ACCORDO
ACCORDO
TRA
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
SUI DIRITTI DEI CITTADINI IN SEGUITO AL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA E DALL’ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
(traduzione)
La Confederazione Svizzera e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 Obiettivo
L’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone cessa di essere applicabile nella data stabilita dalla Confederazione Svizzera («Svizzera») e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea («Unione»).
Riconoscendo gli impegni assunti in virtù dell’articolo 23 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il Regno Unito e la Svizzera garantiscono, con il presente Accordo, i diritti acquisiti ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (inclusi i tre allegati).
Il presente Accordo tutela i diritti dei cittadini della Svizzera, del Regno Unito e, per le questioni relative all’allegato II, dell’Unione acquisiti in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si applicano le definizioni seguenti:
(a) «Accordo sulla libera circolazione delle persone»: Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
(b) «data stabilita»:
(i) in assenza di accordo transitorio, la data in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro dell’Unione;
(ii) in presenza di accordo transitorio, la data in cui tale accordo cessa di essere applicabile;
(c) «accordo transitorio»: un accordo per la durata del quale l’Accordo sulla libera circolazione delle persone continua a essere applicabile al Regno Unito;
(d) «cittadino del Regno Unito»: il cittadino del Regno Unito quale definito nella Nuova dichiarazione del Regno Unito, del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine
«cittadini»1 e nella Dichiarazione n. 63 allegata all’Atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona2.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.
Articolo 4
Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo
1. In virtù del presente Accordo ed entro la data stabilita, le Parti si impegnano ad applicare o attuare le disposizioni in esso contenute e, in particolare, a garantire i diritti dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari.
2. Le persone interessate dal presente Accordo godono dei diritti da esso previsti per tutta la vita, a meno che non soddisfino più le condizioni definite a tal fine.
3. L’applicazione del presente Accordo non pregiudica nessuna eventuale disposizione nazionale più favorevole nei confronti dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari.
4. Nell’interpretare e nell’applicare ogni legge nazionale che attua il presente Accordo e i diritti in esso contenuti, le autorità giudiziarie e amministrative di ogni Parte tengono debitamente conto del presente Accordo.
5. Le disposizioni del presente Accordo che fanno riferimento all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e a nozioni del diritto dell’Unione in esso contenuti sono interpretate in conformità con l’articolo 16 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
1 GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1.
2 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 270.
Articolo 4a Buona fede
Le Parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente Accordo.
Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.
Articolo 5
Riferimenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone
1. Salvo che il presente Accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone ivi contenuti si intendono fatti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone come applicabile immediatamente prima della data stabilita.
2. Salvo che il presente Accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti ad atti dell’Unione o a loro disposizioni ivi contenuti si intendono fatti ad atti o disposizioni quali integrati nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, e resi applicabili nelle Parti contraenti di tale Accordo, come applicabile immediatamente prima della data stabilita.
Articolo 5a Riferimenti agli Stati membri
Ai fini del presente Accordo, tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti contenuti nelle disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone rese applicabili dal presente Accordo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.
Articolo 6 Comitato misto
1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il comitato misto è responsabile per la gestione, la corretta applicazione e il monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Accordo e riesamina regolarmente il proprio funzionamento. A tal fine, formula raccomandazioni, se del caso, e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Prende le sue decisioni di comune accordo.
2. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni con regolarità e, su richiesta di una di esse, si consultano in seno al comitato misto.
3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto si riunisce se e quando necessario.
5. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti.
6. Le Parti possono investire il comitato misto di un caso di controversia quanto all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
7. Il comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il buon funzionamento del presente Accordo.
Articolo 7
Non discriminazione
I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente nel territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Articolo 8 Diritto di ricorso
L’articolo 11 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica a ogni decisione delle autorità competenti della Svizzera o del Regno Unito riguardante l’applicazione e l’attuazione del presente Accordo.
PARTE SECONDA
DIRITTI CONNESSI ALL’ALLEGATO I
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9 Definizioni
Ai fini della presente parte, si applicano le definizioni seguenti:
(a) «familiari»: familiari di cittadini della Svizzera o del Regno Unito quali definiti all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, qualunque sia la loro cittadinanza;
(b) «lavoratori frontalieri»: cittadini della Svizzera o del Regno Unito che, pur soggiornando nel territorio di uno Stato che era parte contraente dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e facendovi ritorno di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana, esercitano un’attività economica rispettivamente nel Regno Unito o in Svizzera;
(c) «Stato ospitante»:
i) per i cittadini della Svizzera, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuino a soggiornarvi dopo tale data;
ii) per i cittadini del Regno Unito, la Svizzera, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuino a soggiornarvi dopo tale data;
(d) «prestatori di servizi»:
i) cittadini della Svizzera o del Regno Unito che soggiornano nel territorio rispettivamente della Svizzera o del Regno unito e che prestano un servizio nel territorio dell’altra Parte;
ii) lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, integrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o del Regno Unito e distaccati dal datore di lavoro, stabilito in Svizzera o nel Regno Unito, nel territorio dell’altra Parte per la prestazione di un servizio, in conformità con l’allegato I articolo 18 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
(e) «Stato sede di lavoro»:
i) per i cittadini della Svizzera, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data;
ii) per i cittadini del Regno Unito, la Svizzera, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data.
