CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO BENI PATRIMONIALI E SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE:
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA PRESSO BENI PATRIMONIALI E SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE:
TRA
ROMA CAPITALE - Committente
DIPARTIMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI,
quale struttura di coordinamento dei processi di acquisizione di beni e servizi trasversali, con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, codice fiscale 02438750586, legalmente rappresentata da:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nata a Foggia il 4 gennaio del 1967, nell’esercizio delle sue funzioni di Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti, incaricata con Ordinanza della Sindaca n.61 del 21 aprile 2017
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliata unicamente ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso Roma Capitale, in possesso di “dispositivo di firma digitale ” idoneo, valido e non revocato.
E
RISORSE PER ROMA S.P.A. - Affidatario
con sede in Xxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00, 35,36, capitale sociale euro 2.000.000,00 interamente versato, iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di Roma al n. 0816716, codice fiscale / numero iscrizione Registro Imprese Roma partita IVA 04906911005, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 24 marzo 1968 e nominato Amministratore Delegato nel Consiglio di Amministrazione 6 ottobre 2014, domiciliato per la carica ove sopra e autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2017 che in copia digitale estratta a norma di legge si allega al presente contratto sub A), in possesso di “dispositivo di firma digitale ” idoneo, valido e non revocato.
Il presente contratto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell’art. 6, comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito nella Legge 21
febbraio 2014 n. 9.
Formano altresì parte integrante del presente Contratto, in formato digitale, il “Disciplinare tecnico”, allegato sub B e “l’elenco strutture Capitoline”, allegato sub C
PREMESSO CHE
Ai fini della sottoscrizione del presente contratto, considerate le disposizioni dei precedenti contratti di servizio sottoscritti tra l’Affidatario e il Committente, si considera il modello strutturale adeguato ad offrire con organicità i servizi e le esigenze necessarie alle attività delle Strutture capitoline interessate.
Ai fini del presente atto si riportano di seguito le strutture del Committente a favore delle quali l’Affidatario
fornirà il servizio oggetto del presente contratto:
Strutture capitoline di cui all’elenco allegato sub C).
Con deliberazione n. 77 del 3.08.2010 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche statutarie dell’Affidatario, società di cui il Committente detiene l'intero capitale sociale e sulla quale esercita il c.d. “controllo analogo”; all’esito, l’oggetto sociale dell’Affidatario prevede, tra le altre attività di competenza, anche quella di presidio di aree e beni patrimoniali.
L'Affidatario dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire le Attività di Servizio alle condizioni attualmente note, di cui al presente Contratto ed all’allegato Disciplinare Tecnico.
Le Parti dichiarano che quanto risulta dal presente Contratto e dal Disciplinare Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta
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valutazione delle medesime e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esatta e completa esecuzione delle attività ivi previste;
Laddove le condizioni di contesto lo dovessero richiedere, le Parti tutte si danno atto di comune accordo, di disporre quanto necessario per consentire il ricorso a misure di rafforzamento della rispettiva struttura tecnico-organizzativa.
L'Affidatario dichiara di essere pienamente a conoscenza delle condizioni con le quali le attività di presidio dovranno essere rese in conformità al Disciplinare Tecnico allegato in forma digitale sub B).
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI - NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto ovvero allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Le Attività di supporto dovranno essere eseguite con l'osservanza di quanto previsto:
• dal presente Contratto, dal disciplinare tecnico, dal progetto di individuazione delle singole Strutture capitoline utenti e/o delle sedi ove è previsto lo svolgimento del servizio, con indicazione del numero di postazioni da presidiare e relativo monte ore nonché dal piano economico che definisce le modalità di determinazione dei corrispettivi, tutti sottoscritti a norma di legge dai contraenti ed allegati al presente atto;
• dalle vigenti norme di Legge e di Regolamento, nonché dalle direttive impartite dal Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale;
• Si specifica che il Dipartimento razionalizzazione della spesa – Centrale Unica beni e servizi sottoscrive il presente Contratto, quale struttura di coordinamento dei processi di acquisizione di beni e servizi trasversali; le obbligazioni e le attività esecutive scaturenti dal presente Contratto, per il Committente, faranno capo a ciascuna struttura capitolina interessata, destinataria pro quota delle prestazioni ivi declinate, con particolare riferimento alla verifica della corretta esecuzione, sia in corso d’opera che finale delle medesime, alla liquidazione, in quota parte, dei corrispettivi dovuti, nonché alla gestone di eventuali controversie.
Art. 2 OGGETTO
Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di portierato e accoglienza presso beni di proprietà capitolina o in uso al Committente, secondo i contenuti meglio dettagliati nell’allegato Disciplinare Tecnico, parte integrante del presente Contratto.
Art. 3 DURATA
Il presente Contratto decorre dal 1 marzo 2017 e avrà scadenza il 30 aprile 2017, per la durata di due mesi naturali e consecutivi, fatta salva la necessità di ricontrattazione, al fine di ottemperare alle misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse che saranno adottate all’esito delle attività di “due diligence”, previste dal Piano di Rientro di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014, e per le quali, con Deliberazione della Giunta Capitolina n.31 del 20.02.2015, è stata istituita apposita Cabina di Regia.
Art. 4
ONERI E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
La Società si impegna a svolgere le attività nell’allegato Disciplinare Tecnico, secondo le condizioni e i termini dai medesimi indicati.
La Società si impegna inoltre:
a) ad indicare tempestivamente i nominativi degli incaricati che rappresentano la Società nei rapporti derivanti dal presente contratto e dei dirigenti responsabili nei confronti del Committente relativamente alle attività previste dal disciplinare; in caso di mancata nomina del Responsabile da parte di della Società, ovvero di decadenza per qualsiasi motivo del Responsabile nominato, il ruolo viene assunto ad interim dall'Amministratore Delegato;
b) a presentare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un programma operativo in
cui siano declinati, sede per sede, l’articolazione oraria del servizio e le risorse ad esso destinate;
c) ad organizzare, fatto salvo l’esercizio delle proprie autonome competenze e responsabilità organizzative ed operative aziendali, la propria struttura finalizzandola allo svolgimento tempestivo delle attività oggetto del presente contratto in modo efficiente e coordinato con l’attività del Committente, facilitando le attività di controllo e ispezione da parte del Committente;
d) a fornire ogni documentazione, chiarimento e informazione riguardante le modalità operative poste in atto per lo svolgimento delle attività, a seguito delle richieste avanzate dai responsabili referenti delle linee di attività;
e) a concordare gli orari di apertura degli uffici societari in relazione alla continuità delle attività prestate e a non sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto a motivo della pendenza di qualsiasi contestazione che dovesse insorgere con l'Amministrazione o con terzi, fatti salvi i casi fortuiti e/o di forza maggiore;
f) ad adeguare ed approvare il modello organizzativo e gestionale di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 integrandolo secondo le attività di cui al presente Contratto;
g) ad adottare, tempestivamente ogni misura disciplinare, conforme alla normativa vigente, nei confronti dei propri addetti che, nell’espletamento del presente contratto di servizio abbiano manifestato imprudenza, imperizia ovvero abbiano tenuto comportamenti non consoni all’ambiente di lavoro o alle mansioni svolte, o inadeguati o che comunque abbiano dato motivo di lamentela, nel caso in cui le strutture del Committente ne facciano formale richiesta; ad adottare, altresì, nei confronti degli Amministratori, dirigenti e del personale impiegato, compatibilmente con il contratto di lavoro che regola i sottostanti rapporti giuridici, ogni misura utile a tenere indenne Roma Capitale, nella veste di Committente e Socio Unico, dai pregiudizi derivanti dall’eventuale applicazione di penali per mancato o inesatto adempimento delle prestazioni di cui ai contratti di servizio stipulati (non imputabili a cause fortuite, di forza maggiore o di legittimo impedimento) e comunque, a far valere le responsabilità contrattuali riscontrate, attraverso l’esperimento di procedure disciplinari o di eventuali altri meccanismi sanzionatori giuridicamente percorribili. In relazione a suddetti obblighi, l’Affidatario dovrà rendicontare – alla struttura capitolina che dovesse formalmente eccepire inadempienze contrattuali nonché al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale.
h) In relazione a suddetti obblighi, l’Affidatario dovrà rendicontare – alla struttura capitolina che dovesse formalmente eccepire inadempienze contrattuali nonché al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale – in ordine ai procedimenti disciplinari che ne sono eventualmente conseguiti nonché all’incidenza delle dei suddetti addebiti di responsabilità contrattuali nell’ambito del processo di misurazione delle performance aziendali dei propri Dirigenti ed Amministratori.
i) ad assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
j) ad assumere la responsabilità per il mancato e/o inesatto adempimento ad una o più delle attività affidate con il presente atto ovvero con atti successivi, che abbia cagionato danni all’Amministrazione, manlevando il Committente da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi.
k) a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni o disservizi che possano inficiare il normale svolgimento delle attività nonché a predisporre, a richiesta dell'Amministrazione, le relative relazioni tecniche dettagliate.
l) ad osservare gli adempimenti e gli obblighi previsti dal sistema di Corporate governance delle aziende partecipate di Roma Capitale, nonché a dare seguito alle indicazioni operative formalmente emanate dalle Strutture e ad ottemperare a tutte le direttive ufficiali in tema di “spending review”, comprese le disposizioni urgenti per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale approvate con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015 e s.m.i.;
m) Infine sono a totale carico dell’Affidatario, intendendosi ricomprese nel corrispettivo di cui al successivo art. 7, le dotazioni strumentali e forniture necessarie all’espletamento del servizio presso le sedi dell’Amministrazione; in tal senso, il corrispettivo di cui al successivo art. 7 deve intendersi omnicomprensivo e satisfattivo di ogni pretesa contrattuale dell’Affidatario, senza possibilità alcuna di imputare costi aggiuntivi a carico del Committente.
