Polizza Credito Cessione del Quinto dello Stipendio
Polizza Credito Cessione del Quinto dello Stipendio
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Polizza Credito Cessione del Quinto dello Stipendio
Edizione Maggio 2019 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Una soluzione assicurativa dedicata a chi svolge attività finanziaria di concessione di finanziamenti da rimborsarsi mediante cessione o delegazione di quote dello stipendio del Debitore medesimo a favore del Contraente. Si tratta di una copertura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti da insolvenza conseguenti alla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdita d’impiego dello stesso Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
✓ Perdita Patrimoniale
La perdita patrimoniale derivante dall’insolvenza conseguente alla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del debitore in favore di chi ha concesso il finanziamento, determinata dalla perdita d’impiego del debitore.
Somma assicurata massima (Montante) pari a:
• per dipendenti pubblici: 80.000 euro per singola operazione
• per dipendenti privati: 52.000 euro per singola operazione
La prestazione è pari al debito residuo in linea capitale al netto di eventuali somme spettanti al debitore.
Che cosa non è Assicurato
• operazioni di Finanziamento che non rispettano i parametri assuntivi richiesti dalla compagnia, in relazione ad ogni singola tipologia di Finanziamento ed alle caratteristiche del Datore di Lavoro e del Debitore;
• operazioni di finanziamento in cui il debitore
🗶 non sia residente in Italia e non sia maggiorenne
🗶 non sia in regolare servizio presso il datore di lavoro sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e con periodo di prova superato
🗶 si trovi in situazione di aspettativa, congedo parentale o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
🗶 risulti essere o essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari e in base all’ultima busta paga, non sia stato assente per ragioni di malattia, durante il mese di riferimento, per più di 10 giorni;
🗶 sia sottoposto alla procedura della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, né sia stato posto in “messa in mobilità” ai sensi della Legge n. 223 del 1991;
🗶 abbia età superiore a 68 anni alla data di decorrenza
🗶 abbia età superiore a 75 anni alla data prevista per il pagamento dell’ultima rata di rimborso del finanziamento
🗶 sia una persona fisica avente cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
🗶 faccia parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
Ci sono limiti di copertura?
Le esclusioni
! cessazione del rapporto di lavoro a seguito di Decesso del Debitore;
! Sinistri derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
! Sinistri relativi a coperture che siano state indebitamente concesse a seguito del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente in fase di assunzione;
! Sinistri per i quali non sia stato possibile rilevare le cause di non indennizzabilità a seguito di un comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
! cessazione dell’erogazione da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da cause diverse dalla perdita d’impiego del Debitore, quali:
! morosità da mancato o ritardato pagamento al Contraente delle quote di stipendio del Debitore per cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro del Debitore;
! temporanea interruzione del diritto allo stipendio in capo al Debitore (le eventuali rate di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo saranno incluse nel Debito Residuo).
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Mod. Setcqsc/1/06.2019/01
Dove vale la copertura?
✓ La copertura opera in Italia.
Che obblighi ho?
• In sede di conclusione del contratto, il Contraente deve fornire all’Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni false o reticenti possono comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata liquidazione della prestazione assicurativa.
• Il Contraente deve porre particolare attenzione sulle informazioni raccolte dal Debitore o dal Datore di Lavoro che devono corrispondere a verità ed esattezza.
• Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta ed allegare in aggiunta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, la documentazione prevista nelle condizioni di assicurazione
• In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Come e quando devo pagare?
✓ Il Premio è unico e anticipato e dovrà essere pagato dal Contraente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del finanziamento indicata sul certificato di polizza.
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento.
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza riportata sul certificato di polizza
− alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della polizza vita collegata al finanziamento
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata o email.