Articolo 10
Ambito di applicazione ratione personae
1. Fatte salve le parti terza e quarta, la presente parte si applica:
a) ai cittadini della Svizzera che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;
b) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in Svizzera in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;
c) ai cittadini della Svizzera che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri nel Regno Unito in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a farlo dopo tale data;
d) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri in Svizzera in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e che continuano a farlo dopo tale data;
e) ai familiari delle persone di cui alle lettere a e b, purché soddisfino una delle condizioni seguenti:
i) soggiornavano nello Stato ospitante in conformità con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita e continuano a soggiornarvi dopo tale data;
ii) avevano un vincolo di parentela diretto con una persona di cui alle lettere a e b e non soggiornavano nello Stato ospitante prima della data stabilita, purché, al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere a e b, soddisfino le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 lettere a-c dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
iii) sono nati da una persona di cui alle lettere a e b o sono di essa diventati figli nella data stabilita o dopo di essa, nello Stato ospitante o in un altro Stato, e al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere a e b soddisfano le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 lettera a o c dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;
iv) diventano il coniuge di una persona di cui alle lettere a e b entro un periodo di cinque anni a partire dalla data stabilita, a condizione che intendano ottenere la residenza in virtù della presente parte per ricongiungersi con la persona di cui alle lettere a e b prima del termine di tale periodo.
f) prestatori di servizi, secondo quanto stabilito agli articoli 23 e 24.
2. I familiari di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone diversi dalle persone di cui alle lettere a-c della presente disposizione cui la Svizzera o il Regno Unito agevolavano l’ammissione in conformità con la rispettiva disposizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone prima della data stabilita conservano il diritto di soggiorno nello Stato ospitante nella data stabilita
o dopo di essa in conformità con la rispettiva legislazione nazionale delle Parti, fatto salvo l’articolo 14.
3. Il paragrafo 2 si applica anche alle persone di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone diverse dalle persone di cui alle lettere a-c della presente disposizione che hanno richiesto un’agevolazione per l’ingresso e il soggiorno prima della data stabilita e cui la Svizzera o il Regno Unito agevolano l’ammissione in conformità con la rispettiva legislazione nazionale nella data stabilita o dopo di essa.
Articolo 11 Continuità del soggiorno
Le assenze di cui all’allegato I articoli 4 (si veda il riferimento al regolamento [CEE]
n. 1251/70), 6 paragrafo 5, 12 paragrafo 5 e 24 paragrafo 6 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone non pregiudicano la continuità del soggiorno ai fini degli articoli 9 e 10.
TITOLO II DIRITTI E OBBLIGHI
CAPO 1
Diritti connessi al soggiorno, documenti di soggiorno
Articolo 12 Diritti di soggiorno
1. I cittadini della Svizzera e del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui all’allegato I articoli 2, 4, 6, 10, 12, 16 e 24 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. A prescindere dalla loro nazionalità, i familiari hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante in conformità con l’allegato I articoli 3 e 4 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni.
3. Lo Stato ospitante non può stabilire, per le persone di cui ai paragrafi 1 e 2, limitazioni
o condizioni all’ottenimento, al mantenimento o alla perdita dei diritti di soggiorno diverse da quelle previste dal presente titolo. Nell’applicare limitazioni e condizioni non è ammessa discrezionalità, se non a favore dell'interessato.
Articolo 13
Diritto di ingresso e di uscita
1. Fatto salvo il paragrafo 3, i cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché i loro familiari che soggiornano nel territorio dello Stato ospitante alle condizioni previste dal presente titolo hanno il diritto di lasciare lo Stato ospitante e di entrarvi ai sensi dell’allegato I articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone dietro presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità e di un passaporto in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx che non sono cittadini della Svizzera o del Regno Unito.
Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio, le carte di identità nazionali sprovviste di chip conforme alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, nessun visto di ingresso o di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al titolare di un documento in corso di validità rilasciato in conformità con i seguenti articoli del presente Accordo:
(a) articolo 16;
(b) articolo 21;
(c) articolo 24, nella misura in cui è applicabile ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito.
3. In Svizzera, l’ingresso e l’uscita di cittadini del Regno Unito e dei loro familiari sono regolati sulla base della sua associazione a Schengen. Se, e solo se, la Svizzera dovesse essere obbligata a richiedere documenti diversi da quelli indicati all’allegato I articolo 1 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone a causa della sua associazione a Schengen, il Regno Unito potrebbe richiedere a sua volta questi stessi documenti per l’ingresso e l’uscita dal Regno Unito di cittadini della Svizzera.
4. Lo Stato ospitante che impone il visto di ingresso (i) ai prestatori di servizi di cui all’articolo 23 del presente Accordo che non sono cittadini della Svizzera o del Regno Unito o (ii) ai familiari che raggiungono il cittadino della Svizzera o del Regno Unito interessato dal presente Accordo nella data stabilita o dopo di essa concede a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari.
Articolo 14
Status di soggiorno permanente
1. Al fine di determinare l’ammissibilità a beneficiare dello status di soggiorno permanente in conformità con la legislazione nazionale, le Parti non richiedono ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito di cui all’articolo 10 paragrafi 1 lettere a, b o
e, 2 e 3 del presente Accordo di aver soggiornato legalmente e in via continuativa nel loro territorio per un periodo superiore a cinque anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, le assenze dal territorio della Svizzera o del Regno Unito per un periodo inferiore a quattro anni consecutivi non pregiudicano lo status di soggiorno permanente.
3. Lo Stato ospitante può imporre un sistema di notifiche per le partenze per l’estero delle persone con uno status di soggiorno permanente, nel qual caso il paragrafo 2 si applicherebbe soltanto se il titolare dello status di soggiorno permanente richiedesse una proroga di ulteriori quattro anni di tale status (in linea con la possibilità prevista dalla legislazione nazionale) e se la richiesta venisse accolta. La richiesta deve essere trasmessa entro sei mesi a partire dalla data di uscita dallo Stato ospitante.
Articolo 15
Status e cambiamenti di status
Il diritto dei cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché dei loro familiari di avvalersi direttamente della presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status, per esempio da studente a lavoratore subordinato o autonomo, a persona economicamente inattiva o a familiare. Le persone che prima della data stabilita beneficiavano del diritto di soggiorno in quanto familiari di cittadini della Svizzera o del Regno Unito non sono assimilabili alle persone di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettere a e b del presente Accordo. Di conseguenza, non possono far valere alcun diritto al ricongiungimento familiare secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettera e del presente Accordo.
Articolo 16
Rilascio dei documenti di soggiorno
1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di richiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale. La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:
a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status;
b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla data stabilita per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima di tale data. Per coloro che hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la data stabilita in conformità con il presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere del termine di cui al primo periodo della presente
lettera, se successivo. Uno scritto attestante la presentazione della domanda di status di soggiorno è rilasciato immediatamente;
c) il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b è prorogato automaticamente di un anno nel caso in cui:
i) la Svizzera abbia notificato al Regno Unito o il Regno Unito abbia notificato alla Svizzera che problemi tecnici impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare lo scritto di cui alla lettera b; o
ii) il comitato misto abbia deciso che esistono motivi fondati a giustificazione di una tale proroga.
Lo Stato ospitante ne dà pubblica e opportuna informazione in tempo utile ai cittadini interessati;
d) qualora gli interessati non rispettino il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b, le autorità competenti valutano tutte le circostanze e i motivi del mancato rispetto e, se questi sono fondati, consentono loro di presentare la domanda entro un termine supplementare ragionevole;
e) lo Stato ospitante provvede affinché le procedure amministrative per la presentazione della domanda siano snelle, trasparenti e semplici e provvede a evitare oneri burocratici non necessari;
f) i moduli di domanda devono essere brevi, semplici, di facile uso e adeguati al contesto del presente Accordo; le domande presentate contestualmente da membri della stessa famiglia sono esaminate congiuntamente;
g) il documento attestante lo status è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi;
h) le persone che, prima della data stabilita, erano in possesso di un documento di immigrazione in corso di validità che riconosceva o conferiva loro un diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito hanno il diritto, su richiesta ed entro il termine di cui alla lettera b del presente paragrafo, di sostituire tale documento con un nuovo documento di soggiorno dopo che ne siano stati verificati l’identità e i precedenti penali e che siano stati effettuati i controlli di sicurezza in conformità con la lettera o del presente paragrafo e che sia stata confermata la stabilità del soggiorno; i nuovi documenti di soggiorno sono rilasciati a titolo gratuito;
i) l'identità dei richiedenti è verificata mediante la presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità per i cittadini della Svizzera e del Regno Unito e di un passaporto in corso di validità per i loro familiari che non sono cittadini della Svizzera o del Regno Unito; l’accettazione
di tali documenti di identità non è subordinata ad altro criterio diverso dalla validità del documento. Se il documento di identità è trattenuto presso le autorità competenti dello Stato ospitante durante la procedura di domanda, lo Stato ospitante provvede senza ritardo, su richiesta, alla sua restituzione, prima che sia adottata una decisione sulla domanda;
j) possono essere presentati in copia documenti giustificativi diversi dai documenti di identità, come i documenti di stato civile. Gli originali dei documenti giustificativi possono essere richiesti solo in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole sulla loro autenticità;
k) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito di presentare, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti:
i) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come lavoratori subordinati, il documento che ha permesso loro di entrare nello Stato ospitante e una dichiarazione contrattuale o una conferma di assunzione del datore di lavoro;
ii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come lavoratori autonomi, il documento che ha permesso loro di entrare nello Stato ospitante e la prova dello status di lavoratori autonomi o del loro desiderio di diventarlo;
iii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come persone economicamente inattive, la prova che dispongono, per se stessi e per i loro familiari, di risorse economiche sufficienti da non dover richiedere le prestazioni dell’assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante;
iv) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come studenti, la prova di essere iscritti presso un istituto riconosciuto allo scopo di seguire, come attività principale, un corso di formazione professionale, nonché la prova di disporre, per se stessi, per il coniuge e per i figli a carico, di risorse economiche sufficienti da non dover richiedere le prestazioni dell’assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante;
l) lo Stato ospitante può prescrivere ai familiari di esibire solamente, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i del presente paragrafo, il documento che ha permesso loro di entrare nel suo territorio, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o provenienza che attesta l’esistenza del vincolo di parentela, e, per i familiari a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o provenienza che attesti che sono familiari a carico del cittadino della Svizzera o del Regno Unito o che vivono nel suo nucleo familiare in tale Stato;
m) qualora lo Stato ospitante abbia ragionevole motivo di dubitare del soddisfacimento delle condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo, può richiedere documenti giustificativi supplementari. Lo Stato ospitante non prescrive ai richiedenti di esibire documenti giustificativi che vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato per dimostrare che le condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo sono soddisfatte;
n) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per l’acquisizione dei diritti e a evitare errori od omissioni nella domanda; esse danno ai richiedenti la possibilità di presentare documenti giustificativi supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni;
o) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda;
p) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità con il presente Accordo.
