ACCORDO DI RISERVATEZZA
rev. dicembre 2020
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Con il presente Accordo di riservatezza (di seguito più brevemente Accordo)
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale, con sede a Padova in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0/x, C.F. 80006480281, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito indicata come Università)
e
l’Azienda/Ente ………………………………………………………………………………….., con sede a ………………………………………. in via ………………………………………. n. …..….
C.F. ……………………….., legalmente rappresentata da (Indicare qualifica, nome e cognome)……………………………………………………, (di seguito indicata come Azienda/Ente)
Di seguito Università e Azienda/Ente detti anche singolarmente la Parte e collettivamente le Parti
PREMESSO CHE:
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale e l’Azienda/Ente ……………………………………. hanno stipulato un contratto relativo al progetto di ricerca “……………..……………….…..” (di seguito indicato come il Progetto);
tale Progetto riguarda …………………………………………………………. ed ha per obiettivo …………………………………………………………………………………………;
lo sviluppo del Progetto richiederà lo scambio tra le Parti di informazioni, dati e conoscenze, che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel contratto di ricerca;
Ciascuna delle Parti dichiara di essere proprietaria o licenziataria delle Informazioni e di essere legittimata a rivelarle alla Parte Ricevente in quanto non assoggettata ad alcun vincolo di riservatezza nei confronti di terzi;
xx) Università in particolare è proprietaria i) dei diritti di proprietà intellettuale su un metodo innovativo per ____ ii) delle corrispondenti domande di brevetto xxx; iii) del know-how collegato (tali elementi elencati sono nel proseguo definiti la Tecnologia)
xxx) la Tecnologia ha grande valore nel campo del ______
[ciascuna delle Parti fornisce in allegato (All.1 e 2 “Informazioni riservate”) la descrizione delle Informazioni che intende rivelare e dello scopo per cui vengono rivelate alla Parte Ricevente;] OPPURE [le Parti descriveranno nel verbale che verrà redatto ad ogni riunione le Informazioni che rivelano e lo scopo per cui vengono rivelate alla Parte Ricevente;]
lo scambio e l’utilizzo di tali Informazioni, dati e conoscenze richiede adeguate forme di protezione a garanzia della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità nonché della tutela delle politiche commerciali e delle attività di ricerca delle Parti;
le Informazioni, i dati e le conoscenze predette possono riferirsi anche a processi produttivi e prodotti dell’Azienda/Ente come pure a ricerche e prodotti dell’Università, la cui divulgazione non può in alcun modo essere di pregiudizio all’attività e agli interessi, anche economici, dell’Azienda/Ente e dell’Università;
le Informazioni fornite rivestono un importante valore economico per la Parte Rivelante e la Parte Ricevente riconosce che la violazione di questo Accordo causerà alla Parte Rivelante danno irreparabile;
a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza tra le Parti del presente Accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Oggetto
2.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle Informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli articoli seguenti, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in Premessa.
2.2 Il presente Accordo sostituisce qualsiasi precedente accordo scritto o orale intervenuto tra le Parti in relazione allo stesso oggetto.
3. Definizioni
Parte Rivelante: Parte titolare di Informazioni di cui può legittimamente disporre e che rivela alla controparte nell’ambito del presente Accordo;
Parte Ricevente: Parte che riceve le Informazioni fornite dalla Parte Rivelante e che è obbligata a rispettare gli obblighi di cui al presente Accordo;
Terza Parte: qualsiasi soggetto diverso dalle Parti contraenti del presente Accordo;
Informazioni Riservate o Informazione/i: informazioni fornite dalla Parte Rivelante alla Parte Ricevente conformemente a quanto previsto all’art.4 del presente Accordo.
4. Informazioni Riservate
4.1 Ai fini del presente Accordo si intendono per “Informazioni Riservate” o “Informazioni” tutte le informazioni quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni, domande di brevetto o altro titolo di proprietà industriale relative alla Tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici oggetto, codici sorgente, codici eseguibili - registrati e non - di titolarità o in possesso della Parte Rivelante e comunicate, ai fini del presente Accordo, alla Parte Ricevente o comunque trasmesse da una Parte all’altra che al tempo della trasmissione siano identificate come di natura riservata.
4.2 La natura riservata delle Informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell’apposita dicitura “RISERVATO” o “CONFIDENZIALE”, onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l’immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.
Le Informazioni Riservate che siano trasmesse oralmente, potranno essere protette da questo Accordo soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l’apposita dicitura “RISERVATO” o “CONFIDENZIALE” non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.
4.3 Il termine “riservato” o “CONFIDENZIALE” non può essere associato a informazioni, dati e conoscenze:
di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla Parte Ricevente, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte Ricevente;
la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità;
già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione, a condizione che la Parte Xxxxxxxxx possa provare di esserne già legittimamente in possesso al momento della ricezione;
sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte;
che siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Rivelante.
4.4 Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati nelle premesse.
