Contract
Raccolta per l’unificazione e il coordinamento delle disposizioni adottate dalla Camera Arbitrale presso l’ANAC per l’esercizio delle funzioni in materia di arbitrato sui contratti pubblici assegnate dagli artt. 209 e 210 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 2, Regolamento sulla organizzazione sul funzionamento della Camera arbitrale, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 luglio 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 185 del 24 luglio 2020).
I. DISCIPLINA GENERALE
Art. 1. Finalità e ambito di applicazione della Raccolta
1. Al fine di garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità dei procedimenti arbitrali, individuati come principi e criteri direttivi per la disciplina legislativa dell’arbitrato in materia di contratti pubblici dall’art. 1, comma 1, lett. aaa) della l. 28 gennaio 2016, n. 11, la presente Raccolta provvede all’unificazione e al coordinamento delle disposizioni anche di ordine generale (denominate “Comunicati”) adottate dalla Camera arbitrale costituita presso l’ANAC per l’amministrazione in via esclusiva degli arbitrati per le controversie su diritti soggettivi relative all’esecuzione dei contratti pubblici e insorte tra i soggetti previsti nel comma 1 dell’art. 209, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 (d’ora in poi, “il codice”), deferibili al giudizio arbitrale in forza di apposita clausola compromissoria inserita nei contratti nei modi indicati dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
2. Il deferimento in arbitrato della controversia può essere preceduto dall’esperimento del tentativo di accordo xxxxxxx nei casi previsti dagli artt. 205 e 206 del codice, al cui procedimento la Camera arbitrale concorre, ove richiesta dal RUP, mediante la formazione di una lista di esperti e, in presenza di disaccordo tra le parti, la indicazione dell’esperto incaricato con contestuale determinazione del relativo compenso, secondo quanto regolato dal Comunicato n. 3/2016 come aggiornato con delibera del 18 luglio 2019.
Art. 2. Sede dell’arbitrato, formazione e trasmissione degli atti 1
1. La sede dell’arbitrato deve intendersi presso la sede della Camera arbitrale laddove non vi sia altra indicazione delle parti, ai sensi dell’art. 209, comma 9, del codice.
2. Per l’utilizzo dei locali della sede della Camera arbitrale, i collegi arbitrali, le parti e i loro difensori devono seguire le indicazioni contenute nei provvedimenti eventualmente
1 Rubrica sostituita con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. La rubrica previgente recava: ”Sede dell’arbitrato e trasmissione degli atti”.
adottati in merito dal Presidente della Camera stessa e pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC, e comunque fare riferimento alla Segreteria della Camera arbitrale.
3. Fermo quanto previsto dall’art. 816-bis c.p.c., va data preferenza alla redazione degli atti e alle comunicazioni comunque inerenti al procedimento arbitrale in formato digitale.2
4. Successivamente alla sua formazione, che avviene a norma degli articoli 168 c.p.c. e 36 disp. att., il fascicolo d’ufficio è comunque trasmesso mediante posta elettronica certificata - alla Camera arbitrale per la relativa tenuta nella forma del documento elettronico. Occorrendo, la conformità degli atti all’originale viene attestata mediante estrazione di copia informatica sottoscritta con firma digitale. La tenuta del fascicolo così pervenuto compete alla Segreteria della Camera arbitrale.3
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla formazione, alla trasmissione e alla tenuta del fascicolo delle liquidazioni. 4
6. Gli adempimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, sono curati dal Presidente del Collegio arbitrale o uno degli arbitri delegato dal Collegio, salva nomina del segretario, che in tal caso vi provvede anche ai sensi dell’articolo 10, comma 4.5
7. La conservazione e l’eventuale trasmissione telematica dei fascicoli da parte della Camera arbitrale all’Autorità giudiziaria avviene con modalità finalizzate ad assicurarne l’integrità e l’autenticità secondo quanto stabilito dalle norme tecniche rilevanti. Alla restituzione dei documenti si fa luogo, in ogni caso, a domanda della parte interessata. Si applica l’art. 2961 c.c. 6
Art. 3. Norme applicabili e termini del giudizio arbitrale
2 Disposizione sostituita con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. La disposizione previgente recitava: “Salvo che il presidente del collegio arbitrale abbia proceduto alla nomina del segretario, gli atti comunque afferenti al giudizio arbitrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera arbitrale in formato digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Per l’ipotesi di copia di esemplari analogici, la documentazione, riprodotta in formato PDF non modificabile, dovrà essere trasmessa al medesimo indirizzo, con la relativa attestazione di conformità. Nel caso di avvenuta nomina del segretario, si applica la disposizione di cui al successivo art. 10, comma 4, ferma restando la preferenza per lo svolgimento delle attività e delle comunicazioni, anche degli atti del procedimento, in formato digitale.”
