DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D. CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D
ACCORDO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:
La Società …………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………………………
via……………………………………………………………..CAP……………………………C.F./P.Iva ………………………………………………………….………
rappresentata da …………………………………………………………………………… qualifica …………………………………………………………….........
affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);
E
Il calciatore ............………………………………………………………………………………… Matricola FIGC nato
a............................................................il ………………………………………………… C.F. .………………………………………………………………….
domiciliato a in
via……………………………………………………………………………………….CAP (nel prosieguo, per brevità, il “calciatore”);
Premesso
● che il calciatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
● che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore del calciatore, del rimborso forfettario di spesa per la prestazione dell’attività sportiva, delle voci premiali, del rimborso spese documentate e/o indennità chilometrica ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF.
Convengono quanto segue
Art. 1 – Il Sig si impegna, nella sua qualità di calciatore ‘’non professionista’’
(come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal
...................................................... e fino al 30 giugno escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare al calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.:
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
oppure in via alternativa e non concorrente
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di indennità di trasferta;
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di rimborso forfettario di spesa;
Euro ............................................................ ..( ), per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia.
Art. 3 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo*, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare al calciatore, per ciascuna stagione sportiva, un’ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter comma 7 delle N.O.I.F., da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….………………………………………………………...... ) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Art. 4 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D. Il calciatore, in caso di inadempimento della società, potrà adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. ai sensi della normativa federale.
Art. 5 - In caso di svincolo o trasferimento del calciatore avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento. L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dal calciatore medesimo.
Art. 6 – Il calciatore che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità.
Art. 7 – Xxx il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate.
Art. 8 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.
Art. 9 - Le norme statutarie e regolamentari della FIGC, nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, s’intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.
Luogo e data.........................................................
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
Le parti dichiarano di aver preso cognizione delle clausole previste dagli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente accordo e le approvano specificatamente.
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
*da compilare solo in caso di accordo biennale o triennale.
N.B. Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. In ogni caso, la Società deve dare comunicazione al calciatore dell’avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini. Un ulteriore copia dell’accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata al calciatore al momento della sottoscrizione.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D.
1 - COPIA PER IL DEPOSITO FEDERALE
(L.N.D. - Dipartimento Interregionale Piazzale Flaminio, 9 -00196 Roma)
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D ACCORDO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:
La Società …………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………………………
via……………………………………………………………..CAP……………………………C.F./P.Iva ………………………………………………………….………
rappresentata da …………………………………………………………………………… qualifica …………………………………………………………….........
affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);
E
Il calciatore ............………………………………………………………………………………… Matricola FIGC nato
a............................................................il ………………………………………………… C.F. .………………………………………………………………….
domiciliato a in
via……………………………………………………………………………………….CAP (nel prosieguo, per brevità, il “calciatore”);
Premesso
● che il calciatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
● che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore del calciatore, del rimborso forfettario di spesa per la prestazione dell’attività sportiva, delle voci premiali, del rimborso spese documentate e/o indennità chilometrica ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF.
Convengono quanto segue
Art. 1 – Il Sig si impegna, nella sua qualità di calciatore ‘’non professionista’’
(come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal
...................................................... e fino al 30 giugno escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare al calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.:
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
oppure in via alternativa e non concorrente
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di indennità di trasferta;
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di rimborso forfettario di spesa;
Euro ............................................................ ..( ), per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia.
Art. 3 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo *, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare al calciatore, per ciascuna stagione sportiva, un’ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter comma 7 delle N.O.I.F., da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….………………………………………………………...... ) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Art. 4 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D. Il calciatore, in caso di inadempimento della società, potrà adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. ai sensi della normativa federale.
Art. 5 - In caso di svincolo o trasferimento del calciatore avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento. L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dal calciatore medesimo.
Art. 6 – Il calciatore che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità.
Art. 7 – Xxx il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate.
Art. 8 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.
Art. 9 - Le norme statutarie e regolamentari della FIGC, nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, s’intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.
Luogo e data.........................................................
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
Le parti dichiarano di aver preso cognizione delle clausole previste dagli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente accordo e le approvano specificatamente.
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
*da compilare solo in caso di accordo biennale o triennale.
N.B. Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. In ogni caso, la Società deve dare comunicazione al calciatore dell’avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini. Un ulteriore copia dell’accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata al calciatore al momento della sottoscrizione.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE L.N.D.
2 - COPIA PER IL CALCIATORE
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D ACCORDO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge:
La Società …………………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………………………
via……………………………………………………………..CAP……………………………C.F./P.Iva ………………………………………………………….………
rappresentata da …………………………………………………………………………… qualifica …………………………………………………………….........
affiliata alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale (nel prosieguo definita per brevità la “Società”);
E
Il calciatore ............………………………………………………………………………………… Matricola FIGC nato
a............................................................il ………………………………………………… C.F. .………………………………………………………………….
domiciliato a in
via……………………………………………………………………………………….CAP (nel prosieguo, per brevità, il “calciatore”);
Premesso
● che il calciatore, ai sensi della vigente normativa federale, è tesserato con la Società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
● che le Parti intendono stipulare un accordo economico in conformità alla normativa federale, per disciplinare le modalità di pagamento da parte della Società, in favore del calciatore, del rimborso forfettario di spesa per la prestazione dell’attività sportiva, delle voci premiali, del rimborso spese documentate e/o indennità chilometrica ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF.
Convengono quanto segue
Art. 1 – Il Sig si impegna, nella sua qualità di calciatore ‘’non professionista’’
(come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), a fornire le proprie prestazioni sportive alla Società a decorrere dal
...................................................... e fino al 30 giugno escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società, si impegna ad assicurare al calciatore le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status federale, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, e a corrispondergli i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento. Ai fini fiscali, le somme oggetto del presente accordo sono inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lett. m) del T.U.I.R.:
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......), per la stagione sportiva.....................................
oppure in via alternativa e non concorrente
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di indennità di trasferta;
Euro giornalieri .............................................. ( ), a titolo di rimborso forfettario di spesa;
Euro ............................................................ ..( ), per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia.
Art. 3 - La Società, in considerazione della durata pluriennale del presente accordo *, oltre alle somme previste dagli articoli precedenti, si impegna ad assicurare al calciatore, per ciascuna stagione sportiva, un’ulteriore indennità ai sensi dell’art. 94 ter comma 7 delle N.O.I.F., da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….………………………………………………………...... ) per la stagione sportiva.....................................
Euro………………………………….………. (………….……………………………………………………….......) per la stagione sportiva.....................................
Art. 4 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D. Il calciatore, in caso di inadempimento della società, potrà adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. ai sensi della normativa federale.
Art. 5 - In caso di svincolo o trasferimento del calciatore avvenuto ai sensi della normativa federale la validità del presente accordo si intende decaduta a far data dall’efficacia del provvedimento. L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori “non professionisti” che hanno sottoscritto un accordo economico, è consentita nel solo caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dal calciatore medesimo.
Art. 6 – Il calciatore che nel corso o alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 20% dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità.
Art. 7 – Xxx il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall’attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l’accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate.
Art. 8 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali le Parti dovranno darsi reciproca comunicazione.
Art. 9 - Le norme statutarie e regolamentari della FIGC, nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra LND e AIC, s’intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.
Luogo e data.........................................................
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
Le parti dichiarano di aver preso cognizione delle clausole previste dagli artt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente accordo e le approvano specificatamente.
Per la Società (timbro e firma) Il Calciatore
*da compilare solo in caso di accordo biennale o triennale.
N.B. Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, a cura della Società presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento ovvero, se relativi a tesseramenti successivi a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. In ogni caso, la Società deve dare comunicazione al calciatore dell’avvenuto deposito contestualmente allo stesso. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza dei predetti termini. Un ulteriore copia dell’accordo, regolarmente sottoscritto, deve essere consegnata al calciatore al momento della sottoscrizione.