a sollecitare l’adesione al Protocollo da parte del maggior numero possibile di farmacie.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX Xxxx. Xxxxx XXXXXXX
Allegato n. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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Protocollo d’Intesa
tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l’articolo 1, comma 418, che dispone “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.” e l’articolo 1, commi 452 che dispone: “Xx xxxxxx xxx'xxxxxxxx 000, xxxxx 0, xxx xxxxxxx-xxxxx 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l’uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;
VISTI i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare l’articolo 9, recante “Certificazioni verdi COVID-19”, il quale al comma 1, lettera d), definisce “test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO l’articolo 34, comma 9–quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare:
- gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;
- l’articolo 5 recante “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”, che dispone “1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lett.
d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Tento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;
VISTO l’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”;
VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;
CONSIDERATO che, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l’esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto;
CONSIDERATO che l’implementazione dell’esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato - come stabilito nel seguito del presente Protocollo - si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all’epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” - propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;
CONSIDERATO che l’offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull’intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell’ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
SENTITA la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
SENTITO il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:
- di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l’emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall’ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:
a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell’Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell’utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell’Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;
- che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
- che, a norma dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall’Health Security Committee dell’Unione europea, anche ai fini dell’emissione dei certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l’interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;
- che l’approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19;
- che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
- che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell’apposito modulo (fac-simile in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L’informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all’Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all’Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19;
- che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all’uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;
- che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico- amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
- che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all’uopo dalla Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell’ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;
- che la Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell’effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.
Il presente Protocollo d’intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19.
Il Ministro della Salute
Xx. Xxxxxxx XXXXXXXX
Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19
Gen. C.A. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX
Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
xxxx. Xxxxx XXXXXXX
Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (X.X.XX.XXXX.)
dott. arch. Xxxxxxxx XXXXX
Il Presidente di FarmacieUnite
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx MUSCHIETTI
MODULO DI ADESIONE SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI
fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria
Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia Indirizzo della farmacia
Comune Provincia Azienda Sanitaria di riferimento
DICHIARO
– di aderire, senza possibilità di recedere sino al 30 settembre 2021, al Protocollo di Intesa, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi;
– di accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.
– di impegnarmi a praticare il prezzo massimo al pubblico di € 8,00 per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e € 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;
– di impegnarmi all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l’impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa;
– che il dott./i dott.
procederanno alla somministrazione dei test antigenici rapidi.
– di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi come stabilito dall’articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (Legge di bilancio 2021).
Data
Firma
MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Le misure di sicurezza
In aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.
Farmacia
▪ Xxxxx restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
▪ durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiera, biologa) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
▪ in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID- 19 ovvero da comprovate patologie, il/la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
▪ il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
▪ gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l’altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
▪ il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell’utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
▪ il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
▪ l’igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
▪ la farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell’utente, compreso l’esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all’uopo dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2;
▪ in caso di esito positivo del test antigenico rapido, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all’utente e ad attivare le procedure previste;
Utente
▪ non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia);
▪ deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test), abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell’effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
▪ nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo in Allegato 3.
Ambienti
▪ Per l’esecuzione del tampone rapido è necessaria l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio. Non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente;
▪ privilegiare l’esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, o con modalità che comunque garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; in alternativa, eseguire il test a farmacia chiusa; l’eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompreso nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l’istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l’Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell’occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN;
▪ esporre un avviso all’ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi;
▪ garantire la presenza nell’area di indicazioni per l’igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
▪ assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
▪ garantire che l’area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.
Rifiuti
▪ assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente;
▪ identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro;
▪ predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società̀ autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
▪ per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per l’effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell’eventuale strumento di lettura.
Tracciatura informatica
▪ Il/la farmacista provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo al sistema informatico Tessera Sanitaria con le proprie credenziali, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal DPCM 17 giugno 2021, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) e secondo quanto descritto nel disciplinare tecnico in allegato 4, inerente agli aspetti tecnici relativi alle specifiche del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria;
▪ l’attività di rendicontazione e remunerazione per i test antigenici rapidi eseguiti avviene mediante rilevazione informatica per il tramite del sistema Tessera Sanitaria e regolati, con l’Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti.
Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell’attività svolta.
Allegato 3
MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE/INCAPACE ALL’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Io sottoscritto/a (nome) (cognome)
residente in Via
documento di riconoscimento
in qualità di (genitore, tutore, soggetto affidatario) di:
(nome) (cognome)
nato/a a il
acconsento alla sua partecipazione all’esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del contagio da SARS-CoV-2.