3 Disposizione aggiunta con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. 4 Disposizione aggiunta con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. 5 Disposizione aggiunta con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. 6 Disposizione aggiunta con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021.
1. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (d’ora in poi, c.p.c.), salvo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 209, comma 10, di quest’ultimo.
2. I termini stabiliti dagli arbitri per atti o attività delle parti non possono essere considerati a pena di decadenza se non nei casi previsti dall’art. 209, comma 11, del codice.
3. Le parti possono stabilire nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, comunque anteriore alla nomina del collegio arbitrale, ulteriori regole per il procedimento arbitrale, purché compatibili con le norme richiamate al comma 1, e che in ogni caso garantiscano il rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle parti medesime.
4. Con le stesse forme le parti possono anche fissare un termine per la pronuncia del lodo, ovvero richiedere alla Camera arbitrale di provvedere a tale determinazione tenendo conto delle caratteristiche della controversia deferita all’arbitrato, eventualmente affidando alla Camera medesima altresì ogni determinazione circa la proroga nei casi previsti dall’art. 820, quarto comma, c.p.c.
5. Ai sensi del Comunicato n. 1/2016, come aggiornato con delibera del 15 novembre 2017, qualora anteriormente alla nomina del collegio arbitrale ovvero successivamente al perfezionamento della suddetta nomina la Camera arbitrale si trovi a constatare una situazione di quiescenza del procedimento arbitrale per il mancato assolvimento di oneri essenziali o la mancata adozione di ogni atto ad esso relativo (compreso il versamento dell’acconto di cui al successivo art. 6, comma 5) protrattasi per il periodo ivi stabilito, la Camera procede all’archiviazione degli atti e alla cessazione di ogni attività di amministrazione del procedimento arbitrale in questione con i conseguenti effetti regolati dal Comunicato stesso.
Art. 4. Regole di comportamento nel giudizio arbitrale
1. I componenti del collegio arbitrale sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento stabilite nell’apposito Codice deontologico previsto dall’art. 209, comma 2, del codice e adottato dalla Camera arbitrale con il Comunicato n. 4/2016.
2. Gli ausiliari del collegio arbitrale sono tenuti al rispetto delle regole di cui al comma precedente in quanto compatibili.
3. Le parti e i loro difensori e consulenti sono tenuti al rispetto dei principi di riservatezza e correttezza, posti dal Codice deontologico a presidio del valore del leale ed efficiente svolgimento del giudizio arbitrale.
II. INTRODUZIONE DELL’ARBITRATO PRESSO LA CAMERA ARBITRALE E NOMINA DEL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 5. Domanda di arbitrato e atto di resistenza
1. Ai sensi dell’art. 209, comma 8, del codice, l’attore trasmette la domanda di arbitrato alla Segreteria della Camera arbitrale. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, contiene, oltre al nome e al domicilio delle parti e alla descrizione della controversia in quanto relativa all’esecuzione di un contratto pubblico disciplinato dal codice, l’indicazione delle domande e del valore economico della controversia determinato in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2018 come attuate con il Comunicato n. 1/2020, nonché la designazione dell’arbitro di propria competenza. La domanda di arbitrato deve altresì contenere o recare in allegato la clausola compromissoria.
2. Parimenti l’atto di resistenza del convenuto è trasmesso alla Segreteria della Camera arbitrale. L’atto, sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura, contiene, oltre al nome e al domicilio e alle controdeduzioni del convenuto, la proposizione delle eventuali domande riconvenzionali e l’indicazione del relativo valore economico determinato in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2018 come attuate con il Comunicato n. 1/2020, nonché la designazione dell’arbitro di propria competenza.