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Polizza Credito Cessione del Quinto dello Stipendio
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnie: Rappresentanze Generali per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Polizza Credito Cessione del Quinto dello Stipendio
Edizione Maggio 2019 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx x. 0; cap 20124; città Milano; tel. 02.77224.1; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,066 Milioni di Euro di cui 21,602 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,464 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 140% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 628 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 488 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/0000000/0000x-xXXXXxXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Perdita Patrimoniale L’Assicuratore riconosce al Contraente una copertura assicurativa contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso, determinata da perdita di impiego del Debitore (per cause in ogni caso diverse dal Decesso del Debitore). Debito Residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/ riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non previste. | |
Opzioni con riduzione del premio | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzione di premio |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo |
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Che cosa NON è Assicurato | |
Rischi esclusi | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Perdita d’Impiego | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di Sinistro la Contraente deve denunciare alla Compagnia a mezzo posta o email, ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto Casella Postale 421 20123 Milano (MI) e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx Fase di denuncia del sinistro Cautelativo Il Contraente deve denunciare cautelativamente alla Compagnia l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del Debitore. La comunicazione è da effettuarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla conoscenza della cessazione e dovrà contenere: - Comunicazione del Datore di Lavoro contente la data di cessazione del rapporto di lavoro od altro documento equipollente; - Conteggio estintivo del Finanziamento alla data di cessazione del rapporto di lavoro del Debitore. Fase di denuncia del sinistro Definitivo Ai fini della maturazione del diritto alla Prestazione il Contraente dovrà, a proprie cure e spese, in ogni caso attivarsi tempestivamente per il recupero del credito residuo nei confronti del Xxxxxxxx ponendo in essere tutta una serie di azioni volte al recupero di quanto vantato. Si rimanda alle Condizioni generali di Assicurazione circa le azioni obbligatorie da intraprendere. Effettuate le azioni e trascorsi i termini indicati, il Contraente potrà effettuare la denuncia del sinistro definitivo alla Compagnia provvedendo a consegnare tutta la documentazione recuperata ed elencata nelle Condizioni di Assicurazione alla quale si rimanda per gli aspetti in dettaglio. |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ.: Per la garanzia Perdita di Impiego, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La Compagnia, con la liquidazione della prestazione al Contraente, acquista in ogni caso, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, il diritto di surroga nei diritti e nei privilegi che lo stesso detiene nei confronti del Debitore con effetto dalla relativa comunicazione e limitatamente alle competenze liquidate. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve prestare particolare attenzione alle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza. |
Come e quando devo pagare? | |
Premio | Il Premio è unico e anticipato. Il premio si ottiene moltiplicando il Montante del finanziamento per il tasso individuato in base ai documenti allegati all’Accordo (Tabelle tassi). Il tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza. Il premio indicato nel Certificato di Polizza è comprensivo dell’imposta di assicurazione pari ad un’aliquota del 2,5%. I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo del mese. Il pagamento del Premio avverrà con le seguenti modalità: bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia. |
Rimborso | Il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta nei seguenti casi: Recesso: l’importo rimborsato al Contraente è pari al Premio versato al netto delle imposte, delle spese di emissione e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Estinzione Anticipata Totale o Portabilità: la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di emissione e di rimborso. In caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro, la Compagnia non sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto. |
Sconti | Non previsti |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata della garanzia originaria non potrà superare i 120 mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui alle condizioni di assicurazione stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla percezione dello stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni, così da consentire di assicurare le rate o frazioni di rata insolute. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicarsi in forma scritta a mezzo e mail ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con identificazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. Nel caso entro 100 giorni dalla decorrenza il Contraente non avesse ancora pagato il premio, può richiedere l’annullamento della polizza, comunicandolo per iscritto alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. L’esercizio del diritto di recesso dalla Polizza Credito implica necessariamente il recesso dalla Polizza Vita, costituendo la Polizza Credito e la Polizza Vita un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. |
Risoluzione | La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine nell’ipotesi di cui alle Condizioni di Assicurazione altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Banca o Intermediario Finanziario iscritto nell’albo ex art. 106 del TUB (post D.lgs. 141/2010) che svolge, tra l’altro, attività finanziaria di concessione di finanziamenti contro cessione del quinto di quote dello stipendio del Debitore ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 e successive modificazioni e integrazioni e mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote dello stipendio che ai fini dell’erogazione dei finanziamenti ha la necessità, in base alle previsioni del DPR 180/50, che gli stessi siano garantiti dal rischio di perdita di impiego dello stesso Debitore. | |
Quali costi devo sostenere? | |
I costi sono a carico del Contraente − tabella dei costi gravanti sul premio Imposta sui premi versati pari al 2,5% del premio imponibile |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx; email: xxxxxxx@xxxxxx.xxx; fax 00.00.000.000. È possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, oppure in situazioni che riguardano l’accertamento del rispetto della normativa di settore è possibile rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela del consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della POLIZZA CREDITO
GLOSSARIO
Accordo: accordo sottoscritto tra la Compagnia e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso, si assicura contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, di una quota dello stipendio del Debitore a causa della conclusione del relativo rapporto di lavoro (per ragioni diverse dal decesso del Debitore) laddove non sia stato possibile altrimenti continuare l’ammortamento o recuperare il credito residuo del Finanziamento, ed è allo stesso tempo beneficiaria delle prestazioni assicurative.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, Capitale Sociale di Euro 21.602.240, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.