2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b, inclusa l’eventuale proroga di un anno ai sensi del paragrafo 1 lettera c, tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano nello Stato ospitante in conformità con le condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo.
3. Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 e di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l’eventuale rigetto di tale domanda da parte delle autorità amministrative competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso il diritto di ricorso di cui all’articolo 8.
4. Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini della Svizzera o del Regno Unito né ai loro familiari che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite al presente titolo di richiedere il nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dal paragrafo 5 del presente articolo, un documento di soggiorno.
5. I richiedenti che fanno domanda per un documento di soggiorno di cui al paragrafo 4 possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a
dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda.
Articolo 17
Limitazioni del diritto di soggiorno
1. Il comportamento dei cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché dei loro familiari che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto prima della data stabilita, è valutato conformemente all’allegato I articolo 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. Il comportamento dei cittadini della Svizzera o del Regno Unito nonché dei loro familiari che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto nella data stabilita o dopo di essa, può costituire motivo di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro ai sensi della legislazione nazionale.
3. Lo Stato ospitante può adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode.
Articolo 18 Diritti connessi
1. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il coniuge, i figli a carico e i figli di età inferiore a 21 anni di un cittadino della Svizzera o del Regno Unito, qualunque sia la loro cittadinanza, che esercitano un diritto di soggiorno nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro hanno diritto di esercitare un’attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.
2. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 6 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i figli di un cittadino della Svizzera o del Regno Unito sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, a condizione che soggiornino nel suo territorio.
Articolo 19
Diritti dei lavoratori subordinati e autonomi che esercitano un diritto dei soggiorno e dei loro familiari
1. I lavoratori subordinati e autonomi (ai sensi dell’all. I art. 6 e 12 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone) che soggiornino nel territorio dello Stato ospitante sulla base del presente Accordo:
a) hanno diritto alla mobilità professionale e geografica in tutto il territorio di tale Stato in conformità con l’allegato I articoli 8 e 14 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone; e
b) godono di un trattamento pari a quello riservato ai cittadini di tale Stato in conformità con l’allegato I articoli 9 e 15 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. I familiari dei lavoratori subordinati e autonomi godono dei diritti di cui all’allegato I articoli 9 paragrafo 2 e 15 paragrafo 2 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
CAPO 2
Lavoratori frontalieri
Articolo 20
Diritti e limitazioni dei diritti dei lavoratori frontalieri
1. I diritti di cui all’allegato I articoli 8, 9, 14 e 15 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone continuano a essere applicabili ai lavoratori frontalieri nella misura in cui erano applicabili a queste stesse persone prima della data stabilita.
2. I lavoratori frontalieri godono del diritto di lasciare lo Stato sede di lavoro e di entrarvi ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo.
3. Lo Stato sede di lavoro può limitare i diritti dei lavoratori frontalieri ai sensi dell’articolo 17 del presente Accordo.
Articolo 21
Rilascio di un documento attestante i diritti dei lavoratori frontalieri
1. La Svizzera e il Regno Unito possono prescrivere ai lavoratori frontalieri di richiedere un documento:
a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o
b) che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 è valido in tutto il territorio dello Stato sede di lavoro in conformità con l’allegato I articoli 7 paragrafo 3 e 13 paragrafo 3 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
CAPO 3
Beni immobili
Articolo 22
Acquisto e conservazione di beni immobili
1. I cittadini di una Parte che hanno acquistato beni immobili nell’altra Parte prima della data stabilita in conformità con la legislazione nazionale conservano il diritto a disporre di tale bene come stabilito all’allegato I articolo 25 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2. I cittadini di una Parte che hanno esercitato un diritto di soggiorno temporaneo o un diritto di soggiorno nell’altra Parte prima della data stabilita hanno il diritto di acquistare beni immobili nella data stabilita o dopo di essa, come stabilito all’allegato I articolo 25 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, a condizione che, al momento dell’acquisto, non si sia ancora estinto il diritto di soggiorno e che il cittadino di una Parte abbia la sua residenza principale nello Stato ospitante.