Art. 6. Procedimento di nomina del collegio arbitrale e accettazione dell’incarico conferito
1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale secondo le modalità stabilite dall’art. 209, comma 4, del codice. Non possono essere nominati i membri del Consiglio della Camera arbitrale, i quali sono altresì sottoposti ai divieti e alle incompatibilità nonché a ogni altro vincolo previsti dall’art. 8 del Regolamento di organizzazione della Camera arbitrale approvato dall’ANAC.
2. Le designazioni degli arbitri di parte devono investire soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 209, commi 4 e 5, del codice e per i quali non ricorrono le cause di inconferibilità dell’incarico arbitrale o di incompatibilità stabilite dal comma 6 dello stesso articolo e dal comma 10 dell’art. 210. Inoltre, per le pubbliche amministrazioni deve ricorrere adeguata motivazione circa la scelta adottata tra quelle previste nel loro caso dal suddetto comma 5.
3. La Camera arbitrale verifica la corrispondenza a legge di ciascuna delle designazioni di parte, anche laddove effettuata in via surrogatoria ai sensi e nei modi di cui all’art. 810 c.p.c.; in ogni caso in cui tale verifica abbia dato esito negativo, la Camera arbitrale ne dà comunicazione alla parte interessata affinché provveda alla sostituzione. Ove la mancata corrispondenza a legge della designazione di parte sia rilevabile anche a un sommario esame, la suddetta comunicazione può essere fatta immediatamente dal Presidente della Camera arbitrale, che ne dà successiva informativa al Consiglio nella prima seduta utile. Il procedimento di nomina del collegio non può proseguire in difetto della nuova designazione operata su iniziativa della parte interessata, e così ogni qualvolta si debba per qualsiasi altra ragione procedere alla sostituzione di un arbitro già designato da una parte o nel suo interesse.
4. Una volta comunque perfezionato il procedimento di designazione degli arbitri di parte, la Camera arbitrale designa il Presidente del collegio arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo degli arbitri tenuto dalla stessa Camera arbitrale ai sensi dell’art. 210, comma 2, previa selezione di una lista di candidati formata mediante procedura di estrazione informatica di nominativi tratti dal suddetto albo, con immediata trasmissionedel relativo verbale alle parti interessate per consentire alle stesse entro le 48 ore seguenti eventuali osservazioni in merito, e con successiva nomina secondo criteri predefiniti del soggetto facente funzione di terzo arbitro, in conformità alle regole poste con i Comunicati n. 2/2016 e n. 8/2016 e volte a garantire i principi di pubblicità della procedura, di rotazione degli affidamenti e di efficacia dell’arbitrato.
5. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale procede alla nomina dell’intero collegio e alla determinazione, parimenti da comunicare alle parti, circa la misura e le modalità del deposito da effettuarsi nei quindici giorni successivi in acconto del corrispettivo arbitrale secondo quanto disposto dal comma 8 dell’art. 209 del codice e regolato con il Comunicato n. 5/2016 come aggiornato con delibera dell’11 maggio 2017 e delibera del 3 giugno 2020. Il provvedimento di nomina è altresì comunicato ai singoli membri del collegio arbitrale in tal modo formato affinché trasmettano entro 15 giorni alla Segreteria della Camera arbitrale dichiarazione di disponibilità all’accettazione dell’incarico arbitrale e di assenza di situazioni di incompatibilità alla nomina di cui all’art. 815 c.p.c. e agli artt. 209, comma 6, e 210, comma 10, del codice, nonché di accettazione del Codice deontologico degli arbitri camerali, nei modi regolati dal suddetto Comunicato n. 5/2016.
6. Pervenute alla Camera arbitrale le dichiarazioni dei singoli membri del collegio arbitrale senza che facciano seguito rilievi da parte di questa nei dieci giorni successivi, per quanto di competenza e a sua conoscenza, circa la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese ed ove altresì le parti, ovvero anche una sola all’esito dell’attestato
inadempimento dell’altra, abbiano proceduto al versamento del deposito in acconto, il procedimento per la nomina deve intendersi perfezionato e la Camera arbitrale ne dà comunicazione ai soggetti interessati. La dichiarazione di accettazione del singolo arbitro potrà anche risultare dal verbale della riunione di costituzione del collegio di cui al successivo art. 11, comma 1. È comunque fatta salva la facoltà di ricusazione di cui all’art. 815 c.p.c.
7. Ai sensi dell’art. 209, comma 7, del codice, la nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 6 dello stesso articolo determina la nullità del lodo.
