DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 12.10.2015 Numero: 20401
XxxxxxxXxxxxxxx.xxx - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 12.10.2015 Numero: 00000
XXXXXXX: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 12.10.2015 Numero: 20401
Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 c.c., comma 2, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Xxxx. XXXXXXXXXXX Xxxxx - Presidente - Xxxx. XXXXXX Xxxxxx - Consigliere - Xxxx. XXXXXX Xxxxxxxx - rel. Consigliere -
Xxxx. XXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx - Consigliere - Xxxx. XXXXXX Xxxx - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 19380/2014 proposto da:
API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato XXXXXX XXXXXXX, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente - contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA XXXX XX XXXXXX 85, presso lo studio dell'avvocato XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 197/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PUTIGNANO del 03/06/2013, depositata il 10/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Relatore Xxxx.
XXXXXXXX XXXXXX;
uditi gli Avvocati XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, che si riportano agli scritti.
Svolgimento del processo
p.1. Nel maggio 2006 la API - Anonima Petroli s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Putignano M.G. ed esponeva:
a) di avere stipulato con la parte convenuta il 13 dicembre 2001, con decorrenza dal 18 dicembre successivo, un
contratto di fornitura di gas GPL e di concessione in comodato di un impianto, costituito da un serbatoio e dalle attrezzature accessorie, in funzione della relativa immissione del gas oggetto della fornitura;
b) che, in forza di clausola contrattuale, la parte convenuta si obbligava a consentire il collocamento dell'impianto sul suo immobile e a non rimuoverlo senza il consenso dell'attrice;
c) che la durata del contratto veniva pattuita per due anni decorrenti dal primo rifornimento di gas, con previsione di tacito rinnovo per eguale periodo, in mancanza di disdetta a favore di ognuna delle parti, da inviarsi tre mesi prima della scadenza, mentre il recesso veniva stabilito, sempre a favore di ognuna, per sopravvenuti ed imprevedibili gravi motivi;
d) che, nel caso di cessazione del contratto, la società attrice si impegnava alla rimozione dell'impianto a spese dell'utente, salva la facoltà di acquisto da parte di costui ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 1998, art. 10;
e) che alla data di scadenza (17 dicembre 2003) del primo biennio di durata dalla prima fornitura il contratto si era tacitamente rinnovato per mancanza di disdetta per altro biennio, cioè sino al 17 dicembre 2005;
f) che con lettera raccomandata dell'11 febbraio 2005 l'utente aveva dichiarato di non voler più utilizzare l'impianto e richiesto alla società di ritirarlo;
g) che essa attrice, dopo aver constatato che il serbatoio era stato rimosso dalla sede di installazione sulla proprietà dell'utente e sostituito con altro di diverso fornitore, aveva, con propria raccomandata del 24 febbraio 2005, intimato inutilmente ai convenuto di risistemarlo in loco e di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura quanto all'approvvigionamento del gas, significando, quindi, con altra raccomandata, che peraltro l'ultima fornitura di gas era avvenuta il 3 ottobre 2003.
1.1. Sulla base di tali allegazioni la società attrice chiedeva innanzitutto accertarsi che il contratto si era rinnovato tacitamente per il secondo biennio di durata e che la parte convenuta era inadempiente avendo proceduto alla rimozione ed al distacco dell'impianto. In conseguenza domandava la declaratoria della risoluzione del contratto per il duplice inadempimento della parte convenuta, rappresentato dalla rimozione dell'impianto e dalla cessazione della fornitura, e la sua condanna al risarcimento del danno da lucro cessante derivato dal mancato guadagno per il periodo dall'ultima richiesta di somministrazione di gas sino alla data di scadenza derivante dalla tacita rinnovazione, nonchè del danno emergente derivante dal costo delle operazioni di ritiro del serbatoio e di ripristino della sua funzionalità.
p.2. Nella costituzione della parte convenuta, che assumeva l'infondatezza della domanda, il Giudice di Xxxx, con sentenza del maggio del 2007, sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto e riconosceva alla società attrice soltanto parzialmente il danno da lucro cessante.
p.3. La sentenza veniva appellata dall'utente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano, e, nella resistenza della società, il Tribunale, con sentenza n. 197 del 2013, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte dall'API con gravame delle spese di due gradi di merito.
p.4. Avverso la sentenza l'API ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'utente.
p.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivazione
p.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c.,
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Il motivo si duole che il Tribunale abbia ricondotto il rapporto contrattuale intercorso fra le parti alla figura del c.d.collegamento negoziale e non, come aveva fatto il Giudice di Xxxx, a quella del contratto misto.
