MUTAMENTO DESTINAZIONE, ALIENAZIONE, SCLASSI- FICAZIONE, CONCESSIONI E CONTRATTI DI FITTO
REGOLAMENTO
PROCEDURE E MODULISTICA PER LEGITTIMAZIONE, AFFRANCAZIONE, REINTEGRA
MUTAMENTO DESTINAZIONE, ALIENAZIONE, SCLASSI- FICAZIONE, CONCESSIONI E CONTRATTI DI FITTO
DI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO.
Approvato con Delibera di X.X. x. 00/0000
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO E QUADRO NORMATIVO 3
Art. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 3
Art. 3 DEFINIZIONI 4
TITOLO II – NATURALI RESIDENTI
Art. 4 TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO 5
Art. 5 NATURALI RESIDENTI 5
Art. 6 ASSEGNAZIONE A CATEGORIA “A” e “B” 5
TITOLO III – LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE
Art. 7 LA LEGITTIMAZIONE DEFINIZIONE 6
Art. 8 DOMANDA PER LA LEGITTIIMAZIONE ED ESAME 6
Art.9 CORRISPETTIVO PER LA LEGITTIMAZIONE 7
Art. 10 AFFRANCAZIONE 7
Art. 11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AFFRANCAZIONI 7
Art. 12 CALCOLO DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE 7
TITOLO IV – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO /ALIENAZIONE
Art. 13 DEFINIZIONE MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO/ALIENAZIONE 8
Art. 14 DEFINIZIONE DI SCLASSIFICAZIONE 8
Art. 15 DOMANDA PER IL MUTAMENTO, ALIENAZIONE 8
Art. 16 PARAMETRI PER IL MUTAMENTO ED ALIENAZIONE E CORRISPETTIVO 8
TITOLO V – REINTEGRA
Art. 17 DEFINIZIONE 9
Art. 18 DOMANDA DI XXXXXXX XXXXXXXX DEI TERRENI OCCUPATI ABUSIVAMENTE 10
TITOLO VI – CONCESSIONI DI PORZIONI BOSCHIVE E CONCESSIONI IN AFFITTO
Art. 19 AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE 10
Art. 20 CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI 10
Art. 21 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AFFITTO 10
Art. 22 ESCLUSIONI 12
Art. 23 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE 12
Art. 24 CASI PARTICOLARI DI SUBENTRO AMMISSIBILI 12
Art. 25 CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ 13
Art. 26 RECINZIONI 13
Art. 27 REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE E MANUFATTI 13
Art. 28 CANONE DI CONCESSIONE E CANONE DI AFFITTO 13
Art. 29 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 13
Art. 30 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE PER ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 14
Art. 31 IMPOSSIBILITÀ DI LEGITTIMAZIONE 14
Art. 32 INADEMPIENZE 14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 GESTIONE DELLE RISORSE 14
Art. 34 DIVULGAZIONE E MODULISTICA 15
Art. 35 NORMA FINALE 15
REGOLAMENTO SUGLI USI CIVICI PER LA LEGITTIMAZIONE, AFFRANCAZIONE, MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E ALIENAZIONE, CONCESSIONI E CONTRATTI D’AFFITTO.
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART . 1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO E QUADRO NORMATIVO
1. L’Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo prima- rio per lo sviluppo della popolazione del Comune, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna, nonché mezzo di salvaguarda e di valorizzazione ambientale.
2. Il presente regolamento si pone, come utile strumento per la definizione di tutti i procedimenti inerenti la reintegra delle terre civiche a seguito della verifica demaniale del Perito Dott. Agr. Xxxxxxxx Xxxxxxx ap- provata dalla Giunta Regionale dell’Abruzzo con Determinazione dirigenziale DH16/794/USI CIVICI del 29/10/2002 e all’aggiornamento degli stessi da parte del Perito Demaniale Geom. Xxxxxxxx Xxxxx incarica- to con Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 22/01/2015.
3. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica normata dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
4. Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, re- lative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione.
5. Il servizio regionale competente di cui all’art. 4 della L.R. 25-1988 cura l’istruzione dei procedimenti in ma- teria di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all’art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abu- sivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell’art. 39 del relativo regolamento.
6. Il Servizio regionale, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione comunale o frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.
7. La Regione Abruzzo, previo parere del Comune territorialmente interessato, che ha competenza per la convalida delle autorizzazioni, all’alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria nel rispetto dell’art. 7 della L.R. 25-1988.
8. I poteri di tutela del territorio, in via d’urgenza, possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai Presidenti delle amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comuni- cazione al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 25-1988.
9. La regione Abruzzo ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25-1988 su richiesta motivata dell’Amministrazione Co- mune può disporre la sclassificazione delle terre civiche che abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi.
10. Per l’utilizzazione delle terre civiche di categoria “A” di cui all’art. 11 della L. 1766/1927 (terreni conve- nientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente), ai sensi dell’art. 16 della L.R. 25-1988, le concessioni in utenza delle terre e le convenzioni sono disposte dalla Regione Abruzzo previo parere dell’Amministrazione Comunale per la durata prevista nei piani adottati dagli enti gestori.
11. I mutamenti di destinazione di terre civiche ai sensi dell’art. 3 della L.R. 25-1988 possono essere autorizza- ti previo conferimento, se necessario, dell'incarico professionale da parte del Comune a professionisti iscritti all’albo regionale dei Periti demaniali, ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale de- ve essere definita la verifica demaniale.
ART. 2 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di ge- stione delle terre civiche dell’Amministrazione comunale secondo quando previsto dalla Legge n. 1766/1927 , dal suo regolamento di esecuzione , R.D. n. 332 /1928 e dalle L.L. R.R. n. 25/88 e 68/99 e suc- cessive modifiche ed integrazioni In particolare vengono regolamentate le seguenti competenze.
a. Verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico;
b. Legittimazione di occupazioni abusive;
c. Imposizione canone di tipo enfiteuti per le terre legittimate;
d. Affrancazione di terre legittimate;
e. Mutamenti di destinazione d’uso/alienazioni – Sclassificazione;
f. Reintegrazione;
g. Concessione;
h. Assegnazione a Categoria e Gestione dei terreni di uso civico
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi con- nesse con l’uso del demanio civico.