Firma data
PROGETTO TESSERA SANITARIA
GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 VERSIONE 1.0 – 02/08/2021
INDICE
3. GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE WEB 5
3.1 RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO 5
3.1.1 PER FARMACIE E STRUTTURE ACCREDITATE 5
3.1.2 PER STRUTTURE AUTORIZZATE 6
3.2 AUTENTICAZIONE DELL’UTENTE 7
3.3 FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE PER FARMACIA 9
3.3.1 Funzione adesione convenzione 10
3.3.3 Funzione Cancellazione 12
3.3.5 Funzione Recupero Certificato 16
3.4 FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE PER STRUTTURA SANITARIA 18
3.4.1 Funzione adesione convenzione 19
3.4.3 Funzione Cancellazione 22
1. REVISIONI DEL DOCUMENTO
Versione | Data modifica | Descrizione |
1.0 | 02/08/2021 | Prima versione del documento. |
2. INTRODUZIONE
Come previsto dall’art. 5 del Decreto Legge del 23 luglio 2021 il Sistema TS mette a disposizione diversi servizi al fine di consentire alle farmacie e alle strutture sanitarie l’adesione alla convenzione prevista dalla citata normativa e l’invio dei dati dei test rapidi somministrati
Il presente documento ha lo scopo di fornire le indicazioni per l’utilizzo delle funzioni esposte dall’applicazione web del portale Sistema TS per le finalità sopra esposte.
3. GUIDA ALL’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE WEB
3.1 RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO
3.1.1 PER FARMACIE E STRUTTURE ACCREDITATE
Il processo di accreditamento al Sistema TS prevede come primo passo quello di recarsi presso l’Azienda Sanitaria per ritirare, previo riconoscimento, il documento in formato pdf contenente il Codice Identificativo con il quale effettuare l’accesso al Sistema TS.
Contestualmente il Sistema TS invia una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento del censimento anagrafico contenente:
- il Codice di Sicurezza di 12 caratteri (validità 7 giorni);
- il link dell’applicazione da utilizzare per reperire la “Parola Chiave” di accesso
- le istruzioni da seguire per iniziare la procedura di accreditamento al Sistema TS.
Il titolare, accedendo all’applicazione indicata nella e-mail, utilizzando il Codice Identificativo e il Codice di Sicurezza, reperisce la prima Parola Chiave per l’accesso al Sistema TS, resa disponibile in un documento in formato PDF. Tale Xxxxxx Xxxxxx nasce scaduta e, quindi il titolare sarà invitato ad inserirne una nuova secondo le regole di sicurezza previste dal Garante del trattamento dei dati personali.
In relazione a tale modalità di accreditamento le credenziali si compongono quindi di:
- Codice Identificativo: stringa di 8 caratteri alfanumerici, assegnata dal Sistema TS, che individua univocamente il titolare, necessario per accedere ai servizi del Sistema TS.
- Codice di sicurezza: stringa numerica di 12 caratteri, con validità temporanea di 7 giorni solari, assegnata ed inviata via e-mail dal Sistema TS
al titolare, necessario per ricevere la Parola Chiave di accesso al Sistema TS.
- Parola Chiave: stringa di 8 caratteri alfanumerici, assegnata dal Sistema TS, necessaria per accedere ai servizi del Sistema TS.
- Pincode: stringa numerica di 10 caratteri mediante il quale cifrare i dati di competenza da inviare al Sistema TS. È reperibile soltanto dopo l’autenticazione al portale xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Profilo Utente – Stampa Pincode.
3.1.2 PER STRUTTURE AUTORIZZATE
Il rilascio delle credenziali per le strutture sanitarie autorizzate inizia con la registrazione sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Operatori, Strutture non accreditate SSN, Modalità di accesso, Xxxxxxxxx credenziali”.
L’utente accede alla seguente schermata dove seleziona “Nuova registrazione” e successivamente seleziona dal menù a tendina “Strutture sanitarie autorizzate non accreditate SSN”.
Figura 1 Form di registrazione per strutture autorizzate
Una volta eseguita la registrazione l’utente riceve una email di presa in carico della richiesta. La richiesta viene approvata o manualmente dall’ente autorizzatore specificato in fase di registrazione (Regione, ASL o Comune) oppure in modo
automatico se nella banca dati del Sistema TS risultano già i dati anagrafici della struttura inseriti dallo stesso ente autorizzatore. In ogni caso, una volta che la richiesta è stata approvata, l’utente riceverà sulla casella PEC specificata in fase di registrazione una email contenente il codice identificativo e una seconda email contenente le istruzioni per il recupero della parola chiave e un codice di sicurezza necessario per compiere tale operazione avente come periodo di validità 7 giorni. Il processo è simile a quanto già definito per le farmacie/strutture accreditate SSN descritto al paragrafo precedente e le credenziali sono composte dalle stesse entità: Codice identificativo, Parola chiave e Pincode.
