UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA
UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA
POLIZIA LOCALE
Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri ed ausiliari della sosta. Periodo Novembre 2014 - Ottobre 2019.
C.I.G 5822792FF3
CAPITOLATO D’ONERI
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO
La concessione del servizio ha per oggetto la messa a disposizione, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di tutti i parcometri necessari alla gestione dei parcheggi a pagamento, ubicati all’interno del territorio del Comune di Domodossola. Con il termine “gestione” si intendono compresi i lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria al corretto svolgimento del servizio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, l’attività di controllo degli illeciti previsti dal Codice della Strada per le aree a pagamento, effettuata tramite ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del loro servizio, conformemente alle normative vigenti, nonché l’attività di raccolta degli incassi. Costituisce inoltre oggetto della concessione la vendita di tessere prepagate, ed inoltre, di abbonamenti annuali e mensili. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire all’Amministrazione comunale un sistema di informatizzazione con trasmissione dati mediante GSM, GPRS o ADSL (o altra tecnologia superiore), in modo che l’Ente possa accedere liberamente a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento di tutti i parcometri installati sul territorio comunale. Tutti i costi relativi alla gestione hardware e software e dei contratti telefonici sono a totale carico della Ditta concessionaria.
ART. 2 – ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO
Le aree, i parcometri esistenti (ultimo rilievo del 14 Maggio 2014) e gli stalli di sosta a pagamento sono quelli di seguito specificati, come comunicati dal precedente concessionario, e precisamente:
Vie | Quantità parcometri esistenti | Numero identificativo parcometri | Numero stalli |
P. Repubblica dell’Ossola | 1 | P4 | Stalli 17 |
Xxx Xxxxxxxxx | / | / | Xxxxxx 0 |
Xxx Xxxxxxxx | 0 | P29 -30 | Stalli 19 + 14 |
Xxx Xxxxxxxx | 0 | P31 | Stalli 9 |
Xxxxx Xxxxxx | 0 | P9 -10 -11 -12 | Stalli 26 |
Xxx Xxxxxxx | 0 | P13 -14 | Stalli 23 |
Xxxxxx Xxxxxx | 0 | P20 | Stalli 9 |
Xxx Xxxxxxx | 0 | P15 -16 | Stalli 28 |
Via Binda | 3 | P17 -18 – 19 | Stalli 37 |
Via Facchinetti esterno | 1 | P2 | Stalli 18 |
Via Facchinetti sotterraneo | 2 | P3 e 34 | Stalli 58 |
P. Vittime Lager N.F. ( Ospedale) | 2 | P32 - 33 | Stalli 53 |
Via Rosmini | 2 | P27 – 28 | Xxxxxx 00 |
Xxx Xxxxxxxxx | / | / | Xxxxxx 0 |
P. dell’Oro angolo via Francioli | 1 | P5 | Stalli 25 |
P. dell’Oro | 1 | P6 | |
P. dell’Oro incrocio Xxxxx xxx Xxxxxx | 0 | P7 | |
Xxxxx xxx xxxxxx | 0 | P8 | Stalli 10 |
Via Xxxx sotterraneo | 1 | P36 | Stalli 30 |
Via Bonomelli sotterraneo | 1 | P21 | Stalli 37 |
X. Xxxxxxxxx | 0 | P22 – 23 | Stalli 47 |
Corso X. Xxxxxxxx | 2 | P24 – 25 | Stalli 26 + 23 |
Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxx | 0 | X00 | Xxxxxx 00 + 6 |
Totale | 34 | Stalli 517 + 43 = 560 |
per un totale di n. 560 stalli a pagamento (da ultimo così incrementati con DGC n.128 del 23.10.2013 – nuovi stalli evidenziati in tabella in grassetto) e per un totale di n.34 parcometri installati.
ART. 3 – ORARI E TARIFFE – DGC n.91 del 06.08.2013
Il servizio di parcheggio a pagamento nelle zone allo scopo destinate verrà espletato tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00, salve modifiche che l’Amministrazione si riserva di apportare in fase di esercizio ai sensi dell’art.4.
La tariffa oraria è stabilita in € 1,00 con un importo minimo di € 0,30 (forfetariamente pari a minuti 15), in tutta la Città, con esclusione di Piazza Vittime Lager N.F. ove la tariffa oraria è stabilita in € 0,60 con un importo minimo di € 0,30 (pari a minuti 30 effettivi).