Art. 7. Iscrizione all’albo degli arbitri della Camera arbitrale
1. Possono essere iscritti all’albo degli arbitri i soggetti appartenenti alle categorie degli avvocati, degli ingegneri e architetti, dei professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti per ciascuna di esse rispettivamente previsti dal comma 7 dell’art. 210 del codice, in particolare per come interpretati, per gli avvocati, dal Comunicato n. 1/2015.
2. Ai sensi del comma 9 dell’art. 210 del codice, l’iscrizione è effettuata dalla Camera arbitrale sulla base di domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti previsti, redatta secondo le modalità disposte con il Comunicato n. 6/2016 come aggiornato con delibera del14 novembre 2019 e trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. La domanda deve contenere in particolare dichiarazione di accettazione del Codice deontologico degli arbitri camerali e di garanzia dell’applicazione delle condizioni per l’espletamento degli incarichi disposte dall’art. 210, comma 10, del codice.
3. Ai sensi del comma 10 dell’art. 210, l’iscrizione all’albo degli arbitri ha validità triennale, decorrente dal giorno della seduta del Consiglio camerale nella quale la domanda è stata accolta, e può essere nuovamente conseguita, con le stesse modalità, decorsi due anni dalla scadenza del triennio.
4. Nel caso di sopravvenienze che possano risultare ostative alla legittimità della permanenza dell’iscrizione e delle quali la Camera arbitrale sia comunque venuta a conoscenza, all’interessato è data formale comunicazione dell’avvio del procedimento, ammettendolo alle relative controdeduzioni, al fine dell’adozione da parte della Camera stessa dell’eventuale provvedimento di cancellazione dall’albo
III. GLI AUSILIARI DEL COLLEGIO ARBITRALE
Art. 8. Procedimento di nomina del consulente tecnico d’ufficio
1. Il collegio arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, un consulente tecnico, da individuare nell’elenco dei periti tenuto dalla Camera arbitrale. In tal caso richiede alla Camera arbitrale di provvedere alla relativa designazione, indicandone contestualmente le caratteristiche professionali ritenute necessarie.
2. La Camera arbitrale provvede in conformità della richiesta curando che per il perito individuato nell’elenco non ricorrano le cause di inconferibilità o di incompatibilità dell’incarico di cui all’art. 209, comma 6, e all’art. 210, comma 10, del codice, in quanto applicabili, e assicurando altresì il rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Il termine per l’espletamento dell’incarico da parte del consulente tecnico non decorre prima che il collegio arbitrale gli abbia conferito l’incarico.
3. La eventuale nomina di ausiliari da parte del consulente tecnico per l’avvalimento di attrezzature o professionalità non ordinariamente disponibili dal consulente stesso deve essere autorizzata dal collegio arbitrale e comunicata alla Camera arbitrale per i fini di cui al comma precedente.
Art. 9. Iscrizione all’elenco dei periti della Camera arbitrale
1. Possono essere iscritti all’elenco dei periti, come sezione separata dell’albo degli arbitri, i tecnici in possesso dei requisiti previsti dal comma 8 dell’art. 210 del codice.
2. Ai sensi del comma 9 dell’art. 210 del codice, l’iscrizione è effettuata dalla Camera arbitrale sulla base di domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti previsti, redatta secondo le modalità disposte con il Comunicato n. 6/2016 e trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. La domanda deve contenere in particolare dichiarazione di garantire l’applicazione delle condizioni per l’espletamento degli incarichi di perito per i giudizi arbitrali disposte dall’art. 210, comma 10, del codice.
3. Si applicano all’iscrizione all’elenco dei periti le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 7.
Art. 10. Procedimento di nomina del segretario del collegio arbitrale e relativo elenco
1. Ai sensi dell’art. 209, comma 8, del codice il presidente del collegio arbitrale nomina, ove necessario, il segretario del collegio arbitrale.
