COMUNE DI SELARGIUS
COMUNE DI SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Area Socio Assistenziale, Culturale, Sportiva
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI, GIA’ ARREDATI, UBICATI IN VIA EINAUDI DA ADIBIRE A NIDO D’INFANZIA E AD ALTRI SERVIZI A FAVORE DELL’INFANZIA
CAPO I – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
Articolo 1 – OGGETTO
Il presente capitolato disciplina la concessione in comodato d’uso dei locali ubicati in via Einaudi nel Comune di Selargius, articolati nel modo di seguito indicato e, comunque, come risultante dalla planimetria allegata al presente capitolato sotto la lett. a):
SERVIZI GENERALI
▪ Zona ingresso
▪ Guardaroba stireria
▪ Lavanderia
▪ Sala riunioni-pranzo personale
▪ Studio medico
▪ Servizio igienico disabili
▪ N°2 spogliatoi personale
▪ N°2 Docce personale
▪ N°2 servizi igienici personale
▪ Servizio igienico addetti alla preparazione pasti
▪ Ufficio
▪ Locale tecnico
▪ Corridoio zona divezzi
▪ Corridoio zona lattanti ZONA DIVEZZI
▪ N°2 aule attività didattica
▪ N°2 locali pranzo
▪ N°4 locali riposo
▪ Cucina
▪ Servizi igienici
▪ Vuotatoio
▪ Spogliatoio ZONA LATTANTI
▪ Locale cambio e cura neonati
▪ Locale soggiorno e pranzo
▪ N°2 locali riposo
▪ Cucinetta
▪ Vuotatoio
▪ Ripostiglio
L’immobile concesso dovrà essere destinato a nido d’infanzia a favore di n° 60 bambini, 20 lattanti e 40 divezzi, e di altri servizi a favore dell’infanzia, nel rispetto della Legge Regionale n° 23 del 2005, del regolamento di esecuzione della stessa legge DPGR 4 del 2008, delle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma Sardegna n°62/24 del 14.11.2008 e n°28/11 del 19.06.2009 aventi ad oggetto <<Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento della strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia>>, di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara, in conformità alla sua destinazione d’uso.
L’immobile viene concesso completo di arredi ed attrezzature ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio e conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e
indicati nell’elenco allegato al presente atto con la lett. b), che il soggetto concessionario potrà integrare.
La consegna della struttura al soggetto concessionario dovrà risultare da apposito verbale nel quale saranno indicati in modo analitico gli arredi e le attrezzature consegnate.
Articolo 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà durata di cinque anni decorrenti dalla consegna della struttura, con possibilità di rinnovo per un massimo di altri cinque anni.
Il concessionario si obbliga, entro 15 gg. dal termine di scadenza di cui sopra, a restituire i locali concessi in buono stato conservativo, senza necessità di preventiva disdetta e a non pretendere indennità o compensi per eventuali migliorie apportate, anche se preventivamente autorizzate dall’Amministrazione.
Articolo 3 – PREZZO DELLA CONCESSIONE
Per la concessione dei locali in questione non è richiesto il pagamento di un canone mensile, salvo quello eventualmente offerto in sede di gara, ma è previsto l’obbligo del concessionario di riservare al Comune di Selargius n°5 posti a titolo gratuito e n°10 posti a retta mensile <<agevolata>> rispetto a quella di mercato, offerta dal concessionario nel procedimento di evidenza pubblica per la scelta del soggetto contraente, e comunque non superiore ad € 250,00 mensili.
Ove risultasse impossibile ricoprire tutti i posti riservati il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un corrispettivo mensile per i posti non utilizzati. Il corrispettivo sarà pari alla retta più alta prevista per la frequenza del nido, compreso il costo del servizio mensa.
Articolo 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il soggetto concessionario ha gli obblighi di seguito indicati:
• Assicurare il servizio di nido d’infanzia a favore di n°60 bambini, 20 lattanti e 40 divezzi, nel rispetto degli standards stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi per la prima infanzia, con utilizzo di personale qualificato e numericamente adeguato, in possesso di uno dei titoli ritenuti idonei per lo svolgimento delle funzioni di educatore e con un’esperienza documentata di almeno due anni (intesi come anni scolastici interi) all’interno di strutture e/o servizi a favore della prima infanzia, a pena di decadenza dall’aggiudicazione. Nel caso in cui nel progetto organizzativo ed educativo dell’offerta tecnica si stato preso l’impegno di assunzione di unità lavorative residenti a Selargius il mancato rispetto dello stesso comporterà la decadenza dall’aggiudicazione
• Assicurare il servizio di mensa nel rispetto della normativa vigente in materia, e secondo le tabelle dietetiche elaborate dalla Azienda Sanitaria Locale competente
• Richiedere al Comune il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento per nido d’infanzia ai sensi della normativa regionale
• Provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi di competenza del soggetto gestore (documento valutazione rischi, piano di emergenza, attestati corsi di formazione anticendio) ai sensi del D.Lgs. 81/2008
• Individuare un coordinatore, all’interno del personale educativo, che fungerà da referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. In caso di sua assenza o impedimento il concessionario dovrà individuare un sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo al Comune
• Garantire priorità di inserimento ai bambini residenti a Selargius non rientranti nella riserva di posti garantita al Comune, rispetto ai bambini non residenti
• Garantire a tutti gli utenti residenti a Selargius uno sconto sul costo dell’iscrizione e della frequenza nella misura eventualmente offerta in sede di gara
• Prefissare, all’inizio di ogni anno scolastico, il calendario annuale e l’articolazione oraria del servizio di nido d’infanzia. Per i bambini inseriti dal Comune dovrà essere garantito il seguente orario settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00, con chiusura prevista per le sole festività di calendario
• Garantire la vigilanza e la custodia di tutta la struttura con obbligo di segnalazione di eventuali infrazioni alla stazione dei Carabinieri ed al Comando Polizia Municipale
• Provvedere alla pulizia di tutta la struttura, spazi interni e spazi esterni, conformemente alle norme sanitarie vigenti
• Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutta la struttura, spazi interni ed esterni
• Provvedere al pagamento delle spese relative all’energia elettrica, all’acqua ed ai sevizi telefonici, per le quali il concessionario dovrà stipulare appositi contratti con gli enti erogatori; per quanto riguarda la fornitura di GPL il soggetto concessionario dovrà subentrare nel contratto di fornitura già stipulato dall’Amministrazione
• Provvedere al pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa relativa all’utilizzo della struttura
• Provvedere alla fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del nido, dei prodotti per la mensa ed altri prodotti alimentari per i bambini e di quant’altro necessario per il regolare svolgimento delle attività previste ed il funzionamento della struttura
• Assumere la responsabilità per qualsiasi furto o danneggiamento vandalico a carico della struttura o dei beni compresi nella stessa
• Dotarsi, per l’organizzazione del servizio e delle attività, di un regolamento interno che stabilisca:
➢ I criteri per l’ammissione al nido e i relativi punteggi
➢ Le rette di frequenza a carico delle famiglie
➢ Il calendario annuale prevedendo che il servizio sia assicurato per l’intero anno
➢ L’orario giornaliero, con previsione di diverse articolazioni del servizio al fine di un miglior utilizzo della struttura e di rispondere in modo flessibile alla domanda delle famiglie
➢ Le modalità di organizzazione, programmazione e verifica dell’attività educativa
➢ I ruoli e le funzioni delle diverse figure professionali
➢ Le modalità di partecipazione delle famiglie alle attività quotidiane ed alla programmazione educativa.
Il concessionario è responsabile del corretto espletamento delle attività educative e, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale l’esercizio della funzione di vigilanza e programmazione delle attività, dovrà presentare alla stessa apposita relazione annuale contenente la programmazione educativa e didattica prima dell’inizio dell’anno scolastico, con indicazione delle rette previste, che non potranno essere aumentate rispetto all’anno precedente in misura superiore alle variazioni degli indici ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati)
Il servizio di nido d’infanzia ha carattere di interesse pubblico, in virtù della riserva di posti a favore dell’Amministrazione Comunale, e pertanto per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.