Le tariffe relative agli abbonamenti annuali, mensili e giornalieri (vedi articolo 14) sono le seguenti: Annuale (per due automezzi, in via alternativa): € 300,00 (365 giorni consecutivi)
Mensile: € 30,00 (30 giorni consecutivi)
Giornaliero: € 5,00
La sosta è inibita nei giorni di mercato e nei giorni in cui vengono svolte le varie manifestazioni che l’Amministrazione organizza durante l’anno, senza prevedere alcuna compensazione per la ditta concessionaria. Il pagamento potrà avvenire, oltre che con monete, anche a mezzo di tessere prepagate a scalare che dovranno essere vendute dalla ditta concessionaria a tutti gli utenti che ne faranno richiesta, secondo le modalità indicate nel successivo art. 14. La variazione delle tariffe è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.
ART. 4 – VARIAZIONE DEGLI ORARI, DELLE TARIFFE, DELLE AREE, DELLE OCCUPAZIONI E DEI CORRISPETTIVI.
ORARIO:
Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente, per periodi non superiori a 30 gg. all’anno, i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica agli accordi contrattuali ed economici.
AREE:
In caso di istituzione di nuove aree destinate alla sosta a pagamento dei veicoli, l’Amministrazione Comunale si impegna ad affidarne la gestione alla concessionaria, alle medesime condizioni contrattuali e con scadenze coincidenti. Gli aumenti o le diminuzioni permanenti del numero di stalli rispetto a quelli indicati nel presente capitolato (n. 560) non potranno essere superiori al 20% (quinto d’obbligo previsto dalla norma).
Nel caso di aumento permanente del numero dei posti auto rispetto alla soglia di n. 560 unità, la percentuale da riconoscere all’Amministrazione resta invariata, confermando quella prevista in sede di gara e così pure resta invariato il minimo garantito come da successivo art. 5.
La riduzione permanente del numero degli stalli rispetto alla soglia di n. 560 unità, comporterà una riduzione del minimo garantito da corrispondere all’Ente che verrà calcolato secondo la seguente formula:
N. STALLI 560 : 275.000 € = N. STALLI ESISTENTI DOPO LA RIDUZIONE : X
restando invariata la misura della percentuale sugli incassi prevista in sede di gara. OCCUPAZIONI:
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per non più di 20 (venti) giorni nell’arco di un anno, in occasione di manifestazioni pubbliche, tutte o parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna compensazione per la ditta appaltatrice.
ART. 5 – VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AL COMUNE
Il concessionario riconosce quale corrispettivo per la concessione del servizio in oggetto, una percentuale delle somme incassate nello svolgimento del servizio, così come risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara. Per somme incassate devono intendersi quelle provenienti dai parcometri, dalla vendita
delle tessere prepagate nonché dagli abbonamenti annuali e mensili. Il versamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo e non potrà essere comunque inferiore all’importo mensile del minimo garantito pari ad Euro 22.917,00 diconsi Euro ventiduemiladuecentodiciassette (risultante dal minimo garantito annuale pari ad Euro 275.000,00 diviso 12 mensilità).
In caso di ritardato pagamento, sino al 15° giorno successivo alla scadenza fissata al paragrafo precedente, si applicheranno gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore. In altri casi verrà applicato quanto stabilito dall’art. 19.
Al fine di poter permettere i debiti riscontri la ditta concessionaria dovrà rendicontare all’Ente comunale su supporti informatici o cartacei entro il 5° giorno del mese successivo le registrazioni degli incassi.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di svuotamento monete, utilizzando proprio personale ed a proprio rischio e pericolo; sarà inoltre responsabile dei valori presenti in ogni parcometro.
La ditta aggiudicataria dovrà, entro i 5 gg. del mese successivo:
– provvedere alla presentazione presso l’Ufficio Provveditorato del Comune delle strisciate di rendiconto prodotte da ciascun parcometro svuotato nel mese precedente;
– in caso di malfunzionamento di uno o più parcometri ed eventuale e susseguente contestazione da parte dell’utenza per mancato resto e/o mancata stampa del ticket di parcheggio, su richiesta del Corpo di Polizia Municipale, la ditta concessionaria dovrà provvedere entro 24 ore al conteggio degli incassi al fine di verificare la veridicità della contestazione ed inviare un rapporto scritto di risposta al medesimo Corpo di P.M..
ART. 6 – ATTIVAZIONE E DURATA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il tempo massimo previsto per l’attivazione del servizio dalla data di sottoscrizione del contratto è di n. 30 giorni lavorativi, sabato compreso.
