CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC CONTRATTO QUADRO – LOTTO 3
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
CONTRATTO QUADRO – LOTTO 3
(A) INDICE
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE 5
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 6
3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO 6
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE 7
5. EFFICACIA E DURATA 9
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 9
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO Esecutivo 11
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI 12
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO 13
10. GESTIONE DEL CONTRATTO QUADRO 13
11. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 14
12. VERIFICHE Ispettive – COLLAUDI – verifiche di conformità 15
13. PENALI 17
14. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI 19
15. AGGIORNAMENTO SULL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI 19
16. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE 19
17. REVISIONE DEI PREZZI UNITARI 23
18. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 24
19. SUBAPPALTO 26
20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 28
21. RISOLUZIONE 28
22. RECESSO 30
23. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI 31
24. RESPONSABILITA’ CIVILE 31
25. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 31
26. TRASPARENZA 32
27. RISERVATEZZA 33
28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 33
29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 35
30. FORO COMPETENTE 35
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
32. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001- E DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA CONSIP S.P.A 37
33. INCOMPATIBILITA’ 37
CONTRATTO QUADRO LOTTO 3
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 19/04/2017. (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”),
E
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Via San Xxxxxxx della Battaglia
n. 56 Cap 00185, capitale sociale Euro 31.875.000,00 (trentunomilioniottocentosettantacinquemila/00) i.v., e Euro 40.081.172,00 (quarantamilioniottantunomilacentosettantadue/00) ulteriore aumento deliberato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via San Xxxxxxx della Battaglia n. 56 Cap 00185, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Municipia S.p.A. con sede legale in Trento, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, capitale sociale Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01973900838, P. IVA 01973900838, domiciliata ai fini del presente atto in Trento, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 e la mandante Engiweb Security S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 07962091000 P. IVA 07962091000, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, e la mandante NTT DATA Italia S.p.A., società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Viale Cassala 14/A
, capitale sociale Euro 33.107.160,00 (trentatremilionicentosettemilacentosessanta/00) i.v , iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00513990010, P. IVA 07988320011, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00/X e la mandante PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 capitale sociale Euro 7.700.000,00 (Euro settemilionisettecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al
n. 03230150967 P. IVA 03230150967, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00 e la mandante SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A.), con sede legale in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, P. IVA 05551171001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale Xxxxx Xxxxxx n. 9 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx repertorio n. 95439;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
(A) l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, “le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”;
(B) l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del
D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente “ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
(C) ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, “Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”;
(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 30200/2015 in data 2/12/2015;
(E) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Contratto Quadro;
(F) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico Lotto 3, nonché dal Bando di gara, dal Documento descrittivo e dalla Lettera di Xxxxxx, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
(G) il presente Contratto Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che saranno conclusi dalle singole Amministrazioni;
(H) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto Quadro, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata da Coface avente n 2180651 per un importo di Euro 675.000= (seicentosettantacinquemila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata da
Coface ed avente n. 2180658 per un importo pari ad Euro 106.500,00= (centoseimilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
(I) il Fornitore prede atto che ciascuna Amministrazione Beneficiaria del presente Contratto Quadro, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
(J) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto Quadro;
(K) il presente Contratto Quadro, compresi i relativi Allegati, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
(L) il CIG del presente Contratto Quadro è il seguente: 6210327BF4.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato di seguito specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente: Amministrazioni: le Pubbliche Amministrazioni Locali dislocate nelle regioni del Centro- Sud e Isole ad eccezione dei soggetti di cui al Lotto 5. In particolare, a questo Lotto appartengono le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, esclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, localizzate nelle seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia;
Amministrazioni contraenti o Amministrazioni Beneficiarie: le Amministrazioni, come sopra definite, che stipulano Contratti Esecutivi in attuazione del presente Contratto Quadro;
Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 3 della procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
• Indicatori di qualità della fornitura: il documento di cui all’Appendice 1 del Capitolato Tecnico Lotto 3 di cui sopra, contenente gli SLA e le penali contrattuali;
• Contratto Quadro: il presente Contratto Quadro, stipulato tra Consip S.p.A. e il Fornitore;
• Contratto Esecutivo o Contratto Attuativo: il contratto di appalto esecutivo del presente Contratto Quadro che sarà stipulato dall’Amministrazione Beneficiaria ed il Fornitore in attuazione del presente contratto.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Quadro hanno il significato specificato
nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati, oltre che dalle disposizioni del presente Contratto Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali nonché dal Codice Etico della Consip S.p.A., dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dalle disposizioni del presente Contratto Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 82/2005;
c) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
f) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
h) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
1.4 Le clausole del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Documento descrittivo e la Lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, i seguenti allegati: Allegato A “Capitolato Tecnico” e relative Appendici, Allegato B “Offerta Tecnica del Fornitore” e relative Appendici, Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica”, Allegato D “Schema di Contratto Esecutivo” Allegato E “Chiarimenti ed Errata Corrige”..
