CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE PER L’EVENTO MOSTRA ITINERANTE SULLE STRAGI NAZIFASCISTE NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE - 1943-1945.
CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE PER L’EVENTO MOSTRA ITINERANTE SULLE STRAGI NAZIFASCISTE NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE - 1943-1945.
PREMESSO CHE
Difesa Servizi S.p.A. (anche individuata come il termine “Società”) in data 27 Agosto 2021, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
la Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente in house, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
Difesa Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 535 del DLgs. 66/2010, come modificato dall’art. 1 co. 380 della Legge 23 dicembre 2014 n.190, è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta alla gestione economica di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di svolgere attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari di pertinenza del Ministero della Difesa;
Lo Stato Maggiore della Difesa ha in programma una Mostra Itinerante sulle Stragi Nazifasciste nella Guerra di Liberazione - 1943-1945 (d’ora in avanti “Mostra”) nel periodo aprile 2022 a gennaio 2023 presso le città di La Spezia, Firenze, Bologna, Milano, Napoli e Roma, unitamente a una città della Germania in corso
di individuazione con le Autorità Xxxxxxxx.;
la società “Difesa Servizi S.p.A.” ha avviato una campagna di raccolta di sponsorizzazioni attraverso apposito avviso pubblico reso noto sul portale istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
l’operatore economico , ha manifestato la propria disponibilità a sponsorizzare la manifestazione in oggetto;
la Società, ha accolto la sponsorizazione e disposto la stipula del presente contratto/lettera d’ordine;
le Parti contraenti, come sopra identificate e nel legittimo potere di rappresentanza, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - (Premesse e allegati)
Le premesse anzidette formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di seguito “Condizioni”)
ARTICOLO 2 - (Oggetto)
Costituisce oggetto del presente Contratto una sponsorizzazione finanziaria, avente carattere di non esclusività, relativa all’ organizzazione della Mostra in oggetto - connessa alle attività istituzionali dello Stato Maggiore della Difesa - programmata per l’anno 2022/2023;
ARTICOLO 3 - (Durata)
Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione e fino alla definitiva conclusione dell’iniziativa di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 4 - (Impegni delle Parti)
La Società, quale prestazione a fronte della sponsorizzazione, si impegna ad offrire allo Sponsor idonea visibilità secondo quanto indicato nell’Allegato 1 all’avviso pubblico e nella lettera di accettazione della proposta (o contratto) di sponsorizzazione cui le
presenti condizioni generali sono allegate.
Lo Sponsor, si impegna a consegnare allo Sponsee gli esemplari del marchio/logo di. Resta inteso che lo Sponsee è autorizzato all’utilizzo del nome e del relativo marchio e logo esclusivamente per le finalità e per un uso conforme a quello previsto nel presente contratto.
Lo Sponsee si impegna a:
- non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare l’immagine e/o i prodotti e/o servizi dello Sponsor;
- a non alterare e modificare in alcun modo il nome e/o il marchio/logo dello Sponsor e/o il materiale consegnato o in suo possesso, utilizzandolo ad esclusivo vantaggio dello Sponsor stesso.
In caso di inosservanza dei predetti impegni da parte dello Sponsee, lo Sponsor avrà il diritto di annullare il presente accordo di sponsorizzazione, chiedendo la consegna, la distruzione e/o ponendo l’assoluto divieto di utilizzo di materiale contenente il proprio marchio/logo.
Lo Sponsor:
- avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali che ritenga opportune relativamente alla sponsorizzazione dell’Evento i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con Difesa Servizi S.p.A. e con lo Stato Maggiore della Difesa;
- potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnata nella sponsorizzazione dell’Evento di cui al presente contratto;
- non potrà, in ogni caso, utilizzare l’immagine e/i loghi e la denominazione delle Forza Armate, della Difesa e di Difesa Servizi S.p.A. per altre iniziative diverse da quelle oggetto del presente contratto, salvo quanto eventualmente pattuito per
iscritto tra le Parti.
Rimane fermo che la Difesa detiene la titolarità e tutti i diritti dell’Evento.