La data di inizio del servizio dovrà essere concordata tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria.
La ditta gestirà il servizio per il periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del contratto. La ditta dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione, al termine dell’appalto, di chiedere il riscatto dei parcometri o in alternativa la rimozione di tutti gli impianti entro 30 gg. dalla data richiesta dell’Ente. Il concessionario, subentrante alla scadenza della concessione in essere, potrà eventualmente concordare con il concessionario uscente ogni diversa pattuizione per il subentro nell’utilizzo delle apparecchiature, senza alcun coinvolgimento dell’Ente negli accordi a tal fine stipulandi.
CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 – GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
La ditta aggiudicataria, oltre ad assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione del concessionario), l’ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l’adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri, qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l’introduzione di nuove monete etc. I parcometri oggetto di nuova installazione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelli sostituiti o superiori. Il tempo massimo di intervento in caso di guasto è di cinque ore dalla segnalazione o dal riscontrato malfunzionamento dei parcometri.
In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico la ditta aggiudicataria dovrà installare a sue spese, entro e non oltre le 24 ore successive alla segnalazione o al danneggiamento, un parcometro di riserva avente caratteristiche equivalenti. Il mancato rispetto del tempo massimo indicato per l’intervento comporterà l’applicazione di una penale di € 30,00 per ciascuna ora di ritardo. Qualora nel periodo di 6 mesi la ditta aggiudicataria abbia ripetutamente gestito interventi su chiamata con ritardi di oltre 2 ore rispetto al tempo massimo stabilito, il Comune di Domodossola, fermo restando l’applicazione dell’art. 19 “Penalità”, si riserva il diritto di avviare il procedimento per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.21.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri installati.
In caso di omissione documentata e ripetuta degli interventi di controllo, il Comune di Domodossola avrà diritto di avviare la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.21. La ditta aggiudicataria dovrà
assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario – periodi - arco orario di funzionamento, ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dall’Ente comunale.
La ditta aggiudicataria dovrà, durante l’esecuzione del servizio in concessione, assicurare a propria cura e spese l’eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora questo venga richiesto a seguito di ordinanze del Comune di Domodossola che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli a pagamento. A carico della ditta aggiudicataria è posto il servizio di raccolta incassi e successivo versamento al Comune.
ART. 8 – OCCUPAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA
Il Comune di Domodossola destina i parcheggi e le aree di sosta di cui all’art. 2, all’uso pubblico secondo le modalità del presente capitolato. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio stabilite dall’Ente comunale. L’uso pubblico delle aree di sosta non integra la fattispecie del deposito di veicoli né conseguentemente insorge alcun obbligo di custodia da parte del Comune.
Allo stato della vigente normativa anche di livello comunale, nessun compenso sarà riconosciuto per la sosta dei seguenti mezzi:
- veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale, dello Stato e degli Enti Locali;
- veicoli di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale n. 14;
- veicoli dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
- veicoli di proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali;
- veicoli di organizzatori e partecipanti, di volta in volta individuati, di particolari e temporanee manifestazioni, convegni, celebrazioni ed ogni altro tipo di avvenimento organizzato o patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Domodossola;
Inoltre, possono sostare i veicoli di proprietà di soggetti esercenti pubbliche funzioni o servizi, esclusivamente e limitatamente all’effettivo periodo in cui risultino adibiti, mediante atto dell’Ente/Organo di appartenenza, all’esercizio delle suddette pubbliche funzioni e/o servizi, e specificatamente:
- veicoli privati dei medici di base. I sanitari dovranno essere in possesso del numero di codice regionale attestante l’adesione al rapporto di convenzione dei medici di base;
- veicoli privati di proprietà di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, se adibiti a servizi di polizia giudiziaria;
- veicoli privati di proprietà del personale dipendente del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, che eserciti mansioni in campo sanitario;
- veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari;
- veicoli al servizio di persone invalide, con esposto apposito contrassegno.
Tali veicoli potranno sostare a titolo gratuito, per un tempo massimo definito dall’Ente comunale, previa esposizione di contrassegno identificativo della pubblica funzione/servizio rilasciati dell’Ente/Organo di appartenenza e del disco orario. L’Ente comunale si riserva di modificare con proprio atto i requisiti e l’elenco dei soggetti esentati dal pagamento o i destinatari di particolari agevolazioni e le loro modalità applicative, in conformità alla normativa vigente, previa valutazione delle esigenze rappresentate dagli Enti/Organi esercenti pubbliche funzioni o servizi.