2. Il segretario deve essere scelto nell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali tenuto dalla Camera arbitrale, al quale possono iscriversi i funzionari delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aventi i requisiti e secondo le modalità indicate dal comma 12 dell’art. 210 del codice, come attuate con i Comunicati
n. 4 del 2015 e n. 7 del 2016, quest’ultimo come aggiornato con delibere del 15 marzo 2019 e del 14 novembre 2019. I suddetti Comunicati regolano altresì la durata della validità dell’iscrizione e le modalità per la conferma dell’iscrizione medesima. La qualifica di “segretario” non è cumulabile con quella di “arbitro” o di “perito” camerale. Si applica all’iscrizione all’elenco dei segretari la disposizione di cui al precedente art. 7, comma 4.
3. La nomina di cui al comma 1 è operata previa comunicazione alla Camera arbitrale, che nei dieci giorni successivi alla ricezione della suddetta comunicazione può avanzare rilievi circa la eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità, e comunque al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione degli incarichi e del limite di contemporaneo svolgimento degli incarichi stessi stabilito dal Comunicato n. 7/2016.
4. Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio e del fascicolo delle liquidazioni, la stesura dei verbali delle udienze, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio. Gli atti e documenti dell'arbitrato sono custoditi dal segretario fino al deposito del lodo presso la Camera arbitrale o comunque alla definizione del procedimento. Successivamente, il fascicolo d’ufficio e quello delle liquidazioni sono trasmessi in formato elettronico alla Camera arbitrale per la conservazione ulteriore. Occorrendo, la conformità degli atti all’originale viene attestata dal segretario secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 4. 7
IV. SVOLGIMENTO DELGIUDIZIO ARBITRALE
Art. 11. Udienze e tentativo di conciliazione
1. Concluso il procedimento per la nomina del collegio arbitrale ed effettuato il deposito in acconto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6, il collegio arbitrale si costituisce, ad iniziativa del presidente, entro i successivi venti giorni. Della
7 Disposizione sostituita con delibera del Consiglio della Camera arbitrale n. 18 del 1° aprile 2021. La disposizione previgente recitava: “Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio e del fascicolo delle liquidazioni, la stesura dei verbali delle udienze, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio. Gli atti e documenti dell'arbitrato sono custoditi dal segretario fino al deposito del lodo presso la Camera arbitrale”.
costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, che viene trasmesso alle parti e alla Segreteria della Camera arbitrale.
2. Le udienze sono fissate dal collegio arbitrale o per delega di questo dal suo presidente, anche tenendo conto, ove la sede dell’arbitrato sia stabilita presso la Camera arbitrale ai sensi del precedente art. 2, comma 1, della disponibilità dei locali o della piattaforma digitale di comunicazione audiovisiva resi fruibili dalla stessa Camera arbitrale. Le date relative sono di volta in volta comunicate anche alla Segreteria della Camera arbitrale.
3. Nella prima udienza successiva alla costituzione, il collegio arbitrale esperisce tentativo di conciliazione tra le parti. Dell’avvenutotentativo il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente, in caso di esito positivo anche solamente parziale, i modi e i termini dell'intervenuto accordo; in tale caso il verbale viene trasmesso anche alla Segreteria della Camera arbitrale, per l’iscrizione in apposito registro. La conciliazione in corso di giudizio rimane sempre possibile.
Art. 12. Istruttoria
1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 209 del codice nel giudizio arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
2. Ove sia disposta la consulenza tecnica, il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali, nel rispetto delle forme e dei termini fissati dalla relativa ordinanza istruttoria.
Art. 13. Il lodo arbitrale
1. Il lodo deve essere pronunciato entro duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri, fatta salva diversa determinazione nelle forme e secondo le modalità previste dal precedente art. 3, comma 4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 209 del codice, il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale, di cui è data comunicazione alle parti.
2. Ai sensi del comma 13 dell’art. 209 del codice, il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, con la conseguente iscrizione nel registro annuale dei lodi, è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, ovvero con le modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC con la delibera n. 48 del 30 gennaio 2019 anche ai fini dell’assolvimento dei relativi obblighi
fiscali.Tale deposito precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 c.p.c., per i cui adempimenti, su richiesta di parte, il rispettivo originale è restituito con attestazione dell'avvenuto deposito. Il deposito del lodo oltre il termine previsto anche ai fini di cui al successivo art. 15, comma 1, costituisce violazione dei doveri di diligenza ed efficienza stabiliti dal codice deontologico degli arbitri camerali.
