POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
La presente polizza è stipulata tra
Società Assicuratrice Agenzia di
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
P.ZZA F.LLI CERVI 7
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO P.I.:00212680037
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.04.2018
Alle ore 24.00 del : 31.12.2020
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
CIG
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Recesso a seguito di sinistro
Art.6 Modifiche dell’assicurazione
Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.8 Oneri fiscali
Art.9 Foro competente
Art.10 Interpretazione del contratto Art.11 Ispezione delle cose assicurate
Art.12 Assicurazione per conto di chi spetta Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola broker
Art.17 Art.18 Art.19
Tracciabilità dei flussi finanziazri Clausola Risolutiva espressa Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Forma di copertura
Art.2 Oggetto della copertura
Art.3 Esclusioni
Art.4 Art.5
Enti esclusi
Delimitazioni di garanzia
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Spese di demolizione e sgombero Art.2 Perdita pigioni
Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti Art.4 Spese peritali
Art.5 Ricorso terzi
Art.6 Rottura di vetri e cristalli
Art.7 Fenomeno elettrico
Art.8 Maggiori costi
Art.9 Furto, rapina estorsione di valori
Art.10 Furto, rapina estorsione del contenuto Art.11 Portavalori
Art.12 Differenziale Storico-Artistico Art.13 Neve e ghiaccio
Art.14 Gelo
Art.15 Ricostruzione archivi – dati – programmi
Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art. 20
Art. 21
Art. 22
Impianti ed apparecchi installati sui veicoli Impiego mobile
Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche Cedimento, franamento e smottamento del terreno Parchi – aree a verde
Merci in refrigerazione
Precisazione per imposta sul valore aggiunto
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art.8 Leeway Clause
Art.9 Limite massimo di indennizzo Art.10 Pagamento dell’indennizzo
Art.11 Indennizzo separato per ciascuna partita Art.12 Rinuncia al diritto di surroga
Art.13 Anticipo indennizzi
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali : | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero : | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto : | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle |
Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. | |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti antintrusione, impianti di segnalazione, impianti di telesorveglianza, impianti antincendio, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché qualsiasi altro impianto tecnologico a servizio e/o completamento del fabbricato siano essi interni o esterni al medesimo. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. S’intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando, pannelli d’informazione e quant’altro a completamento e servizio delle reti stesse. |
Dipendenti: | Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
Contenuto : | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e |
manovra ad essi connesse, attrezzature elettroniche in genere ed apparecchi ad impiego mobile, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Rientrano nella presente definizione altresì i veicoli in genere esclusi quelli iscritti al P.R.A. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, opere d’arte in genere, archivi, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti e pannelli fotovoltaici e solari; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". | |
Valori : | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. |
Opere d’Arte : | Per opere d’arte s’intendono : • Sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. |
n.42/2004). | |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Attrezzature elettroniche: | • Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, ripetitori, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • Apparecchiature per video-sorveglianza e sorveglianza stradale anche se all’esterno per naturale destinazione • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte. |
Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Dati: | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Fenomeno Elettrico: | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta |
(sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. | |
Aree a verde: | Piante e culture floreali, arredo urbano e attrezzature di parchi e giardini. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S’intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER/ALER/ACER/IACP, Enti pubblici in genere, comune e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate quali, ed esempio, Enel, , ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti. A tal fine la mera copertura “Rischio locativo” non sarà considerata come copertura assicurativa alternativa alla presente. A tal fine la mera copertura “Rischio locativo” non sarà considerata come copertura assicurativa alternativa alla presente
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova
assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.
Il Contraente , a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verrà rimborsato al Contraente la parte di premio versato e non goduto al netto delle relative imposte.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuro del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art.8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.10- Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.16 – Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%
Art.17- Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare
riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Xxxx relativo al presente contratto è …………………
Art.18- Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’Art. 16 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori o il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Forma di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.2).
Art.2 – Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e , da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art.3 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :
1) verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
c) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente nonché quelli derivanti da movimentazioni all’interno di tali fabbricati;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2) causati da o dovuti a :
a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni salvo che questi siano stati provocati da eventi non esclusi dalla presente polizza;
c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
d) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
e) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all’art.2 Sez.1;
f) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
h) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
i) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri.
j) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione;
k) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”
l) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
m) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
n) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
o) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia “Maggiori Costi”.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.4 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Le opere d’arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
Art 5 – delimitazioni di Garanzia
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo - intendendosi per “ atto di terrorismo” qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte – atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza comunale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 3 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
- enti posti all’aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all’aperto per loro natura destinazione;
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;
- convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza. Si intendono esclusi i danni subiti da gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali :
- enti posti all’aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all’aperto per loro natura o destinazione;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione sugli enti assicurati;
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art.2 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.4 – Spese peritali
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.5 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.6 – Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”. Si precisa che per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione.
Art.7 – Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.8 – Maggiori costi
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l’Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali alternativi;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature , macchinari e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• prestazioni di servizi da terzi
• lavoro straordinario, notturno, festivo del personale
• applicazione di metodi di lavoro alternativi
• ecc.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
La garanzia è operante anche per il furto con destrezza con il limite per sinistro e per periodo assicurativo nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento del contenuto dei fabbricati assicurati con la presente polizza o di parti dei fabbricati medesimi causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi (compresi i manufatti all’esterno dei fabbricati) causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili) accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:
- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunio, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente all’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle struttura dei serramenti.
Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
Limitatamente agli uffici ed agli altri locali aperti al pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purchè negli stessi vi sia la costante presenza di persone.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti, o il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, o su enti al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza, sarà liquidato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5.
Relativamente ai Valori il furto è coperto per il 100% del loro valore, salvo quanto previsto per la rapina, alla condizione che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa, cassaforte od altri idonei mezzi di custodia. Diversamente si applicherà il disposto del comma precedente (scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo della franchigia frontale indicata nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 ). Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
La garanzia è inoltre valida per il furto di:
- i “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all’aperto per destinazione d’uso;
- i “Beni mobili - Contenuto (escluso Valori)” posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse. La presente estensione opera nei limiti di quanto indicato alla sez. 6) art 2.
La garanzia è altresì estesa al furto con destrezza nell'interno dei locali, semprechè il fatto sia stato riscontrato e denunciato nella medesima giornata. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce “Furto con destrezza”.
Art.11 – Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti
di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere .
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art.12 – Differenziale storico-artistico
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.13 – Neve e ghiaccio
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve e ghiaccio”.
Art.14 – Gelo
Premesso che la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro, la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.15 – Ricostruzione archivi - dati - programmi
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti agli archivi assicurati, su qualsiasi tipo di supporto siano gli stessi realizzati, la Società risponde del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e o di restauro, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta e il riacquisto di supporti informatici fissi o mobili, sostenuti per la ricostruzione degli archivi e dei dati distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
La Società indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti causati da un evento accidentale non espressamente escluso. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi – dati programmi”.
Si precisa altresì che si intende operante – nei limiti di quanto indicato alla sezione 6) art 2.
– virus informatici – anche per perdite e/o danni dovuti alla presenza di “Virus”, sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
Art. 16 - Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta I'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art. 2 sezione 6 sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".
Art. 17 - Impiego mobile
Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante I'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla
prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Impiego mobile".
Art. 18 - Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche
A deroga dell’Art. 3 comma 2) sezione 3 Esclusioni, lett. d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero nei beni compresi nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" causati da guasti meccanici ed elettrici.
Art. 19 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 2 della sezione 6 sotto la voce “Cedimento, franamento, smottamento del terreno“.
Art .20- Parchi - Aree a verde
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati alla Partita di polizza “Parchi - aree a verde (piante, giochi, arredi urbani).
Relativamente alle piante, l’assicurazione di cui al presente punto si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.
Sono esclusi da ogni indennizzo i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all’altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la produzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei parchi.
Sono altresì esclusi dall’indennizzo i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse impedire il taglio nell’anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell’annata.
La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro dei Parchi, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine.
L’eventuale “carbonizzazione” effettuata nei parchi dovrà essere fatta nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio con l’obbligo di lasciare attorno alle carbonaie uno spazio largo non meno di 10 metri, pulito e raso di erbe, di cespugli e di rifiuti provenienti dalla potatura.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell’art. 1 della sezione 5 sotto la voce “Parchi - aree a verde“.
Art. 21 - Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti I'impianto stesso.
La garanzia e prestata can i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'art.1 sezione 5 sotto la voce "Merci in refrigerazione".
Art. 22 -precisazione per l'imposta sul valore aggiunto
In caso di danno l’I.V.A. relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l’I.V.A. stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve :
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.;
b) darne avviso al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 Cod. Civ.;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ..
L’Assicurato deve altresì:
c) solo per i sinistri di incendio o di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, l’Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell’attività;
e) trascorsi 30 giorni dalla denuncia, se il perito dell’Assicuratore non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettere a disposizione i suoi registri, conti fatture o altra documentazione strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l’Assicurato, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro;
h) denunciare tempestivamente eventuali titoli di credito anche al debitore colpiti dal sinistro, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione.
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.3 – lettera
b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui ai numeri 3) e 4) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente
interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
• per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per
d) equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
h) per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei
residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Qualora a causa di un medesimo evento risultassero attivate due o più diverse garanzie di cui alla presente polizza si conviene che per ciascuna garanzia verrà applicato il relativo limite, qualora previsto, ma verrà applicata, al cumulo delle garanzie, solo una franchigia identificata sin d’ora nella più elevata. L’eventuale scoperto, viceversa, verrà applicato ad ogni singola garanzia.
Parimenti, qualora un medesimo evento danneggiasse beni situati in ubicazioni diverse si conviene che, fermo il limite fissato per la garanzia, verrà applicato una sola franchigia salvo se diversamente specificato.
Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €. 15.000,00.=.
Art.8 – Xxxxxx Xxxxxx
I capitali previsti in garanzia alla partita fabbricati e contenuto vengono indicati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risultassero in aumento, fino ad un massimo del 30% delle rispettive partite. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società si impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale pari al 30% delle partite 1 e 2, per cui il disposto dell’art. 7 troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così migliorato. Il contraente o l’assicurato si impegna a comunicare entro 120 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che - se rientranti nel suindicato limite del 30% - verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova
annualità assicurativa. Il contraente si impegna inoltre a pagare il conguaglio del premio, che verrà applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza.
Eventuali aumenti eccedenti il limite del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell’atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare. Qualora il Contraente o assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade a far tempo dalle ore 24 del 30° giorno anzidetto fermo restando il diritto della Società di incassare il relativo premio.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.12 – Rinuncia all’azione di surroga
A parziale deroga dell’art.1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo
sempre il caso di dolo, e purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
Art.13 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 70% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00)
Le constatazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non potrà mai essere superiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1 | Fabbricati | 21.000.000,00 | €..= | |
Fabbricati assoggettati alla legge 1089/1939 e al D.LGS 490/99 | 0 | |||
2 | Contenuto (pra) | 700.000,00 | €..= | |
3 | Parchi – Aree a verde (p.r.a) | 20.000,00 | ||
4 | Ricorso terzi | 2.000.000,00 | €..= | |
5 | Spese di demolizione e sgombero a P.R.A. | 250.000,00 | €..= | |
Totale | € 23.970.000,00 | €.0,00.= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | 0.= |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a € 8.000.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa, e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi qui di seguito riportati, si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 6 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per anno assicurativo | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.2 Sez.4) | Massimo 20% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 | € 50.000,00.= per anno assicurativo | Nessuno |
Sez.4) | ||
Spese peritali (Art.4 Sez.4) | € 50.000,00.= per anno assicurativo | Nessuno |
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4) | La somma assicurata alla partita 6 per sinistro e per anno assicurativo | Nessuno |
Eventi socio-politici | 80% delle somme assicurate per sinistro e anno assicurativo | Franchigia € 1.500,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Terrorismo e sabotaggio | 50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 3.0000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo | 10% con il minimo di € 2.500,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate per sinistro e anno assicurativo | franchigia 1.500,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Grandine su Fragili | € 100.000 =per sinistro e € 200.000,00 = per anno assicurativo | franchigia 1.500,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Inondazioni ed alluvioni | 50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di € 2.500.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | Scop.10% minimo 25.000,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Allagamenti | 50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €2.500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo | € 2.500,00 = per sinistro e per singola ubicazione |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto | € 5.000,00= per sinistro e per anno assicurativo con il sottolimite di € 1.000,00= per sinistro e per anno assicurativo per il furto con destrezza | € 500,00= per sinistro; in caso di furto con destrezza la franchigia si riduca a € 200,00 |
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto | € 70.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo con il sottolimite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per il furto con destrezza | € 500,00= per sinistro; in caso di furto con destrezza la franchigia si riduca a € 200,00 |
Portavalori | € 3.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | 10% |
Guasti cagionati dai ladri | € 75.000,00 | nessuno |
Ricerca e riparazione danni da | € 500.000,00 = per sinistro | € 250,00= per sinistro |
acqua condotta | ed € 100.000,00 = per anno assicurativo | |
Terremoto | 50% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di € 2.500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | € 25.000,00= per sinistro e per singola ubicazione |
Rottura vetri e cristalli | € 10.000,00 = per singola lastra, € 100.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo | € 100,00= per singola lastra |
Merci in refrigerazione | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Franchigia frontale |
Fenomeno elettrico | € 100.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | € 500,00= per sinistro |
Maggiori costi | € 100.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | Nessuno |
Differenziale Storico – Artistico | € 5.000.000,00 = per sinistro | Nessuno |
Neve e ghiaccio | € 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | € 1.000,00= per sinistro |
Gelo | € 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | € 1.000,00= per sinistro |
Cedimento, franamento, smottamento del terreno | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 15.000,00 per sinistro |
Ricostruzione archivi – dati – programmi | € 500.000,00 = per sinistro e per anno assicurativo | € 500,00= per sinistro |
Danni a beni dei dipendenti | € 20.000,00 = per sinistro | € 150,00= per dipendente |
Danni alle apparecchiature elettroniche e agli impianti fotovoltaici (pra) | € 300.000,00 = per anno e di € 150.000,00 per sinistro | € 500,00 per sinistro |
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli (pra) | € 30.000,00= per sinistro e per anno | € 500,00= per sinistro |
Apparecchi ad impiego mobile (pra) | € 300.000,00= per sinistro e per anno | € 500,00=per sinistro |
Parchi - aree a verde | Partita assicurata | € 500,00 |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