Il Comune di Domodossola sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.
ART. 9 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI . CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Il controllo della durata della sosta avverrà mediante l’installazione e la messa in funzione, a totale carico della Ditta concessionaria, di almeno n. 34 (trentaquattro) parcometri. E’ a carico dell’appaltatore, che se ne assume la piena responsabilità, l’obbligo di dotare i dispositivi di tutte le apparecchiature degli accorgimenti necessari per la piena rispondenza alle regolamentazioni e norme di legge vigenti in materia. I parcometri da installare dovranno essere tutti dello stesso modello, dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche tecniche minime equivalenti, o superiori, a pena di esclusione.
In particolare dovranno essere forniti i certificati di esecuzione a regola d’arte degli impianti ed i requisiti essenziali di sicurezza al momento della consegna impianti e presentare idonee protezioni contro le tensioni di contatto, le sovracorrenti, i disturbi radioelettrici. Tutte le apparecchiature funzionanti a bassa tensione dovranno essere facilmente sezionabili e quindi disporre di interruttore a vista all’interno
dell’apparecchiatura, opportunamente schermato per evitare contatti accidentali o dotati di spine per isolare in maniera assoluta le apparecchiature dall’alimentazione di rete.
I parcometri dovranno inoltre avere:
- Robusta struttura portante in acciaio inox;
- Alimentazione a pannello solare;
- Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992), oltre a successive modificazioni ed integrazioni;
- Rispondenza alla normativa CE UNI EN 12414 e ss. mm. e ii. relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) ed agli agenti atmosferici, nel rispetto delle norme CEI 114/1 e delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Resistenza agli urti: indice di protezione (in base alla norma XXX XX00000);
- Protezione dagli choc elettrici: in base alla norma XXX XX00000;
- I parcometri, escluse le batterie, devono essere conformi alla direttiva Rhos (2011/65/UE);
- Essere prodotti da aziende certificate secondo le norme Europee UN EN ISO 9001-2008 ;
- Recare ben visibile l’indicazione segnaletica “P”;
- Chiusura con chiavi di sicurezza;
- Stampante dotata di taglierina auto affilante incorporata. Il biglietto dovrà essere perfettamente leggibile;
- Predisposizione per pagamento a mezzo di monete (di diverso taglio con accettazione di tutti i conii compresi tra 0,10 € e 2 € ed accettazione di franchi Svizzeri in moneta, inseribili tutti in un’unica fessura).
- Accettazione delle modalità di pagamento con tessere prepagate, dotate di micro-chip;
- Emissione di un segnale acustico durante la stampa;
- Ogni biglietto, (bilingue opzionale), deve riportare i seguenti dati:
- Identificativo parcometro di emissione;
- Numero progressivo;
- Ora e data di emissione;
- Ora e data di scadenza della sosta;
- Importo pagato;
- Indicazione di “porre il biglietto all'interno della vettura nella parte anteriore ben visibile e leggibile dall'esterno”;
- Eventuali messaggi/informazioni programmabili a piacere da parte dell’Ente;
- Il biglietto deve essere ritirato all’interno di un apposito scomparto che lo protegge dagli agenti atmosferici;
- Una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare, in caso di mancata alimentazione, i dati in qualsiasi caso di guasto;
- Avere una cassaforte monete, fissata alla struttura, contenente una cassetta raccogli monete asportabile per garantirne la sostituzione con una cassetta vuota.
- Cambio ora legale / solare in modo automatico;
- Programmazione di tariffe differenziate: una tariffa normale più due tariffe speciali;
- Display alfanumerico, impostazione multilingue (almeno quattro); retroilluminazione automatica nelle ore notturne;
- Compatibilità al sistema di trasmissione dati mediante GSM, GPRS o ADSL od altra tecnologia superiore che assicuri la trasmissione protetta e certificata dei dati, in tempo reale, all’Amministrazione comunale: ciò per consentire alla medesima di accedere liberamente in linea a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento di tutti i parcometri installati sul territorio comunale.
La Ditta dovrà presentare in sede di gara apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi, equivalenti o superiori sopra riportati.
La Ditta ha l’onere del mantenimento in funzione dei parcometri installati, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente capitolato, fino al termine previsto dalla concessione.
ART. 10 - VERIFICA E CONTROLLO
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta concessionaria. Tale controllo sarà svolto dal Corpo di Polizia Municipale, dal quale la ditta contraente dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il personale dipendente della ditta provvederà a segnalare al Corpo di Polizia Municipale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 11 – SORVEGLIANZA
La ditta aggiudicataria è tenuta alla sorveglianza delle aree di sosta a pagamento. Per garantire tale attività di sorveglianza la ditta dovrà impiegare e assumere almeno 4 ausiliari della sosta, ed inoltre, garantire la presenza quotidiana di almeno n.3 ausiliari della sosta che coprano complessivamente almeno 144 ore alla settimana, con orari anche diversificati.
La ditta aggiudicataria sottoporrà all’Ente i nominativi degli Ausiliari operanti, con gli orari di intervento: tali orari dovranno essere approvati dal Comandante della Polizia Municipale.
La selezione del personale da adibire alla mansione di ausiliario della sosta è a carico della ditta concessionaria che dovrà in ogni caso procedere, prima delle assunzioni, alla valutazione del personale con qualifica di Ausiliario della Sosta, già operante sul territorio comunale, senza che tale indicazione possa costituire elemento di valutazione per l’aggiudicazione del servizio.
Ai dipendenti della ditta saranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di ausiliario della sosta ai sensi dell’art. 17, comma 132 legge 127/1997, per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta. Gli ausiliari della sosta dovranno essere assunti ai sensi del CCNL del 20.09.1999 Settore terziario con inquadramento non inferiore al 4 livello. La ditta aggiudicataria dovrà garantire tale servizio per l’intero periodo della concessione.
Gli incaricati del servizio di cui sopra dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, con fornitura a carico della stessa ditta concessionaria, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile del Corpo di P.M. L’ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l’immagine del Comune, è tenuto a richiedere l’intervento della Polizia Municipale.
La gestione dei verbali di accertata violazione, sarà effettuata dalla Stazione Appaltante. A tal fine le copie degli avvisi di accertamento e dei verbali di accertamento dovranno essere trasmesse al Corpo di Polizia Municipale quotidianamente. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di procedere all’annullamento in autotutela degli atti di accertamento contenenti errori od omissioni tali da impedire il regolare prosieguo della procedura, previa acquisizione delle controdeduzioni e conseguente valutazione dell’operato dell’ausiliario autore dell’accertamento.
Le carenze e/o negligenze degli ausiliari saranno contestate a mezzo lettera o mail alla ditta concessionaria che dovrà provvedere immediatamente a ripristinare la regolarità del servizio e a comunicare gli eventuali provvedimenti adottati, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art.19.
ART. 12 – MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE ATTREZZATURE
Alla ditta concessionaria è fatto carico di mantenere in perfetto stato di decoro e sicurezza le aree di sosta a pagamento. Alla ditta concessionaria spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi; ugualmente dovrà provvedere al mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria. La ditta risponde altresì, per i danni procurati dall’esercizio degli impianti dalla stessa forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, la polizza assicurativa di cui all'art. 22. Il Comune resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.
Prima dell’avviamento del servizio la ditta dovrà provvedere all’integrazione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in essere, relativamente alle aree oggetto di concessione. Successivamente gli interventi manutentivi saranno effettuati dal concessionario, concordandoli di volta in volta con il Comune.
ART. 13 – INSTALLAZIONE STRUTTURE
La scelta precisa del sito ove collocare i parcometri (complessivamente almeno n. 34), in ciascuna delle zone oggetto di concessione, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di P.M., in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.
ART. 14 – RILASCIO TESSERE PREPAGATE, ABBONAMENTI ANNUALI, MENSILI E GIORNALIERI
La ditta concessionaria dovrà provvedere, con ogni costo di gestione a proprio esclusivo carico, alla fornitura di tessere ricaricabili a micro-chip, di abbonamenti annuali e di tessere mensili che verranno consegnati agli utenti dai propri ausiliari della sosta, da eventuali rivendite appartenenti od esercenti aderenti all’iniziativa e tramite uno sportello per l’utenza, gestito da personale della ditta concessionaria presso idonei locali resi disponibili allo scopo, per la durata della concessione, dal Comune di Domodossola, con oneri a carico dell’Ente. Con particolare riguardo agli abbonamenti annuali, mensili e giornalieri, in ogni caso tutti gli
abbonamenti dovranno essere rilasciati con sistemi di originale e matrice tali da consentire la precisa e tempestiva rendicontazione all’Amministrazione comunale e da impedire la loro falsificazione o alterazione. Con cadenza non superiore a quella mensile dovranno essere rendicontati all’Ente tutti i movimenti riguardanti le tessere e gli abbonamenti rilasciati.
CAPO III- NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 15 - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHI-OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza, assumendo a proprio carico esclusivo tutti gli oneri relativi. La ditta concessionaria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune di Domodossola comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede all’applicazione delle penali previste all’art.19.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA CONCESSIONARIA
Sarà obbligo della ditta concessionaria di adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Xxxxxxxxxxx, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza sulla fornitura del servizio e che resterà a carico della ditta concessionaria il completo risarcimento dei danni predetti.
Il concessionario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, il concessionario risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo del controllo.
E’ fatto dunque obbligo al concessionario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
Il concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite dall’Amministrazione.
ART. 17 - ASSICURAZIONE
La ditta concessionaria dovrà essere in possesso, per tutto il periodo di valenza della concessione, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del servizio.
La ditta concessionaria dovrà inoltre sottoscrivere una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale pari (o superiore) a €1.000.000,00 = (Euro un milione) estesa al Comune di Domodossola.
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il subappalto è vietato.
È fatto altresì divieto alla Ditta aggiudicataria di cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
ART. 19 - PENALITA'
Salvo quanto stabilito all’art. 7 del presente capitolato, nel caso in cui i servizi richiesti, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto, sarà applicata una penale così suddivisa:
• Nel caso in cui la ditta concessionaria non rispetti quanto dichiarato in sede di gara relativamente ai termini di avviamento del servizio sarà applicata una sanzione di € 1.500,00 (Euro millecinquecento) al giorno, per ogni giorno di ritardo, con un massimo di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento) pari a 7 giorni di ritardo.
• L’Amministrazione Comunale, verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento dei servizi da parte del concessionario o da parte degli ausiliari della sosta da questo individuati, ha facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale da €. 500,00 (Euro cinquecento) a € 1.000,00 (Euro mille) in base alla gravità della violazione, nonché di ordinare e far eseguire d’ufficio le attività nel modo che riterrà più opportuno, ed a spese dell’ aggiudicatario. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa anche a mezzo mail), alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le controdeduzioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa concessionaria del servizio anche a mezzo mail. L’ammontare della penale verrà trattenuto sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata dalla ditta concessionaria per la parte mancante.
ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario originario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata per la parte mancante.
ART. 21 – RISOLUZIONE
Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati a carico della ditta concessionaria e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione comunale provvede a contestare l’inadempimento, dando, se del caso, alla ditta esecutrice termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che la ditta esecutrice abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Domodossola dà atto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Il contratto può essere altresì risolto:
- in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria;
- mancato versamento del corrispettivo per la gestione del servizio nei termini stabiliti di due o più mensilità consecutive;
- qualora nel corso dell’attività di vigilanza operata dall’Ente dovesse emergere la volontaria alterazione dei dati economici degli incassi complessivi dei parcometri, in danno dell’Amministrazione;
- per mancata o scarsa manutenzione delle apparecchiature, del decoro delle aree, per mancata o incompleta realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale prevista;
- per mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune di Domodossola procede all’incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura di gara, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.
La ditta esecutrice resta comunque tenuta, su richiesta dell’Amministrazione comunale, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del subentro del nuovo esecutore.
In caso di risoluzione del contratto è facoltà del Comune di Domodossola affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 22 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà assumere il servizio secondo quanto stabilito dall’art.6 entro 30 gg. lavorativi (sabato compreso) dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, nei modi e nei termini stabiliti dal disciplinare di gara (art.10).
L’aggiudicatario dovrà stipulare la polizza assicurativa, prevista dall’art.17 del presente Capitolato. L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto, in forma pubblica amministrativa, nel giorno e nell’ora che verranno comunicati, con l’accollo di tutte le spese inerenti e conseguenti.
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Domodossola si riserva, in caso di fallimento del concessionario o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di provvedere ai sensi dell’art.140 del D. Lgs. 163/2006 e xx.xx. e ii.; E’ esclusa la competenza arbitrale: Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Verbania.
I dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e xx.xx. e ii., per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la ditta concessionaria avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero essere emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.
La ditta concessionaria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento, nell’ambito delle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, comunicherà a mezzo mail alla ditta concessionaria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.