3. I cittadini di una Parte che sono stati lavoratori frontalieri nell’altra Parte prima della data stabilita e che hanno conservato questo status possono acquistare beni immobili nell’altra Parte in cui svolgono la loro attività in qualità di lavoratori frontalieri come stabilito all’allegato I articolo 25 paragrafo 3 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
CAPO 4
Prestatori di servizi
Articolo 23
Diritti dei prestatori di servizi
1. Con riferimento all’articolo 5 e all’allegato I articolo 17 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i prestatori di servizi provenienti dalla Svizzera e dal Regno Unito hanno il diritto, alle seguenti condizioni, di continuare a prestare i loro servizi nel territorio dell’altra Parte nella data stabilita o dopo di essa per un periodo di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile:
a) tali persone prestano i loro servizi sulla base di un contratto di servizio scritto3 la cui conclusione e la cui esecuzione sono avvenute prima della data stabilita;
b) la prestazione dei servizi potrebbe non continuare oltre il termine del periodo di cinque anni a partire dalla data stabilita, a meno che tale periodo non sia prorogato in conformità con il paragrafo 2.
2. Prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 punto b e di ogni periodo successivo di cinque anni, le Parti riesaminano congiuntamente, in seno al comitato misto, se
3 Per maggiore chiarezza, con «scritto» si intende anche in formato elettronico.
prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 punto b. Qualora le Parti ritengano che non ci siano motivi validi che giustifichino la mancata proroga del periodo, prorogano il periodo di ulteriori cinque anni per decisione del comitato misto.
3. Il presente articolo è sostituito nei casi in cui sia concluso e reso applicabile tra le Parti un accordo relativo alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi in conformità con i diritti e gli obblighi delle Parti di cui nell’Accordo generale sul commercio dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio.
4. Gli allegati II e III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone si applicano di conseguenza. A tal fine, ogni riferimento di cui nel titolo II della direttiva 2005/36/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 77/249/CEE5 del Consiglio a
«Stato membro» è considerato applicabile soltanto alla Svizzera e al Regno Unito in modo tale che i prestatori di servizi debbano essere stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito per esercitare la loro professione. Ai fini dell’applicazione dell’allegato II, le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 sono applicabili, durante i periodi di cui al paragrafo 1, ai prestatori di servizi che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25.
5. I prestatori di servizi ai sensi del presente articolo godono del diritto di ingresso e di uscita dalla Svizzera e dal Regno Unito in conformità con l’articolo 13 del presente Accordo.
6. La Svizzera e il Regno Unito possono limitare i diritti dei prestatori di servizi ai sensi del presente articolo in conformità con l’articolo 17 del presente Accordo.
Articolo 24
Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi
1. La Svizzera e il Regno Unito possono prescrivere ai prestatori di servizi di richiedere un documento:
a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o
b) che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo.
4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
5 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
6 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
PARTE TERZA
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Articolo 25
Ambito di applicazione ratione personae
1. Fatte salve le parti seconda e quarta, la presente parte si applica:
(a) ai cittadini della Svizzera soggetti alla legislazione del Regno Unito immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
(b) ai cittadini del Regno Unito soggetti alla legislazione della Svizzera immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
(c) ai cittadini della Svizzera residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione della Svizzera immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
(d) ai cittadini del Regno Unito residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
(e) alle persone che non rientrano nel disposto delle lettere a-d, ma sono:
(i) cittadini della Svizzera esercitanti un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito immediatamente prima della data stabilita e soggetti alla legislazione della Svizzera a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché loro familiari e superstiti; o
(ii) cittadini del Regno Unito esercitanti un’attività subordinata o autonoma in Svizzera immediatamente prima della data stabilita e soggetti alla legislazione del Regno Unito a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché loro familiari e superstiti;
(f) agli apolidi e ai rifugiati residenti in Svizzera o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere a-e nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 rientrano nell’ambito di applicazione fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti la Svizzera e il Regno Unito nel contempo.
3. La presente parte si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 lettere a-e ma che rientrano in quello dell’articolo 10 del presente Accordo nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Le persone di cui al paragrafo 3 rientrano nell'ambito di applicazione fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del presente Accordo.
5. La presente parte si applica ai familiari e superstiti, laddove il presente articolo fa riferimento a dette persone, nella misura in cui in questa qualità abbiano diritti e obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 26
Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
1. Alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente parte si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/20097.
La Svizzera e il Regno Unito tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale («commissione amministrativa»), istituita con il regolamento (CE)
n. 883/2004 presso la Commissione europea, elencate nell’allegato I parte I del presente Accordo.
