ALLEGATO A
ALLEGATO A
Determinazione 9 agosto 2018 n. 14/2018/DACU
Procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 897/2017/R/idr, s.m.i
Di seguito sono riportate le verifiche che i gestori idrici sono tenuti ad effettuare sulle Richieste Di Agevolazione (di seguito: RDA) ai fini della validazione/non validazione (OK/KO) di bonus sociale idrico, nonché l’elenco delle motivazioni di rigetto delle RDA da utilizzare per comunicare a SGAte i dettagli relativi alla non validazione di una RDA.
A tal proposito si ricorda che, la normativa di riferimento è la deliberazione 897/2017/R/idr come integrata dalla deliberazione 227/2018/R/idr e il relativo allegato TIBSI.
Si ricorda anche che nel corso del 2018, sono previste procedure specifiche di riallineamento delle domande di bonus idrico alle domande di bonus elettrico e/o gas che e almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018 il gestore è tenuto ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal TICSI.
Le procedure che verranno illustrate di seguito sono pertanto distinte in procedure a regime e procedure operative per il 2018. L’illustrazione delle procedure a regime precede quella delle eventuali procedure transitorie. Gli esiti delle procedure a regime o transitorie sono codificati allo stesso modo, ma sono il risultato di verifiche diverse.
In estrema sintesi le verifiche possono dare i seguenti esiti:
BOX 1
OK | Tutte le verifiche hanno dato esito positivo | Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAte un solo OK |
OK* | Le verifiche hanno dato esito positivo tranne che per il codice di fornitura che non coincide completamente (art. 13.5 del TIBSI) | Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAte un solo OK* |
OK** | Tutte le verifiche hanno dato esito positivo, ma la numerosità familiare ai sensi dell’art. 13.7 del TIBSI non coincide | Alla fine delle verifiche viene comunicato a SGAte un solo OK** |
KO1 o KO2 | In presenza di una di queste condizioni non si prosegue con le verifiche. A SGAte si restituisce un solo KO1 o KO2 | |
KO3, 4, 5, 6, 7 | Altre causali di rigetto in presenza di una fornitura attiva | In presenza di una fornitura attiva, benché un solo KO sia sufficiente a non validare la domanda, si verificano tutte le condizioni e si restituiscono a SGAte, con le modalità da esso comunicate, le diverse causali |
1 Attenzione: per fornitura non attiva si intende una fornitura su cui non insiste un contratto di fornitura. Una fornitura sospesa per morosità è una fornitura attiva ai fini delle presenti procedure.
di KO (se plurime) al fine di far comprendere all’utente perché la domanda non è stata validata |
1. UTENTI DIRETTI
Procedure di verifica relative alle RDA
Secondo quanto previsto dalla normativa, gli elementi da verificare da parte del gestore nel caso di RDA relative a utenze individuali sono quelli contenuti nella tabella 2 del TIBSI; inoltre l’utenza su cui si richiede il bonus deve essere attiva.
Pertanto, le verifiche possono riguardare questi elementi:
stato dell’utenza (attiva o cessata);
codice fiscale del richiedente2
nominativo del richiedente;
indirizzo di fornitura;
codice fornitura;
tipo di tariffa applicata.
Di seguito viene descritta la sequenza con la quale il gestore dovrebbe effettuare le verifiche in relazione ai dati che gli vengono trasmessi da SGAte ai sensi dell’articolo 12bis comma 2, lettere i) e ii). La sequenza tiene conto di possibili semplificazioni che agevolano la verifica e che rendono non necessari alcuni passaggi.
1.1 Procedure di verifica dello stato della fornitura
Il gestore verifica come primo elemento se la fornitura è presente sulla propria rete:
a) nel caso in cui la fornitura non sia presente sulla rete del gestore (ossia la domanda sia stata inviata ad un gestore non corretto), viene restituito un KO (KO1) recante “fornitura non presente sulla rete del gestore”.
b) se la fornitura non è attiva a tale data il gestore restituisce un KO (KO2).
Nel caso in cui il gestore verifichi con ritardo i dati trasmessi da SGAte, ossia restituisca l’esito a SGAte successivamente alla data di inizio agevolazione comunicata da SGAte (primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione al gestore delle informazioni da parte di SGAte) le verifiche sullo stato della fornitura dovranno comunque essere effettuate alla data di inizio agevolazione. Se a quella data la fornitura risultava attiva dovrà essere restituito un OK anche se, alla data della verifica tardiva la fornitura risultasse cessata.
Esempi
Caso ordinario
Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal comune/CAF il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore, il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1 settembre giorno in cui deve restituire un esito a SGAte.