ART . 3 DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a. l iquidazione degli usi civici: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di li- berazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
b. v erifica demaniale delle terre oggetto di uso civico: il procedimento amministrativo volto alla ricogni- zione delle terre appartenenti al Comune, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
c. o ccupatore abusivo: ai sensi dell'art. 9 della Legge n.1766 del 1927 è colui che, trovandosi in possesso di terre in origine comune (ossia demaniali) non sia in grado di produrre a giustificazione del suo pos- sesso un titolo, oppure questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti nel territorio all'epoca.
d. l egittimazione: con la legittimazione (istituto regolato dagli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927 , dagli artt. 25 e ss. del R.D. 332/1928 e dall’art. 5 della L.R. 25/1988) l’occupatore abusivo diviene titolare del di- ritto di proprietà, con l’obbligo di corrispondere al Comune il canone di natura enfiteutica stabilito in sede di riordino e riscosso dall’Ufficio tributi dall’Ente. Pertanto il terreno sottoposto a vincolo dema- niale diviene allodiale. Il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del dema- nio civico conferisce al legittimatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e co- stituisce titolo legittimo di proprietà e possesso. La legittimazione conferisce al legittimatario la possi- bilità di effettuare la voltura catastale e la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del bene oggetto di legittimazione. Su tale immobile potranno essere effettuate iscrizioni e trascrizioni in maniera legittima. Il legittimatario ai fini delle Imposte deve dichiarare tanto il reddito dominicale quanto il reddito agrario. Si precisa, infine, che la legittimazione è un bene facoltativo straordinario; avendo pertanto le caratteristiche di discrezionalità può non essere concessa anche quando ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 9 dal Regio Decreto 1766/27.
e. a ffrancazione: con il procedimento di affrancazione il legittimatario si libera dall’obbligo di correspon- sione del canone annuo al Comune di appartenenza, imposto con il provvedimento di legittimazione di cui al precedente punto. L’affrancazione può avvenire contestualmente alla legittimazione oppure se- paratamente con successiva istanza e relativo provvedimento.
f. m
utamento di destinazione d’uso/alienazione – classificazione (Asseganzione a Categoria): Il Muta-
mento di destinazione d’Uso e l’alienazione sono due distinti istituti, previsti dall’art. 12 della L. 1766/1927 e regolamentati, rispettivamente, dagli artt. 41 e 39 del R.D. 332/1928, riuniti e sovrappo- sti nell’art. 6 della L. 25/1988 che consente alla Pubblica Amministrazione, al di fuori della legittima- zione, di cedere i demani civici applicando i criteri di stima indicati dalla L.R. 68/1999. La Sclassificazio- ne è un ulteriore procedimento amministrativo che, su istanza del Comune , consente, di "sdemania- lizzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la de- stinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utiliz-
zazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico pa- trimoniale.
x. xxxxxxxxx: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo all'occupazione abusiva da parte di privati;
h. concessione: il procedimento amministrativo finalizzato a concedere i beni demaniali civici a privati per consentirne lo sfruttamento agrosilvopastorale o per altre finalità compatibili con il regime dei demani civici, l’ambiente e le normative in materia;
TITOLO II – NATURALI RESIDENTI
ART . 4 TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO
1. L’ Uso Civico è il diritto spettante ad una collettività, organizzata e insediata su un territorio, il cui conte- nuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
2. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente dalla seguente normativa:
a. Nazionale : L. n. 1766 del 16-06-1927 e dal relativo X.X. xx xxxxxxxxxx x. 000 xxx 00-00-0000;
b. Regionale : L.R. 25 del 03-03-1988 e L.R. 68 del 14-09-1999 e s.m.i..
3. All'esercizio degli usi civici, hanno diritto i naturali residenti nell'ambito del territorio demaniale.
4. Per il pascolo, come per i seminativi, il diritto può essere concesso anche a non residenti qualora ci sia an- cora disponibilità.
ART. 5 NATURALI RESIDENTI
1. Sono considerati Naturali Residenti, le persone che risultano da almeno 10 anni residenti anagraficamen- te nel territorio demaniale del Comune di Castelvecchio Calvisio. La residenza è requisito obbligatorio per essere considerati naturali residenti.
2. I membri della comunità dei naturali che hanno dovuto emigrare in altre zone d’Italia ed in Paesi esteri, che nel passato sono risultati residenti e che tornano a vivere nel territorio comunale, riacquistano la qua- lifica di naturali dopo un anno dall’inizio della residenza anagrafica e della presenza stabile.
3. Allo stesso modo per i componenti del nucleo familiare a carico.
ART . 6 ASSEGNAZIONE A CATEGORIA “ A” E “ B”
1. A seguito delle operazioni di accertamento le terre di uso civico, vengono assegnate ad una delle due se- guenti categorie previste dall’art. 11 della L. 1766/27:
a. terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
b. terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
2. Le terre di cui alla categoria «A» sono destinate a permanere quali beni in proprietà collettiva a destina- zione pubblica, mentre le terre di cui alla categoria «B» sono destinate ad essere ripartite in quote e quin- di privatizzate secondo le procedure di cui alla legge fondamentale e alle successive leggi regionali.
3. Le terre che rientrano nella categoria «A» possono subire eventuali mutamenti di destinazione dietro au- torizzazione della Regione, purché detto mutamento rappresenti un reale beneficio per le collettività.