ARTICOLO 5 - (Corrispettivo della sponsorizzazione)
Quale compenso per le attività e i servizi di cui all’art. 2, lo Sponsor si impegna a versare l’importo pari ad €……………………….. ( /00), oltre IVA se dovuta.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico, a 30 giorni dalla data della fattura, sul conto corrente riportato nella predetta fattura che Difesa Servizi S.p.A. emetterà all'atto della stipula del contratto, ai sensi delle normative in vigore.
ARTICOLO 6 - (Normativa e condizioni generali di contratto)
La sottoscrizione del Contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e della normativa vigente nell’ambito del settore in argomento. Per quanto non è contemplato nel presente Contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. Il Contratto è sottoposto alle norme, condizioni e modalità scaturenti dalla normativa vigente e dal codice civile ed alle altre disposizione normative già emanate o che saranno emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
È fatto obbligo alla Sponsor di mantenere la Società ed il Ministero della Difesa sollevati ed indenni da richieste di risarcimento e/o da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione all’attività di sponsorizzazione oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 7 - (Recesso)
Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi 15 giorni prima dalla data di efficacia del recesso. Resta inteso che in tal caso il compenso verrà proporzionalmente ridotto o, se già corrisposto, restituito in proporzione alle attività e servizi che non saranno oggetto di Sponsorizzazione.
ARTICOLO 8 - (Annullamento e/o rinvio dell’Evento)
In caso di annullamento dell’Evento a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, emergenza pandemica, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al netto di quelle eventualmente impiegate per la realizzazione di parti di evento ovvero prologhi o presentazioni dello stesso. Lo Sponsee, potrà, tuttavia, in sostituzione della restituzione degli importi già corrisposti, concordare con il Ministero della Difesa di rinviare ad altra data l’Evento.
ARTICOLO 9 - (Normativa ex X.Xxx. 231/01, codice etico e anticorruzione)
Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte dallo Sponsee nel pieno rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dallo Sponsor ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni (“Modello 231”), del Codice Etico e del Codice Anticorruzione dello Sponsor (di seguito congiuntamente i “Codici”), che lo Sponsee dichiara di ben conoscere e accettare. Lo Sponsee avrà in ogni momento la facoltà di richiedere allo Sponsor la consegna di copia cartacea del Modello 231 e dei Codici, pur essendo detti documenti disponibili presso il sito internet della società.
Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e nei Codici costituirà grave inadempimento e darà facoltà allo Sponsor di risolvere automaticamente il presente contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l’inosservanza. Nell’eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, lo Sponsor avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del presente contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente l’indicazione delle notizie circa le circostanze da cui si desumerebbe ragionevolmente l’inosservanza.
L’esercizio del diritto di risolvere o sospendere l’esecuzione del contratto avverrà a danno dello Sponsee, con l’addebito di tutti i maggiori costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto dello Sponsor di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.
ARTICOLO 10 - (Informativa sul trattamento dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:
a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell’esecuzione e dell’assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2 del GDPR, con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge;
d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e
sempre rispettando l’obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;
e) possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;
f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l’esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all’oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Difesa Servizi S.p.A., qualora necessario, si riserva di richiedere la firma di un Accordo ai sensi dell’articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all’eventuale trattamento di dati personali.
ARTICOLO 11 - (Spese contrattuali e oneri fiscali)
Le Parti convengono che le imposte di bollo (da corrispondersi in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972) del presente Contratto siano dovute nella misura prevista dalle vigenti norme, mentre la registrazione è prevista solo in caso di uso e sarà a carico della parte che ne abbia interesse.
Gli importi contenuti nelle presenti condizioni generali sono sottoposti ad I.V.A. nella misura prevista dalle vigenti norme per le attività e prestazioni ivi disciplinate.
ARTICOLO 12 - (Domicilio legale e Foro competente)
Lo Sponsor elegge il proprio domicilio presso la sede legale e richiede di ricevere le
comunicazioni via PEC. Tutte le comunicazioni dovranno essere rivolte all’attenzione del personale preposto da Difesa Servizi per l’organizzazione dell’evento, che avrà per lo Sponsor il ruolo di Focal Point, ovvero via pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, che avrà per lo Sponsor il ruolo di Focal Point.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente Contratto e che non possano essere amichevolmente composte tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l’esclusiva competenza del Foro di Roma.
Per
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
Dott.
Sono specificatamente approvati ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile gli articoli 6,7,8,9,10, 11 e 12 delle presenti condizioni.
Per
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
Dott.