3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO
3.1 Il Contratto Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla
prestazione da parte del Fornitore dei Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati in favore delle Amministrazioni contraenti di cui al successivo articolo, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto del Contratto.
3.2 La sottoscrizione del presente Contratto Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di sviluppo software;
b) servizi di gestione, manutenzione e assistenza;
c) servizi di supporto organizzativo;
relativi a Sistemi Informativi Gestionali e Sistemi di Gestione dei Procedimenti Amministrativi, in favore delle Pubbliche Amministrazioni Locali, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti di cui al successivo articolo con i Contratti Esecutivi e relativi allegati, sino alla concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro 90.000.000,00= (novantamilioni/00), al netto dell’IVA, definito “Importo Massimo”.
Nel caso in cui il valore complessivo dei Contratti Esecutivi raggiunga l’Importo Massimo sopra indicato, entro la durata del Contratto Quadro di cui al successivo art. 5, il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto del presente Contratto Quadro fino a concorrenza di un importo aggiuntivo, IVA esclusa, pari a Euro 9.000.000,00 (Euro novemilioni/00), definito “Plafond”, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro.
La somma dell’Importo Massimo pari a Euro 90.000.000,00= (novantamilioni/00) e del relativo Plafond pari a Euro 9.000.000,00 (Euro novemilioni/00) costituisce l’Importo Massimo Complessivo del presente Contratto Quadro, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al successivo articolo 3.6.
3.3 I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e l’Offerta Tecnica, nonché stabilite nei Contratti Esecutivi.
3.4 Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.
3.5 Nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata del Contratto Quadro, siano esauriti sia l’Importo Xxxxxxx sia il Plafond di cui sopra, la Consip S.p.A. si riserva di richiedere, ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare alle medesime condizioni del Contratto Quadro, un incremento del solo Importo Massimo (senza tener conto del Plafond) fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.
3.6 Atteso che al Fornitore, oltre al presente Lotto 3, è stato aggiudicato un ulteriore lotto (lotto 4), il Fornitore ha la facoltà di utilizzare, relativamente ad uno dei due lotti (“Lotto Beneficiario”) il plafond del lotto cedente (“Lotto Cedente”), nei modi e nei limiti descritti dal Capitolato Tecnico di cui all’Allegato A al presente Contrato Quadro.
4. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE
4.1 Le Amministrazioni che sulla base della normativa vigente hanno l’obbligo o la facoltà di
utilizzare il presente Contratto Quadro, nei limiti di capienza dell’Importo Massimo Complessivo di cui al precedente articolo 3.2, come eventualmente incrementato ai sensi dei precedenti articoli 3.5 e 3.6, aderiscono al presente Contratto Quadro mediante la stipula di un Contratto Esecutivo.
4.2 Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e dell’Amministrazione Beneficiaria e nel rispetto della normativa vigente.
4.3 Resta inteso che Consip S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti Esecutivi da parte delle Amministrazioni contraenti ed inoltre resta fermo che non sussiste in capo a Consip S.p.A. alcuna verifica dei poteri di acquisto attribuiti al sottoscrittore del Contratto Esecutivo.