4. Le verifiche demaniali del comune, contemplano le seguenti categorie di terreni:
x. Xxxxxxx in libero possesso dell’amministrazione;
b. Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali è stato concesso il beneficio della legit- timazione;
c. Terreni di demanio civico abusivamente occupati e reintegrati a favore del Comune ;
d. Terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili sui quali si è edificato inibendone la legittimabilità, da regolarizzare a domanda degli occupatori con il mutamento di de- stinazione d’uso/alienazione a loro favore ovvero da reintegrare in favore del Comune ;
e. Terreni di demanio civico liberi o abusivamente occupati per i quali, per avvenuta irreversibile modi- ficazione di aree o porzioni attraverso la edificazione, la urbanizzazione ecc., è prevista la sclassifica-
zione e il conseguente passaggio al patrimonio disponibile del Comune.
f. Terreni di demanio civico non precedentemente accertati, e successivamente occupati abusivamen- te, per i quali è necessaria la reintegra ad demanio civico;
TITOLO III – LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE
ART. 7 LA LEGITTIMAZIONE - DEFINIZIONE
1. La Legittimazione è il procedimento amministrativo con il quale in base all’art. 9 della L.1766/27 vengono regolarizzate delle occupazioni arbitrarie di terre di uso civico.
2. L’occupatore abusivo di terre del demanio civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo solo se ricorrono tutte e tre le condizioni di seguito indicate, così come indicate dall’art. 9 so- pra citato:
a. abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie (di tipo agricolo e/o forestale o ambientale ovvero volte alla sistemazione idrogeologica etc.);
b. che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio;
c. che il terreno sia stato sempre posseduto dall’occupatore e dai suoi aventi causa da oltre 10 anni;
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone di tipo enfiteutico, valutando le migliorie apportate, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative del comune, previa idonea ricerca al fine di garantire l’insussistenza di diritti di terzi.
4. I costi di verifica eventualmente anticipati dal comune saranno posti a carico del richiedente.
5. Al rapporto di tipo enfiteutico scaturente dalla legittimazione, nel caso in cui non si richieda la contestuale affrancazione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibi- li.
6. La legittimazione è una concessione che trasforma la natura giuridica del terreno da demanio in allodio.
ART . 8 DOMANDA PER LA LEGITTIMAZIONE ED ESAME
1. Chi intende usufruire dei diritti d’uso civico spettatigli per legittimazione, deve farne esplicita domanda al Comune competente, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento utilizzando gli schemi di do- manda predisposti dal Comune, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito istituzionale;.
2. Le richieste degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Comune di Castelvecchio Calvisio, che istituirà appositi registri per l’annotazione di tutte le istanze di legittimazioni.
3. L’istanza di Legittimazione , ai sensi della Legge 1766 del 16.06.1927 e L.R. n. 25 del 03.03.1988 e L.R. n. 68 del 14.09.1999, dovrà essere presentata contestualmente alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio – via Catullo n. 17 – 00000 Xxxxxxx e per conoscenza al Comune di Castelvecchio Cal- visio, utilizzando gli schemi di domanda predisposti dal comune, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito istituzionale, allegando i documenti richiesti.
ART . 9 CORRISPETTIVO PER LA LEGITTIMAZIONE
1. Il calcolo del canone annuo è stabilito dal Servizio competente della regione Abruzzo, ai sensi delle LL. RR. 25/88 e 68/99 s.m.i., applicando il Valore agricolo medio (VAM) “incolto produttivo” per la regione agraria
n. 5 della Provincia di L’Aquila pubblicato annualmente sul B.U.R.A.
2. Ai naturali residenti, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale e solo per finalità connesse alla coltivazione e all'incremento della proprietà coltivatrice i valori determinati, quali canoni pregressi , sono ridotti del 50% ai sensi dell’art. 2 comma 4° della L.R. 68/99.
3. Nella stima da parte dei competenti Uffici regionali per le pratiche di legittimazione, laddove non si tenga “conto del valore reale del fondo […] anche per impedire un indebito arricchimento del richiedente”, con evidente pregiudizio per la collettività e comunque per la salvaguardia del vincolo dell’uso civico, come sancito da numerose sentenze, si cita per tutte il TAR Abruzzo L’Aquila sent. n. 68/2010 o delle sentenza di Corte Costituzionale 145-1973 e 143-1997, è fatto obbligo al Comune intervenire in via incidentale per
il controllo di legittimità costituzionale della L.R. 68-1999.
4. Tali canoni a cura dell’Ufficio Tributi del Comune, dovranno essere riscossi per il risarcimento della perdita di terreno di uso civico a favore della collettività.
ART . 10 AFFRANCAZIONE
1. L’affrancazione del fondo di tipo enfiteutico è concessa dall’Ente concedente, su richiesta del legittimato- rio, o contestualmente alla richiesta di legittimazione e se trascorsi almeno 3 (tre) anni dall’imposizione del canone.
2. Il Comune, deve accertare che il fondo abbia mantenuto la destinazione agricola per cui era stata conces- sa la legittimazione attraverso il confronto della destinazione d’uso dell’epoca della legittimazione con quella esistente al momento della richiesta di affrancazione.
3. Alla domanda di affrancazione deve essere allegata autocertificazione attestante la situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certificazione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall’Amministrazione saranno posti a carico del richiedente.
4. Il costo di affrancazione è stabilito dal Comune, ai sensi delle L.R. 25/88 e 68/99 e s.m.i.
5. Per quanto non previsto o derogato si applica la legge 22 luglio 1966 n. 607 che disciplina altresì la fase processuale.
ART. 11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AFFRANCAZIONI
1. Gli arbitrari occupatori per i quali sia intervenuto il decreto di legittimazione ovvero ricompresi nell’inventario regionale, possono, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 68 del 14.09.1999 chiedere l'affranca- zione dei terreni legittimati presentando apposita richiesta in carta semplice al Sindaco del Comune di Ca- stelvecchio Calvisio, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente avendo cura di dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 la coltura in uso al momento dell’istanza con la quale si richiede l’affranco dei terreni legit- timati.
2. I legittimatari assumono l’impegno a corrispondere il prezzo di affrancazione e a sostenere le eventuali spese inerenti i relativi frazionamenti, volture catastali ed istruttoria della pratica di affranco.
3. Qualora i beni posseduti ed oggetto di affrancazione risultassero "comune concedente/livellario" a più soggetti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i possessori oppure dal singolo con dichiarazione re- sa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarando espressamente di assumersi per- sonalmente tutti gli oneri relativi all’affrancazione.
4. Concluse le procedure preliminari di verifica, previa individuazione in via definitiva del titolare del bene da affrancare, nei trenta giorni naturali e consecutivi alla comunicazione di conclusione del procedimento istruttorio, viene formalizzato l'atto di affrancazione con "Determina Dirigenziale” che è trasmessa alla Regione Abruzzo nei successivi 15 giorni;
5. L’atto di affranco è condizionato, per i fondi agricoli interessati da strade vicinali di uso pubblico ma non riportate in catasto, dal preventivo frazionamento della stessa per una larghezza non inferiore a metri 2,50 (duevirgolacinquanta) i cui oneri di frazionamento restano a carico del richiedente.
6. Preliminarmente all'adozione dell'atto definitivo, il richiedente dovrà dimostrare di aver versato, con bol- lettino di conto corrente postale o altro titolo equipollente intestato al Comune di Castelvecchio Calvisio, l'intero valore del capitale di affranco, comprensivo delle spese derivanti dalle procedure di istruttoria pa- ri ad euro 50,00 oltre al costo di euro 5,00 per ogni particella ed euro 50,00 per la voltura catastale, fatto salvo eventuali esenzioni disposte per legge.
ART. 12 CALCOLO DEL CAPITALE DI AFFRANCO
1. Il calcolo del capitale di affrancazione per i terreni legittimati al 31 dicembre 2014 deve avvenire nel pieno rispetto delle norme vigenti con la possibilità di determinare il costo di affranco, ai sensi dell'art. 3 delle
L.R. 68/99.
2. Il Comune disciplina direttamente, nel rispetto dell’art. 3, L.R. 68/99, il valore di riferimento e il relativo canone di affranco prevedendo la riduzione del capitale di affranco per scaglioni.
3. Il valore di riferimento è desunto dal valore agricolo medio (VAM) della provincia di L’Aquila, ultima an- nualità disponibile, pubblicata sul BURAT regionale, adeguata per legge con la rivalutazione Istat, e riferito alla cultura al momento dell’istanza in uso dal richiedente come di seguito riportato nella tabella n. 1 alle- gata.
4. Il valore agricolo determinato secondo il comma 3 è abbattuto per le migliorie apportate dall’occupatore nella misura dei 2/3 del valore del fondo pari a 66,67%.
5. I naturali residenti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 25/88 s.m.i., avrà diritto ad una delle seguenti riduzioni:
6. Il capitale di affrancazione, definito anche prezzo del fondo, è determinato quale prodotto del prezzo di riferimento, di cui al comma 3, con la superficie complessiva del terreno da affrancare ridotto delle per- centuali di cui al comma 4 dell’articolo 12 del presente regolamento.
7. Il richiedente oltre all’annualità corrente deve corrispondere 5 annualità pregresse pari al valore di riferi- mento, senza alcun abbattimento di cui al comma 4, includendo anche gli interessi legali maturati. Il ca- none è il prodotto tra il valore di riferimento per la superficie lorda complessiva maggiorata degli interessi legali maturati.
8. Il versamento in favore del Comune è il coacervo del capitale di affrancazione di cui al comma 5 e delle annualità pregresse regolamentate al comma 6 oltre alle spese di istruttoria di cui al comma 6 dell’articolo 11.
TITOLO IV – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO /ALIENAZIONE
ART . 13 DEFINIZIONE MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’ USO - ALIENAZIONE
1. Il mutamento di destinazione d’uso per l’autorizzazione all’alienazione o concessione è il procedimento amministrativo riguardante l’attribuzione alle terre di uso civico di una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, sui quali si è edificato inibendone l’applicazione dell’istituto della legittimazione o che abbiano irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione agraria, boschiva x xxxxx- liva.
2. Il mutamento di destinazione d’uso è regolato dall’ art. 6 della L. R. 25/88, ponendo a base l’art. 12 della
L. 1766/1927 e gli artt. 39 e 41 del X.X. 000/0000, e dalla L.R. 68/99 e s.m.i.. per quanto concerne il valore di riferimento e le riduzioni.
ART. 14 DEFINIZIONE DI SCLASSIFICAZIONE
1. La sclassificazione è il procedimento amministrativo che, su istanza del Comune , consente, di "sdemania- lizzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la desti- nazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive massicce o di utilizzazioni improprie ormai consolidate (Perimetrazione vigente), con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale.
2. L’istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, a seguito di edificazione e di urbanizzazione, per le quali è prevista la sclassificazione al patrimonio disponibile con l’applicazione dei seguenti parametri:
a. A ree ricadenti nella zonizzazione della perimetrazione.: i valori unitari previsti al comma 4, a cui saran- no applicati gli abbattimenti per l’alienazione di terre civiche, previste dalla L.R. 68/99;
b. A ree edificate: i valori unitari di cui al comma 6 a cui saranno applicati gli abbattimenti per l’alienazione di terre civiche, previste dalla L.R. 68/99;
ART. 15 DOMANDA PER IL MUTAMENTO, ALIENAZIONE
1. L’istanza di mutamento di destinazione d’uso/alienazione e di alienazione di terreno sclassificato dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Castelvecchio Calvisio, utilizzando gli schemi di domanda predisposti dal Comune, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito istituzionale;
ART . 16 PARAMETRI PER IL MUTAMENTO ED ALIENAZIONE E CORRISPETTIVO
1. Il prezzo per l’alienazione di terre civiche è stabilito dal Comune di Castelvecchio Calvisio, secondo il valo- re venale delle singole porzioni da alienarsi ai sensi del comma 5 articolo 6 della Legge Regionale 3 marzo 1988 n. 25;
2. Per il calcolo del corrispettivo dei terreni gravati da uso civico potenzialmente legittimabili sui quali si è edificato inibendo l’applicazione del detto istituto, il valore di riferimento delle aree edificabili o edifica- te, disciplinate dalla Perimetrazione vigente., è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
3. Il valore di riferimento delle aree edificate, con esclusione delle aree di sedime del fabbricato realizzato, ai sensi del regolamento IUC del Comune di Castelvecchio Calvisio approvato con deliberazione di Consi- glio Comunale n. 13 del 09/09/2014 è determinato prendendo a riferimento i valori riportati nella tabel- la “valori aree edificabili ai fini I.M.U.” da approvare con delibera di Giunta così come riportato nell’art. 13 del regolamento I.M.U., soggetti a rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT al 31 dicembre dell’anno pre- cedente a quello oggetto di imposizione.