3.2 AUTENTICAZIONE DELL’UTENTE
L’applicazione web è utilizzabile solo dopo autenticazione dell’utente.
Per autenticarsi, l’utente deve accedere al Portale del SistemaTS: xxx.xxxxxxxxx.xx
e selezionare la voce Operatori all’interno del menù Area riservata.
All’interno dell’area riservata per gli operatori, sono presenti varie modalità di
autenticazione come mostrato nella figura successiva. Il medico può autenticarsi secondo 2 modalità:
• Tramite le credenziali SistemaTS (utente e password)
• Tramite smart card CNS
Questa è la pagina di autenticazione per la modalità di accesso con credenziali SistemaTS:
Questa è la pagina di autenticazione per la modalità di autenticazione tramite smart card CNS:
3.3 FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE PER FARMACIA
Una volta autenticato, l’utente visualizza le funzioni disponibili in un elenco sulla parte sinistra dello schermo. L’utente seleziona la funzione “Tamponi e certificati Covid-19” e visualizza la seguente pagina per l’inserimento del Pincode:
Figura 2 Inserimento pincode dopo l'autenticazione
Inserito il pincode, l’utente visualizza la schermata iniziale dell’applicazione che
espone le seguenti funzionalità:
1) Inserimento: funzione per l’inserimento della comunicazione di esecuzione
del test rapido;
2) Cancellazione: funzione per la cancellazione della comunicazione di esecuzione del test rapido;
3) Ricerca: funzione per consultare l’elenco dei test rapidi inseriti;
4) Recupero Certificato: funzione per recuperare l’elenco dei certificati DCC (EU
Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato a un cittadino.
5) Adesione convenzione: funzione per comunicare al Sistema TS l’adesione
alla convenzione oggetto del presente documento
Figura 3 Funzionalità dell'applicazione
3.3.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE
La funzione di “Adesione convenzione”, accessibile tramite il menu in alto, consente
di aderire alla convenzione di cui all’art 5 del DL 23 Luglio 2021:
Figura 4 Funzione di adesione convenzione
L’utente tramite il tasto “Conferma” può inviare il consenso all’adesione e stampare
il modulo con i dati inseriti.
Per l’invio dei dati dei tamponi rapidi al Sistema TS e la consultazione degli stessi, l’utente può utilizzare le funzionalità web descritte nel seguito del documento o in alternativa, attraverso un software gestionale, i web service esposti dal Sistema TS per le medesime funzionalità. Le specifiche tecniche dei web service sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Covid-19, Certificazione verde (green pass)”.
3.3.2 FUNZIONE INSERIMENTO
La funzione di “Inserimento” consente all’utente di inserire il dato dell’esecuzione di un test rapido o certificato di guarigione eseguito in una certa data per un certo assistito. Selezionando dal menù in alto la funzione “Inserimento” l’utente visualizzerà il seguente menù:
Figura 5 menu "Inserimento"
L’utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:
• Codice fiscale dell’assistito a cui è stato somministrato il test rapido, o in
alternativa i dati anagrafici.
Per i test rapidi dovrà inserire:
• Esito test;
• Produttore e nome del test;
• Data e ora raccolta;
• Data e ora risultato.
• Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).
Opzionalmente può inserire un recapito telefonico e/o email dell’assistito per velocizzare i tempi di eventuale contatto dell’assistito stesso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per l’invio dei dati identificativi del referto, da utilizzare anche successivamente per il recupero dell’eventuale DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato.
Per poter resettare i campi della pagina è disponibile in basso a sinistra il tasto ripulisci.
Se l’operazione va a buon fine, l’utente visualizza il messaggio di conferma come mostrato nella successiva figura e ha la possibilità cliccando sul tasto “Stampa referto” di scaricare il documento del referto in formato PDF.
Se l’operazione non va a buon fine, l’utente visualizzerà nella stessa pagina di
inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell’errore.
3.3.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE
La funzione di “Cancellazione” consente di eliminare il dato relativo a un test rapido o certificato di guarigione comunicato a Sistema TS, in caso di inserimento errato. Tale operazione è consentita solo nel giorno stesso dell’avvenuta comunicazione a Sistema TS. Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test rapidi” l’utente visualizzerà la seguente pagina:
Figura 6 Funzione "Cancellazione test rapidi"
L’utente inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all’operazione di inserimento (chiamato NRFE Numero di referto elettronico per i test rapidi) e il codice fiscale dell’assistito. Il codice fiscale va inserito solo se il test è stato inserito per un assistito provvisto di codice fiscale. L’utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell’operazione associato dal Sistema TS:
Figura 7 Esito positivo dell'operazione "Cancellazione test rapidi"
Una volta che il test è stato eliminato, l’utente non può visualizzare in alcun modo il dato relativo al test eliminato. Se l’operazione non va a buon fine, l’utente
visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo
che chiarisce la causa dell’errore.
3.3.4 FUNZIONE RICERCA
Attraverso la funzione “Ricerca” l’utente può consultare l’elenco dei dati comunicati
correttamente al Sistema TS in un determinato periodo.
Selezionando dal menù in alto la funzione “Ricerca test rapidi” l’utente visualizzerà
i seguenti campi:
Figura 8 Funzione "Ricerca test rapidi"
L’utente inserisce le date di inizio e fine ricerca e clicca sul tasto “Ricerca”. Se l’operazione è andata a buon fine, l’utente visualizzerà nella pagina successiva l’elenco di tutti i test rapidi somministrati e inseriti nei giorni compresi nel periodo:
Figura 9 Esito positivo dell'operazione "Elenco test rapidi"
L’utente può scaricare il documento del referto del test in formato PDF cliccando
sull’icona PDF presente in ciascuna riga della tabella.
Inoltre cliccando sull’icona della lente d’ingrandimento l’utente può visualizzare la
seguente pagina di dettaglio per test rapidi :
Figura 10 Pagina dettaglio "test rapido"
Se l’operazione non va a buon fine, l’utente visualizzerà nella stessa pagina di
inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell’errore.
3.3.5 FUNZIONE RECUPERO CERTIFICATO
La funzione di “Recupero Certificato” consente il recupero dei certificati Digital
Green Card (DGC) relativi ad un cittadino.
Dal menu in alto per accedere a questa funzione basta cliccare sulla voce “Certificato Covid Digitale”, una volta cliccata sarà possibile vedere la seguente pagina:
Figura 14 Funzione "Recupero Certificato"
In questa pagina l’utente può inserire i dati relativi al codice fiscale e tessera sanitaria oppure i dati anagrafici relativi all’intestatario. Una volta inseriti i dati, se essi saranno validi sarà possibile andare nella pagina di elenco, altrimenti sarà visualizzato un messaggio d’errore in alto nella pagina. La pagina di elenco è la seguente:
Figura 15 Funzione "Elenco Certificati"
In questa pagina sarà possibile visualizzare l’elenco con le informazioni basilari ed è possibile, cliccando sull’icona relativa al documento PDF, stampare il certificato.
3.4 FUNZIONI DELL’APPLICAZIONE PER STRUTTURA SANITARIA
Una volta autenticato, l’utente visualizza le funzioni disponibili in un elenco sulla parte sinistra dello schermo. L’utente seleziona la funzione “Tamponi e certificati Covid-19” e visualizza la seguente pagina per l’inserimento del Pincode:
Figura 11 Inserimento pincode dopo l'autenticazione
Inserito il pincode, l’utente visualizza la schermata iniziale dell’applicazione che
espone le seguenti funzionalità:
1) Inserimento: funzione per l’inserimento della comunicazione di esecuzione
del test rapido o molecolare;
2) Cancellazione: funzione per la cancellazione della comunicazione di esecuzione del test rapido o molecolare;
3) Ricerca: funzione per consultare l’elenco dei test rapidi o molecolari inseriti;
4) Adesione convenzione: funzione per comunicare al Sistema TS l’adesione
alla convenzione oggetto del presente documento
Figura 12 Funzionalità dell'applicazione
3.4.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE
La funzione di “Adesione convenzione”, accessibile tramite il menu in alto, consente
di aderire alla convenzione di cui all’art 5 del DL 23 Luglio 2021:
Figura 13 Funzione di adesione convenzione
L’utente tramite il tasto “Conferma” può inviare il consenso all’adesione e stampare
il modulo con i dati inseriti.
Per l’invio dei dati dei tamponi rapidi al Sistema TS e la consultazione degli stessi, l’utente può utilizzare le funzionalità web descritte nel seguito del documento o in alternativa, attraverso un software gestionale, i web service esposti dal Sistema TS per le medesime funzionalità. Le specifiche tecniche dei web service sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Covid-19, Certificazione verde (green pass)”.
3.4.2 FUNZIONE INSERIMENTO
La funzione di “Inserimento” consente all’utente di inserire il dato dell’esecuzione di un test rapido o certificato di guarigione eseguito in una certa data per un certo assistito. Selezionando dal menù in alto la funzione “Inserimento” l’utente visualizzerà il seguente menù:
Figura 14 menu "Inserimento"
L’utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:
• Codice fiscale dell’assistito a cui è stato somministrato il test rapido, o in
alternativa i dati anagrafici.
Per i test rapidi dovrà inserire:
• Esito test;
• Produttore e nome del test;
• Data e ora raccolta;
• Data e ora risultato.
• Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).
Scegliendo “inserimento test molecolari” l’utente visualizzerà la seguente pagina:
Figura 15 Funzione "Inserimento test molecolari"
L’utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:
• Codice fiscale dell’assistito a cui è stato somministrato il test molecolare, o
in alternativa i dati anagrafici.
Per i test rapidi dovrà inserire:
• Esito test;
• Data e ora raccolta;
• Data e ora risultato.
• Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).
Opzionalmente può inserire un recapito telefonico e/o email dell’assistito per velocizzare i tempi di eventuale contatto dell’assistito stesso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per l’invio dei dati identificativi del referto, da utilizzare anche successivamente per il recupero dell’eventuale DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato. Per i test molecolari i dati di contatto sono anche importanti per inviare il codice CUN via SMS attraverso il quale l’assistito può procedere allo sblocco della app Immuni in caso di test positivo.
Per poter resettare i campi della pagina è disponibile in basso a sinistra il tasto ripulisci.
Se l’operazione va a buon fine, l’utente visualizza il messaggio di conferma come mostrato nella successiva figura e ha la possibilità cliccando sul tasto “Stampa referto” di scaricare il documento del referto in formato PDF.
Se l’operazione non va a buon fine, l’utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell’errore.
3.4.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE
La funzione di “Cancellazione” consente di eliminare il dato relativo a un test rapido o certificato di guarigione comunicato a Sistema TS, in caso di inserimento errato. Tale operazione è consentita solo nel giorno stesso dell’avvenuta comunicazione a Sistema TS. Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test rapidi” l’utente visualizzerà la seguente pagina:
Figura 16 Funzione "Cancellazione test rapidi"
Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test molecolari” l’utente
visualizzerà la seguente pagina:
Figura 17 Funzione "Cancellazione test molecolari"
L’utente inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all’operazione di inserimento (chiamato NRFE Numero di referto elettronico per i test rapidi o CUN Codice Univoco Nazionale per i test molecolari) e il codice fiscale dell’assistito. Il codice fiscale va inserito solo se il test è stato inserito per un assistito provvisto di codice fiscale. L’utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell’operazione associato dal Sistema TS:
Figura 18 Esito positivo dell'operazione "Cancellazione test rapidi"
Una volta che il test è stato eliminato, l’utente non può visualizzare in alcun modo il dato relativo al test eliminato. Se l’operazione non va a buon fine, l’utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell’errore.
3.4.4 FUNZIONE RICERCA
Attraverso la funzione “Ricerca” l’utente può consultare l’elenco dei dati comunicati
correttamente al Sistema TS in un determinato periodo.
Selezionando dal menù in alto la funzione “Ricerca test rapidi” l’utente visualizzerà
i seguenti campi:
Figura 19 Funzione "Ricerca test rapidi"
Selezionando dal menù in alto la funzione “Ricerca test molecolari” l’utente
visualizzerà i seguenti campi:
Figura 20 Funzione "Ricerca test molecolari"
L’utente inserisce le date di inizio e fine ricerca e clicca sul tasto “Ricerca”. Se l’operazione è andata a buon fine, l’utente visualizzerà nella pagina successiva l’elenco di tutti i test rapidi somministrati e inseriti nei giorni compresi nel periodo (per i test molecolari è molto simile):
Figura 21 Esito positivo dell'operazione "Elenco test rapidi"
L’utente può scaricare il documento del referto del test in formato PDF cliccando
sull’icona PDF presente in ciascuna riga della tabella.
Inoltre cliccando sull’icona della lente d’ingrandimento l’utente può visualizzare la seguente pagina di dettaglio per test rapidi (per i test molecolari è molto simile):
Figura 22 Pagina dettaglio "test rapido"
Se l’operazione non va a buon fine, l’utente visualizzerà nella stessa pagina di
inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell’errore.