4.4 Ove il Fornitore ritenga di non poter procedere alla stipula del Contratto Esecutivo in quanto proveniente da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni del presente contratto, ad utilizzare il presente Contratto Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro (4) giorni lavorativi dal ricevimento del documento stesso, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., motivando le ragioni del rifiuto.
4.5 Qualora il Contratto Esecutivo non sia completo in ogni sua parte necessaria o allegata, lo stesso non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro (4) giorni lavorativi dal ricevimento del documento.
4.6 Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Contratto Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, in conformità alle condizioni sopra indicate.
4.7 Le Amministrazioni contraenti provvederanno, prima della stipula del singolo Contratto Esecutivo: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Contratto Esecutivo del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del Contratto Quadro e da esse richiesto.
4.8 Peraltro, nel Contratto Esecutivo le Amministrazioni contraenti sono tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012
dovranno pertanto prima della stipula del Contratto Esecutivo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
I Contratti Esecutivi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto sopra previsto.
5. EFFICACIA E DURATA
5.1 Il presente Contratto Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione. Nel caso in cui alla scadenza del termine di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro, l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, eventualmente incrementato secondo quanto previsto al precedente art. 3, non sia stato ancora esaurito, il Contratto Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, sempre su richiesta scritta di Xxxxxx, e nei limiti degli importi suindicati, che sarà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
5.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione.
La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione contraente e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
5.3 Per tutte le tipologie di servizio che prevedono, in chiusura di Contratto Esecutivo, un passaggio di consegne (verso il fornitore entrante o l’Amministrazione Beneficiaria) nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto Esecutivo saranno svolte anche le necessarie attività di phase out, come indicato nel Capitolato Tecnico.
5.4 Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto Quadro - e dei singoli Contratti Esecutivi medio tempore perfezionati - non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Contratto Quadro qualora sia esaurito l’Importo Massimo Complessivo, come determinato ai sensi del precedente art. 3.2, anche eventualmente incrementato secondo quanto previsto dai precedenti art. 3.5 e 3.6.
5.5 Ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l’Amministrazione Beneficiaria, se il contratto medesimo è soggetto ad approvazione nelle forme di legge, solo a seguito della formale approvazione dello stesso.
5.6 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Contratto Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
6.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria
attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati;
b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A);
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro;
e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea;
f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le
variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi.
6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 3.
6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie.
6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Beneficiaria interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
7. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO ESECUTIVO
7.1 Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria predispone - ove dalla stessa richiesto anche con l’ausilio del Fornitore - il Piano dei Fabbisogni secondo quanto stabilito al paragrafo 8.5.1 del Capitolato Tecnico e nelle ulteriori parti di interesse.
7.2 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare alla medesima Amministrazione il Progetto Esecutivo, completo del Piano di Lavoro Generale di cui al paragrafo 10.4 “Pianificazione dei Servizi” del Capitolato Tecnico, del valore del Contratto Esecutivo e dell’importo contributo dovuto dall’Amministrazione Beneficiaria a Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 18,
comma 3, X.Xxx. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010, nonché di quanto altro previsto, e secondo le modalità stabilite, nel paragrafo
8.5.2 del Capitolato Tecnico e nelle ulteriori parti di interesse.
7.3 L’Amministrazione Beneficiaria dovrà comunicare al Fornitore l’approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto Esecutivo compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione.
7.4 Entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve inviare all’Amministrazione Beneficiaria, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, il Progetto Esecutivo modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.
7.5 Contestualmente all’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione Beneficiaria, le Parti procedono alla stipula del Contratto Esecutivo, ai fini della prestazione dei servizi stabiliti nel Progetto Esecutivo. Entro il termine di 10 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo, il Fornitore deve trasmettere all’Amministrazione Beneficiaria quanto indicato all’art. 6.2 e ss. del Contratto Esecutivo e, laddove da quest’ultima richiesta, idonea documentazione attestante il possesso, da parte delle risorse impiegate nell’esecuzione dei servizi, delle certificazioni dichiarate in sede di presentazione di offerta. Nel caso in cui la documentazione presentata dal Fornitore fosse carente, in tutto o in parte, e/o inidonea ad attestare il possesso delle certificazioni da parte delle risorse impiegate nell’esecuzione dei servizi, la Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 21, comma 2, si riserva di risolvere il Contratto Quadro e/o il Contratto Esecutivo.