Art. 5
OBBLIGHI RELATIVI AD ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY
L’Affidatario si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso l’Amministrazione. Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
L’Affidatario si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”
- approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio del 2017 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso l’Amministrazione.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 29 luglio 2015 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che l’Affidatario dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso l’Amministrazione, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’Amministratore Delegato o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
L’Affidatario è obbligata ad attenersi rigorosamente, per quanto di competenza, a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m. e i.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Affidatario dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità emanato dal Committente.
In merito al trattamento dei dati relativi ai servizi forniti nell'ambito del presente atto, l’Affidatario si impegna a rispettare e far rispettare tutte le norme previste in materia di trattamento dei dati ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento, alla predisposizione di sistemi di sicurezza, nonché attenersi alle prescrizioni dell’Autorità garante per la privacy.
Art. 6
ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
Ciascuna struttura dell'Amministrazione opera in conformità alla normativa e alle disposizioni regolamentari vigenti, al fine di consentire l’avviamento e lo svolgimento da parte dell'Affidatario delle Attività oggetto del presente Contratto. In particolare ciascuna struttura si impegna a:
a) a fornire tutte le informazioni e ogni elemento necessario per lo svolgimento delle attività; il dirigente preposto alla struttura presso cui si svolge il servizio oggetto del presente contratto saranno demandati compiti di verifica e controllo;
b) per l’espletamento di attività presso gli Uffici del Committente, l’Amministrazione fornirà esclusivamente locali idonei ed i relativi servizi di manutenzione; sono invece escluse eventuali dotazioni informatiche, a corredo delle postazioni di lavoro.
Art. 7 CORRISPETTIVO
A fronte delle attività oggetto del presente Contratto e per il periodo indicato all’art. 3, l'Amministrazione riconosce all'Affidatario un corrispettivo rapportato ai costi diretti e indiretti che l’Affidatario medesimo sostiene per la prestazione delle proprie attività, determinato in Euro € 348.738,90 (trecentoquarantottosettecentotrentotto e centesimi 90), oltre IVA di legge, di cui Euro 30,25 (trenta e centesimi 25) per oneri della sicurezza, ove dovuti, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente (22%).
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da parte del Committente.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
L'importo del corrispettivo di cui al precedente comma 1 si intende omnicomprensivo di ogni onere e spesa, principale ed accessoria, che l'Affidatario dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni affidate, rispetto a ciascuna struttura capitolina di riferimento.
Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le quote di corrispettivo di cui al precedente art. 7, saranno liquidate, da ciascuna struttura capitolina di riferimento, mensilmente, previa presentazione di regolare fattura. Le fatture dovranno essere presentate, con cadenza mensile posticipata.
Le fatture mensili, corredate dal report mensile delle attività svolte e documentazione a comprova del servizio reso, saranno liquidate, entro 15 giorni dal loro ricevimento, salvo eventuali contestazioni in merito alle prestazioni fornite e ove non ostino norme di legge, così come peraltro previsto con la sopra indicata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015.
Art. 9
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
Ciascuna struttura dell'Amministrazione esercita, per la parte di propria competenza, il controllo sul corretto ed efficiente espletamento da parte dell'Affidatario delle attività oggetto del presente Contratto, specificate nell’allegato Disciplinare Tecnico, anche attraverso l'acquisizione di ogni documentazione o informazione ritenuta allo scopo necessaria.
L’Amministrazione esercita, per il tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, il proprio potere di controllo, in qualsiasi momento, anche attraverso richieste informazioni e rapporti agli organi amministrativi dell’Affidatario, ivi inclusi i dati relativi alle misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in oggetto.
Art. 10
REVISIONE CONTRATTUALE E FLESSIBILITA’ DELLE RISORSE IMPIEGATE
Le parti espressamente riconoscono che, in considerazione di eventi imprevedibili, modifiche normative o attinenti a significativi profili organizzativi che richiedano sensibili variazioni dell’attività dell’affidatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione Capitolina potrà apportare al presente contratto di affidamento di servizi quelle integrazioni e/o modifiche da condividere con l’Affidatario, che si rendesse necessario adottare, con conseguenti eventuali variazioni del corrispettivo previsto dal contratto.
Gli atti modificativi o integrativi dovranno prevedere la quantificazione dei relativi costi ed in nessun caso potranno, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico del Committente e superare i corrispettivi previsti dal presente contratto.
Le parti si impegnano a rivedere le clausole contrattuali, l’allegato disciplinare ed il piano economico al fine di ottemperare alle misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse che saranno adottate all’esito delle attività di “due diligence”, previste dal Piano di Rientro di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014, e per le quali, con Deliberazione della Giunta Capitolina n.31 del 20.02.2015, è stata istituita apposita Cabina di Regia.
Qualsiasi modifica, aggiornamento del presente contratto deve essere redatta in forma digitale a pena di
nullità, ai sensi dell’art 1352 x.x. x xxxx’xxx.00 xxxxx 00 xxx Xxxxxxx Legislativo 50/2016.
Art. 11
POLIZZA ASSICURATIVA
L'Affidatario stipula apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. A tal fine stipula apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile, derivanti dal presente contratto cumulativamente con quelli correlati agli altri contratti di servizio stipulati con Roma Capitale, con le seguenti caratteristiche:
o massimali RCT (responsabilità civile terzi) euro 5.000.000,00 unico per sinistro a persona e/o cose.
o RCO (responsabilità civile dipendenti) euro 5.000.000,00 per sinistro con limite di euro 2.000.000,00 per persona.
a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, comunque arrecati nello svolgimento delle attività contrattuali.
Art. 12
OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L’Affidatario si impegna, assumendo a propria cura e spese tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza.
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare le prescrizioni e i parametri previsti nella sopra indicata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015, in tema di contenimento del costo del personale delle Società Controllate.
Per quanto di propria spettanza l'Amministrazione si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D. Lgs. n. 81 del 2008, e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili, ferme restando le responsabilità dell’Amministrazione sulla tutela del complesso delle risorse logistiche e documentali di sua competenza. Rimangono estranei all’area di responsabilità dell’Affidatario i danni conseguenti a fatti o atti dolosi o colposi ad opera di terzi.
Art. 13 CONTESTAZIONI
Qualora sorgano tra le parti contestazioni in merito all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, la questione sarà risolta in contraddittorio anche avvalendosi dell’assistenza degli Uffici di Staff di cui al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi di Roma Capitale.
Art. 14
PENALI E RISOLUZIONE
Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’andamento delle attività individuate nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione, per il tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 5 giorni affinché l’affidatario giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione.
L'Amministrazione, per il tramite di ciascuna struttura capitolina di riferimento, valutata l’incompatibilità degli accadimenti con il buon esito dell'affidamento, si riserva di impartire diverse disposizioni, senza che ciò costituisca modifica contrattuale né riconoscimento di ulteriori rimborsi e comunque, laddove reputi imputabile all’Affidatario le inadempienze occorse, all’esito del contraddittorio di cui al punto precedente, fa luogo all’applicazione delle penali previste dall’allegato Disciplinare Tecnico.
In caso di inadempimenti imputabili all’’Affidatario del servizio, le parti danno atto che si farà luogo all’applicazione delle penali di cui all’allegato disciplinare, paragrafo 8, ferma restando la possibilità, nell’ipotesi di gravi e/o reiterati inadempimenti, di procedere, ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile, alla risoluzione del contratto, con riserva di istanze risarcitorie.
In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la struttura di riferimento dovrà acquisire dall’Affidatario rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del rapporto contrattuale con il Committente, concernente il servizio in oggetto.
Art.15
FORO COMPETENTE
In caso di controversie giudiziarie, le parti convengono di individuare, nel Foro di Roma, il Foro competente.
Art.16 SPESE
Tutte le spese necessarie alla gestione delle attività, le imposte e tasse presenti e future sono interamente a carico dell’Affidatario e ricomprese nell’importo corrisposto dal Committente per le prestazioni affidate.
Art. 17 REGISTRAZIONE
Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione, in caso d'uso.
Art. 18 DOMICILIO CONTRATTUALE
Ogni comunicazione e notificazione all'Amministrazione si intende valida se effettuata presso ciascuna struttura capitolina di riferimento, come indicate, con le rispettive sedi nell’allegato sub C) parte integrante del presente contratto.
Ogni comunicazione e notificazione all'Affidatario si intende valida se effettuata presso la sede legale in Roma, Piazzale degli Archivi, nn. 34-36, 00144.
La presente scrittura privata non autenticata è redatta elettronicamente su supporto informatico non modificabile in pagine otto ed è sottoscritta dalle parti, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale ed è sottoscritta digitalmente da:
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Roma 28 aprile 2017