Nell'illustrazione ci si diffonde sulle ragioni per cui il Tribunale avrebbe errato e, nella prospettazione conclusiva, si assume che, se il rapporto fosse stato qualificato come contratto misto il Tribunale, nella ricerca delle norme giuridiche destinate a regolarlo, avrebbe dovuto applicare il principio di c.d. prevalenza dei caratteri di una figura contrattuale tipica e, conseguentemente, avrebbe dovuto reputare applicabile la disciplina del contratto di somministrazione.
p.1.2. Il motivo - come, del resto, ha anche eccepito parte resistente - è inammissibile, perchè non si correla all'effettiva motivazione della sentenza impugnata.
E' vero, infatti, che il Tribunale, come emerge dalle pagine 7-8 della sentenza impugnata, dopo aver riferito del dibattito fra le parti in ordine alla qualificazione del contratto e della prospettazione dell'appellante che il rapporto sarebbe stato riconducibile alla figura del collegamento negoziale e non a quella del contrato misto, come sostenuto dal primo giudice e dalla società, ha preso posizione sulla questione di qualificazione, adducendo l'esattezza di quella dell'appellante.
Senonchè il Tribunale, dopo avere brevemente dichiarato la sua opzione per la qualificazione in termini di collegamento negoziale, ha scritto testualmente innanzitutto che "sennonchè l'opzione interpretativa non sposta i termini della questione perchè, sia nell'ipotesi di contratto misto che in quella del collegamento negoziale così come inteso, il dedotto inadempimento alle obbligazioni gravanti sull'utente (nella specie, come dedotte dall'API, non staccare e spostare l'impianto senza il consenso dell'API ed approvvigionarsi della quota di GPL convenuta sino alla scadenza contrattuale), influenza tutta l'operazione economica, perchè si risolve nella impossibilità di proseguire il rapporto di somministrazione, con applicazione della regola simul stabunt simul cadent". Quindi, il Tribunale ha così continuato: "Posto che la decisione del giudice di pace di inquadrare l'operazione negoziale nella struttura del contratto misto non muta la conseguenza cui pure questo giudicante ritiene di pervenire, ossia la cessazione di entrambi i vincoli contrattuali ove l'inadempimento dedotto assuma i caratteri della gravit…, con conseguente pronuncia di risoluzione in danno della parte inadempiente, il motivo di impugnazione proposto dall'appellante è inammissibile perchè non è diretto ad ottenere un effetto specifico e particolare sulla decisione adottata".
p.1.3. Ebbene, con tale motivazione il Tribunale, assumendo di essere stato investito di un apposito motivo di appello dall'utente riguardo alla decisione di primo grado che aveva qualificato il rapporto contrattuale come contratto misto ha espressamente motivato che detto motivo era inammissibile perchè non diretto ad ottenere alcun effetto sulla sentenza impugnata. Tale affermazione implicava, in sostanza, che, poichè l'esattezza della specifica qualificazione del rapporto da parte del giudice di pace, si palesava del tutto ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza dell'inadempimento, ritenuta dal giudice onorario, ne derivava la conseguenza che, non avendo determinato il tenore della decisione su quel punto, non poteva la relativa questione assumere rilievo per censurarla. In pratica, il Tribunale ha affermato, a torto o a ragione è irrilevante, che, in quanto la doglianza spiegata dall'utente circa la qualificazione del rapporto contrattuale era stata ininfluente sulla decisione del Giudice di Pace di Putignano ai fini della individuazione dell'inadempimento dell'utente che egli aveva ravvisato, la critica svolta dall'utente appellante riguardo a quella qualificazione per negare la sussistenza del suo inadempimento era del tutto priva di pertinenza con il decisum del giudice onorario, onde, per valutare se quel giudice aveva ritenuto l'inadempimento a torto o a ragione quella questione era irrilevante.
E ciò perchè la sussistenza o meno dell'inadempimento non si correlava ad una delle due discusse qualificazione del rapporto contrattuale e, quindi, a quella ritenuta dal Giudice di Xxxx.
Ne segue che, questa essendo stata la decisione assunta dal Tribunale sul punto del rilievo della qualificazione del rapporto, la qui ricorrente, ove avesse ritenuto che come tale essa fosse stata erronea di per sè oppure comunque avesse avuto incidenza sulla decisione assunta dal Tribunale stesso, avrebbe dovuto impugnare la valutazione di irrilevanza della questione e non la dichiarata irrilevante opinione del Tribunale su di essa.
Viceversa, il motivo in esame assoggetta a critica non già la suddetta effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, bensì la valutazione, espressa in modo assolutamente ininfluente ai fini della sua adozione, espressa dal Tribunale a proposito della qualificazione del rapporto.
è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal
legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4" (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
p.1.4. D'altro canto, il Tribunale non solo ha considerato irrilevante ai fini della sua decisione sull'appello la questione della qualificazione del rapporto in funzione del motivo svolto dall'utente appellante, ma ha anche in concreto deciso l'appello con la riforma della sentenza di primo grado proprio considerando - coerentemente con la premessa - a questo fine espressamente ininfluente la scelta fra l'una e l'altra qualificazione del rapporto contrattuale, giacchè ha reputato infondata la domanda dell'API intesa ad ottenere l'accertamento della tacita rinnovazione del rapporto per il secondo biennio di durata senza dare effettivamente rilievo alla qualificazione del rapporto. Qualificazione che, del resto - essendo riferibile la clausola di tacito rinnovo al rapporto sic et simpliciter e non ad una delle alternative qualificatorie dibattute inter partes, cioè essendo la clausola valida o no tanto nell'un caso che nell'altro - era effettivamente priva di rilevanza ai fini dell'apprezzamento della sua validità ed efficacia.
p.1.4.1. L'inammissibilità sotto tale gradato profilo del motivo in esame è, d'altro canto, palesata dallo stesso ragionamento svolto nella memoria dalla ricorrente in replica alla deduzione di inammissibilità svolta dalla parte: a pagina 7 della memoria, infatti, si sostiene che la questione di qualificazione del rapporto sarebbe di assoluto rilievo, ma tale rilievo viene espressamente spiegato nel senso che diventerebbe "argomento decisivo" una volta dimostrato l'errore del giudice d'appello nel ritenere il dedotto inadempimento inesistente in quanto il contratto non si era tacitamente rinnovato.
Ne deriva, nella stessa prospettazione della ricorrente, che la questione di qualificazione assumerebbe rilievo solo una volta superata quest'ultima valutazione del giudice d'appello, di cui si occupa il secondo motivo, come si vedrà immediatamente. Il motivo, in tale prospettazione sarebbe allora rilevante solo se fosse accolto il secondo motivo.
p.1.5. Peraltro, avendo il Tribunale, come s'è detto ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla qualificazione, la conseguenza della sua decisione è, cosa che sfugge alla ricorrente, ma anche alla parte resistente, che la motivazione resa dal giudice di pace sulla qualificazione del rapporto contrattuale come contratto misto ebbe a consolidarsi, il che, in presenza del relativo giudicato interno, rendeva - a prescindere dalle sopra rilevate ragioni di inammissibilità - perfettamente inutile il motivo di ricorso in esame sotto il profilo dell'interesse dell'API, giacchè la sua prospettazione, trattarsi di contratto misto, è coperta da giudicato interno.
p.1.6. Il primo motivo è, dunque, dichiarato inammissibile.
p.2. Con il secondo motivo si prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342, 1321 e 1372 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Il motivo, che si articola con la riproduzione della motivazione della sentenza impugnata per la parte successiva a quella evocata sopra in sede di esame del primo motivo, prospetta due censure.
p.2.1. Con la prima ci si duole che il Tribunale abbia considerato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., inefficace la clausola di tacito rinnovo, desumendone la conseguenza che il rapporto contrattuale era cessato alla scadenza del primo biennio e che, pertanto, non essendovi stata prosecuzione del rapporto dopo di essa, era priva di fondamento la domanda dell'API intesa ad ottenere la risoluzione per inadempimento ed il ristoro dei danni conseguenti, atteso che il vincolo contrattuale era cessato.
previsione del tacito rinnovo evocando Cass. n. 11734 del 2004, il cui insegnamento era stato invece superato
da Cass. n. 6314 del 2006.
p.2.1.1. La censura non è fondata.
Va rilevato che Io stato della giurisprudenza della Corte è effettivamente scolpito dalla sentenza n. 11734 del 2004, che è l'ultima oggetto di massima ufficiale nel sito Italgiureweb e suona in questi termini: "Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 c.c., comma 2, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità". (Cass. n.
11734 del 2004).
Tale orientamento era, del resto, risalente nel tempo.
In precedenza, si veda, infatti, l'affermazione del principio di diritto secondo cui: "Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti - nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta - non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., perchè comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione" (Cass. n. 2152 del 1998).
Tale decisione si conformava a Cass. n. 3161 del 1968, n. 2879 del 1974, n. 2276 del 1976, n. 6145 del 1978. Successivamente e prima della sentenza del 2004, si veda Cass. n. 5131 del 2001.
Si veda ancora Xxxx. n. 6510 del 2001 per la chiara affermazione che "In tema di vessatorietà della clausola di proroga tacita nei contratti per adesione, il legislatore non ha specificato nè il requisito della bilateralità nè quello della unilateralità degli effetti della proroga, per cui essa si riferisce ad entrambe le ipotesi".
p.2.1.2. Parte ricorrente sostiene che il riferito orientamento sarebbe stato, però, superato da Xxxx. n. 6314 del 2006, ma l'assunto è privo di fondamento.
Detta sentenza, infatti, escluse la vessatorietà per il carattere di bilateralità della clausola con riferimento non già ad una clausola di tacito rinnovo, bensì con riguardo ad una clausola di recesso.
Tale esclusione (peraltro già affermata da Cass. n. 541 del 1991) si spiega sulla base della lettera dell'art. 1341 c.c., mentre proprio la stessa lettera di tale norma spiega l'irrilevanza al contrario della bilateralità a proposito della clausola di rinnovazione tacita.
p.2.1.3. Invero tale norma, nello stabilire che "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria", chiaramente contrappone:
a) ipotesi nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve nell'attribuzione di una posizione vantaggiosa al contraente predisponente, consistente nella previsione della legittimità di un suo comportamento (recesso, sospensione dell'esecuzione) o della limitazione della sua soggezione alla responsabilità;
b) ipotesi che invece si risolvono in un effetto che vien detto "a carico" dell'altro contraente e che, come emerge dall'elencazione è rappresentato dall'imposizione ad esso di particolari oneri comportamentali.
Ora, stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente è palese che, quando l'oggetto di queste ipotesi è contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell'altro contraente, la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà. E ciò perchè, se nel contratto il comportamentale
regolato dalla clausola è disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di
eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, perchè non ne deriva un "vantaggio" a favore del predisponente. Detto vantaggio si configura solo nel caso della unilateralità della clausola.
D'altro canto, avendo il legislatore sottolineato la rilevanza della posizione implicata dalla condizione predisposta dalla parte forte sub specie di "vantaggio", ha voluto individuare la ratio dell'inefficacia imponendo all'interprete di procedere alla valutazione con esclusivo riferimento alla clausola dal punto di vista della posizione di quella parte. E' per questo che, se la clausola è bilaterale, la valutazione, secondo le circostanze del caso, può essere diversa, perchè la bilateralità incide sull'apprezzamento del "vantaggio".
Viceversa, stante la correlazione della valutazione ex lege di vessatorietà delle ipotesi contemplate nella norma dopo la disgiuntiva "ovvero" e la loro caratterizzazione come condizioni relative ad un comportamento della sola parte debole, non è possibile un'interpretazione che, in ragione della bilateralità della condizione contrattale prevista, escluda la vessatorietà. In queste ipotesi, infatti, avendo il legislatore espressamente considerato vessatoria la condizione in quanto "a carico" dell'altro contraente, la valutazione ex lege così espressa non risulta superabile per il fatto che la stessa condizione operi anche "a carico" della parte predisponente. La ragione è che il legislatore ha considerato la vessatorietà connaturata alla clausola siccome impositiva di comportamento "a carico" dell'altro contraente e, dunque, l'ha implicitamente ritenuta non elisa dalla bilateralità e ciò, evidentemente, per l'assorbente rilievo che, avendole predisposte la parte forte, la circostanza che essa le abbia imposte anche a suo "carico" non è stata ritenuta idonea ad escludere la vessatorietà.
Nelle prime ipotesi, quelle previste con l'espressione "a vantaggio" è, invece, ragionevole reputare che, avendo il legislatore considerato vessatoria la condizione perchè "a vantaggio" del predisponente, l'ha ritenuta tale proprio e solo in quanto non bilaterale, cioè non comune alle parti, id est non attributiva di vantaggio ad entrambe.
p.2.1.4. La censura è, dunque, infondata sulla base della corretta esegesi dell'art. 1341, per cui va ribadito che "Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell'art. 1341 c.c., comma 2, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità".
p.2.1.5. Va rilevato che nella memoria parte ricorrente, in replica alla parte resistente, sostiene che, al contrario di quanto da essa dedotto nel controricorso, non aveva alcun onere di dedurre che il rapporto interpartes non la vedeva nella posizione di parte "forte", dato che il Tribunale su tale questione non si era soffermato.
Non essendovi stata censura su detta questione da parte della ricorrente è palese che la discussione fra le parti riguarda una questione che in alcun modo fa parte del motivo in esame e che, dunque, non dev'essere esaminata. Lo si rileva non senza rimarcare che la stessa natura del rapporto e la qualità delle parti, ove la questione si fosse dovuta esaminare, avrebbero evidenziato che l'utente resistente riveste la posizione di parte debole.
2.2. Con una seconda censura si assume che la motivazione resa dal Tribunale per sostenere che il rapporto, in ragione dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo, era cessato alla scadenza del primo biennio di durata, sarebbe affetta da "contraddittorietà ed illogicità" rispetto all'affermazione che Xxxx ha fatto nel senso che il distacco e la rimozione del serbatoio da parte dell'utente, avvenuto dopo quella scadenza e fra l'ultima somministrazione di gas e la lettera con cui egli chiedeva di provvedere al suo ritiro, aveva costituito "l'unica violazione contrattuale addebitatale" ad esso in quanto contraria al disposto dell'art. 2 del contratto. La contraddizione starebbe nel fatto che, per esserci violazione di tale articolo del contratto quest'ultimo avrebbe dovuto essere vigente.
p.2.2.1. La censura, in disparte ogni valutazione circa l'incompatibilità della deduzione di una illogicità e contraddittorietà di motivazione nel vigore del nuovo art. 360 x.x.x., x. 0, (xxxxxxx la lettura datane da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014) e dovendosi, altresì, constatare che nemmeno essa risulta ricondotta, nel silenzio sul punto, ad uno specifico diverso paradigma dell'art. 360, appare inammissibile, perchè non individua la parte della motivazione affetta dalla pretesa contraddittorietà.
p.2.2.2. Se, d'altro canto, superando tale mancata individuazione, si procedesse a ricercare nella sentenza
impugnata un dictum cui la censura si potrebbe correlare, non lo si rinverrebbe.
Infatti, a pagina 9 la sentenza, dopo aver riferito la motivazione della sentenza del giudice di pace, dice che essa non è condivisibile, perchè "a tutto voler concedere l'unico inadempimento imputabile" all'utente riguarda il distacco del serbatoio e la sua rimozione, in quanto attività compiuta in violazione dell'art. 2 del contratto, ma tale affermazione - accompagnata anche da quella che non si sarebbe trattato di inadempimento giustificativo della risoluzione - è fatta prima dell'enunciazione della successiva e decisiva motivazione di accertamento dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo e, quindi, della cessazione del rapporto alla scadenza del primo biennio. Inoltre, a pag. 14 la sentenza, successivamente alla valutazione espressa circa la scadenza del contratto per l'inefficacia della clausola, dice che non è stato provato il danno emergente per l'essere stato distaccato il serbatoio dall'utente anzichè dall'API, così mostrando di ritenere che tale comportamento potesse astrattamente essere considerato fonte di danno.
Ora, l'affermazione di scadenza del contratto alla data di decorso del primo biennio e quella astratta di responsabilità dell'utente per il distacco, sebbene avvenuto dopo di essa, non sono affatto fra loro in contraddizione, atteso che, pur cessato il contratto alla scadenza del primo biennio, a causa dell'inefficacia della clausola di tacito rinnovo, il serbatoio era comunque rimasto nel godimento dell'utente. Tale godimento era divenuto certamente non più giustificato dalla pendenze del contratto, ma ciò non toglie che, riguardo ad esso, l'utente vedeva regolata la sua obbligazione restitutoria sempre dalla previsione contrattuale. Essa regolava l'obbligazione restitutoria conseguente alla cessazione della locazione nel senso che l'utente non poteva procedere comunque di sua iniziativa al distacco.
Si aggiunga che le parti non hanno discusso in sede di merito in alcun modo di una possibile incidenza dell'effettuazione di un'ultima fornitura di gas mediante immissione nell'impianto dopo la scadenza del primo biennio di durata ai fini di poter ritenere continuato comunque il rapporto sulla base di una rinnovazione avvenuta per fatto concludente. La domanda dell'API non era in alcun modo basata su simile prospettazione e nemmeno essa è stata introdotta - salvo verificare se avrebbe potuto esserlo e salva ogni diversa spiegazione della fornitura successiva alla scadenza del primo biennio - a fronte della postulazione con l'appello dell'utente dell'inefficacia della clausola.
p.2.2.3. Anche la seconda censura del secondo motivo è inammissibile.
p.3. Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1560, 1564, 1375 e 1223 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Il motivo pertiene alla valutazione espressa dal Tribunale nelle pagine 10 - 11 a proposito del modo in cui il contratto, al lume della norma del D.Lgs. indicato, avrebbe dovuto regolare la posizione dell'utente in ordine al quantitativo di gas da fornire.
p.3.1. Senonchè anche in tal caso si critica un'opinione espressa dal giudice d'appello prima di enunciare la ratio decidendi decisiva riguardo alla cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza del primo biennio, sicchè il motivo è inammissibile in quanto non concerne un problema che ha acquisito rilevanza ai fini dell'esito dell'appello. Ciò è tanto vero che a pagina 15 della memoria la ricorrente scrive espressamente che l'accertamento svolto dal Tribunale "seppur non determinate ai fini della decisione, deve essere censurato da API in quanto infondato".
Invero, il motivo si duole che non si sia considerato inadempimento dell'utente al preteso obbligo di acquisto di un quantitativo di gas per il periodo relativo al preteso rinnovo alla scadenza del primo biennio. Avendo il Tribunale ritenuto che non vi era stata rinnovazione già alla scadenza del primo biennio di durata del rapporto (cioè a quella del 17 dicembre 2003, come ammette la stessa ricorrente: si veda, in particolare, l'espressa ricostruzione in tale senso nell'illustrazione della seconda censura del motivo precedente), in ragione della vessatorietà ed inefficacia della clausola di tacito rinnovo, non è dato comprendere come si posa ragionare di inadempimento in una situazione relativa ad un periodo in cui il rapporto non era in corso perchè cessato. Ne deriva che la questione discussa è del tutto irrilevante una volta consolidatasi la sentenza impugnata in punto di cessazione del contratto alla scadenza del primo biennio di durata pattuita.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
p.4. Con un quarto motivo ci si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione
all'art. 360 c.p.c., n. 3 ".
In disparte l'evocazione del parametro dell'art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè di quello dell'art. 360, n. 4, che sarebbe stato pertinente, essendosi denunciata la violazione di norme del procedimento, si rileva che:
aa) la censura di violazione dell'art. 91, prospettata sotto il profilo che vi sarebbe stata soccombenza virtuale dell'utente in quanto il suo motivo di appello sulla qualificazione del contratto era stato considerato inammissibile ed il Tribunale aveva ritenuto esistente un suo inadempimento riguardo al distacco dell'impianto, non considera che ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza rileva l'esito finale della lite davanti al giudice che provvede sulle spese: tale esito ha visto rigettata la domanda di accertamento della durata del contratto per un secondo biennio e negato in conseguenza l'inadempimento rappresentato dal mancato rispetto da parte dell'utente del conseguente vincolo contrattuale, mentre il Tribunale ha rigettato la domanda relativa al problema del distacco negando che fosse stato dimostrato un danno;
bb) la censura di violazione dell'art. 92 c.p.c., prospettata sia sulla base dell'esistenza di ragioni di compensazione delle spese per la reciproca soccombenza sia per l'esistenza di giusti motivi, rappresentati dall'essere stata introdotta la questione dell'inefficacia della clausola di rinnovo tacito solo in appello, si scontra non solo, quanto al primo aspetto con l'inesistenza della soccombenza reciproca per le ragioni indicate sub aa), sia con il principio di diritto secondo cui "In tema di spese processuali, la facoltà di disporle la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione". (Xxxx. xxx. un. n. 14989 del 2005; da ultimo Cass. (ord.) n. 2784 del 2015; Cass. n. 17593 del 2014, fra tante).
p.5. Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Il Collegio rileva che le motivazioni sopra esposte sono state enunciate già in sede di decisione di ricorsi dell'API, che proponevano motivi identici o del tutto similari contro sentenze di tenore identico del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Putignano: si vedano le sentenze dalla numero 14737 alla numero 14746 del 2015.
p.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, nel minimo dello scaglione avuto riguardo al valore (e non, come da nota spese, nel valore intermedio), atteso il carattere seriale della controversia.
Xxxxxx la richiesta formulata nella memoria dai difensori del resistente se ne deve disporre la distrazione in loro favore.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1092,50, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidata a favore degli Avvocati Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxxxxx.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 10 settembre 2015. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2015