7.6 Ai fini contrattuali, ivi incluso per la determinazione dei corrispettivi, avrà validità tra le parti di ciascun Contratto Esecutivo unicamente il Progetto Esecutivo approvato secondo le modalità stabilite nel presente articolo, ed eventualmente aggiornato come previsto nel successivo art. 8.
7.7 Resta inoltre inteso che come previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico:
• i servizi di supporto organizzativo non possono essere attivati senza l’attivazione dei servizi di sviluppo software e/o dei servizi di gestione, manutenzione ed assistenza;
• in relazione ad ogni Contratto Esecutivo, il valore economico della quota dei servizi di supporto organizzativo non può superare il 50% del valore economico complessivo del Progetto Esecutivo;
• nell'ambito del servizio di sviluppo software, nel caso vengano attivati servizi di parametrizzazione e personalizzazione e/o servizi di analisi, progettazione e realizzazione di software ad hoc, il Fornitore dovrà fornire i servizi di manutenzione correttiva per il periodo di garanzia del software.
8. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI
8.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo
ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto Esecutivo nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell’Amministrazione Beneficiaria.
8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti e ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi tra quelli previsti nel Capitolato Tecnico.
8.3 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione contraente nel rispetto dei termini stabiliti al precedente art. 7.4, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
8.4 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto Esecutivo approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell’Importo Massimo Complessivo del presente Contratto Quadro, eventualmente incrementato ai sensi dei precedenti articoli 3.5 e 3.6.
9. EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO
9.1 Il Fornitore si impegna a predisporre e consegnare all’Amministrazione contraente il Piano della Qualità entro i termini stabiliti al paragrafo 9.3 “Il Piano di Qualità del Servizio”.
9.2 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore di ciascuna Amministrazione contraente entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto Esecutivo di cui al precedente articolo 7. Resta inteso che il Fornitore non potrà iniziare l’erogazione dei servizi in assenza del Piano della Qualità di cui all’art. 9.1 che precede, approvato dall’Amministrazione Beneficiaria.
9.3 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a redigere uno stato di avanzamento lavori nel rispetto delle tempistiche e in conformità alle modalità stabilite al paragrafo 10.2 “Stato Avanzamento Lavori” del Capitolato Tecnico.
10. GESTIONE DEL CONTRATTO QUADRO
10.1 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Quadro sono svolte Consip S.p.A. e/o da terzi da essa incaricati.
10.2 Le attività amministrative e strumentali per la gestione, supervisione e controllo del presente Contratto Quadro sono svolte da Consip S.p.A.
10.3 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla singola Amministrazione contraente.
10.4 Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto Esecutivo sono svolte dall’Amministrazione contraente, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
10.5 Referente Consip S.p.A. Il Referente di Consip S.p.A. è il Responsabile del Procedimento
nominato per la presente iniziativa; resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e xxx e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, relativamente al singolo Contratto Esecutivo.
10.6 Rappresentanti del Fornitore. Il Fornitore:
• entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto Quadro comunicherà a Consip S.p.A., nonché
• entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del Contratto Esecutivo comunicherà ad ogni singola Amministrazione contraente,
i dati relativi ai soggetti referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore; in particolare sono previsti:
• un Responsabile del Contratto Quadro, che avrà la responsabilità di gestire e risolvere tutte le problematiche legate al corretto svolgimento del Contratto Quadro nei confronti di Xxxxxx;
• uno o più Responsabili dei Contratti Esecutivi, che avranno la responsabilità di gestire e risolvere le problematiche relative ai singoli Contratti Esecutivi, come fatturazione, rispetto dei livelli di servizio, etc.;
• uno o più Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi, che avranno la responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate ai servizi oggetto del presente Contratto Quadro. Il Responsabile tecnico dovrà inoltre coordinare tutte le attività e produrre resoconti periodici, da presentare per discussione durante i SAL disciplinati nel paragrafo 10.2 dell’Allegato A Capitolato Tecnico.
10.7 Referente Amministrazione contraente e Beneficiaria. Il Responsabile del Procedimento o, laddove nominato, il Direttore dell’Esecuzione dell’Amministrazione, oltre alle competenze allo stesso attribuite, avrà il compito di:
I. predisporre - ove fosse richiesto dall’Amministrazione Beneficiaria anche d’intesa con il Rappresentante del Fornitore - il Piano dei Fabbisogni dei servizi di cui al precedente articolo 7;
II. verificare ed approvare il Progetto Esecutivo dei servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente articolo 7;
III. collaborare nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
IV. verificare la diligente esecuzione del Contratto Esecutivo da parte del Fornitore.
11. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
11.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico e del Progetto Esecutivo.
11.2 L’Amministrazione contraente provvederà a concordare con il fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
11.3 Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al
fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro e ai relativi Contratti Esecutivi al nuovo fornitore.
In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
11.4 Ove richiesto, il Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà a Consip S.p.A. una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente contenente, ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità di servizi erogati, il fatturato e le penali applicate.
12. VERIFICHE ISPETTIVE – COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITÀ
12.1 Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi del medesimo, anche in ragione di quanto stabilito nel capitolo 10 del Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti di quanto stabilito nella Lettera di invito.
12.2 Nel caso in cui le attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo art. 21, si riserva di risolvere il Contratto Quadro.
12.3 Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta.
12.4 Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura.
12.5 Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
12.6 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro.
12.7 Tutti i prodotti della fornitura saranno sottoposti ad accettazione/approvazione/valutazione per verificare la rispondenza dei prodotti stessi ai requisiti ed alle specifiche richiesti nel Capitolato Tecnico, come indicato nel capitolo
10.5.1 del Capitolato Tecnico medesimo.
12.8 I servizi oggetto della fornitura sono soggetti a prove di collaudo nel rispetto dei termini e delle modalità dettagliatamente stabiliti al paragrafo 8.7 del Capitolato Tecnico di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro.
Resta inteso che qualora in fase di primo collaudo i test effettuati non risultino conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro 10 giorni solari; l’Amministrazione contraente entro 10 giorni dal secondo invio del “pronti al collaudo” procederà ad una seconda prova di collaudo.
In caso di esito sfavorevole della seconda prova, se entro 30 giorni solari non si arrivi all’esito positivo e concordato del collaudo, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, oltre all’applicazione delle penali previste, è facoltà dell’Amministrazione contraente di risolvere il Contratto Esecutivo.
12.9 Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore, nonché ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
12.10 In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
12.11 In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo Contratto Esecutivo, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere il presente Contratto Quadro e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
12.12 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
12.13 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12.14 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
13. PENALI
13.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali - non imputabile rispettivamente all’Amministrazione contraente o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito - rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” (di cui all’Allegato A del presente Contratto Quadro), l’Amministrazione contraente o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nella predetta Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura”, qui riportate, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno:
1. Rispetto di una scadenza temporale
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ad una scadenza stabilita dal Contratto e/o dal Progetto Esecutivo e/o dal piano di lavoro approvato, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ01 – Rispetto di una scadenza temporale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
2. Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle risorse impiegate per l’erogazione dei servizi della fornitura, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle risorse responsabile del Contratto Quadro, responsabile/i dei Contratti esecutivi, responsabile/i tecnici per l’erogazione dei servizi, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del Contratto Esecutivo.
