Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI … E L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO GRATUITO DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE LEGALE AL CITTADINO
L'anno … (…) e questo giorno … (…) del mese di…, in … con la presente scrittura privata …valida a tutti gli effetti di legge cui intervengono:
I)..., non in proprio ma quale … del Comune di …, con sede in …— C.F. …. di seguito denominato anche "il Comune";
2) Avv. …, non in proprio ma quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con sede in …- C.F. … P.IVA … (di seguito denominato "l'Ordine degli Avvocati") :
PREMESSO CHE
I. II Comune di … per garantire un servizio sempre più attento alle esigenze dei cittadini intende ospitare presso la propria sede uno sportello legale con finalità di fornire ai cittadini informazioni e un primo orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
II. L'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio si è reso disponibile a collaborare con il Comune di … nella realizzazione della descritta iniziativa, in quanto gli obiettivi di informazione ed orientamento a garanzia dei diritti dei cittadini costituiscono obiettivi condivisi e rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ordine ai sensi dell'art. 30 Legge 247/2012,
Invero, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio è già
operativo lo Sportello per il cittadino, istituito ai sensi degli artt. 3, comma 1, 35, comma I lett. u) e 30, comma 3. L. 31/12/2012 e disciplinato con Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense in data 19/04/2013 n. 2, la cui funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Regolamento, è proprio quella di "fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. E' altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti".
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite: CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART.1: OGGETTO
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Comune e Ordine degli Avvocati per l'attivazione dello Sportello per il cittadino, già operativo presso la sede dell'Ordine, anche presso gli appositi spazi, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
ART. 2: ACCESSO AL SERVIZIO E MODALITÀ
Possono accedere allo Sportello le persone che necessitino di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
L'accesso allo Sportello è gratuito.
Gli incontri si terranno, in giorni ed orari prestabiliti previa prenotazione presso apposito sportello comunale, da individuarsi a discrezione dell'Amministrazione, nei i locali indicati al successivo art. 4.
Al fine di accedere al servizio, l'utente dovrà recarsi presso l'apposito
sportello di cui al comma precedente, compilare una scheda di prenotazione, messa a disposizione dallo sportello o reperibile sia sul sito del Comune che dell'Ordine degli Avvocati, nella quale verranno riportate le sue generalità e la materia per cui ha richiesto l'incontro, e firmare un modulo per il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 196/2003, Reg. UE 679/2016.
Dell’incontro non viene redatto alcun verbale in relazione al servizio prestato. Art. 3: AMBITI DELLE INFORMAZIONI E DELL'ORIENTAMENTO
Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e orientamento:
a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
d) illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione orientamento:
a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) L. 247/12;
b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.
I suindicati servizi di informazione e orientamento potranno essere resi in tutti gli ambiti e, dunque, solo a titolo esemplificativo, in materia di: tutela della persona (interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno); eredità e successioni (questioni ereditarie, dichiarazione di successione, testamenti); casa (contratti di compravendita, affitto, locazioni residenziali, esecuzioni e sfratti); famiglia (separazione e divorzi, accordi di convivenza, alimenti e mantenimento, adozione, tutela dei soggetti e dei minori).
Art. 4: IMPEGNI
Il Comune di … si impegna a:
a) mettere a disposizione per lo svolgimento dell'attività uno spazio dedicato, opportunamente attrezzato con PC, stampante, telefono, presso la struttura sita in …;
b) gestire, tramite l'apposito sportello di cui all'art. 2, l'attività di prenotazione e fissazione degli appuntamenti scegliendo tra i professionisti presenti nell'apposito Elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine, formato in conformità all'art. 5, c. 1, 2 e 3, del Regolamento CNF 2/2013 da avvocati ivi iscritti nell'ambito delle materie di propria competenza .avendo preferibilmente cura di
scegliere gli avvocati con studio in prossimità del Comune.
Nel caso di richieste frequenti si consiglia di adottare un criterio di turnazione.
a) monitorare l'attività oggetto della convenzione
b) Gli incontri, sebbene orientati a fornire la soluzione migliore alla problematica esposta, non daranno tassativamente luogo né a prestazioni di consulenza nel merito della questione, né a pareri scritti, né alla redazione di preventivi: in nessun caso dovrà essere fornita alcuna previsione di quantificazione dei compensi necessari allo svolgimento delle procedure giudiziarie o di risoluzione alternativa delle controversie.
Il Comune e l'Ordine degli Avvocati si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà operative, difetti di organizzazione ed ulteriori disfunzioni al fine di assicurare la massima collaborazione per l'eliminazione degli stessi.
Art. 5 DURATA E PROROGA
La presente convenzione entrerà in vigore al momento della sua stipula ed avrà la durata di un anno. La medesima potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno,
Art. 6: RECESSO
Entrambe le parti si riservano fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di mesi tre, da rendersi per mezzo di raccomandata a/r o pec.
Art. 8: NORMA TRANSITORIA
Sino alla completa formazione dell’Elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine e
formato in conformità all'art. 5, c. 1, 2 e 3, del Regolamento CNF 2/2013 il Comune potrà iniziare l’attività oggetto della presente convenzione con avvocati indicati dal Comune stesso, previa verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 del Regolamento di sportello
In tal caso resta onere del Comune inviare alla segreteria dell’Ordine il nominativo dell’Avvocato che intende prestare la propria attività secondo i parametri indicati nella presente convenzione ed onere del professionista inviare alla segreteria dell’Ordine il modulo di iscrizione nell’Elenco.
Per il Comune di …
Per l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio