CONVENZIONE N. 37101Q
CONVENZIONE N. 37101Q
Tra
Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento, 8 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) -Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- di seguito Europ Assistance -
e
FEDERAZIONE GILDA UNAMS con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale 96143130589
- di seguito Contraente –
Con la presente Convenzione la Contraente stipula una polizza collettiva con Europ Assistance avente per oggetto le prestazioni di assistenza e le garanzie di assicurazione di seguito riportate, disciplinate dalle relative Condizioni di Assicurazione. La presente Convenzione viene stipulata per conto degli iscritti alla Contraente che aderiranno alla relativa copertura, mediante sottoscrizione di idoneo Modulo di Adesione (di seguito gli "Assicurati").
Nel caso di adesione, il rapporto tra gli Assicurati ed Europ Assistance sarà regolato:
- dalle Norme che regolano la Convenzione in generale;
- dalle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. n°18129 (Allegato 1);
- dal Modulo di Adesione Mod. AZ9381 (Allegato A);
di seguito, Norme che regolano la Convenzione in generale, le Condizioni di Assicurazione ed il Modulo di Adesione sono cumulativamente definite la Convenzione.
Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alla copertura assicurativa resa da Europ Assistance, risponderà esclusivamente Europ Assistance stessa, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre alla Contraente in forza della Convenzione.
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE IN GENERALE
Art. 1. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI
In conformità con quanto disposto dalla Normativa sulla vendita a distanza di cui al Decreto Legislativo 206/2005 ed al Regolamento ISVAP 34/2010, ad ogni proprio Cliente che sia interessato ad aderire alla presente Polizza, la Contraente, tramite adeguata organizzazione del sito internet, anche tramite eventuale collegamento con sito internet della Compagnia, deve adottare procedure tali da:
• non consentire l’adesione alla Polizza a Clienti che intendano garantire rischi non ubicati in Italia;
• garantire l’assenza di discriminazioni a danno di determinate categorie di Clienti;
• prevedere che il Cliente che intenda aderire alla Polizza, esprima la propria volontà in forma esplicita e specifica in conformità all’art. 6 Reg. ISVAP 34/2010 e che, prima dell’adesione, sia informato delle conseguenze della stessa;
• prevedere a favore dei Clienti il rilascio delle informative precontrattuali previste dagli artt. 8 e ss. del Reg. ISVAP 34/2010 nei tempi e con le modalità ivi previste, nonché, informare il Cliente della possibilità di scegliere, di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale (quest’ultima sottoscritta in caso di accettazione) su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
• far pervenire al Cliente, prima che lo stesso aderisca alla stessa, le Condizioni di Assicurazione con accluse l’Informativa resa al Consumatore prima della conclusione del contratto a distanza e l'Informativa sul Trattamento dei Dati personali;
• pubblicare sul proprio sito internet le Condizioni di Assicurazione.
• La Contraente si impegna, entro cinque giorni dall’adesione “a distanza” ad inviare al Cliente il Modulo di Adesione che questi dovrà rendere compilato e sottoscritto.
In relazione al diritto di cd ripensamento riconosciuto al Consumatore dal X.Xxx. 206/2005, la Contraente si impegna ad adempiere agli obblighi di cui alle predette norme nei confronti del Cliente laddove applicabili.
Il mancato adempimento agli obblighi sopra elencati comporterà responsabilità diretta della Contraente per eventuali sanzioni comminate alla Compagnia da parte degli organi competenti.
La Contraente si obbliga in ogni caso a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell’inadempimento agli obblighi di cui sopra.
Art. 2. MODULO DI ADESIONE
All’atto di sottoscrizione della presente Convenzione, Europ Assistance provvede a consegnare alla Contraente un fac-simile del Modulo di Adesione Mod. AZ9381.
Art. 3. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE
Qualora la Contraente sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l’assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta e previa regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.
Art. 4. DIRITTO DI VERIFICA
Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, che sarà tenuta a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione.
Art. 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata A.R. In caso di recesso la Contraente si impegna a non fare sottoscrivere ai propri iscritti ulteriori Adesioni che abbiano decorrenza successiva alla data di efficacia del recesso.
La durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di efficacia del recesso, è garantita fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui sia stato pagato il relativo premio, senza possibilità di rinnovo.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione
Art. 6. PUBBLICAZIONI
Qualora la Contraente intenda effettuare delle pubblicazioni relative alla presente Xxxxxxx, dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fornite da Europ Assistance in forza della presente Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. ISVAP n. 35/2010. In tali pubblicazioni, la Contraente potrà riportare il marchio ed il logo di Europ Assistance che dovrà richiedere ad Europ Assistance stessa. Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà da questa essere
preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti.
Art. 7. PREMIO, MODALITA’ DI PAGAMENTO, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE
Europ Assistance e la Contraente si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. La Contraente versa all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel simplo Mod. 18128, quale anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata così come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".
La presente Convenzione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul simplo Mod. 18128, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul simplo Mod. 18128.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Eventuali prestazioni/garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.
I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Europ Assistance Italia SpA - IBAN IT 16 V 03069 12711 000815440168 o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, quest'ultima è rinnovata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.
Art. 8. PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO
La Contraente, all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione e ad ogni rinnovo annuale, si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di Premio Xxxxx Xxxxxxxxxx l’importo di Euro 4.000,00 calcolato su 100 aventi diritto e a titolo di Premio Minimo Garantito Annuo comunque acquisito l'importo previsto di Euro 20.000,00 calcolato su 500 aventi diritto.
Art. 9. SPACCATURA PER RAMO DEL PREMIO PRO-CAPITE
Sulla base della dichiarazione della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere l'assicurazione in oggetto in ciascun periodo di validità della Convenzione, le parti convengono quale premio annuo per ciascun avente diritto Euro 40,00 di cui imposte Euro 6,75, così come di seguito ripartito per ramo assicurativo:
- Ramo Tutela Legale (R17): Euro 37,00 di cui imposte Euro 6,48.
- Ramo Assistenza (R18): Euro 3,00 di cui imposte Euro 0,27.
Art. 10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione sono a carico della Contraente.
Art. 11. COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE
La Contraente, in caso di entrata in copertura di un avente diritto, si impegna entro le successive 24 ore a comunicare ad Europ Assistance il tracciato record precedentemente condiviso compilandolo in ogni sua parte ed inviandolo all’indirizzo e-mail Xxxxxxx.XXX@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o con qualsiasi strumento informatico messo a disposizione da Europ Assistance.
La tempestiva e l'esatta comunicazione dei dati degli aventi diritto costituisce condizione essenziale per l'operatività dell'assicurazione.
In mancanza di tali comunicazioni, la Contraente si assumerà tutti gli oneri e le spese sostenute da Europ Assistance per le prestazioni/garanzie che la stessa abbia dovuto erogare.
Art. 12. REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto a Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Con cadenza indicata sul simplo Mod. 18128 alla sezione REGOLAZIONE DEL PREMIO, Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito, ove previsto.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente della relativa Appendice di Regolazione emessa da parte di Europ Assistance.
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei relativi premi di regolazione non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato, anticipato rispetto alla regolazione stessa e l’intero premio dovuto (anticipo + regolazione).
Art. 13. NUMERO TELEFONICO
Europ Assistance metterà a disposizione un numero di linee telefoniche che consenta l'ottemperanza degli obblighi contrattuali e facenti capo ai numeri 800.069886 dall'Italia e 02.5824584202 dall'Italia e dall'Estero, sui quali il personale di Europ Assistance opererà qualificandosi come “Buongiorno Insegnante protetto”
Art. 14. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 15. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Convenzione devono essere provate per iscritto.
Art. 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Convenzione si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 C.C. nel caso in cui la Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Convenzione, dagli articoli "Documentazione per gli Assicurati", "Diritto di Verifica", "Pubblicazioni", “Legge regolatrice del Contratto e giurisdizione” e "Forma del contratto".
Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali per:
- svolgere l’attività di gestione del rapporto contrattuale con la contraente;
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,3 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone sia su carta sia con il computer.
Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa4.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratorii, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche);
compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa. In generale, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali può scrivere a
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 17.02 CLAUSOLA PRIVACY
La Contraente si impegna a rendere nota l’Informativa Privacy di cui all’art. 17.01 ai soggetti appartenenti alla Sua organizzazione.
La Contraente si impegna altresì a consegnare all’Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l’Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ex art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance.
Per le adesioni a distanza, la Contraente si impegna a predisporre processi atti a garantire l’acquisizione del consenso al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all’estero dei Dati, ivi compresi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali, dell’Assicurato e a mantenere disponibile la relativa prova di acquisizione, mettendola a disposizione della Compagnia a semplice richiesta.
Si impegna a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale e a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell’inadempimento di fornire l’informativa e raccogliere il consenso così come indicato nella presente clausola.
Art. 18. CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società Xxxxxxx Xxxxxx Assicurazioni S.r.l. (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.
Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell’accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker ed Europ Assistance.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia
S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
"ALLEGATO 1"
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 18129
INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA
Gentile Cliente,
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore (Europ Assistance Italia S.p.A.) nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del Consumatore, impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
La informiamo che:
- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale;
- al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al nr. 26 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate Mod. 18129; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all’art. “Premio”.
- L’Assicurato ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente. L’Assicurato avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
- Europ Assistance richiederà all’Assicurato di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del Modulo di Adesione.
- la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
- Ai sensi dell’art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagaglio o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore ad un mese.
- Laddove applicabile, il diritto di cd ripensamento potrà essere fatto valere inviando raccomandata A/R alla Contraente Federazione Gilda Unams, agli indirizzi indicati in Polizza e per conoscenza ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Contracts Portfolio Management– Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
- Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto agli indirizzi e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme5 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali6.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
- svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati processi decisionali automatizzati che potrebbero comportare l’impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,7 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un
5 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
6 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
7 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di
suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa8.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
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• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
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Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
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8 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche);
compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
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Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
DEFINIZIONI GENERALI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: FEDERAZIONE GILDA UNAMS con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00, C.F. 96143130589
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.
Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art.5. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art.6. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, l’Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
Art.7. ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON LA CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con la Contraente da parte dell’Assicurato, la copertura si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza di premio, senza possibilità di rinnovo.
Art.8. PREMIO
Il premio per ciascun Assicurato è pari a Euro 40,00 di cui imposte Euro 6,75, così come di seguito ripartito per ramo assicurativo:
- Ramo Tutela Legale (R17): Euro 37,00 di cui imposte Euro 6,48.
- Ramo Assistenza (R18): Euro 3,00 di cui imposte Euro 0,27.
Art.9. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato.
Art.10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
Art.11. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le Prestazioni scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Adesione.
Il diritto alla copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e scade alle ore 24:00 del trecentosessantacinquesimo giorno successivo.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: Reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La Contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell’Assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del Reato contestato.
Natante: Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Xxxxx sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la Garanzia assicurativa.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174. Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art.12. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i Sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive Garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se la suddetta polizza proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance o posti in essere dalla data di decorrenza della prima polizza se la stessa proviene da Europ Assistance e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per Reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art.13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante la mansione svolta dall’Assicurato che ha subito il ritiro/sospensione della patente.
4. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art.14. PRESCRIZIONE
I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art.15. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
I’ Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art.16. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o Transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’Assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art.17. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Garanzia - “Insegnanti”
Art.18. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
⮚ gli insegnanti iscritti alla Contraente residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città Stato del Vaticano, il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.
Art.19. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato all’Art. “DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE”, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L.
11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi assicurati, le Condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei Sinistri e sull’evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art.20. DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art.21. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito dell’attività lavorativa di insegnate dell’Assicurato per le seguenti garanzie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per Delitti Colposi e per Contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi commessi dall’Assicurato nell’ambito della sua attività di insegnante.
Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. sostenere l’azione in sede civile o l’eventuale costituzione di parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento dei danni per fatto illecito di terzi;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
− Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art.22. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art.23. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
f. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
g. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
h. controversie contrattuali con Europ Assistance;
i. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art.24. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Le garanzie riportate in polizza operano solo per controversie di valore superiore ad Euro 250,00 e con un massimale per sinistro, illimitato per anno pari ad Euro 20.000,00.
SEZIONE II – ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Xxxxxxxx improvvisa: la malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla sottoscrizione della Polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.25. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
⮚ gli insegnanti iscritti alla Contraente residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città Stato del Vaticano, il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.
Art.26. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
La prestazione di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
CONSULENZA PSICOLOGICATELEFONICA
Se l’Assicurato dovesse subire nell’ambito della propria attività lavorativa:
− un’aggressione
− atti di bullismo e/o cyber bullismo
e necessitasse di un supporto psicologico, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare il contatto con uno psicologo per una seduta telefonica della durata di 30 minuti.
L’Assicurato ha a disposizione un massimo di 5 sedute per una durata complessiva di 2 ore e 30 minuti.
Art.27. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri conseguenti a:
a. partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;
x. xxxxxx, xxxxxx, furto o tentato furto e le aggressioni avvenute al di fuori della propria attività lavorativa;
c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
d. conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
e. tutto quanto non è espressamente indicato nella prestazione.
Art.28. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.29. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:
800.069886 e 02.58245842
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00 – pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.