3. Numerosità dei rilievi sulla fornitura
Per ogni rilievo emesso per inadempimenti della fornitura eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ05 – Numerosità dei rilievi sulla fornitura”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
4. Difettosità in esercizio (per applicazione)
Per ogni 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al di sotto del valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ06 – Difettosità in esercizio (per applicazione)”, l’Amministrazione
contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
5. Tempo di presa in carico
Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ07 – Tempo di presa in carico”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
6. Tempo di risoluzione
Per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ08 – Tempo di risoluzione”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
7. Tempo di attivazione degli interventi
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla richiesta dell’Amministrazione contraente nell’attivazione di un intervento, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ10 – Tempo di attivazione degli interventi”, l’Amministrazione medesima applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo.
13.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Xxxxxx S.p.A.
13.3 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
13.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
13.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza,
• le Amministrazioni contraenti potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al
Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 18, comma 2;
• Consip S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 18, comma 1;
in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da un singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo approvato dall’Amministrazione Beneficiaria, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei servizi ad altro fornitore.
13.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’Importo Massimo del presente Contratto Quadro Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
13.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
14. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
14.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria.
15. AGGIORNAMENTO SULL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI
15.1 Il Fornitore si impegna, su richiesta di Consip S.p.A., di svolgere attività periodica sull’evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della presente fornitura, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 10.6.3 “Informativa periodica sulla evoluzione tecnologica dei servizi” del Capitolato Tecnico.
16. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
a) modalità di erogazione a corpo o progettuale: al raggiungimento di milestone pianificate e condivise con l’Amministrazione contraente;
b) modalità di erogazione continuativa: al termine del bimestre di riferimento;
c) modalità di erogazione a consumo: al termine del bimestre di riferimento;
d) modalità di erogazione mista: a seconda delle modalità di erogazione dei singoli servizi, come sopra indicato.
I predetti corrispettivi saranno fatturati con le cadenze sopra stabilite all’esito dell’accertamento delle prestazioni effettuate e delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 12, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Beneficiarie secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni.
La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato.
Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità. Ciascuna fattura verrà corrisposta nei termini di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
16.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
16.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
16.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
16.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla
Amministrazione Beneficiaria.
Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Quadro, comunicato dalle Amministrazioni Beneficiarie, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni Beneficiarie nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
16.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione Beneficiaria procederà:
- per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40;
- ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16.7 Le Amministrazioni Beneficiarie opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16.8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Beneficiarie e da Consip S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
16.9 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sui conti correnti di seguito riportati:
16.10 il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni Beneficiarie all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
16.11 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Beneficiarie e a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16.12 Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da
effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
16.13 E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Beneficiaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Beneficiaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Beneficiaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16.13 Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
17. REVISIONE DEI PREZZI UNITARI
17.1 Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. In particolare, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
17.2 La revisione dei prezzi ha validità per il presente Contratto Quadro e, quindi, per i Contratti Esecutivi in corso di esecuzione o che verranno stipulati successivamente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è conclusa la revisione dei prezzi.
18. GARANZIE DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
18.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro, il Fornitore ha costituito idonea in data 6/09/2017 da Coface avente n. 2180651 per importo pari di Euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemilamila/00) in favore di Consip S.p.A.
Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La predetta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto Quadro, con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Contratto Quadro.
18.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula di ciascun Contratto Esecutivo, costituirà a proprie spese, nel rispetto di quanto previsto nella Lettera di invito, e dovrà consegnare all’Amministrazione Beneficiaria idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Beneficiaria per un ammontare pari all’8,5% del valore dei servizi come quantificato nel Progetto Esecutivo (8,5% che, tuttavia, è aumentato - in ragione delle risultanza della procedura di cui alle premesse - di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima); tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa - rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 (si precisa, tuttavia, che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015- e nelle more della loro completa applicazione, la fideiussione potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; essi dovranno indicare gli estremi di iscrizione nel suddetto albo o nel suddetto elenco) - ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione Beneficiaria entro il predetto termine perentorio.
Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 113
del D. Lgs. n. 163/2006, a fronte dell’approvazione da parte dell’Amministrazione contraente di variazioni al Progetto Esecutivo, che modifichino il valore dei servizi oggetto del medesimo Progetto Esecutivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dei servizi come quantificato per effetto dell’approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo. Si precisa che tale cauzione dovrà essere prestata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di approvazione delle modifiche al Progetto Esecutivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Esecutivo.
La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal singolo Contratto Esecutivo.
18.3 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del singolo Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
18.4 Qualora l’ammontare di ciascuna garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi:
i) per effetto dell’applicazione di penali, o
ii) per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto Esecutivo approvato di cui al precedente articolo 8, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., per la garanzia di cui al precedente comma 18.1, e dall’Amministrazione Beneficiaria, per la garanzia di cui al precedente comma 18.2.
18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Beneficiarie hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto Esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.
18.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
18.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato la cauzione in conformità a quanto richiesto dalla Lettera di invito.
18.8 Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
19. SUBAPPALTO
19.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Servizi dì Sviluppo Software:
• parametrizzazione e personalizzazione
• analisi, progettazione e realizzazione di software ad hoc
• manutenzione evolutiva
• migrazione dei sistemi e applicazioni
Servizi di Gestione, Assistenza e Manutenzione:
• Gestione applicativa e supporto utenti
• Manutenzione adeguatìva e correttiva
• Assistenza da remoto e supporto specialistico
• Conduzione tecnica infrastruttura
Servizi di Supporto Organizzativo:
• Supporto alla revisione dei processi
• Supporto architetturale
• Supporto tematico e funzionale.
Il Fornitore che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni Beneficiarie, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Xxxxxx S.p.A. e/o le Amministrazioni Beneficiarie da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
19.2 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
19.3 Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A.
non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
19.4 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
19.5 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
19.6 Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
19.7 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione Beneficiarie entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19.8 Resta inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, le Amministrazioni contraenti dovranno inviare le risultanze dell’istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
19.9 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
19.10 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19.11 Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di xxxxxxxxxx, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
19.12 Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
19.13 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
19.14 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
19.15 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19.16 La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.
20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
20.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto Quadro medesimo e dei singoli Contratti Esecutivi per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni Beneficiarie, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi.
21. RISOLUZIONE
21.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni solari, che sarà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Beneficiaria e/o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto - in tutto o in parte - il relativo Contratto Esecutivo e/o il Contratto Quadro e di ritenere definitivamente le rispettive cauzioni, ove esse non siano state ancora restituite, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
21.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Contratto Quadro:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del presente Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi del precedente articolo 18;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi, ai sensi dell’articolo 24;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Beneficiarie e/o Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 25;
g) nei casi di cui agli articoli 7 (Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo), 12 (Verifiche Ispettive - Collaudi - Verifiche di Conformità), 16 (Corrispettivi e Fatturazione), 18 (Garanzie dell’esatta adempimento), 19 (Subappalto), 20 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Trasparenza), 27 (Riservatezza), 31 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) e 32 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip) del presente atto) del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 13.
21.3 Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Beneficiarie in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni a Consip S.p.A.
21.4 La risoluzione del Contratto Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Beneficiarie.
21.5 In tutti i casi di risoluzione del Contratto Quadro e/o del/i Contratto/i esecutivo/i, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Consip avranno diritto di escutere le cauzioni prestate rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i esecutivo risolto/i. Ove non sia possibile escutere le cauzioni, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Beneficiaria e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
21.6 La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui
all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
21.7 In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti.
22. RECESSO
22.1 Consip S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni Beneficiarie dai Contratti Esecutivi dandone preavviso al Fornitore almeno 90 (novanta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, e, comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o secondaria, che incidano sulle funzioni che abbiano valenza sull’esecuzione del presente Contratto.
22.2 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del singolo Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria ha diritto di recedere motivatamente dal Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Beneficiaria dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
22.3 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Beneficiaria.
22.4 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
22.5 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione Beneficiaria interessata, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
22.6 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di
erogare nuovamente il servizio.
23. CONTRIBUTO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI
23.1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010.
Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo, determinato sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria all’atto della stipula del Contratto Esecutivo medesimo.
23.2 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall’Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest’ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall’art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.
23.3 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono disponibili sul sito internet della Consip S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
24. RESPONSABILITA’ CIVILE
24.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
24.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati della Lettera di invito di cui alle premesse.
24.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 24.2, il presente Contratto Quadro potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
24.4 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 24.2.
25. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
25.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
25.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona,
a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
25.3 Qualora sia promossa nei confronti di Xxxxxx S.p.A. o dell’Amministrazione Beneficiaria un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne Xxxxxx S.p.A. e l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Consip S.p.A. e/o dell’Amministrazione.
25.4 Consip S.p.A. e l’Amministrazione si obbligano ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Xxxxxx S.p.A. o dall’Amministrazione.
25.5 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. e l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, rispettivamente, del presente Contratto Quadro o del Contratto Esecutivo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
26. TRASPARENZA
26.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
26.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.
27. RISERVATEZZA
27.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto Quadro, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
27.2 Al termine della esecuzione del Contratto Quadro e dei relativi Contratti esecutivi, il Fornitore è tenuto a distruggere ogni supporto informatico, cartaceo e/o di qualsiasi altra natura ancora in suo possesso, nei quali siano contenuti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nel corso del rapporto contrattuale, in conformità a quanto all’uopo previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), e fermo restando altresì l’obbligo di restituzione a Consip e/o alle Amministrazioni Beneficiarie dei predetti dati ed informazioni.
27.3 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
27.4 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
27.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Beneficiarie e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il Contratto Quadro , fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Beneficiarie e/o a Consip S.p.A.
27.6 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
27.7 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
28.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
28.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Quadro o nei Contratti Esecutivi , si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Beneficiarie, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con
raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
28.3 In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto Quadro , ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
28.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
28.5 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
28.6 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
28.7 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
28.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza (ora A.N.A.C.) sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
28.9 Il Contratto Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
29.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
29.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
30. FORO COMPETENTE
30.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
30.2 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Beneficiarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Quadro e dell’esecuzione dei singoli Contratti Esecutivo - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
31.2 Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto Quadro ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti Esecutivi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Beneficiarie, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
31.3 Le Amministrazioni Beneficiarie aderendo al Contratto Quadro con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip
S.p.A. da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
31.4 La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Beneficiarie e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
31.5 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
31.6 Il Fornitore, in particolare, si impegna:
- a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
31.7 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
32. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001- E DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA CONSIP S.P.A.
32.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A
• Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
• In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Contratto Quadro.
33. INCOMPATIBILITA’
33.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
33.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Roma, lì 8 novembre 2017
CONSIP S.p.A.
Amministratore delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore Poste italiane EU Qualified certified CA Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020
Firma digitale: 3820154
IL FORNITORE
Amministratore delegato Engineering Ingegneria Informatica SpA
Xxxxx Xxxxxxx
C.F.: PNDPLA50M19A323H
Certificatore: InfoCert S.P.A. Validità: dal 07.11.2016 al 20.11.2019
Firma digitale: 2013149313A41
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni e
Normativa Applicabile, Art. 3 Oggetto del Contratto Quadro, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Art. 7 Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo, Art. Variazione al Piano dei Fabbisogni, Art. 9 Erogazione dei servizi e stato di avanzamento, Art. 10 Gestione del Contratto Quadro, Art. 11 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 12 Verifiche Ispettive - Collaudi - Verifiche di Conformità, Art. 13 Penali, Art. 16 Corrispettivi e Fatturazione, Art. 17 Revisione dei Prezzi Unitari, Art. 18 Garanzie dell’esatto adempimento, Art. 19 Subappalto, Art. 20 Divieto di cessione del contratto, Art. 21 Risoluzione, Art. 22 Recesso, Art. 24 Responsabilità civile, Art. 25 Brevetti e Diritti d’Autore, Art. 26 Trasparenza, Art. 27 Riservatezza, Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 29 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 30 Foro competente, Art. 31 Trattamento dei dati personali, Art. 32 Codice Etico, Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)
Roma, lì 8 novembre 2017
IL FORNITORE
Amministratore delegato Engineering Ingegneria Informatica SpA
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