Articolo 5 – RISERVA DI POSTI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Tra gli obblighi a carico del soggetto concessionario è prevista la riserva a favore del Comune di Selargius di n°5 posti a titolo gratuito e n°10 posti a retta mensile
<<agevolata>> rispetto a quella di mercato, offerta dal concessionario nel procedimento di evidenza pubblica per la scelta del soggetto contraente e comunque non superiore ad € 250,00 mensili.
Ove risultasse impossibile ricoprire tutti i posti riservati il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un corrispettivo mensile per i posti non utilizzati. Il corrispettivo sarà pari alla retta più alta prevista per la frequenza del nido, compreso il costo del servizio mensa.
L’Amministrazione comunicherà al concessionario il numero e la tipologia (lattanti o divezzi) di posti oggetto della riserva almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il numero di posti potrà variare nel corso dell’anno scolastico, previa comunicazione dell’Amministrazione Comunale da effettuarsi con un preavviso di almeno quindici giorni.
Per i n°10 posti riservati non a titolo gratuito ma a retta <<agevolata>>, l’Amministrazione si impegna a corrispondere il corrispettivo spettante al soggetto concessionario, dietro presentazione di apposita fattura.
Articolo 6 – PREROGATIVE DEL CONCEDENTE
L’ Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio di nido d’infanzia sia erogato nel rispetto degli standard stabiliti con normativa regionale e delle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato nonché del contratto di concessione.
Le verifiche ed ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Il concessionario è tenuto, a richiesta dell’Amministrazione, a fornire la documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e/o di servizio del personale addetto.
Il concessionario che durante l'esecuzione del rapporto concessorio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.
Articolo 7 – SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate.
Articolo 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari ad € 35.000,00.
La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al soggetto affidatario.
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che sulla stessa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Articolo 9 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Il concessionario è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi nei locali dati in concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell’occupazione; in particolare vige l’obbligo,
per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato nei locali fa riferimento.
E’ fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione concedente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Articolo 10 – OSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare deve:
- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.
- comunicare, al momento dell’inizio del servizio, il nominativo del responsabile del sevizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi della normativa vigente.
Articolo 11 – RESPONSABILITA’
Il concessionario è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di concessione e dell’operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune, ai beni comunali ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo.
L’impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.
Il concessionario dovrà provvedere a stipulare idonee polizze assicurative per responsabilità civile, per danni a persone e/o cose, infortunio, incendio, atti vandalici e furto, stipulate con primaria compagnia assicurativa che prevedano:
− il soggetto concessionario quale contraente
− il Comune concedente tra i soggetti considerati terzi
− l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’oggetto della concessione e con l’attività svolta nei locali concessi;
− un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per l’incendio e la responsabilità civile terzi.
Articolo 12 – SUB CONCESSIONE
Il concessionario non potrà, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, cedere ad altri in tutto o in parte il contratto di concessione.
Articolo 13 – PENALITA’
Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in caso di inadempienza agli obblighi previsti nel presente Capitolato e nel contratto di concessione accertata a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 6.
Le penali per gli inadempimenti di cui al precedente comma sono stabilite come segue:
- € 1.000,00 per la prima inadempienza;
- € 2.000,00 per le successive inadempienze contrattuali.
In ogni caso l'ammontare delle penali non può superare l’importo complessivo di € 25.000,00 (venticinquemila euro).
Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare al concessionario superi detto limite, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8.
Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una Pubblica Amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato il concessionario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.
Articolo 15 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale del soggetto concessionario sono prontamente comunicate al Comune.
La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA
Si procede alla risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a) quando il Comune ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) formulazione da parte del concedente di più di 2 diffide e/o richiami; in tal caso, il Comune incamera la cauzione definitiva;
e) fallimento del concessionario, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) ricorso alla sub concessione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
h) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.
Il Comune si riserva, in qualunque momento dell'esecuzione, di revocare la concessione per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione al concessionario di voler sciogliere unilateralmente il contratto; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.
Articolo 17 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all’esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di Cagliari.