Contract
IL COMMENTO
RINNOVATO IL CCNL LEGNO INDUSTRIA
La FeNEAL Uil esprime un giudizio positivo per l’andamento della trattativa che, pur partendo da tre piattaforme differenti, si è conclusa unitariamente. Il rinnovo del contratto interessa circa 400mila addetti e 100mila imprese.
Per Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che ha condotto la trattativa con Federlegno per la FeNEAL-UIL, tra i punti qualificanti dell’intesa vi sono il rafforzamento del sistema di relazioni sindacali nazionali e di secondo livello. Sul salario l’accordo prevede un aumento di 121,03 euro a regime per inquadramento AE4-AS1, parametro 134, ripartite nel triennio 2010-2012 con un primo aumento di 27,23 euro al 1 aprile 2010, un secondo di 46,90 euro al 1 gennaio 2011 e l’ultimo di 46,90 euro al 1 luglio 2012, mentre per quanto riguarda il premio risultato, viene definito che laddove non si effettua il secondo livello di contrattazione, si riconosce ai lavoratori una indennità pari a 8 euro lordi mensili per 12 mensilità. L’accordo prevede inoltre l’incremento dello 0,10% del contributo per la previdenza complementare, che passa dall’1,20% all’1,30% a partire dal 1 gennaio 2013, inoltre per la sanità integrativa, che è su base di adesione volontaria, dal 1 aprile 2012 il contributo sarà di 8 euro a carico dell’azienda e di 2 euro a carico dei lavoratori.
Dopo una trattativa complessa ed incerta, l’aumento salariale ottenuto prevede un incremento dei minimi retributivi di 121,03 euro a regime per il livello AE4-AS1, parametro 134, da riparametrare e ripartire nel triennio 2010-2012.
L'aumento sarà erogato in tre tranches:
- 27,23 euro con la retribuzione del mese di aprile 2010;
- 46,90 euro con la retribuzione del mese di gennaio 2011;
- 46,90 euro con la retribuzione del mese di luglio 2012.
IL SALARIO NAZIONALE
Di seguito la riparametrazione dei nuovi minimi retributivi e degli aumenti salariali previsti nel triennio di vigenza.
Livelli | Minimi retributivi | AUMENTI RETRIBUTIVI | |||||
1° aprile 2010 | 1° gennaio 2011 | 1° luglio 2012 | COMPLESSIVI | 1° aprile 2010 | 1° gennaio 2011 | 1° luglio 2012 | |
12 (AD3) | 1.473,63 | 1.547,13 | 1.620,63 | 189,67 | 42,67 | 73,50 | 73,50 |
11 (AD2) | 1.439,60 | 1.511,35 | 1.583,10 | 185,16 | 41,66 | 71,75 | 71,75 |
10 (AD1) | 1.368,82 | 1.437,07 | 1.505,32 | 176,12 | 39,62 | 68,25 | 68,25 |
9 (AC5) | 1.298,62 | 1.363,37 | 1.428,12 | 167,09 | 37,59 | 64,75 | 64,75 |
8 (AC4) | 1.193,40 | 1.252,90 | 1.312,40 | 153,54 | 34,54 | 59,50 | 59,50 |
7 (AC3-AC2-AS4) | 1.088,12 | 1.142,37 | 1.196,62 | 140,00 | 31,50 | 54,25 | 54,25 |
6 (AS3) | 1.035,99 | 1.087,62 | 1.139,25 | 133,22 | 29,96 | 51,63 | 51,63 |
5 (AC1-AS2) | 982,81 | 1.031,81 | 1.080,81 | 126,45 | 28,45 | 49,00 | 49,00 |
4 (AE4-AS1) | 940,56 | 987,46 | 1.034,36 | 121,03 | 27,23 | 46,90 | 46,90 |
3 (AE3) | 887,88 | 932,16 | 976,44 | 114,25 | 25,69 | 44,28 | 44,28 |
2 (AE2) | 835,24 | 876,89 | 918,54 | 107,48 | 24,18 | 41,65 | 41,65 |
1 (AE1) | 702,07 | 737,07 | 772,07 | 90,32 | 20,32 | 35,00 | 35,00 |
Con il nuovo CCNL si conferma una struttura contrattuale articolata su due livelli: nazionale ed aziendale.
Sistema contrattuale
ll contratto collettivo nazionale di lavoro, avrà durata triennale e garantirà i trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori del settore impiegati nell’intero territorio nazionale.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti delegate in tutto o in parte dal CCNL o dalla legge e che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Gli accordi aziendali avranno anche essi durata triennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
L’accordo definisce il reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2° livello. Annualmente le parti firmatarie dell’accordo di rinnovo, si incontreranno per valutare l'andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
Per tale scopo si svolgerà un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalità che si definiranno entro sei mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo.
Osservatori
o Bilaterale
Osservatorio Bilaterale Legno (OBL)
Le parti costituenti I'OBL si attiveranno per la ricerca di fonti di finanziamento per garantire l'attività dell'osservatorio, nel caso in cui i fondi di dotazione non fossero sufficienti.
L’Osservatorio Bilaterale, oltre ai compiti già assegnati, procederà alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale.
CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO
Sono definite linee guida per incentivare una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello a contenuto economico, per la costituzione di un premio di risultato collegato ad obiettivi condivisi e conseguiti nella realizzazione di programmi volti ad un miglioramento complessivo della competitività aziendale. L'adozione delle linee guida non ha carattere di obbligatorietà per le parti né intende sostituirsi o surrogare il ruolo delle parti contraenti a livello aziendale.
Le linee guida individuano alcuni indicatori :
Indici di partecipazione
a) Miglioramento dell'indice di partecipazione;
Indici di qualità
a) Miglioramento dell'indice di qualità esterna;
b) Miglioramento dell'indice di qualità interna;
c) Individuazione di valori tesi alla responsabilità sociale;
Indici di redditività
a) Miglioramento dei ricavi di vendita
b) Miglioramento della differenza tra valore e costo della produzione
Indice di produttività efficienza
a) Miglioramento dei tempi di consegna;
b) Contenimento dei consumi
c) Riduzione dei tempi fermo macchina
Annualmente le parti in sede territoriale, in occasione degli incontri previsti dal Sistema delle relazioni industriali, procederanno al monitoraggio dell'attuazione della contrattazione di secondo livello verificandone l'estensione.
ELEMENTO DI
GARANZIA RETRIBUTIVA
dal 1° aprile 2010 verrà erogato un elemento di garanzia retributivo pari a Euro 8,00 lordi mensili per 12 mensilità. Hanno diritto al suddetto elemento i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, , pari o superiori a detto elemento e fino a concorrenza dello stesso.
Gli importi suddetti sono considerati omnicomprensivi di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge diretti e indiretti in quanto le parti ne hanno tenuto conto in sede di quantificazione.
ARCO
Con decorrenza 1.1.2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
SANITA’
Si prevede la costituzione di un sistema di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal Servizio Sanitario Nazionale, da attuarsi attraverso I'adesione da parte dei lavoratori ad un Fondo di Sanità integrativa. Per ogni lavoratore aderente l'Azienda metterà a disposizione un contributo di 8 euro mensili per 12 mensilità; è previsto un contributo anche a carico del lavoratore di 2 euro.
Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data verrà identificato il Fondo Sanitario che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia.
FeNEAL UIL NAZIONALE - Xxx Xxxxxxxxxxx 000 00000 XXXX Tel. 00 0000000 - Fax 00 0000000 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxx.xx