2. Ai fini della presente parte, si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 26a Situazioni particolari
1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni elencate di seguito, qualora si riferiscano a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25:
(a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE)
n. 883/2004, rientrano nell’ambito di applicazione della presente parte:
7 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(i) i cittadini della Svizzera nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito prima della data stabilita nonché i loro familiari e superstiti;
(ii) i cittadini del Regno Unito nonché gli apolidi e i rifugiati residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione della Svizzera prima della data stabilita nonché i loro familiari e superstiti;
ai fini della totalizzazione dei periodi, sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la data stabilita, in conformità con il regolamento (CE) n. 883/2004;
(b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che, prima della data stabilita, avevano richiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone e quelle che le accompagnano godono del diritto di lasciare lo Stato in cui sono somministrate le cure e di entrarvi, ai sensi dell’articolo 13, mutatis mutandis;
(c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, immediatamente prima della data stabilita, soggiornavano in Svizzera o nel Regno Unito, fino al termine del loro soggiorno. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine del soggiorno o delle cure;
(d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché le condizioni sono soddisfatte, alle prestazioni familiari cui avevano diritto, immediatamente prima della data stabilita:
(i) i cittadini della Svizzera nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione della Svizzera che avevano familiari residenti nel Regno Unito immediatamente prima della data stabilita;
(ii) i cittadini del Regno Unito nonché gli apolidi e i rifugiati residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione del Regno Unito che avevano familiari residenti in Svizzera immediatamente prima della data stabilita;
(e) nelle situazioni di cui alla lettera d punti i e ii, alle persone che immediatamente prima della data stabilita godevano di diritti in quanto familiari in conformità con il regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi
detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE)
n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2. Alle persone beneficiarie di prestazioni di cui al paragrafo 1 lettera a si applicano le disposizioni del titolo III capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le prestazioni di malattia.
Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Articolo 26b
Cittadini degli Stati membri dell’Unione
1. Le disposizioni della presente parte applicabili ai cittadini della Svizzera si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione a condizione che:
(a) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con il Regno Unito applicabile ai cittadini della Svizzera; e
(b) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con la Svizzera applicabile ai cittadini del Regno Unito.
2. Non appena il Regno Unito e la Svizzera hanno notificato la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1, il comitato misto istituito dall’articolo 6 fissa la data a decorrere dalla quale le disposizioni della presente parte si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.
Articolo 26c
Funzionamento della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione
Qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determinata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione, le norme di coordinamento dell’Unione di cui all’articolo 26 si applicano tra il Regno Unito e la Svizzera soltanto nella misura del possibile e di quanto necessario ai fini del presente Accordo.
Articolo 27
Xxxxxxxx, recupero e compensazione
Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, purché l’evento riguardi persone non che non rientrano nel disposto dell’articolo 25, allorché:
(a) l’evento si è verificato prima della data stabilita; o
(b) l’evento si verifica alla data stabilita o dopo di essa e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava l’articolo 25 o 26a.
Articolo 28
Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione
1. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi, come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Accordo.
Il comitato misto istituito dall’articolo 6 rivede l’allegato I parte II del presente Accordo e lo allinea a ogni atto che modifica o sostituisce i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, non appena una decisione in tal senso è adottata dal comitato misto Svizzera-Unione istituito dall’articolo 14 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dal corrispondente comitato misto istituito dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione. A tal fine, le Parti si informano vicendevolmente in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni atto modificativo o sostitutivo di tali regolamenti.
2. In deroga al paragrafo 1 secondo comma, il comitato misto valuta gli effetti di un atto modificativo o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, se tale atto:
a. modifica o sostituisce l’ambito di applicazione ratione materiae di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; o
b. rende esportabili o non esportabili prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano non esportabili o esportabili in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004; o
c. rende esportabili per una durata illimitata prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano esportabili solo per una durata limitata in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 o rende esportabili solo per una durata limitata prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano esportabili per una durata illimitata in virtù di detto regolamento.
Nell’effettuare la sua valutazione, il comitato misto tiene conto in buona fede dell’entità delle modifiche di cui alle lettere a-c nonché dell’importanza di garantire la continuità del buon funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 tra la
Svizzera e il Regno Unito e l’esistenza di uno Stato competente per le persone che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Se così deciso dal comitato misto entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1, l’allegato I parte II del presente Accordo non è allineato all’atto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo, si intendono per:
d. «prestazione esportabile»: una prestazione dovuta a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 a o per una persona che risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui l’istituzione debitrice è situata. L’espressione «non esportabile» va interpretata di conseguenza; e
e. «prestazione esportabile per una durata illimitata»: una prestazione esportabile fintantoché sono soddisfatte le condizioni che vi danno diritto.
3. Ai fini del presente Accordo, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Il Regno Unito informa la Svizzera, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo.
4. Ai fini del presente Accordo, le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il comitato misto modifica l’allegato I parte I per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa. A tal fine, le Parti si informano vicendevolmente in merito, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.
Articolo 28a
Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione in mancanza di un pertinente accordo di recesso
1. Il presente articolo si applica qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determinata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione.
2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi, come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Accordo.
Qualora un atto modificativo o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 sia integrato nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il comitato misto valuta gli effetti dell’atto e se sia o meno appropriato allineare l’allegato I
parte II del presente Accordo a tale atto. A tal fine, la Svizzera informa il Regno Unito, in seno al comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni atto modificativo o sostitutivo di tali regolamenti.
Se il comitato misto non decide in merito all’allineamento dell’allegato I parte II del presente Accordo a tale atto, l’allegato I parte II del presente Accordo non è allineato all’atto.
3. Ai fini del presente Accordo, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Il Regno Unito informa la Svizzera, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo.
4. Ai fini del presente Accordo, le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il comitato misto può modificare l’allegato I parte I per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa che considera appropriata. A tal fine, la Svizzera informa il Regno Unito in merito, in seno al comitato misto, quanto prima dopo l’adozione. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.
