CIAP)
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP)
dei 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (Stato 6 maggio 2003)
172.056.5
Conformemente alla decisione dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) e con l’approvazione dei membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA) del 15 marzo 2001
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo1
1 Il presente concordato disciplina l’apertura reciproca degli appalti pubblici da parte dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali o comunali. Esso coinvolge anche terzi, sempre che questi siano vincolati da accordi internazio- nali.
2 Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo, come pure trasporre nel diritto cantonale gli impegni derivanti in particolare dal "Government Procurement Agreement" (GPA)2 e dall’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici3.
3 In particolare i suoi obiettivi sono:
a. promuovere un’efficace concorrenza tra gli offerenti;
b. garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un’aggiudica- zione imparziale;
c. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
d. consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
Art. 2 Riserva di altre convenzioni4
I Cantoni concordatari si riservano il diritto di:
a. concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato, o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
b. concludere convenzioni con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.
RU 2003 196
1 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
2 RS 0.632.231.422
3 RS 0.172.052.68
4 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 3 Esecuzione5
Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di esecuzione, che devono essere conformi al concordato.
Sezione 2: (...)6
Art. 4 Organo intercantonale7
1 L’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) è costituito dai membri della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianifica- zione del territorio e della protezione dell’ambiente dei Cantoni concordatari.
2 All’Organo intercantonale competono:
a. la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concorda- tari;
b. la promulgazione delle direttive d’applicazione del concordato;
c. l’adeguamento dei valori soglia riportati negli allegati;
cbis. il ricevimento e la trasmissione di domande volte a escludere determinati committenti dal campo d’applicazione del presente concordato, sempre che altre imprese abbiano la possibilità di offrire queste prestazioni di servizio nella stessa area geografica essenzialmente alle stesse condizioni (clausola d’esclusione);
d. (...)
e. il controllo sull’esecuzione dell’accordo da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo;
f. la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del concordato;
g. lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito di convenzioni internazionali;
h. la designazione di delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali, nonché l’approvazione di regolamenti.
3 L’Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone parte- cipante ha diritto ad un voto, che viene espresso da un membro del competente governo cantonale.
4 L’Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate e con la Confederazione.
5 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
6 Titolo stralciato dalla decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
7 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 5 (...)8
Sezione 3: Campo d’applicazione
Art. 5bis Delimitazione9
1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
2 Nel settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale.
3 Nel settore non contemplato da trattati internazionali, le disposizioni cantonali interne vengono armonizzate.
Art. 6 Tipi di commesse10
1 Nel settore dei trattati internazionali, il presente concordato è applicabile alle com- messe definite nei trattati internazionali, in particolare:
a. commesse xxxxx in merito all’esecuzione di opere di edilizia o di genio civile;
b. commesse di forniture in merito all’acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
c. commesse di prestazioni di servizio.
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, il presente concordato è applicabile a tutti i tipi di commesse pubbliche.
Art. 7 Valori soglia11
1 I valori soglia per il settore dei trattati internazionali figurano nell’allegato 1.
1bis I valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali figurano nell’allegato 2.
1ter L’imposta sul valore aggiunto non è considerata nella stima del valore della commessa.
2 Nel settore dei trattati internazionali, se per la realizzazione dell’opera edile sono aggiudicate diverse commesse, fa fede il valore globale dei lavori di sopra e sotto struttura. Commesse edili relative al settore dei trattati internazionali, che singolar- mente non raggiungono il valore di due milioni di franchi e insieme non superano il 20 per cento del valore dell’intera opera edile, devono essere aggiudicate almeno secondo le disposizioni applicabili al settore non contemplato dai trattati internazio- nali (clausola bagatella).
8 Abrogato dalla decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
9 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
10 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
11 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 8 Committente12
1 Nel settore dei trattati internazionali sottostanno al presente concordato:
a. i Cantoni, i Comuni nonché le istituzioni di diritto pubblico a livello canto- nale o comunale, sempre che non abbiano carattere commerciale o indu- striale;
b. (...)
c. autorità, nonché imprese pubbliche e private, dotate di diritti esclusivi o spe- ciali, nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell’esercizio di queste attività;
d. altri committenti secondo i corrispondenti trattati internazionali.
2 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali sottostanno inoltre al pre- sente concordato:
a. altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, sempre che non abbiano carattere commerciale o industriale;
b. oggetti e prestazioni sussidiati per più del 50 per cento dei costi complessivi.
3 Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti secondo i capoversi 1 e 2, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Le aggiudicazio- ni da parte di un ente comune sottostanno al diritto del luogo di sede dell’ente. Se quest’ultimo non ha una sede, è applicabile il diritto del luogo dell’attività princi- pale o dell’esecuzione del lavoro. Rimangono riservati accordi deroganti.