4. Il valore di riferimento delle aree di sedime del fabbricato realizzato è determinato prendendo a riferi- mento i valori riportati nelle tabelle ultime disponibili della “Banca dati delle quotazioni immobiliari” pub- blicate dell’Agenzia dell’Entrate, Comune di Castelvecchio Calvisio, Fasce:
B1/centrale – Xxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, X0/Xxxxxx – Restante territorio comunale
Per le seguenti tipologie: residenziale, commerciale e produttiva aggiornate annualmente agli indici di va- riazione Istat che per l’anno 2016 corrisponde a:
Al prezzo così calcolato per le sole aree di sedime e per le aree pertinenziali vanno applicati gli abbat- timenti previsti dalla L.R. 68/99 e s.m.i. così come di seguito riportati nella tabella n. 4 allegata. Nel ca- so di concorrenza di fattispecie ricomprese nelle lettere a) –b) – c) della tabella la riduzione del valore è cumulabile ma non può, in ogni caso, superare il limite del 90%, ed applicando l’incidenza sul xxxxxx- cato riportata nella tabella n.3 e nella mappa allegata.
I naturali residenti avranno diritto ad un’ulteriore riduzione del 40% del valore così come determinato nel precedente punto di cumulo del valore ai sensi della lett. e), art. 5 L. 68-1999;
Canoni di tipo enfiteutico per i terreni edificati, in mancanza di dispositivi normativi, sarà pari al rap- porto percentuale esistente tra la rendita iscritta in catasto per gli immobili e la relativa imposta IMU ed utilizzando i seguenti criteri:
o R (rendita catastale): la rendita attuale riportata in visura;
o V (valore fabbricato TASI): valore ai fini dell’imposta unica comunale (R x 5% x 160) x % TASI;
C (canone): è così determinato [R+(V*TASI)]/2;
La richiesta di pagamento riguarda le cinque annualità pregresse non prescritte ex art. 2948 C.c. oltre quella corrente
TITOLO V – REINTEGRA
ART . 17 DEFINIZIONE
1. Per reintegra si intende il procedimento con il quale, in sede amministrativa o giudiziaria, ai sensi dell’art. 9 della L. 1766/27 e dell’art. 8 della L.R. 25/88, le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o sen- za valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano nel demanio civico.
2. Quando il Comune di Castelvecchio Calvisio accerta l’esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, avvia il provvedimento di recupero del bene oggetto di uso civico all’uso collettivo.
3. il Comune di Castelvecchio Calvisio invita l’occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede a richiedere la reintegrazione delle terre civiche alla Regione Abruzzo.
4. Il Servizio regionale cura l’istruzione dei procedimenti di verifica delle occupazioni abusive, e di reintegra delle terre abusivamente occupate a norma dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell’art. 31 del relativo regolamento.
5. In caso d’urgenza e nelle more di perfezionamento del controllo regionale, il Comune di Castelvecchio Calvisio ha la facoltà di adottare le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo ai sensi dell’art. 21 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241.
6. Il comune a seguito dell’avvenuta ordinanza di reintegra da parte della Regione Abruzzo non provvede a riscuotere i frutti indebitamente percepiti, così come calcolati nel riordino dei canoni di verifica demaniale da aggiornare rispetto a quelli previsti nella Verifica Demaniale del Perito Dott. Agr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, sa- ranno a carico degli occupatori abusi tutte le necessarie spese catastali per la volturazione delle particelle occupate;
7. La Regione o il Comune adottano nei confronti del responsabile dell’eventuale danno, l’ordine di esecu- zione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall’art. 160 del Co- dice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dalle corri- spondenti norme regionali.
8. La reintegra viene effettuata anche per quei fondi già oggetto di verifiche demaniali, per le quali il comu- ne non ha provveduto all’effettiva reintegra dei suoli al patrimonio civico comunale.
ART. 18 DOMANDA DI XXXXXXX XXXXXXXX DEI TERRENI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
1. L’istanza di xxxxxxx xxxxxxxx dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Castelvecchio Calvisio, utilizzando gli schemi di domanda predisposti, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito istituzio- nale.
2. Sarà cura del Comune di Castelvecchio Calvisio inoltrare la domanda di rilascio bonario alla Regione Abruzzo per il provvedimento amministrativo di reintegrazione.
TITOLO VI – CONCESSIONI DI PORZIONI BOSCHIVE E CONCESSIONI IN AFFITTO
ART. 19 AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE
1. All'uso esclusivo dei beni civici e delle terre civiche mediante concessione, sono ammessi i cittadini resi- denti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. E' considerato cittadino residente, ai sensi dell’art. 4, ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel territorio comunale. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.
3. Possono essere assegnate in concessione porzioni boschive per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere.
4. Possono essere assegnate in concessione in affitto porzioni di terre pascolive o a cultura agraria al fine di garantire l’utilizzo del bene e la funzione sociale dell’uso civico.
5. Il Comune di Castelvecchio Calvisio, provvederà tramite avvisi pubblici ad individuare i soggetti a cui con- cedere la coltivazione delle terre e all’eventuale assegnazione di lotti per il legnatico.
ART. 20 CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI
1. Le terre civiche di cat. «A» o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa ai sensi dell’art. 16 della L.R. 25-1988 sono gestite attraverso concessioni di utenza di terre civiche che costitui- scano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo perma- nente cui le terre stesse sono destinate per legge.
2. I boschi e i pascoli continuano ad appartenere alla collettività.
3. I terreni suscettibili di coltura agraria cat. «B» potranno invece essere assegnati in enfiteusi a singoli as- segnatari tramite una concessione pluriennale senza che ciò dia diritto agli assegnatari di poter esercitare la procedura della legittimazione ed affrancazione.
