CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Direttore generale
Dott.ssa Xxxxxx XXXXX
Area affari tecnici e negoziali
Xxxx. Xxxxxx XX XXXXX
Servizio gare e assicurazioni
Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXX
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura per l'affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L:
n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L: n. 120/2020, del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) presso
l'Università degli Studi di Foggia (S01/2023).
CIG: ZDE39D5729.
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO 3
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 3
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3
ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 7 - OBBLIGHI CONTRATTUALI 6
ART. 8 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. 7 ART. 9 - PENALITÀ 7
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 8 ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE 8
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 9
ART. 14 – RECESSO 9
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI 10
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 10
ART. 17 - FORO COMPETENTE 10
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 10
ART. 19 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 10
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto il servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio), consistente nell’individuare per l’Università di Foggia prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio ha durata di anni cinque (5) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Dalla data di decorrenza del servizio il Broker deve assicurare la gestione del programma assicurativo dell'Università. Il Broker aggiudicatario deve collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
Alla scadenza naturale del contratto, il Broker aggiudicatario deve porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.
In caso di scadenza anticipata del contratto, il Broker aggiudicatario si impegna, su richiesta dell'Università, ad assicurare la prosecuzione dell'attività per non oltre 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 38.334,25, imposte e tasse escluse, fatte salve le regolazioni premio quando dovute.
Il valore meramente presuntivo dell’appalto è stimato ai soli fini della determinazione della base d’asta, della cauzione e del CIG e non è vincolante per l’Università, in quanto l’importo sarà determinato dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi.
Il predetto compenso è a totale carico dell'Assicuratore tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.
II servizio oggetto del presente appalto non comporta per l'Università alcun onere diretto né presente né futuro per compensi o eventuali rimborsi.
Nessun compenso, inoltre, può essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker aggiudicatario abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker aggiudicatario.
L'Università non risponde in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker aggiudicatario.
Gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite nel presente capitolato.
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Università degli Studi di Foggia ha individuato nella figura della Xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxx, Responsabile dell’Area Affari Tecnici e Negoziali, il Responsabile del procedimento, che rappresenta a tutti gli effetti l'Amministrazione stessa nei confronti dell'Appaltatore (tel. 0000.000000 – e.mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx)
ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Broker aggiudicatario, con i propri mezzi e la propria organizzazione, deve assicurare attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo dell'Università degli Studi di Foggia.
Si elencano di seguito le attività di minima che il Broker deve svolgere:
I. Analisi dei rischi in capo all'Università degli Studi di Foggia.
È compito del Broker individuare i rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento;
2. Predisposizione di uno specifico programma assicurativo
Entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data di decorrenza dell'appalto, il Broker aggiudicatario deve presentare uno specifico programma assicurativo aderente alle esigenze dell'Università, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:
- analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- studio delle innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, C.C.N.L.;
- nuove proposte del mercato assicurativo.
3. Costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Università.
Al fine di usufruire di un’efficace programma assicurativo, che consenta l'equilibrio di costi, il Broker aggiudicatario deve predisporre gli aggiornamenti e/o le modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Università espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker aggiudicatario:
- di predisporre annualmente specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
- l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere;
- di proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, con specifica anche dei tempi e delle procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti devono essere prodotti saranno dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o concordati nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dall'Università;
- proposte di disdetta o modifica di polizze nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo. Tali proposte devono essere comunicate dal Broker all’Università con congruo anticipo, allo scopo di consentire all’Università stessa di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.
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4. Redazione dei capitolati speciali.
È compito del Broker aggiudicatario occuparsi della redazione dei capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie, offrire assistenza tecnica nella predisposizione dei documenti di gara e assistenza nelle procedure di gara (controlli di conformità, di economicità e di congruità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara; predisposizione di relazioni con l’individuazione dei contenuti delle offerte nonché delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo) e nella successiva fase contrattuale.
5. Assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi.
Tale attività, che riguarda anche le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consiste in:
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
- controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
- pagamento dei premi assicurativi.
L'Università provvede alla liquidazione dei premi al Broker aggiudicatario del servizio, previa indicazione da parte dello stesso, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. Il Broker provvede a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e a inviare alla Università gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. L’ordinativo di pagamento emesso a favore del Broker aggiudicatario ha effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.
6. Gestione sinistri attivi e passivi.
Tale attività consistente in :
1. assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri secondo le seguenti modalità:
- l'Università ha l'obbligo di trasmettere al Broker, entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica a mezzo PEC;
- il Broker, attraverso l'ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero al sinistro e lo comunicherà all'Ufficio competente dell'Università entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione;
- il Broker al fine della definizione della pratica in tempi brevi, invierà le successive comunicazioni direttamente agli interessati o alle strutture di appartenenza scrivendo per conoscenza all'Ufficio competente dell'Università;
- i diretti interessati, dopo l'apertura del sinistro, invieranno le successive certificazioni direttamente al Broker;
- il Broker si impegna a comunicare entro il termine di giorni 60 (sessanta) all'Ufficio competente il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia;
- il Broker si impegna a inviare alle Compagnie di Assicurazione gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;
- il Broker si impegna, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, a intrattenere rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l'evento dannoso) sia con le Compagnie e i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da addivenire rapidamente a un'esauriente definizione dell'istruttoria e ad una soddisfacente proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;
2. relazione annuale sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredata da valutazioni tecniche e da proposte. Tale relazione è corredata da una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine. In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker aggiudicatario si impegna a esprimere e formalizzare una propria valutazione in merito, oltre a trasmettere ogni documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Università per la liquidazione del danneggiato. In merito alla gestione dei sinistri attivi, è facoltà dell’Università avvalersi dell'opera del Broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente.
7. Formazione ed aggiornamento del personale universitario.
Tale attività, da svolgersi almeno tre volte per l'intera durata dell'appalto, ha per oggetto le problematiche assicurative connesse all'attività dell'Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Inoltre, è chiesto al Broker aggiudicatario la disponibilità di incontri a richiesta dell'Università per l'intera durata dell'appalto
8. Assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che saranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi assicurativi.
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per l'espletamento del servizio il Broker aggiudicatario deve avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento del servizio.
All'avvio del servizio il Broker deve designare il Referente del Servizio, in possesso di adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso.
Il Referente del servizio deve essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito dal D.Igs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006.
Il Referente risponde per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa dell'Università.
II Referente deve, inoltre, garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità di reperibilità da parte degli uffici dell'Università anche in caso di urgenza; il Referente del Servizio deve recarsi presso gli uffici dell'Università tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.
Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto con analoga esperienza e professionalità.
Il Broker aggiudicatario deve dedicare allo svolgimento del servizio stesso lo staff di interfaccia con gli uffici universitari, costituito da personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Università.
L'Università, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell'offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere e ottenere dal Broker l'adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
Lo staff di interfaccia deve operare in stretta collaborazione con gli uffici dell'Università.
In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker aggiudicatario è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali.
Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c. c. (clausola risolutiva espressa) dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.
ART. 7 - OBBLIGHI CONTRATTUALI
II Broker aggiudicatario deve svolgere il servizio nell'interesse dell'Università e in conformità, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Il Broker aggiudicatario deve garantire la fattibilità del servizio così come sopra descritto, in ogni sua fase, e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Università in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità del medesimo in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.
Il Broker aggiudicatario deve osservare tutte le indicazioni e le richieste dell'Università, secondo criteri di diligenza professionale e deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione può essere eseguita dal Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.
La sottoscrizione delle polizze, la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Università, pur venendo effettuate tramite il Broker aggiudicatario.
Il Broker aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Università, né è autorizzato a impegnare in alcun modo l'Università stessa se non previa esplicita autorizzazione.
In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'Università procede a darne comunicazione a mezzo PEC, al Responsabile del Servizio, che può far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Se entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione il Broker non recepisce quanto rilevato, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c. c., clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta.
L'Università si impegna a:
- fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker aggiudicatario;
- inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento di coperture assicurative la provvigione che dovrà essere versata al Broker dalle Compagnie di Assicurazione;
- comunicare alle Compagnie di Assicurazione, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al Xxxxxx, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti i medesimi contratti per conto dell'Università.
Restano di esclusiva competenza dell'Università:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.
L'Università si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le variazioni che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività dell'Università stessa. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto. L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker aggiudicatario dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.
L'Università rimane del pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker aggiudicatario e le Compagnie di Assicurazione per effetto del presente appalto.
ART. 8 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a sottoscrivere, modificare o integrare all'Università per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento del servizio e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il Broker aggiudicatario, è altresì responsabile della mancata segnalazione tempestiva della necessità di provvedere alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'Università.
L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori e omissioni commessi dal Broker aggiudicatario nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
Prima della stipulazione del contratto, il Broker aggiudicatario deve produrre copia conforme all'originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale ex art. 110, comma 3, D.Igs. 209/2005, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.
ART. 9 - PENALITÀ
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato comporta l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in sede di gara.
Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza, la predetta penale è applicata sino a quando i servizi non inizieranno a essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato.
Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, l'Università, a mezzo PEC, intimerà al Broker aggiudicatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato; le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione.
L'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.
L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il Broker aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del Codice.
Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l’applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.
Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l’Università si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio a spese del Broker aggiudicatario, in caso
di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nella offerta presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.
L'Università si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'ari 1456 c.c., a tutto rischio e danno del Broker aggiudicatario nei seguenti casi:
- cancellazione dall'albo dei mediatori di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- verificarsi di inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente capitolato e che si protraggano per oltre 30 giorni;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento;
- in caso di constatata applicazione di n.3 penali oppure nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore del contratto, con conseguente esecuzione del servizio in danno del Fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
La risoluzione anticipata del contratto comporta l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste e il risarcimento dei danni conseguenti.
In caso di risoluzione del contratto, il Broker aggiudicatario deve fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 110 del D Lgs. 50/2016 e s. m. i., l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna a versarli all'Assicuratore, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con l'Assicuratore stesso.
Il pagamento effettuato ha valore liberatorio per l’Università. Pertanto non sono imputabili all'Università eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker aggiudicatario alle Compagnie di Assicurazioni.
Il Broker provvedersi alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE
L’Impresa Aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (cfr. art.103 comma 1 del Codice).
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria (cfr. art.103 comma 1 del Codice).
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi
dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell'appalto (cfr. art.103 comma 2 del Codice).
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, art.103 del Codice, determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art.103 comma 3 del Codice).
La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. art.103 comma 4 del Codice).
Ai sensi dell’art.103 comma 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (attualmente D.M. n.31 del 19 gennaio 2018).
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' assolutamente vietata, salvo risarcimento di ogni danno e spese della Stazione appaltante, la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto.
Non è consentito il subappalto attesa la specificità del servizio.
ART. 14 – RECESSO
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 8 della L.R. n. 20 del 09.12.2002, L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1373 commi 1 e 2 c.c., con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
2. L’Università recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all’art.92 comma 4 D. Lgs. n.159/2011 (elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa).
3. L’Università recede, altresì, dal contratto nella fattispecie di cui all’art.88 comma 4-ter D.Lgs. n.159/2011 (sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs.). In quest’ultima ipotesi di recesso, L’Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art.110 commi1-2 del Codice).
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012, L’Amministrazione Contraente ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. -ai sensi dell’art.26 comma 1 della L. n.488/199- per la fornitura dei servizi oggetto del presente capitolato, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art.26 comma 3 della L. n.488/1999.
5. L’Università ha, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto se si concretizza la fattispecie di cui all’art.15 comma 13 lett. b) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012 (Decreto Spending Review).
6. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.21 della L.R. n. 37 del 1.08.2014, L’Università ha, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia. Non si fa luogo al recesso ove
l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
7. Ai sensi dell’art.48 comma 17 del Codice, salvo quanto previsto dall’articolo 110 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal suddetto codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’Università deve recedere dal contratto.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione Contraente può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite (art.109 comma 1 del Codice).
9. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Università prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture (art.109 comma 3 del Codice).
10. In ogni caso L’Amministrazione Contraente potrà procedere al recesso dal contratto in tutte le ipotesi - anche sopravvenute - previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali anche se non espressamente elencate.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, nonché ogni altra accessoria e conseguente al contratto.
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Broker aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali della Stazione appaltante dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati, quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto.
Il Broker aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione delle attività previste dal capitolato tecnico, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Foggia.
ART. 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, e richiamati all’art.23 del Disciplinare di gara, nonché quelli previsti da disposizioni interpretative dell’X.X.XX. ex Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017].
ART. 19 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.
m. i., dalla normativa di settore D.Lgs. 209/2005 e s. m. i., dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e s. m. i., dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile, nelle parti compatibili.
Firmato digitalmente da: XXXXXX XX XXXXX Data: 13/02/2023 13:37:39