CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO - ACCORDO 18 novembre 2010: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attivita' libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale. (Repertorio atti n. 198/CSR). (11A00065)
(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011)
LA CONFERENZA PERMANENTE
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Nella odierna seduta del 18 novembre 2010;
Visti gli art. 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' libero - professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalita' stabilite dalla predetta legge n. 120/2007;
Considerato che il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell'Osservatorio per l'attivita' professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attivita' libero - professionale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 5-14 novembre 2008;
Vista la nota in data 26 ottobre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la schema di Accordo indicato in oggetto;
Vista la lettera in data 27 ottobre 2010 con la quale lo schema di accordo in parola e' stato trasmesso alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanita', con nota in data 3 novembre 2010 ha chiesto il differimento della riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2010;
Vista la lettera in data 4 novembre 2010 con la quale la predetta nota e' stata partecipata alle Amministrazioni interessate;
Vista la lettera in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo in parola rappresentando che la medesima e' stata concordata con i Ministeri interessati;
Vista la lettera in data 16 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione e' stata diramata;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti richieste di modifica all'art. 2, comma 1, lettera c), dopo le parole
«all'articolo 55» aggiungere «, comma 2» e dopo le parole «successive integrazioni» eliminare le parole «, anche con modalita' di remunerazione diversa da quelle orarie»;
Rilevato che il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ha espresso assenso sulle predette richieste emendative;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini;
Considerato che:
al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attivita' libero-professionale intramuraria e' opportuno realizzare un adeguato coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Si conviene che:
Art. 1
1. La modalita' di esercizio dell'attivita' libero - professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai successivi articoli, e' disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Art. 2
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, i piani di attivita' della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio dell'attivita' libero - professionale dei dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e attivita' libero - professionale, prevedono:
a) la definizione annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, dei volumi di attivita' istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate, anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;
b) la determinazione con i singoli dirigenti e con le equipes dei volumi di attivita' libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali ne' prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
c) la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;
d) la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOSS di cui all'art. 1 di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito;
e) l'esercizio delle attivita' libero-professionali all'esterno delle strutture aziendali, consentito limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stato garantito l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria ai sensi della legge
n. 120/07, senza che comporti oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria ne' per il professionista nei confronti dell'azienda stessa;
f) l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio' destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, da eseguire con modalita' distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni medesime nonche' del servizio di riscossione delle tariffe;
g) la definizione delle tariffe per l'attivita' libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonche' i costi - pro quota - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
h) la definizione delle modalita' per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero - professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attivita';
i) lo svolgimento della attivita' libero professionale al di fuori dell'orario di servizio con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.
2. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lett. a) del presente articolo si applicano i criteri individuati dall'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010 - 2012.
Art. 3
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attivita' libero professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attivita' istituzionale. I risultati di tale attivita' sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attivita' libero - professionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalita' di verifica dello svolgimento dell'attivita' libero - professionale, al fine di rilevare il volume di attivita' dedicato all'attivita' istituzionale ed all'attivita' libero - professionale, nonche' dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie.
3. Nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui al comma 2, le regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.
Art. 4
1. Il presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Roma, 18 novembre 2010
Il Presidente:
Fitto
Il segretario:
Siniscalchi
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.