3. Ai sensi del comma 14 dell’art. 209 del codice, il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
Art. 14. Compensi
1. La Camera arbitrale determina con apposita delibera il compenso degli arbitri entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dal comma 16 dell’art. 209 del codice e in attuazione di questo dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2018. Nella determinazione del compenso per il collegio arbitrale è ricompreso l’eventuale compenso per il segretario, per la liquidazione del quale ultimo trovano inoltre applicazione i criteri stabiliti con il Comunicato n. 4/2015.
2. La Camera arbitrale determina altresì con apposita delibera il compenso per il consulente tecnico d’ufficio, ove nominato, secondo i limiti e i criteri previsti dal comma 18 dell’art. 209 del codice, ferme restando le ulteriori regole applicative di cui al Comunicato n. 3/2015.
3. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dalla Camera arbitrale sulla base delle proposte di liquidazione presentate dagli interessati, anche con riguardo alle spese sostenute per i rispettivi incarichi, secondo le modalità regolate con il Comunicato n. 2/2015 e sono comunicate agli interessati stessi e alle parti a cura della Segreteria della Camera arbitrale.
4. Ai sensi del comma 16 dell’art. 209 del codice, l'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, è sottoscritto dal Presidente della Camera arbitrale e costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.
Art. 15. I costi dell’arbitrato
1. Ai sensi del comma 12 dell’art. 209 del codice, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia come determinato dal collegio arbitrale secondo le disposizioni di cui al Comunicato n. 1/2020.
2. Ai sensi del comma 17 dell’art. 209 del codice, il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono direttamente versate all’ANAC. A tal fine, periodicamente la Camera arbitrale riferisce all’ANAC circa l’inottemperanza dell’obbligo del versamento dell’uno per mille, affinché, in conformità all’art. 4, comma 2, della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, l’ANAC stessa possa provvedere all’avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate, oltre agli interessi legali e alle maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 209 del codice, le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. Quanto alla eventuale compensazione delle spese del giudizio si applica il disposto di cui al comma 20 dello stesso articolo.
V. PUBBLICITÀ DEGLI ARBITRATI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. Pubblicità degli arbitrati
1. Ai sensi dell’art. 210, comma 13, del codice, i dati essenziali del procedimento arbitrale, come ivi individuati e in corrispondenza con la loro progressiva formazione nel corso del procedimento stesso, sono tempestivamente pubblicati nella sezione intestata alla Camera arbitrale del sito istituzionale ANAC. I lodi sono pubblicati nella suddetta sezione previa anonimizzazione dei dati a protezione delle persone fisiche che non abbiano esercitato alcuno dei ruoli funzionali propri dei procedimenti arbitrali, come regolato dal Comunicato n. 1/2017, ferma restando, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 136, la facoltà della parte interessata, con istanza motivata presentata prima della pronuncia del lodo e accolta dal collegio arbitrale, di chiedere che su questo sia apposta un’annotazione volta a impedire che, in caso di sua divulgazione, vi siano indicate le proprie generalità e gli altri dati personali che permettono l’identificazione della parte medesima.
2. L’accesso agli atti amministrativi della Camera arbitrale assunti nell’ambito dell’esercizio delle funzioni regolate con le disposizioni di cui alla presente Raccolta è
consentito nei casi e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi adottato dall’ANAC con delibera del 24 ottobre 2018, mentre l’accesso agli atti e documenti dei procedimenti arbitrali è consentito ai sensi degli artt. 743 e ss. del c.p.c., previa comunque anonimizzazione dei dati non pertinenti.
Art. 17. Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nella presente Raccolta si applicano dal giorno della sua pubblicazione nella sezione intestata alla Camera arbitrale del sito istituzionale dell’ANAC. Alla stessa data cessano di avere applicazione i Comunicati non richiamati nella Raccolta, compresi quelli emessi nella forma del Comunicato del Presidente della Camera arbitrale. Parimenti cessa di avere applicazione a tale data il Manuale di procedura.
2. I Comunicati già emanati dalla Camera Arbitrale alla data di cui al comma precedente e richiamati nella presente Raccolta conservano piena efficacia nella loro interezza e continuano quindi ad applicarsi integralmente ai procedimenti arbitrali avviati alla stessa data. Quelli emanati successivamente entreranno in vigore dal momento della loro pubblicazione nello stesso sito, salvo diversa previsione, integrando o modificando le pertinenti disposizioni della Raccolta medesima.