4. Il Comune di Castelvecchio Calvisio può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa:
a. di terreni soggetti ad uso civico agro – silvo – pastorale;
b. di terreni soggetti ad uso civico per uso diverso da quello agro – silvo – pastorale, purché rientranti nella pianificazione prevista dallo strumento di pianificazione urbanistica in vigore, a favore delle as- sociazioni agricole locali e singoli cittadini, per la gestione di attività agro – silvo – pastorale e per fini turistico – ricreativi.
5. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno calcolati tenendo conto della superficie dei terreni e della loro produttività e, qualora pregiudichino il diritto di uso civico, anche del depaupera- mento di tale diritto per il tempo di durata della concessione, la stima del canone è effettuata dall’Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune.
ART. 21 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AFFITTO
1. E’ la regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25-1988, che stabilisce le modalità, i criteri e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche di categoria «A» con le forme organizzative previste dall’art. 16 della medesima Legge regionale.
2. L’Ufficio Regionale preposto agli Usi Civici a seguito di apposita istanza, autorizza il Comune di Castelvec- chio Calvisio a stipulare contratto di concessione temporanea con privati o con contratto d’affitto.
3. L’Ufficio regionale autorizza il mutamento di destinazione d’uso delle aree di categoria «B» da concedere se il concessionario intende utilizzarle, nel periodo di concessione, diversamente dalla destinazione nor- male agro-silvo-pastorale, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità.
4. La richiesta di concessione, contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA se trattasi di persona giuridica e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente do- cumentazione:
a. planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
b. relazione economica descrittiva del programma che si intende realizzare;
c. qualora la richiesta non riguardi un'intera particella regolarmente accatastata dovrà essere presen- tata perizia giurata recante misurazione e schema tipo di frazionamento, non accatastato, su estrat- to di mappa nella scala 1:500, redatto da tecnico abilitato.
5. La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
6. Alla scadenza della Concessione i contratti potranno essere rinnovati, in riserva d'esercizio, con la stessa procedura della Concessione.
7. Il Comune di Castelvecchio Calvisio, si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di non procedere a ulteriore concessione del terreno interessato, ovvero di variare e/o integrare le norme contrattuali.
8. Il Comune di Castelvecchio Calvisio, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comuni- tà o per sopraggiunte necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.
9. In presenza di più richieste a parità di condizioni avranno preferenza i richiedenti residenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economico – produttive.
10. In caso di parità verrà data precedenza ai richiedente che non hanno in concessione altri terreni di uso ci- vico. In caso di ulteriore parità verrà data, nell’ordine di precedenza:
a. alla indisponibilità totale o alla minore disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
b. al maggiore carico di famiglia;
c. alla data di acquisizione della domanda al protocollo dell’Ente.
11. Nell’esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati: x.xx tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
b. gli interessi della collettività;
c. il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
12. La durata della concessione per i terreni in categoria «A» o similari è stabilita dal Servizio regionale com- petente.
13. La durata della concessione in affitto per i terreni di categoria «B» o affini avrà una durata massimo di 9 (nove) anni, al termine del quale tornerà in dotazione dell’Ente salvo rinnovo. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, verrà integrata da un apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione della delibera comunale, avente ad oggetto la concessione stessa.
14. Con la concessione si acquisisce il godimento individuale temporaneo di un terreno demaniale di uso civi- co in quanto non utilizzato dalla Comunità ma non acquisisce il requisito del possesso ultradecennale pre- visto dalla L. 1766-1927 per promuovere istanza di legittimazione ed alienazione. E’ fatto divieto la legit- timazione come stabilito all’art. 31 del presente regolamento.
15. I concessionari, alla scadenza della concessione, riguardo allo stesso bene hanno diritto di precedenza ri- spetto ad altri richiedenti qualora intendano esercitare il rinnovo della concessione.
16. Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati dal punto di vista ambientale se- condo l’indicazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale.
ART. 22 ESCLUSIONI
1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della col- lettività, sorgenti e acque pubbliche, nonché tutto ciò che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno.
2. Per fruire del transito il concessionario dovrà pulire a proprie cure e spese periodicamente il terreno e i margine di esso.
ART. 23 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
1. E’ tassativamente vietata la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamen- to del fondo.
2. L’inosservanza della disposizione di cui al comma precedente produrrà la decadenza automatica della concessione e L’Amministrazione comunale potrà dare in concessione i terreni a terzi, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Al Concessionario è consentito di assumere, a sue esclusive cure e spese, la manodopera da utilizzare nel- la coltivazione del terreno detenuto in concessione.
4. Il Concessionario può costituirsi in cooperativa con altri coltivatori al fine di una gestione aziendale più economica, di un migliore utilizzo del terreno stesso e di una migliore commercializzazione dei prodotti.
ART. 24 CASI PARTICOLARI DI SUBENTRO AMMISSIBILI
1. Il subentro in luogo di altro concessionario, da formalizzare con nuovo atto di concessione a seguito di espressa richiesta, è possibile:
a. Per gli eredi del Concessionario;
b. Per i parenti del Concessionario entro il secondo grado nel caso in cui gli eredi rinuncino espressamen- te al rinnovo della concessione.
2. In ogni caso il subentro è condizionato al pagamento di tutti i canoni eventualmente non corrisposti dal Concessionario cessato, anche in forma rateale non superiore al biennio. In caso di rateizzazione la prima rata, da corrispondere anticipatamente alla stipula del nuovo contratto/concessione, non potrà essere in- feriore al 50% del dovuto.
3. Nel caso vi siano più eredi, o più parenti di secondo grado, è necessario che tutti rendano il consenso scritto alla concessione a favore di uno solo di essi.
4. Nel caso più eredi o parenti facciano richiesta di subentro verrà preferito il parente più prossimo. Nel caso di parità di condizioni verranno applicati i criteri dell’anzianità di età e di residenza nel territorio comuna- le.