5. Al fine di chiarire il funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 in un contesto bilaterale, il comitato misto può, entro la fine del quarto anno seguente la data stabilita, adottare decisioni modificative della parte terza del presente Accordo.
Articolo 28b
Adeguamento della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso
Nei casi di cui all’articolo 28a paragrafo 1, le Parti esaminano congiuntamente, in seno al comitato misto, le disposizioni della parte terza del presente Accordo entro la fine dell’anno seguente la data in cui questo è diventato applicabile tra le Parti e, successivamente, con cadenza annuale. In fase di esame, le Parti valutano se la parte terza sia ancora il mezzo più adeguato per garantire il coordinamento della sicurezza sociale per le persone interessate o se tale parte debba essere modificata o sostituita.
PARTE QUARTA
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI
Articolo 29
Ambito di applicazione ratione personae
Fatte salve le parti seconda e terza, la presente parte si applica ai cittadini della Svizzera e del Regno Unito.
Articolo 30
Qualifiche professionali riconosciute
1. Il riconoscimento, prima della data stabilita, delle qualifiche professionali quali definite all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio da parte della Svizzera e del Regno Unito continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso, ove applicabile, il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti:
(a) titolo III della direttiva 2005/36/CE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro dell’esercizio della libertà di stabilimento, laddove tale riconoscimento rientra nell’ambito del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, del sistema di riconoscimento dell’esperienza professionale o del sistema di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione;
(b) articolo 10 paragrafi 1 e 3 della direttiva 98/5/CE8 del Parlamento europeo e del Consiglio, per agevolare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica;
(c) direttiva 74/556/CEE9 del Consiglio, per l’ammissione di prove attestanti le conoscenze e le attitudini necessarie per accedere ad attività non salariate e attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione di prodotti tossici o ad attività che comportano l’utilizzazione professionale dei prodotti tossici, o per esercitarle.
2. Gli avvocati che erano registrati presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE e che esercitavano l’attività in maniera permanente, con il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito, in Svizzera o, con il titolo professionale rilasciato in Svizzera, nel Regno
8 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
9 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 98/5/CE possono continuare a esercitare l’attività in maniera permanente con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.
3. Le Parti continuano ad applicare la direttiva 86/653/CEE10 del Consiglio sugli agenti commerciali indipendenti alle persone stabilite in Svizzera o nel Regno Unito che, in qualità di agenti commerciali indipendenti, hanno avviato accordi in virtù di tale direttiva prima della data stabilita, fintantoché tali accordi non sono conclusi.
Articolo 30a
Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate
I prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 23 del presente Accordo possono continuare a beneficiare del titolo II della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 77/249/CEE alle condizioni di cui all’articolo 23 paragrafo 4.
Articolo 31
Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
1. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate in Svizzera e nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 2 paragrafo 2 e 10 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 98/5/CE nonché la direttiva 74/556/CEE.
2. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande di registrazione per l’esercizio dell’attività di avvocato con il titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presentate in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applica l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE. In caso di accoglimento della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, l’avvocato può esercitare l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi
10 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.
Articolo 32
Procedure di riconoscimento non ancora avviate
1. Le persone che:
(a) hanno conseguito le qualifiche professionali prima della data stabilita; o
(b) hanno iniziato a conseguire le qualifiche professionali prima della data stabilita senza averle però ancora conseguite
e che non hanno avviato la pertinente procedura di riconoscimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione sul riconoscimento entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE.
2. Le persone che non hanno ancora richiesto un certificato valido come permesso attestante le conoscenze professionali e le attitudini necessarie per accedere o portare avanti attività ai sensi della direttiva 74/556/CEE possono richiederlo entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applica la direttiva 74/556/CEE.
3. Entro quattro anni dalla data stabilita:
(a) gli avvocati che erano in possesso del pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita possono registrarsi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE;
(b) le persone che avevano iniziato una formazione ma non ancora conseguito il pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita possono, una volta conseguito tale titolo professionale, registrarsi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine (tale titolo si intende come titolo professionale rilasciato nello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE.
Se un avvocato di cui alle lettere a o b si registra presso l’autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE, tale avvocato può esercitare l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che la registrazione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine non sia più registrato, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di qualsiasi accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda di essere nuovamente registrato.
4. Se:
(a) un avvocato si era registrato presso la corrispondente autorità competente, con il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito, in Svizzera o, con il titolo professionale rilasciato in Svizzera, nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita;
(b) un avvocato aveva conseguito il titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita, ma non si era registrato presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita; o
(c) una persona aveva iniziato una formazione, ma non ancora conseguito il pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita,
e non aveva ancora avviato la procedura di ammissione alla professione di avvocato presso l’altra Parte ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita, tale avvocato o persona può, fatta salva la registrazione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE laddove si applicano le lettere b e c del presente paragrafo, richiedere l’amissione ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame a cura di un’autorità competente di una domanda ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 si applica l’articolo 10 paragrafo 4 della direttiva 98/5/CE.
5. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali di uno Stato terzo per le quali non era stata avviata alcuna procedura di riconoscimento prima della data stabilita, si applica quanto segue:
(a) le persone per cui è stata adottata una prima decisione di riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione di riconoscimento rispettivamente in Svizzera e nel Regno Unito
entro quattro anni dalla data stabilita in conformità con le disposizioni di tale direttiva;
(b) le persone che hanno conseguito una qualifica professionale di uno Stato terzo e hanno richiesto una prima decisione di riconoscimento presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE possono richiedere una decisione di riconoscimento rispettivamente in Svizzera e nel Regno Unito entro quattro anni dalla data stabilita in conformità con le disposizioni di tale direttiva.
Articolo 33
Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
1. Per quanto riguarda le domande pendenti di cui all’articolo 31, le domande non ancora avviate di cui all’articolo 32 e gli avvocati che esercitano utilizzando il titolo professionale rilasciato nello Stato di origine di cui all’articolo 30 paragrafo 2, le Parti cooperano e garantiscono l’assistenza reciproca allo scopo di agevolare l’applicazione degli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, comprese quelle concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalle direttive citate agli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32.
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34 Allegato
L’allegato I è parte integrante del presente Accordo.
Articolo 35 Testi facenti fede
Il presente Accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
Articolo 36
Entrata in vigore e applicazione
1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte il completamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore entro:
a) la data stabilita; o
b) il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti relativa al completamento delle procedure interne.
3. a) In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via transitoria a partire dalla data stabilita.
b) Una Parte può porre fine all’applicazione transitoria dell’Accordo attraverso notificazione scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.
Fatto il 25 febbraio 2019 a Berna
Per la Confederazione Svizzera: Per il Regno Unito di Gran Bretagna et Irlanda del Nord:
ALLEGATO I
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE PARTE I
DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Legislazione applicabile (serie A) :
- Decisione A1 del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1) ;
- Decisione A2 del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5) ;
- Decisione A3 del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010 pag. 3).
Scambio elettronico dei dati (serie E):
- Decisione E1 del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9) ;
- Decisione E2 del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5) ;
- Decisione E3 del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6).
Prestazioni familiari (serie F)
- Decisione F1 del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag.11).
Questioni orizzontali (serie H)
- Decisione H1 del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13) ;
- Decisione H2 del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17) ;
- Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56) ;
- Decisione H4 del 22 dicembre 200, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3) ;
- Decisione H5 del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5) ;
- Decisione H6 del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).
Pensioni (serie P)
- Decisione P1 del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
Malattia (serie S)
- Decisione S1 del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23) ;
- Decisione S2 del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26) ;
- Decisione S3 del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 106 del 24.4.2010, pag. 40) ;
- Decisione S4 del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52) ;
- Decisione S5 del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all'articolo 0, xxxxxxx x xxx), xxx xxxxxxxxxxx (XX) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3,
4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54) ;
- Decisione S6 del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 107 del 27.4.2010, pag. 6) ;
- Decisione S7 del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8) ;
- Decisione S8 del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6) ;
- Raccomandazione S1 del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).
Disoccupazione (serie U)
- Decisione U1 del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42) ;
- Decisione U2 del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43) ;
- Decisione U3 del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45) ;
- Decisione U4 del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 00 xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 57 del 25.2.2012, pag. 4) ;
- Raccomandazione U1 del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49) ;
- Raccomandazione U2 del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).
PARTE II
ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da:
- regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009,
- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010,
- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012,
- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012,
- regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013.
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da:
- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010,
- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012,
- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012.
Il capitolo II del Protocollo dell'allegato II dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.
PARTE III
ADATTAMENTI AL REGOLAMENTO (CE) n. 883/2004 E AL REGOLAMENTO (CE) n. 987/2009
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così adattato:
a) All'allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:
«SVIZZERA
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull'articolo 131, capoverso 2, e sull'articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.»;
b) All'allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:
«SVIZZERA
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.»;
c) All'allegato III è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO»;
d) All'allegato IV è aggiunto il testo seguente:
«SVIZZERA»;
e) All'allegato VI è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO
Indennità di integrazione salariale e di sostegno (Employment and Support Allowance)
a) Gran Bretagna
Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.
b) Irlanda del Nord
Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;
f) All'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:
« REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:
i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
ii) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Xxx 0000, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.»;
«SVIZZERA
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;
g) All'allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 00 x 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx (Xxxxxxx del Nord) del 1966.»;
«SVIZZERA
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;
h) All'allegato IX, parte 2, è aggiunto il testo seguente:
«SVIZZERA
Rendite per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).»;
i) All'allegato X è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO
a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale].
b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego].
d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale].
e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].
«SVIZZERA
a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 19652) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
b) Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (art. 28 cpv. 1bis), della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994).
d) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
e) Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (art. 39 della LF del 19 giu. 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.
j) All'allegato XI è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o
b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore
subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:
i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
- una donna coniugata, o
- una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o
ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
- un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o
- una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52 paragrafo 1 lettera b) del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39 paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Xxx 0000 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:
i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o
ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A paragrafi 1- 4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.
5. (1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del presente regolamento:
a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto i) del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;
b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52 paragrafo 1 lettera b) punto i) del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.
(3) Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.»;
«SVIZZERA
1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione invalidità, che
disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria,
e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, la si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:
a) All'allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
«REGNO UNITO».