5. Obblighi di riservatezza
5.1 Alle Parte Ricevente è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate a soggetti che non siano autorizzati. In Particolare, la Parte Ricevente si impegna a non rivelare a Terze Parti le Informazioni Riservate senza il previo consenso scritto della Parte Rivelante. Nel caso in cui la Parte Rivelante autorizzi la rivelazione, la Parte Ricevente dovrà far previamente sottoscrivere alla Terza Parte la dichiarazione di cui all’art.6.1.
5.2 La Ricevente Parte assume in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi di riservatezza da parte di qualsiasi soggetto ad essa collegato o da Terze Parti alle quali abbia fornito le Informazioni Riservate.
5.3 Tali Informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di ricerca, [previste dallo specifico contratto di cui in premessa oppure previste dal presente Accordo] e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alla Parte Rivelante.
5.4 La Parte Ricevente si impegna a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
La
Parte ricevente inoltre si impegna a non utilizzare le Informazioni
Riservate per sviluppare o commercializzare, direttamente o
indirettamente, a proprio favore o a favore di terzi, la Tecnologia o
qualsiasi altra nuova tecnologia tecnica
basata sulla Tecnologia e/o sul Progetto in qualunque modo
diverso da quanto convenuto espressamente e per iscritto dalle Parti.
5.5 Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.
6. Responsabile
6.1 Ciascuna Parte individua nella propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni Riservate (Responsabile) la quale dovrà far sottoscrivere a tutti i componenti del gruppo di ricerca e agli altri soggetti autorizzati a ricevere tali Informazioni una dichiarazione con la quale gli stessi si assumono gli stessi obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente Accordo.
6.2 Le persone Responsabili del trattamento di cui sopra sono:
- per l’Università il Responsabile Scientifico, prof. xxxxx;
- per l’Azienda/Ente il ……………………………
7. Misure di sicurezza
7.1 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le Informazioni Riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
7.2 Le Parti trattano i dati personali unicamente in base alle istruzioni ricevute dai rispettivi titolari del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.
8. Proprietà intellettuale
Nel rendere esecutivo questo Accordo ciascuna Parte Xxxxxxxxx riconosce che la Parte Rivelante è la proprietaria e/o licenziataria delle Informazioni Riservate che rivela. Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d’uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Rivelante che rimangono, pertanto, di proprietà di quest’ultima.
9. Limitazione di responsabilità
Le Informazioni Riservate soggette al presente Accordo sono rese disponibili "come tali" e nessuna garanzia di alcun tipo è concessa esplicitamente o implicitamente in relazione alla qualità di tali informazioni in particolare in relazione alla loro applicabilità per qualsiasi scopo, la non violazione di diritti di terzi, l’accuratezza, completezza o correttezza.
10. Durata
Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente Accordo fino a (xx anni o fino a 5 anni) dopo il termine del contratto di ricerca di cui in Premessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’Accordo di riservatezza stesso da concordare in seguito tra le Parti per iscritto e prima dello scadere del termine suindicato.
11. Restituzione delle Informazioni Riservate
11.1 In qualunque momento e nel caso di scioglimento dell’Accordo per qualsiasi motivo, su richiesta della Parte Rivelante, la Parte Ricevente dovrà tempestivamente riconsegnare tutte le Informazioni Riservate fornite dalla Parte Rivelante nell’ambito di questo Accordo di Riservatezza, incluso ogni materiale scritto, fotografie, modelli, campioni, composti e qualsivoglia altra Informazione resa disponibile, inclusi dati e documenti sviluppati indipendentemente dalla Parte Ricevente sulla base delle Informazioni Riservate come ad esempio analisi, composizioni, studi, metodi, disegni, layout ecc.
11.2 La Parte Ricevente non può conservare copia delle Informazioni della Parte Rivelante o vantare alcun diritto su tali Informazioni, né conservare copie di o vantare alcun diritto sui dati o documenti sviluppati autonomamente dalla Parte Ricevente stessa utilizzando le Informazioni Riservate.
Tutte le Informazioni Riservate, originali o in copia, oltre a dati e documenti sviluppati autonomamente dalla Parte Ricevente dalle Informazioni Riservate sono di esclusiva proprietà della Parte Rivelante.
12. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
12.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
12.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.
13. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente Accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
- per l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Ingegneria Industriale
Settore Ricerca e Terza Missione: xxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx;
PEC: xxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx
Prof./Prof.ssa (nome e cognome Responsabile scientifico): [indirizzo mail]………………………….
- per l’Azienda /Ente ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse e che pertanto risultano inapplicabili gli artt. 1341 e 1342 del C.C.
Le Parti sottoscrivono questo Accordo di riservatezza attraverso i loro legali rappresentanti.
Per l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Industriale
Il Direttore, Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
DATA:
FIRMA:
il responsabile scientifico per accettazione e assunzione delle obbligazioni a suo carico
FIRMA
Per l’azienda/ente.
DATA:
FIRMA:
(a discrezione dell’azienda) il responsabile del trattamento dei dati per accettazione e assunzione delle obbligazioni a suo carico
FIRMA