ART. 25 CESSAZIONE DELL’ ATTIVITÀ
1. In caso di cessazione dell’attività, di risoluzione anticipata del contratto o di mancato rinnovo della con- cessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico:
a. L’Amministrazione comunale rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manu- fatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate;
b. il tutto sarà acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Castelvecchio Calvisio senza che nul- la sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese even- tuali strutture stabili e/o macchinari e impianti fissi di qualsiasi genere.
ART. 26 RECINZIONI
1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto allegato all’istanza di concessione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale e dei competenti uffici urbanistici ed acquisiti i nulla osta o parere degli altri Enti.
2. Non potranno mai essere recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d’acqua e quant’altro di inte- resse pubblico, nonché tutto ciò che L’Amministrazione comunale ritiene opportuno, comunque la recin- zione è subordinata al controllo da parte degli uffici comunali competenti.
ART. 27 REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE E MANUFATTI
1. Il Concessionario potrà realizzare interventi edilizi, di recinzione o procedere ad una utilizzazione del fon- do diversa da quella stabilita in Concessione solo ed esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale e, comunque, nel rispetto e con le forme previste in via ordinaria dalla normativa vigente in materia edilizia.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1. si avrà la decadenza automatica della Con- cessione e il Concessionario sarà tenuto a rimuovere le opere abusivamente eseguite e a corrispondere all’Amministrazione comunale gli eventuali danni, salvo che quest’ultimo non ritenga di trattenerle a sé, ove non in contrasto con gli interessi pubblici, senza dover corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo.
3. Nel caso di costruzione di opere autorizzate, quali stalle e manufatti per ricovero attrezzi e macchinari agricoli, i Concessionari non sono tenuti a corrispondere all’Amministrazione comunale alcun canone ag- giuntivo per tutta la durata della Concessione.
4. Alla scadenza della Concessione i manufatti rimarranno acquisiti in proprietà esclusiva dell’Amministrazione comunale senza dover corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.
5. Il Concessionario, o i suoi aventi causa, hanno preferenza nel rinnovo della Concessione.
ART. 28 CANONE DI CONCESSIONE E CANONE DI AFFITTO
1. Il valore di riferimento per la determinazione del canone annuo in affitto è stabilito per l’anno di stipula del contratto e per il successivo applicando come valore di riferimento i valori agricoli medi (VAM) della regione Agraria n. 3, pubblicati annualmente sul BURA, della cultura relativa all’incolto produttivo.
2. Per i restanti anni della concessione il valore di riferimento per la determinazione del canone annuale tro- va applicazione sul valore agricolo della cultura (VAM) che si intende realizzare e dichiarata in sede di ri- chiesta di concessione.
3. Il canone annuale è determinato nella misura pari al 3% (tre percento) del Valore Agricolo Medio (VAM) della corrispondente coltura agraria in applicazione del comma 1 e 2 del presente articolo.
4. In assenza della pubblicazione dei valori agricoli medi della provincia per l’anno corrente l’ultimo valore agricolo disponibile nel BURAT sarà rivalutato secondo i coefficienti stabiliti dall’Istat.
ART. 29 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
1. Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, qualunque sia la decor- renza della concessione. Il canone relativo al primo anno deve essere corrisposto prima della sottoscrizio- ne del contratto.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Concessionario deve depositare presso gli Uffici comunali copia della documentazione comprovante il pagamento del canone e degli interessi eventualmente dovuti.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo e degli interessi legali entro il 30 aprile comporta la decadenza au- tomatica della concessione.
4. Sono in ogni caso dovuti il canone non corrisposto e gli interessi nella misura del tasso legale rapportati al ritardo nel pagamento, oltre l’eventuale maggiore danno.
5. Il Concessionario dichiarato decaduto, o comunque moroso, non può essere destinatario di nuova conces- sione, nemmeno per il rinnovo, fino a che non provveda al saldo integrale di quanto dovuto. Gli interessi si computano sulla base dell’effettivo periodo di ritardo e, comunque, tenendo a base di calcolo un perio- do non inferiore all’anno.
6. Il Concessionario ha facoltà di corrispondere anticipatamente il canone per tutte le annualità ma non avrà in nessun caso il diritto di chiedere la restituzione dei canoni pagati per la mancata coltivazione del fondo o per perdita del prodotto dovuto ad avversità atmosferiche o ad altre cause.
7. L’Amministrazione comunale potrà avvalersi, ove occorra, di procedere alla riscossione a mezzo ruoli esattoriali, con aggravio degli aggi di riscossione e delle altre spese.
ART. 30 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE PER ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
1 L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose in dipendenza della Concessione stessa o dei contratti d’affitto e potrà rientrare nella piena disponibilità del fondo qualora, per conto proprio o di altro Ente pubblico, debba avere bisogno della disponibilità per la esecuzione di opere di pubblico interesse.
2 In tal caso l’Amministrazione Comunale dà apposita comunicazione all’interessato a mezzo lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno, ovvero con PEC, almeno tre mesi prima della fine dell’annata agraria.
3 Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario per la disdetta anticipata nei casi di cui al precedente comma 1.
ART. 31 IMPOSSIBILITÀ DI LEGITTIMAZIONE
1. Nessun terreno oggetto di concessione o affitto potrà formare oggetto di richiesta di legittimazione e il Concessionario assumerà impegno di non presentare istanza in tal senso con la semplice sottoscrizione del Contratto di concessione o contratto di affitto.
2. E’ obbligo dell’Amministrazione comunale salvaguardare gli interessi della collettività disponendo il rinno- vo della concessione o del contratto d’affitto, se richiesto, per un periodo appropriato volto ad evitare con il cumulo dei rinnovi l’insorgenza di contezioso sul possesso ultradecennale che legittima il concessionario a inoltrare istanza di legittimazione delle terre date in concessione o in affitto.
ART. 32 INADEMPIENZE
1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, in relazione agli usi civici, L’Amministrazione comunale può revocare la concessione.
2. In particolare la revoca può avere luogo nei caso di:
a. mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante coltivazione o pascolo;
b. morosità nei pagamenti di cui all’art. 28 del Regolamento;
c. messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istitu- zione.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33 GESTIONE DELLE RISORSE
1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio demaniale possono essere utilizzate per opere permanen- ti nei seguenti campi di attività:
a. miglioramento del demanio di uso civico;
b. miglioramento dell’ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo;
c. sostegno all’associazionismo per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico;
d. sostegno iniziative riguardanti le tradizioni locali.
e. spese di funzionamento delle Amministrazioni Separate presenti nel territorio.
ART . 34 DIVULGAZIONE E MODULISTICA
1. Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, l’Amministrazione informerà gli interessati circa il conte- nuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle di- sposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.
ART . 35 NORMA FINALE
1. Il presente Regolamento, a norma dello statuto, entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta ese- cutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.
3. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamen- to.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL
TABELLA N. 1
Regione Agraria n. 3 - Versante meridionale del Gran Sasso | ||
Tipologia cultura in uso | Unità di misura | Valore |
Mandorleto | Euro/ Ha | 1.500,00 |
Seminativo | Euro/ Ha | 2.630,00 |
Seminativo arborato | Euro/ Ha | 3.160,00 |
Seminativo irriguo | Euro/ Ha | 11.390,00 |
Vigneto | Euro/ Ha | 16.220,00 |
Uliveto | Euro/ Ha | 16.690,00 |
Orto Irriguo | Euro/ Ha | 17.540,00 |
Prato | Euro/ Ha | 2.070,00 |
Pascolo | Euro/ Ha | 1.100,00 |
Pascolo arborato | Euro/ Ha | 1.170,00 |
Incolto produttivo | Euro/ Ha | 640,00 |
Bosco ceduo | Euro/ Ha | 1.580,00 |
TABELLA N. 2
Descrizione | Imposizione canone da meno di 10 anni | Imposizione canone da oltre 10 anni |
Residente naturale di cui art. 5 Re- golamento (L.R. 25/88 art. 4 s.m.i.) | 15% | 30% |
Coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale per le finalità connesse alla coltivazione (art. 2135 Cod. civ., L.R. 25/88 art. 4 s.m.i.) | 25% | 50% |
TABELLA N. 3 (1° semestre 2016)
Tipologia abitazione | Valore di mercato €uro/mq | Superficie Lorda/Netta | % I.A. | |
B1/Centrale – Centro storico, Corso, Piazza del Municipio | ||||
Minimo | Massimo | 18 | ||
Villa e Villini (A7-A8) | 380,00 | 550,00 | L | 18 |
Abitazioni civili (A2 – A3) | 330,00 | 480,00 | L | 18 |
Abitazione di tipo economico (A4) | 280,00 | 390,00 | L | 18 |
Box (C6) | 250,00 | 360,00 | L | 18 |
Capannoni tipici (B-D) | 190,00 | 260,00 | L | 18 |
Laboratori (B3) | 250,00 | 350,00 | L | 18 |
Magazzini (C2) | 190,00 | 270,00 | L | 18 |
Uffici (A10) | 440,00 | 640,00 | L | 18 |
Negozi e attività commerciali (C1) | 600,00 | 860,00 | L | 18 |
R1/Rurale – Restante territorio comunale | ||||
Villa e Villini (A7-A8) | 380,00 | 550,00 | L | 13 |
Abitazioni civili (A2 – A3) | 330,00 | 480,00 | L | 13 |
Abitazione di tipo economico (A4) | 280,00 | 390,00 | L | 13 |
Box (C6) | 190,00 | 270,00 | L | 13 |
Capannoni tipici (B-D) | 190,00 | 260,00 | L | 8 |
Capannoni industriali (B-D) | 190,00 | 260,00 | L | 8 |
Laboratori (B3) | 250,00 | 350,00 | L | 8 |
Magazzini (C2) | 190,00 | 260,00 | L | 8 |
Uffici (A10) | 440,00 | 640,00 | L | 13 |
Negozi e attività commerciali (C1) | 550,00 | 820,00 | L | 13 |
Es. Zona B1 (Abitazione A2 – V=€ 330,00 X mq 100 = € 33.000,00 x 18% = Incidenza valore terreno € 5.940) a cui applicare le agevolazioni della tab. 4 Es. Zona R1 (Abitazione A2 – V=€ 330,00 X mq 100 = € 33.000,00 x 13% = Incidenza valore terreno € 4.290) a cui applicare le agevolazioni della tab. 4
TABELLA N. 4
Art. 2 comma 5 | Edificazione precedente al P.d.F. Lett. a” (Max 60%) | prima casa “Lett. b” (Max 60%) | insediamento attività produttive “Lett. c” (Max 60%) | concorrenza di fattispecie ri- comprese nel- le ipotesi a), b), c) “Lett. d” (Max 90%) | Naturali residenti (residenza da almeno 10 anni art. 5 Regolamento) “Lett. e” |
Residente naturale di cui art. 5 Regolamento | 60% | 60% | 60% | 90% | 40% |
Non residenti di cui art. 4 del Re- golamento | % | --- | % | % | --- |
RESIDENTE NATURALE – 1° CASA EDIFICATO ANTE P.d.F.
Es. Zona B1 (Abitazione A2 – V=€ 330,00 X mq 100 = € 33.000,00 x 18% = Incidenza valore terreno € 5.940)
(V* a*b)*e = (€ 5.940,00 X 0.50 X 0.40)*e = € 1.188,00 X 0.40 = € 475,20 prezzo di alienazione della sola area di sedime la restante area di pertinenza va calcolata in base all’art. 13 comma 3 del presente regolamento.
RESIDENTE NATURALE – 1° CASA EDIFICATO POST P.d.F.
Es. Zona R1 (Abitazione A2 – V=€ 330,00 X mq 100 = € 33.000,00 x 13% = Incidenza valore terreno € 4.290)
(V* b)*e = (€ 4.290,00 X 0.60)*e = € 2.574,00 X 0.40 = € 1.029,60 prezzo di alienazione della sola area di sedime la restante area di pertinenza va calco- lata in base all’art. 13 comma 3 del presente regolamento.
MAPPA MICROZONE
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx