MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
Agris
Agentzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
ACCORDO Trasferimento Materiale Fornitura di microrganismi della collezione Agris BNSS
1. SCOPO DELL’ACCORDO
Il presente ACCORDO è relativo al trasferimento delle colture di microrganismi (in seguito denominato “MATERIALE”) della collezione BNSS dell’Agenzia Agris (Sede Bonassai, Sassari) ed è stipulato tra:
A. Agris Sardegna, con sede legale in Località Bonassai, km 18.600 XX 000, 00000 Xxxxxxx, rappresentata da
, in qualità di ; (in seguito denominato "FORNITORE")
e
B. , Via n. , CAP Città , Prov. ( ), rappresentata da , in qualità di ; (in seguito denominato "RICEVENTE").
Premesso
− che il RICEVENTE intende utilizzare per fini non commerciali il MATERIALE elencato nel presente ACCORDO;
− che il FORNITORE si impegna a fornire tale MATERIALE in conformità alle disposizioni del presente ACCORDO;
− che i termini e le condizioni sono applicabili all’uso, al trattamento, alla fornitura ed alla distribuzione del seguente MATERIALE trasferito:
Descrizione | |||
Genere e specie | Quantità | Modalità di fornitura | SIGLA CEPPO |
− che tale MATERIALE viene trasferito al seguente scopo:
.
Si conviene e si stipula quanto segue.
AGRIS Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna
2. DEFINIZIONI
2.1 “ACCORDO”: il presente documento.
2.2 “FORNITORE”: Collezione Agris-BNSS
2.3 “RICEVENTE”: la parte cui Agris-BNSS invia il materiale
2.4 "MATERIALE ORIGINALE": si intende tutto il MATERIALE fornito dal FORNITORE al RICEVENTE, come descritto nel presente ACCORDO, che potrà essere modificato previo ACCORDO scritto tra le parti.
2.5 "PROGENIE": consiste nel MATERIALE discendente non modificato rispetto al MATERIALE ORIGINALE, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
2.6 "DERIVATI NON MODIFICATI": sono sostanze create dal RICEVENTE, che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal MATERIALE ORIGINALE, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del MATERIALE ORIGINALE, proteine espresse da DNA/RNA.
2.7 "MODIFICHE": sono sostanze create dal RICEVENTE, che contengono/incorporano il MATERIALE ORIGINALE, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di subclonazione, ecc.
2.8 "MATERIALE": si intende (a seconda dei casi) MATERIALE ORIGINALE, PROGENIE, DERIVATI NON MODIFICATI inclusi nelle MODIFICHE.
2.9 "SCAMBIO LEGITTIMO": è il trasferimento del MATERIALE ORIGINALE all'interno della stessa impresa o ente o gruppo di ricerca (inclusi partner di differenti istituti che collaborano ad un progetto definito).
2.10 "SCOPI COMMERCIALI": si intendono vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di MATERIALE ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per SCOPI COMMERCIALI è anche quello di qualunque soggetto, compreso il RICEVENTE, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di composti, per conto di un’organizzazione senza scopo di lucro, per produrre o fabbricare prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca, che si traducono nella vendita, locazione, licenza o trasferimento del MATERIALE ad una organizzazione a scopo di lucro.
2.11 "SCOPI NON COMMERCIALI": consistono in attività di ricerca, insegnamento o altra attività svolta dal RICEVENTE, senza legami diretti con le attività commerciali quali vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di MATERIALE ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro.
2.12 "INFORMAZIONI": includono, senza limitazione, qualsiasi informazione scientifica, tecnica o commerciale, trasmessa al RICEVENTE da parte del FORNITORE nell'ambito del presente ACCORDO.
3. DIRITTI, RESTRIZIONI E RESPONSABILITÁ DEL RICEVENTE
3.1 Il RICEVENTE non venderà, distribuirà, darà in prestito o trasferirà in qualsiasi modo il MATERIALE a terzi.
3.2 Il RICEVENTE dichiara che tutte le INFORMAZIONI fornite al FORNITORE, in riferimento al MATERIALE oggetto del presente ACCORDO, sono veritiere, corrette e complete.
4. USO DEL MATERIALE
4.1 In esecuzione del presente ACCORDO, il RICEVENTE accetta di ricevere il MATERIALE ORIGINALE e di applicare al MATERIALE le disposizioni che seguono.
4.2 Il RICEVENTE deve utilizzare il MATERIALE in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle linee guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale MATERIALE. In particolare, il MATERIALE deve essere utilizzato nell’effettivo rispetto delle norme etiche, tenendo conto delle procedure di controllo e delle linee guida etiche adottate dai suddetti organismi internazionali e nazionali.
4.3 Il RICEVENTE dichiara che all'interno dei propri laboratori: (i) l'accesso al MATERIALE deve essere limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale MATERIALE; (ii) vengono adottate opportune misure e precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose, proteggendo lo stesso MATERIALE dai furti o uso improprio.
4.4 Il MATERIALE deve essere utilizzato esclusivamente a scopo di studio e ricerca, quindi non per attività commerciali dalle quali può derivare profitto.
4.5 Il MATERIALE non potrà essere trasferito a terzi, senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE. Qualora sia necessario ricorrere ad uno SCAMBIO LEGITTIMO o ad un trasferimento ad altro soggetto terzo (che agisce senza scopo di lucro), tale soggetto dovrà concludere un ACCORDO con il FORNITORE, sostanzialmente uguale al presente.
4.6 Il RICEVENTE avrà il diritto di richiedere al FORNITORE di estendere lo scopo e le attività previste, previa stipula di un nuovo ACCORDO.
5. PUBBLICAZIONI
5.1 Il RICEVENTE ha il diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul MATERIALE, a condizione che il FORNITORE venga citato come fonte del MATERIALE e, in caso di risultati derivanti da attività di collaborazione, anche tra gli autori delle pubblicazioni. Inoltre, il MATERIALE deve essere sempre menzionato con il codice di accesso univoco della collezione di appartenenza.
5.2 Il RICEVENTE deve inviare al FORNITORE la copia di tutte le pubblicazioni direttamente derivanti dall'utilizzo del MATERIALE non oltre tre (3) mesi di calendario dalla data della pubblicazione.
6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
6.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall'uso del MATERIALE sono di proprietà esclusiva del RICEVENTE o condivisa con il FORNITORE, qualora derivanti da attività di collaborazione, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente articolo.
6.2 Il FORNITORE manterrà la proprietà esclusiva del MATERIALE ORIGINALE eventualmente incluso nei risultati derivanti dall’attività di ricerca del RICEVENTE.
6.3 Il RICEVENTE ha il diritto di brevettare le invenzioni (incluse le MODIFICHE) realizzate attraverso l’uso del MATERIALE, ma dovrà condividere le rivendicazioni brevettuali delle MODIFICHE, i metodi di produzione o l’uso del MATERIALE e il brevetto con il FORNITORE.
6.4 Qualora il RICEVENTE depositi un brevetto riguardante una invenzione di procedimento direttamente derivante dall’uso del MATERIALE, detto RICEVENTE dovrà concedere al FORNITORE una licenza d’uso, gratuita, non esclusiva, che dà diritto a trasferimento e a sublicenze, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento, permettendo al FORNITORE medesimo di continuare a distribuire il MATERIALE a terzi.
6.5 Nel caso in cui il RICEVENTE intenda sfruttare o utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni per Scopi commerciali, lo stesso deve rivolgere una richiesta formale al FORNITORE in modo da ottenere, a discrezione di detto FORNITORE, una licenza a titolo oneroso per utilizzare il MATERIALE o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti.
6.6 Previa richiesta del FORNITORE, il RICEVENTE accetta di fornire al FORNITORE medesimo una ragionevole quantità di materiali pubblicati realizzati direttamente dal RICEVENTE a seguito dell’attività di ricerca svolta utilizzando il MATERIALE. Tali materiali dovranno servire per l’uso interno del FORNITORE, per la ricerca e l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna.
6.7 Eccetto per quanto previsto in questo ACCORDO, non sono attribuiti al RICEVENTE altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà che spettano al FORNITORE.
7. GARANZIA E RESPONSABILITÀ
7.1 I Materiali forniti nell'ambito del presente ACCORDO si intendono avere carattere sperimentale.
7.2 Il RICEVENTE accetta che il MATERIALE o le PROGENIE classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro MATERIALE, non così designato possa essere patogeno, in determinate condizioni.
7.3 Il RICEVENTE accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga in adempimento alle attuali norme legislative, regolamenti, raccomandazioni e linee guida applicabili.
7.4 Il RICEVENTE assume ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare dall’uso, stoccaggio o smaltimento del MATERIALE.
7.5 Il FORNITORE non si assume alcuna responsabilità e non garantisce l'idoneità del MATERIALE per scopi differenti da quelli relativi al presente ACCORDO, o che l'uso del MATERIALE non violi alcun brevetto, marchio, o altri diritti di proprietà di un terzo.
7.6 Il FORNITORE non avrà alcuna responsabilità nei confronti del RICEVENTE per eventuali danni conseguenti, incidentali, indiretti, o per l’applicazione di sanzioni di ogni tipo derivanti dall’esecuzione del presente ACCORDO o per lo svolgimento di attività riguardanti il MATERIALE, anche nell’ipotesi in cui il FORNITORE è stato avvisato della possibilità di tali danni o conseguenze.
7.7 L'unico rimedio contro il FORNITORE per eventuali danni di tipo contrattuale ed extracontrattuale sarà la sostituzione del MATERIALE.
7.8 Il FORNITORE dichiara e garantisce (in base ai test effettuati nei propri laboratori) che il MATERIALE è puro, vitale al momento della fornitura e per un periodo di quindici (15) giorni, se conservato correttamente (in confezione integra, a 4-6°C)
7.9 Esclusione di garanzie. Xxxxx quanto espressamente previsto nel presente ACCORDO, non vi è alcuna dichiarazione o garanzia da parte del FORNITORE riguardo autenticità, tipicità, concentrazione, sicurezza, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
7.10 Il FORNITORE potrebbe, a sua discrezione, fornire assistenza tecnica e INFORMAZIONI riguardo al MATERIALE o altri prodotti e procedure associati con l’utilizzo del MATERIALE. Il FORNITORE non fornisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, riguardo l’assistenza tecnica o le INFORMAZIONI fornite. È responsabilità del RICEVENTE valutare l’assistenza tecnica e le INFORMAZIONI riguardo all’uso, l’applicazione o l’idoneità del MATERIALE.
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
8.1 Il RICEVENTE riconosce la natura sperimentale del MATERIALE, il potenziale pericolo legato all’utilizzo del MATERIALE e conviene che, dal momento della ricezione del MATERIALE, l’assunzione di adeguate precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio per la salute diventa totalmente sua responsabilità. Il FORNITORE non è responsabile per eventuali danni derivanti dall’uso inappropriato, negligente o scorretto del MATERIALE.
8.2 Il FORNITORE non è responsabile per errori di identificazione, concentrazione insufficiente, sicurezza, purezza o variazioni delle proprietà del MATERIALE fornito.
8.3 Il FORNITORE non avrà alcuna responsabilità nei confronti del RICEVENTE per ogni conseguente danno casuale, indiretto, particolare o economico derivante o basato su quanto concordato col presente ACCORDO.
8.4 Il RICEVENTE accetta che il MATERIALE è usato sotto la propria responsabilità, in accordo con tutti i regolamenti e le leggi applicabili.
8.5 Il RICEVENTE risarcirà il FORNITORE, secondo legge, contro ogni reclamo e responsabilità da parte di terze parti, includendo, senza limitazioni, reclami relativi a ricevimento, manipolazione, conservazione, trasferimento, vendita, uso e cattivo uso o altre trasgressioni rispetto al MATERIALE trasferito.
8.6 Il FORNITORE non sarà responsabile verso il RICEVENTE, per perdite o rivendicazioni di terzi contro il RICEVENTE.
9. RISERVATEZZA
9.1 Il RICEVENTE deve mantenere riservate le INFORMAZIONI e non divulgarle a terzi, senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE.
10. CONSEGNA DEL MATERIALE
10.1 Il FORNITORE spedisce il MATERIALE in conformità alle normative di sicurezza internazionali della IATA.
10.2 Dopo la consegna al vettore, la perdita o la distruzione di questo MATERIALE è a rischio del RICEVENTE.
10.3 Il RICEVENTE è responsabile di assicurarsi tutti i permessi necessari per ricevere il suo ordine. La prova di tali permessi deve essere fornita al FORNITORE, se richiesta.
11. CLAUSOLE FINALI
11.1 Questo ACCORDO è conforme alla legge italiana e alle fonti giuridiche dell'Unione europea.
11.2 Il RICEVENTE deve tenere i libri, i registri e altri documenti in modo da fornire ogni ragionevole dettaglio al FORNITORE, in modo di verificare l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ACCORDO. Il RICEVENTE consentirà che tali documenti siano eventualmente ispezionati e controllati da uno o più esperti incaricati dal FORNITORE.
11.3 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente ACCORDO, che non può essere risolta amichevolmente, verrà decisa dal giudice competente del Foro di Sassari.
11.4 Questo ACCORDO entra in vigore alla data della firma apposta e rimane in vigore per il tempo che il destinatario ha il possesso dei Materiali o delle MODIFICHE.
11.5 Il RICEVENTE o il FORNITORE potranno recedere dal presente ACCORDO, mediante preliminare comunicazione scritta, contente l’indicazione dell’inadempimento da rimediare, qualora l'altra parte non ponga rimedio entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione.
11.6 Le disposizioni del presente ACCORDO, relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza ed alla responsabilità, si applicano anche dopo la fine del presente ACCORDO per qualsiasi motivo.
11.7 Nel caso il MATERIALE o parte di esso dovesse essere nella detenzione del RICEVENTE prima della stipula del presente ACCORDO, esso si applicherà con effetto retroattivo.
Sotto la responsabilità del RICEVENTE, vengono accettate tutte le condizioni sopra indicate in relazione alla fornitura del MATERIALE trasferito.
Letto e sottoscritto per accettazione.
Data
Per il RICEVENTE | Per il FORNITORE |
Titolo | Titolo |
Nominativo | Nominativo |
(Firma digitale) | (Firma digitale) |