4 Le aggiudicazioni di commesse di un committente secondo i capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non ha luogo nel territorio giuridico della sua sede, sottostanno al diritto del luogo della sede del committente o, a titolo sostitutivo, del luogo dell’attività principale.
Art. 9 Offerenti; reciprocità13
Il presente concordato è applicabile a offerte di offerenti che hanno sede o domi- cilio:
a. in un Cantone concordatario;
b. in uno Stato che è tenuto in virtù di un trattato internazionale ad applicare un regime di appalti pubblici.
c. (...)
12 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
13 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 10 Eccezioni14
1 Il presente concordato non è applicabile:
a. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di bene- ficenza e istituti di pena;
b. alle commesse assegnate nell’ambito di programmi d’aiuto all’agricoltura e alimentazione;
c. alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale;
d. alle commesse aggiudicate a un’organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
e. alle commesse per l’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell’ambito della difesa nazionale e dell’esercito.
2 Il committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:
a. se con ciò sono in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b. se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali, o
c. se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
Sezione 4: Procedura
Art. 11 Principi generali
Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:
a. non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;
b. concorrenza efficace;
c. divieto di negoziazioni;
d. rispetto delle norme di ricusa;
e. osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
f. parità di trattamento tra donna e uomo;
g. trattamento confidenziale delle informazioni.
14 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 12 Tipi di procedura15
1 Si distinguono i seguenti tipi di procedura:
a. il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;
b. la procedura xxxxxxxxx, con cui il committente mette pubblicamente a concor- so la commessa prevista.
Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un’offerta. Il committente può limitare nell’avviso di gara il numero degli offerenti invitati a presentare un’offerta, nel caso in cui altri- menti l’aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita;
bbis. la procedura mediante invito, nella quale il committente stabilisce quali offe- renti sono direttamente invitati a presentare un’offerta, senza bando di con- corso. Il committente deve richiedere se possibile almeno tre offerte.
c. l’incarico diretto, con cui il committente aggiudica una commessa diretta- mente, senza bando di concorso.
2 (...)
3 Chi indice un concorso di pianificazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi del presente concordato. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi del presente concordato.
Art. 12bis Scelta delle procedure16
1 Nel settore dei trattati internazionali le commesse possono essere aggiudicate, a scelta, nell’ambito del pubblico concorso o della procedura selettiva. In casi parti- colari, possono essere aggiudicate mediante incarico diretto conformemente ai trattati internazionali.
2 Le commesse relative al settore non contemplato dai trattati internazionali possono essere aggiudicate anche nell’ambito di una procedura mediante invito o per incarico diretto, tenuto conto dei valori soglia riportati nell’allegato 2.
3 Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, i Cantoni possono fissare valori soglia più bassi per le procedure. Questo fatto non implica il diritto alla reci- procità.
15 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
16 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Art. 13 Disposizioni cantonali d’esecuzione17 Le disposizioni cantonali d’esecuzione garantiscono:
a. le necessarie pubblicazioni, nonché la pubblicazione dei valori soglia;
b. il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
c. la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
d. una procedura di verifica dell’idoneità degli offerenti secondo criteri ogget- tivi e verificabili;
e. il reciproco riconoscimento della qualifica degli offerenti iscritti in liste per- manenti dei Cantoni concordatari;
f. adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
g. l’aggiudicazione mediante decisione;
h. la notifica dell’aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
i. la limitazione dell’interruzione e della ripetizione della procedura di aggiu- dicazione per gravi motivi;
j. l’archiviazione.
Art. 14 Conclusione del contratto
1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso non abbia accordato al ricorso l’effetto sospensivo.
2 Se al ricorso non è stato accordato l’effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all’istanza di ricorso.
Sezione 5: Protezione giuridica
Art. 15 Diritto di ricorso e termine18
1 Contro le decisioni del committente è data la possibilità di ricorso a un’istanza cantonale indipendente. Quest’ultima decide in via definitiva.
1bis Per decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso s’intendono:
a. il bando di concorso della commessa;
b. la decisione sull’inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l’articolo 13 lettera e;
c. la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
17 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
18 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
d. l’esclusione dalla procedura;
e. l’attribuzione dell’appalto, la relativa revoca o l’interruzione della procedura d’aggiudicazione.
2 I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
2bis Le ferie giudiziarie non valgono.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, il Tribunale federale è compe- tente per i ricorsi relativi all’applicazione del presente concordato.
Art. 16 Motivi di ricorso
1 Il ricorso è proponibile contro:
a. le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezza- mento;
b. l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2 Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.
3 In mancanza di disposizioni d’esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente le disposizioni del presente concordato.
Art. 17 Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 L’istanza di ricorso può, su richiesta o d’ufficio, accordare l’effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
3 Se l’effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può cau- sare un notevole pregiudizio, il ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato a prestare garanzie per le spese processuali e per eventuali ripetibili. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull’effetto sospensivo decade.
4 Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell’effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Art. 18 Decisione
1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l’istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito oppure può rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al committente.
2 Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l’istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.
Sezione 6: Vigilanza
Art. 19 Controlli e sanzioni
1 I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l’aggiudicazione, i committenti e gli offerenti si attengano alle disposizioni d’aggiudicazione.
2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20 Adesione e recesso
1 Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando all’Organo inter- cantonale la propria dichiarazione di adesione, il quale provvede a comunicarla alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire per la fine di un anno civile e deve essere comunicato con preavviso di sei mesi all’Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
Art. 21 Entrata in vigore19
1 Il presente concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali; per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
2 Lo stesso vale per complementi e modificazioni del presente concordato.
3 Per i Cantoni che non hanno accettato le modifiche del 15 marzo 2001, rimane applicabile il concordato non modificato del 25 novembre 199420.
Art. 22 Diritto transitorio
1 Il presente concordato vale per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
2 In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l’aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell’anno civile in cui il recesso acquista efficacia.
19 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
20 RS 172.056.4
Al presente concordato hanno aderito i seguenti Cantoni:
Cantone | Adesione | Entrata in vigore | ||
Berna | 1 gennaio | 2003 | 28 gennaio | 2003 |
Friburgo | 1 gennaio | 2002 | 28 gennaio | 2003 |
Basilea Città | 1 gennaio | 2003 | 28 gennaio | 2003 |
Sciaffusa | 15 aprile | 2003 | 6 maggio | 200321 |
San Gallo | 1 gennaio | 2003 | 28 gennaio | 2003 |
Allegati22 |
1 Valori soglia per il settore dei trattati internazionali
2 Valori soglia e procedura per il settore non contemplato dai trattati interna- zionali
21 RU 2003 939
22 Nuovo testo giusta la decisione dell’OIAP del 15 marzo 2001.
Valori soglia per il settore dei trattati internazionali
Allegato 1
a. Secondo il "Government Procurement Agreement" GPA (Accordo OMC relativo agli appalti pubblici)23
Committente Valore della commessa in CHF (valore della commessa in DSP)
Lavori di costruzione (valore globale)
Forniture Prestazioni di servizio
Cantoni 9 575 000
(5 000 000)
383 000
(200 000)
383 000
(200 000)
Autorità e imprese pubbliche nei settori dell’approvvigionamento idri-
co ed energetico, dei trasporti e delle 9 575 000
766 000
766 000
telecomunicazioni
(5 000 000)
(400 000)
(400 000)
b. Secondo l’Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera24, anche i seguenti committenti rientrano nel settore dei trattati in- ternazionali:
Committente | Valore della commessa (valore della commessa | in CHF in EURO) | |
Lavori di costruzione (valore globale) | Forniture | Prestazioni di servizi | |
Comuni/Distretti | 9 575 000 | 383 000 | 383 000 |
(6 000 000) | (240 000) | (240 000) | |
Imprese private con diritti esclusivi | 9 575 000 | 766 000 | 766 000 |
o speciali nei settori dell’approvvi- gionamento idrico ed energetico e dei trasporti (compresi impianti di trasporto a fune e impianti di risalita) | (6 000 000) | (480 000) | (480 000) |
Imprese pubbliche e private attive | 8 000 000 | 640 000 | 640 000 |
in virtù di un diritto speciale o esclusivo nel settore dei trasporti ferroviari e in quello dell’approv- vigionamento termico e di gas | (5 000 000) | (400 000) | (400 000) |
Imprese pubbliche e private attive | 8 000 000 | 960 000 | 960 000 |
in virtù di un diritto speciale o esclusivo nel settore delle tele- comunicazioni | (5 000 000) | (600 000) | (600 000) |
23 | RS 0.632.231.422 | ||
24 | RS 0.172.052.68 |
Valori soglia per il settore non contemplato dai trattati internazionali
Allegato 2
Tipi di procedura
Forniture (valore della
commessa in CHF)
Prestazioni di servizio (valore della
commessa in CHF)
Lavori di costruzione
(valore della commessa in CHF)
Ramo secondario Ramo principale
Incarico diretto inferiore a
100 000
inferiore a 150 000
inferiore a 150 000
inferiore a 300 000
Procedura mediante invito
inferiore a 250 000
inferiore a 250 000
inferiore a 250 000
inferiore a 500 000
Pubblico concorso/ a partire da
a partire da
a partire da
a partire da
procedura selettiva
250 000
250 000
250 000
500 000