Contraente, Ente erogatore: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.
Datore di Lavoro: il datore di lavoro del Debitore, che è obbligato a versare la quota dello stipendio del Debitore vincolata in favore del Contraente per delegazione di pagamento o cessione del quinto dello stipendio ai sensi del Decreto.
Debitore: la persona fisica che stipula con l’Ente Erogatore un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, dispone di una quota della propria retribuzione mensile in favore dello stesso Ente Erogatore.
Debito Residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento di competenza del periodo successivo al verificarsi del rischio assicurato, al netto di ogni altra somma spettante al Debitore e corrisposta dal Datore di Lavoro al Contraente in relazione al rapporto di lavoro ed includente le eventuali rate (o frazioni di rata) di rimborso del Finanziamento insolute, a causa della temporanea interruzione/ riduzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo.
Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore e da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento o cessione di quote dello stipendio del Debitore in favore del Contraente, in relazione al quale lo stesso Contraente stipula la Polizza Vita e la Polizza Credito.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.
Ivass: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Modulo di Accettazione: Documento sottoscritto dal Debitore con il quale, ai sensi dell’art. 1919 Cod. Civ., acconsente alla stipulazione della Polizza Vita da parte del Contraente per il caso di Decesso dello stesso Xxxxxxxx e, altresì, rende il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 (il “GDPR”) e, dove previsto, la dichiarazione di buono stato di salute.
Modulo di Proposta: documento accluso alla Polizza Vita e alla Polizza Credito il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.
Xxxxxxxx: è la somma delle quote di stipendio cedute / delegate dal Debitore a favore del Contraente ad estinzione del Finanziamento.
Parti: il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore.
Polizza Credito: è il contratto di assicurazione (la cui documentazione contrattuale è parte del Set Informativo Allegato al n. 3 del presente Accordo) sottoscritto dal Contraente ed in base al quale Cardif RD concede una copertura assicurativa contro il rischio, meglio precisato nelle condizioni di assicurazione, di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, di una quota dello stipendio del Debitore a causa della conclusione del relativo rapporto di lavoro (per ragioni diverse dal decesso del Debitore), laddove non sia stato possibile altrimenti continuare l’ammortamento o recuperare il credito residuo del Finanziamento.
Polizza Vita: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio (la cui documentazione contrattuale è parte del Set
Informativo Allegato al n. 4.a del presente Accordo), sottoscritto dal Contraente ed in base al quale Cardif Vie concede una copertura per il caso di decesso del Debitore, previo consenso di quest’ultimo manifestato sul Modulo di Accettazione.
Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore ex art. 1202 cc.
Premio: costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dalle Polizze.
Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato tra le Parti, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante disposizione di quote dello stipendio del Debitore, manifesta a ciascuna Compagnia la volontà di concludere le Polizze.
Set Informativo: documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento 41”) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, composto dal DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, oltre alle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e al Modulo di Proposta.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art. 1 Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce al Contraente, alle condizioni di cui all’art. 5, una copertura assicurativa contro il rischio di perdite patrimoniali derivanti dalla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente stesso ai sensi del DPR 180/1950, a causa della conclusione del relativo rapporto di lavoro (per ragioni in ogni caso diverse dal Decesso del Debitore), laddove non sia stato possibile altrimenti continuare l’ammortamento o recuperare il credito residuo del Finanziamento.
Art. 2 Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che:
- l’operazione di Finanziamento rispetti i parametri assuntivi specificati, in relazione ad ogni singola tipologia di Finanziamento ed alle caratteristiche del Datore di Lavoro, nel documento allegato al n. 1 dell’Accordo;
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare, è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia una persona fisica non avente cittadinanza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America;
(a) sia residente in Italia
(b) non faccia parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control xxx.xxxxxxxx.xxx);
(b)
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) risulti in regolare servizio presso il Datore di Lavoro sulla base di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avendo superato il periodo di prova;
(f) non si trovi in situazione di aspettativa, congedo parentale o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
(g) non risulti essere o essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari;
(h) in base all’ultima busta paga, non sia stato assente per ragioni di malattia, durante il mese di riferimento, per più di 10 giorni;
(i) non sia sottoposto alla procedura della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, né sia stato posto in “messa in mobilità” ai sensi della Legge n. 223 del 1991;
(j) quando aderente a un Fondo Pensione presso il quale viene trasferito il proprio TFR, abbia notificato (anche per il tramite del Contraente) il contratto di Finanziamento e l’autorizzazione irrevocabile sottoscritta dallo stesso Xxxxxxxx a consentire, ora per allora, il riscatto anticipato della posizione accantonata presso lo stesso Fondo fino ad estinzione del debito;
(k) fornisca la documentazione atta a dimostrare l’ammontare complessivo delle somme accantonate a titolo di T.F.R. È inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 68 anni (69 non compiuti);
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 75 anni (76 anni non compiuti).
Può rivestire la qualità di Debitore il lavoratore dipendente:
• statale: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con un Ministero;
• pubblico: inteso come dipendente pubblico in rapporto organico con altre pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri;
• parificato al pubblico: inteso come dipendente di società di diritto privato partecipata, in misura non inferiore al 40%, da enti pubblici;
• privato: inteso come dipendente di soggetti diversi da quelli di cui ai punti che precedono.
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i documenti di seguito indicati. Si precisa che, alla data della Proposta, la data di emissione di tali documenti non dovrà essere anteriore al termine indicato nella colonna “Validità della documentazione”:
VALUTAZIONE ASSUNTIVA CQS | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA | VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE | |||
DOCUMENTAZIONE | DIPENDENTE PRIVATO | DIPENDENTE PARA- PUBBLICO | DIPENDENTE PUBBLICO | DIPENDENTE STATALE | |
DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’ | X | X | X | X | ---- |
CODICE FISCALE | X | X | X | X | ---- |
ULTIMA BUSTA PAGA | X | X | X | X | 60 gg |
CERTIFICATO DI STIPENDIO / ATTESTATO DI SERVIZIO (se ATC non rilascia il CS) | X | X | X | 90 gg per Certificato di stipendio 90 giorni per Attestato di servizio | |
ALLEGATO MINISTERIALE B | X | 60 gg | |||
ALLEGATO MINISTERIALE B1 | X | 60 gg | |||
CCNET (sostituisce la richiesta di Mod B e B1) Il modulo B viene comunque richiesto in caso di incongruenze riferite alla ipotetica anzianità di servizio. | X (SOLO PER CESSIONE) | 90 gg | |||
ULTIMA CU (Ex CUD) | X | X | X (SOLO SE PRESENTE CONTRIBUZION E INPS) | X (SOLO SE PRESENTE CONTRIBUZIONE INPS) | Ultimo |
AUTOCERTIFICAZIONE TFR CON IMPORTO AGGIORNATO, DICHIARAZIONE NO ANTICIPI E NO PERCEPIMENTO TFR IN BUSTA PAGA (in caso di mancanza di dati esaustivi da CS e CUD) | X | X | X (SE CONTRIBUZ. INPS) | X (SE CONTRIBUZ. INPS) | 60 gg |
ESTRATTI CONTO FONDO PENSIONE (se vi è adesione a Fondo Pensione) | X | X | - | - | 60 gg |
ESTRATTI CONTRIBUTIVI INPS E INPS EX INPDAP In alternativa al solo Estratto contributivo INPS, lettera comprensiva di resoconto contributivo contenuto nella “busta arancione” | SE Età uscita >60 ANNI | SE Età uscita >60 ANNI | SE Età uscita >60 ANNI o per MILITARI >50 (SOLO PER DELEGA, o CESSIONE CON DELEGA PREESISTENTE o SIA CESSIONE CHE DELEGA IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE INPS) | 60 gg | |
STAMPA DELLO SCORING AZIENDE ALLA DATA DI PROPOSTA (se consultazione scoring online) | X | X | X | 30 gg Salvo NON assumibile | |
PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA’ PER OPERAZIONE DI CESSIONE SU STRANIERI (DELEGHE NON AMMESSE) nel caso in cui dai documenti forniti non si evinca il rispetto dei requisiti minimi previsti. | X | X | X | X | I ----- |
COPIA DELLA RICHIESTA DI PREACCETTAZIONE E RELATIVA ACCETTAZIONE (se presente) | X | X | X | X | ---- |
Art. 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione all’Assicuratore della Proposta riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dall’Assicuratore. La conclusione della Polizza è altresì subordinata alla conclusione della Polizza Vita e, inoltre, al rilascio, da parte del Debitore, del consenso al trattamento dei propri dati personali con la sottoscrizione del Modulo di Accettazione.
La Data di Decorrenza è fissata alle ore 24.00 della data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento indicata sul Certificato di Polizza. Si considera, in ogni caso, che la garanzia estenda la sua efficacia al periodo precedente la Data di Decorrenza fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.
3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto da art 3.1 secondo comma.
La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla percezione dello stipendio o di riduzione della quota ceduta di quest’ultimo, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 300 (trecento) giorni, così da consentire di assicurare le rate o frazioni di rata insolute.
Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto all’art. 9.2 lett.e) e 9.2 lett.c), il Contraente e il Debitore abbiano concordato un piano di rientro ovvero rinotificato il Finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento ed il termine del nuovo piano / rinotifica ecceda la scadenza originariamente determinata della garanzia, la copertura assicurativa avrà una durata corrispondente alla durata del piano di rientro.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.
3.2;
− il giorno del compimento di 76 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
− in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata;
− alla data di cessazione, per qualsiasi causa, della Polizza Vita;
− alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di Portabilità;
− se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”.
La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di:
- mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione;
- mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
- falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa;
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, le coperture assicurative cessano di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Danni.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:
𝑃𝑅 = {[𝑃𝑇 × 𝛽] ×
𝐷 − 𝑡
} + [𝑃𝑇 × (1 − 𝛽) ×
𝐷
(𝐷 − 𝑡 + 1) × (𝐷 − 𝑡)
𝐷 × (𝐷 + 1) ] − 𝜀 − 𝜑
Dove:
− PT | il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte e dei diritti |
− PR | premio rimborsato al Contraente |
− D | durata iniziale della copertura assicurativa |
− t | tempo trascorso alla data di richiesta di xxxxxxxx |
− β | percentuale costi della Compagnia |
− λ | Commissioni Broker |
− ε | costi di estinzione in € 0 |
− φ | costi di emissione in € 0 |
Si precisa che in caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte di una delle Compagnie nessuna Compagnia sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto.
Art. 4 Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
In caso di durata poliennale della Polizza, a fronte della riduzione di Premio che l’Assicuratore ha concesso nella misura indicata nelle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla Data di Decorrenza, mediante comunicazione da inviare a Cardif Assurance Risques Divers - Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, ovvero via email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
L’esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Vita, costituendo Polizza Credito e la Polizza Vita un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I) Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è la perdita patrimoniale derivante da insolvenza conseguente alla cessazione dell’erogazione, da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da perdita d’impiego del Debitore, fatta salva l'applicazione delle esclusioni di cui all'art. 6.
(II) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
In caso di pensionamento del Debitore precedente alla scadenza del Finanziamento, il diritto alla Prestazione è subordinato alla comprovata impossibilità, ai sensi di legge, di proseguire nel rimborso del Finanziamento tramite trattenuta della quota sulla pensione anziché sullo stipendio del Debitore, ovvero al documentato rigetto di tale trasferimento da parte del competente Ente previdenziale.
Art. 6 Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) cessazione del rapporto di lavoro a seguito di Decesso del Debitore;
b) Xxxxxxxx derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
c) Xxxxxxxx relativi a coperture che siano state indebitamente concesse a seguito del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente in fase di assunzione;
d) Sinistri per i quali non sia stato possibile rilevare le cause di non indennizzabilità a seguito di un comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
e) cessazione dell’erogazione da parte del Datore di Lavoro, della quota di stipendio del Debitore in favore del Contraente, determinata da cause diverse dalla perdita d’impiego del Debitore, quali:
i. morosità da mancato o ritardato pagamento al Contraente delle quote di stipendio del Debitore per cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro del Debitore;
ii. temporanea interruzione del diritto allo stipendio in capo al Debitore (le eventuali rate di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione del diritto del Debitore allo stipendio a cui abbia fatto seguito, con o senza soluzione di continuità, la risoluzione del rapporto di lavoro del Debitore medesimo saranno incluse nel Debito Residuo).
Ove operi un’ipotesi di esclusione, il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione.
Art. 7 Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Fermo quanto sopra, il Contraente potrà vincolare a terzi la Polizza Credito esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,
• solo insieme alla designazione del cessionario del credito del Finanziamento anche quale beneficiario della Polizza Vita e, comunque,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, il vincolo della Polizza in favore di un nuovo Beneficiario dovrà essere specificamente comunicato dal Contraente alla Compagnia.
In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che il vincolo a favore del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 10%.
Il premio indicato nel Certificato di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell’imposta di assicurazione pari ad un’aliquota del 2,5%.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Le tariffe sono distinte in base alla tipologia di Datore di Lavoro ed alla tipologia di Finanziamento; dipendono, inoltre, dalla durata del Finanziamento e dall’anzianità lavorativa del Debitore alla Data di Decorrenza.
Di seguito dettagliate le Tariffe necessarie ai fini del calcolo del premio:
CATEGORIA | TARIFFE POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO: CESSIONE) | TARIFFE POLIZZA CREDITO (TIPO FINANZIAMENTO: DELEGA) | CORRISPONDENTE TARIFFA POLIZZA VITA (TIPO FINANZIAMENTO CESSIONE E DELEGA) |
STATALE PUNTUALE | Allegato 10.a | Allegato 11.a | Allegato 9.a |
Tariffe Cessione Statale; | Tariffe Delega Statale; | Vita Statale | |
PUBBLICA PUNTUALE | Allegato 10.b. | Allegato 11.b. | Allegato 9.b. |
Tariffe Cessione Pubblica | Tariffe Delega Pubblica | Tariffe Vita Pubblica | |
PARAPUBBLICA PUNTUALE | Allegato 10.c. | Allegato 11.c. | Allegato 9.c. |
Tariffe Cessione Parificata a Pubblica | Tariffe Delega Parificata a Pubblica | Tariffe Vita Parificata a Pubblica | |
PRIVATA PUNTUALE | Allegato 10.d. | Allegato 11.d. | Allegato 9.d. |
Tariffe Cessione Privata | Tariffe Delega Privata | Tariffe Vita Privata |
Si precisa che, come specificato nella tabella di cui sopra, ciascuna tariffa Polizza Credito è utilizzabile unicamente in abbinamento alla corrispondente tariffa Polizza Vita della stessa categoria.
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
Tutte le comunicazioni inerenti i Xxxxxxxx dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente recapito:
Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto - Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx, o tramite PEC : xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
9.1 Il Contraente deve denunciare cautelativamente alla Compagnia l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del Debitore. La comunicazione, da effettuarsi, entro 180 giorni dalla conoscenza della cessazione, dovrà contenere:
i. la comunicazione del Datore di Lavoro contenente l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro od altro documento equipollente (es.: visura camerale o rapporto informativo) che formalmente attesti tale cessazione e la data della stessa;
ii. il conto estintivo del Finanziamento alla data della cessazione del rapporto di lavoro del Debitore.
9.2 Ai fini della maturazione del diritto alla Prestazione il Contraente, a proprie cure e spese, dovrà in ogni caso attivarsi tempestivamente:
(a) attivarsi stragiudizialmente per recuperare il credito (Raccomandata AR di messa in mora) nei confronti sia del Datore di Lavoro sia del Debitore, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Finanziamento, e dalla Legge 180/50;
(b) in caso di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del Datore di Lavoro:
i. effettuare istanza di insinuazione al passivo non tardiva o comunicazione al Commissario Giudiziale/Liquidatore del proprio credito sul TFR;
ii. notificare al Fondo Garanzia INPS copia del contratto di Finanziamento in base e nel rispetto delle condizioni previste alla Circolare INPS n° 89 del 26/06/2012 e successive istruzioni operative;
(c) adoperarsi per l’individuazione dell’eventuale nuovo Datore di Lavoro ed effettuare tempestiva notifica del Finanziamento a tale nuovo Datore di Lavoro affinché quest’ultimo possa attivare sullo stipendio corrisposto la trattenuta della quota fino all’estinzione del Debito Residuo, al netto del T.F.R. eventualmente già recuperato dal Contraente dal precedente Datore di Lavoro del Debitore;
(d) nel caso di pensionamento del Debitore, effettuare tempestiva richiesta all’Ente previdenziale o Fondo Pensione preposti ad erogare gli emolumenti pensionistici al Debitore, ai fini della prosecuzione del rimborso del Finanziamento tramite trattenuta della quota sulla pensione anziché sullo stipendio del Debitore;
(e) attivarsi per valutare la proposta di piano di rientro avanzata dal Debitore sottoponendola alla Compagnia, ferma restando l’obbligazione della Compagnia a liquidare la Prestazione nel caso in cui il rientro di quanto convenuto non venga, anche parzialmente, rispettato dal Debitore;
(f) attivarsi per ottenere dal Datore di Lavoro il versamento in proprio favore del T.F.R. e di ogni altra somma da corrispondere al Debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. Ove tali importi (T.F.R. e ogni altra somma da corrispondere al Debitore per effetto della cessazione del rapporto di lavoro) siano stati versati dal Datore di Lavoro al Debitore nonostante un vincolo in favore del Contraente, quest’ultimo dovrà dimostrare di essersi esclusivamente attivato, quanto meno in via stragiudiziale, per ottenere il rimborso dei predetti importi.
9.3 Il Contraente deve consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione sotto riportata:
Documentazione standard a valere per tutti i sinistri | Copia integrale del contratto di Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, al Datore di Lavoro ed all’eventuale Fondo Pensione); |
Documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore); | |
Copia del prospetto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto rilasciato dal Datore di Lavoro o altra documentazione atta ad attestare l'importo incassato a titolo di competenze di fine rapporto; A tal fine potrà essere giudicato sufficiente l’importo di TFR riportato nel conteggio estintivo, salvo verifiche qualora questo non sia ritenuto congruo | |
Copia dell’accettazione dell’atto di delegazione sottoscritto dal Datore di Xxxxxx originario, nel caso in cui il rimborso del Finanziamento sia effettuato tramite delegazione di pagamento; |
Copia della corrispondenza intercorsa con il Datore di Lavoro e/o con il Debitore, corredata delle relative ricevute di ritorno qualora avvenuta a mezzo Raccomandata AR. | |
Conteggio Estintivo del Debito Residuo riportante la quota TFR incassato e in caso di insoluti, le relative motivazioni fornite dall’ATC | |
Comunicazione di avvenuta cessazione/lettera licenziamento se disponibile con prova della relativa ricezione, Modello Unificato - Risoluzione del Rapporto di Lavoro od altro documento equipollente (es.: visura camerale o rapporto informativo) che formalmente attesti tale cessazione e la data della stessa | |
Notifica originaria ad ATC e Fondo pensione del contratto di finanziamento | |
Messa in mora / Diffida al Datore di Lavoro e/o Fondo pensione per il recupero del TFR (In caso di mancato versamento) - con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno), secondo il template concordato con la Compagnia In caso di TFR incassato non congruo (inferiore a quanto atteso) è necessario fornire le relative diffide ed evidenza delle motivazioni da parte del Datore di Lavoro e/o del Fondo Pensione | |
Conferma recapiti del Debitore (telefonici e se disponibile email) | |
Messa in mora al Debitore con raccomandata AR - con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno) | |
Report di rintraccio del Debitore e posizione lavorativa del Debitore con data non antecedente a 4 mesi dalla richiesta di indennizzo | |
Nel caso di nuovo datore di lavoro, dimostrazione della avvenuta rinotifica | |
Formalizzazione del piano di rientro, quando concordato con il Cliente tramite accettazione formale (Il piano di rientro si intende formalizzato anche con l’avvenuto pagamento della prima rata). | |
Documento riconoscimento cliente | |
Polizza sottoscritta | |
in aggiunta in caso di procedura concorsuale si richiede | Documentazione attestante la data della procedura concorsuale |
In caso di Fallimento: • Documentazione attestante l’insinuazione al passivo da parte del Partner - con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno) • Inoltro del modello SR 131 anche via PEC trasmesso al Fondo Garanzia INPS con prova della consegna (stampa del sito poste oppure cartolina di ritorno) o similare modalità di richiesta presentata mediante i nuovi sistemi resi disponibili dall’Inps In caso di concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa: • comunicazione inoltrata al Commissario Giudiziale/Liquidatore per il recupero del Debito Residuo sul Trattamento di Fine Rapporto del Debitore | |
• Ogni comunicazione ricevuta / effettuata in merito alla procedura concorsuale (curatore fallimentare, etc..) con particolare riguardo a informazioni relative a: data udienza per verifica dello stato passivo, ammissione al passivo, prospetto di riparto, etc… | |
in aggiunta in caso di pensionamento si richiede | Richiesta di estensione della trattenuta da parte dell’Ente pensionistico e in caso di mancata traslazione, formale risposta da parte dell’ente in merito alla mancata messa in quota; in caso di assenza di risposta formale da parte dell’Ente pensionistico dopo la terza richiesta senza risposta il sinistro verrà liquidato purché vi siano almeno 3 (tre) solleciti nell’arco di 8 (otto) mesi |
In aggiunta in casi particolari | La Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione specifica per il caso oggetto del sinistro |
Tutto quanto riportato ai precedenti commi 9.2 e 9.3 costituisce condizione imprescindibile per la maturazione del diritto alla Prestazione.
L’effettuazione dell’adempimento di cui alla precedente lett. b. ii) non sarà considerata quale condizione imprescindibile qualora l’ammissione al passivo avvenga oltre 24 mesi dalla presentazione della domanda.
Eventuali iniziative giudiziali finalizzate al tentativo di recupero del credito poste in essere dal Contraente dovranno essere
preventivamente concordate con la Compagnia ed i relativi costi resteranno a carico di quest’ultima, qualora non ripetibili.
Art. 10 Liquidazione dei Sinistri e Diritto di surrogazione
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente Art. 9.3 ovvero, se avvenuta successivamente, dalla ricezione della documentazione che comprova l’effettuazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a f) pertinenti al caso di specie.
Il Contraente si impegna, ad avvenuta liquidazione della Prestazione:
(a) a trasferire alla Compagnia l’importo delle quote di stipendio, di pensione, di indennità di anzianità / previdenza imputabili al conto estintivo del Finanziamento, da essa Contraente direttamente o indirettamente recuperate in forza di legge e/o del contratto di Finanziamento, successivamente alla liquidazione della Prestazione;
(b) a rilasciare alla Compagnia una dichiarazione di quietanza e surroga (con la possibilità di utilizzare il template fornito dalla Compagnia).
La Compagnia, con la liquidazione della Prestazione al Contraente, acquista in ogni caso, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, il diritto di surroga nei diritti e nei privilegi che lo stesso detiene verso il Debitore con effetto dalla relativa comunicazione e limitatamente alle competenze liquidate. A tal proposito, il Contraente s’impegna a fornire alla Compagnia tutte le informazioni, i documenti e le certificazioni che possono essere utili per il recupero delle somme indennizzate da parte della Compagnia medesima.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito: Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto - Casella Postale 550 – 00000 Xxxxxx
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quelli indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione del Contratto
Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,
• solo insieme alla cessione anche della Polizza Xxxx al cessionario del credito del Finanziamento e, comunque,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia.
Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 15 Foro competente
Per qualsiasi controversia sorta fra la Compagnia e il Contraente derivante dall’applicazione od interpretazione della Polizza sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 16 Reclami Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers ai seguenti recapiti:
> Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
> fax 00.00.000.000
E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
> IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
> fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
▪ il nome, cognome / ragione sociale e indirizzo del Reclamante
▪ la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
▪ i motivi del reclamo e la documentazione a supporto
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
▪ l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
▪ l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
CARDIF CQS – CREDITO: MODULO DI PROPOSTA
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DI PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DA INSOLVENZA
CONTRAENTE/ ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicati nell’Accordo.
ASSICURAZIONE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, è calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente/assicurando DICHIARA:
• di aver ricevuto, sul supporto prescelto, il Set Informativo relativo alla Polizza Credito contenente il DIP e il DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e il Modulo di Proposta, oltre ad un documento conforme al modello di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del CAP.
• di trasmettere con i canali informatici e i tracciati concordati con la Compagnia, i dati relativi al Debitore, al Finanziamento, al Beneficiario e alle altre circostanze rilevanti per la valutazione del rischio da parte della Compagnia e di richiedere con la suddetta trasmissione, l’accesso alla copertura assicurativa.
Il Contraente, con la specifica sottoscrizione riportata in calce all’Accordo approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 2.2 “Perfezionamento del contratto di assicurazione”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari della Prestazione”, 9 “Denuncia dei Sinistri”, 10 “Liquidazione Sinistri”, 13 “Cessione del Contratto”, 15 “Foro competente” delle Condizioni di Assicurazione.