3 Il tempo a disposizione del gestore per validare la richiesta è fissato dall’art.12 bis, comma.3 del TIBSI, di norma il termine ultimo di tale periodo coincide con la data di inizio agevolazione, fanno eccezioni i casi di riallineamento per i quali la tempistica di validazione resta la stessa, laddove la data di inizio agevolazione viene retrodatata.
Al 1 settembre, giorno che coincide anche con l’inizio del periodo di agevolazione, la fornitura di norma deve essere attiva.
Caso ritardo nella validazione da parte del gestore
Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal comune il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore, il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1settembre giorno in cui deve restituire un esito a SGAte. Il gestore provvede tuttavia a validare il 1 novembre anziché il 1 settembre. Alla data del 1 novembre la fornitura risulta cessata. Il gestore non può restituire un KO se al 1 settembre la fornitura risultava attiva.
KO1: la fornitura non risulta presente nella rete del gestore
KO2:la fornitura non risulta attiva
1.2.PERIODO TRANSITORIO: controlli fornitura attiva
Per i riallineamenti previsti nel periodo transitorio dall’articolo 3 commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 227/2018/R/idr (riallineamento del periodo di agevolazione del bonus idrico al periodo corrispondente a domande per il bonus gas e/o elettrico presentate nel 2018 prima della presentazione della domanda per il bonus idrico) valgono gli stessi criteri illustrati al paragrafo 1.1. Il gestore passa ai controlli successivi se la fornitura risulta attiva alla data di verifica del gestore indipendentemente dal fatto che la fornitura risultasse o no attiva alla data a cui risulta riallineato il periodo di agevolazione.
Si ricorda che nei casi di riallineamento le procedure di verifica della condizione di disagio economico e dei dati anagrafici (residenza, codice fiscale numerosità famigliare), in capo al Comune, risultano già effettuate al momento della presentazione della domanda per il bonus elettrico e/o gas e attestano che tali requisiti erano già presenti a quella data.
Esempio
Caso con riallineamento (regime transitorio)
Domanda idrica presentata il 16 luglio 2018, ammessa dal Comune il 18 luglio e trasferita in pari data al gestore, il gestore per la validazione ha a disposizione il periodo compreso fra il 18 luglio ed il 1 settembre giorno in cui deve restituire un esito a SGAte. Il richiedente risulta già titolare di bonus elettrico e/o gas con periodo di agevolazione 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019, la fornitura idrica è attiva al 1 settembre 2018, ma non era attiva all’1 maggio 2018. Il periodo di agevolazione idrico sarà allineato a quello elettrico e gas, quindi la data inizio agevolazione sarà anche per l’idrico il 1 maggio 2018 indipendentemente dal fatto che a quella data la fornitura idrica fosse attiva o no.
1.3 Procedure di verifica del Codice Fiscale del richiedente
Le verifiche relative ai successivi punti 1.3, 1.4 vengono effettuate in parallelo (come specificato in tabella, a inizio documento), ossia prima di restituire un KO il gestore verifica il codice fiscale e la tariffa applicata. Al termine di queste verifiche il gestore restituisce un esito di KO che potrà riguardare un solo elemento non conforme, o più di uno. La restituzione di eventuali KO multipli permette all’utente di individuare uno o più elementi della domanda di bonus non corretti.
Se la fornitura è attiva, il gestore verifica il CF del titolare del contratto trasmesso da SGAte (SGAte nel momento in cui trasmette il dato ha già verificato che il CF corrisponda ad un componente del nucleo ISEE del richiedente, se diverso dal richiedente). Il controllo viene effettuato seguendo il seguente iter:
i. se il CF coincide, per tutti i 16 caratteri o almeno per i primi 11 caratteri con il dato presente nella banca dati del gestore si considera superato il controllo sul CF e si prosegue nei controlli successivi;
ii. se il CF è difforme, anche solo per i primi 6 caratteri che identificano il nome ed il cognome dell’utente si assegna un KO3, si prosegue tuttavia con le verifiche di cui al punto 1.4 e 1.6;
KO 3: il CF del richiedente non coincide con quanto presente nella banca dati del gestore per la fornitura da agevolare
1.4 Procedure di verifica sulla tipologia di tariffa applicata
Il successivo controllo, riguarda la tariffa applicata, che deve essere del tipo uso domestico residente (secondo la classificazione previste dal TICSI, articolo 2, comma 1).
Ai sensi del richiamato Testo integrato i gestori, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, sono tenuti ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal TICSI e di conseguenza a quella data devono aver riclassificato le utenze.
Da tale data si ritiene di articolare le verifiche come segue:
Il gestore verifica che la fornitura sia per uso domestico residente;
o Se la verifica è negativa, e la fornitura è “diversa dal domestico” o “uso condominiale”, assegna un KO 4 (nel caso riscontri difformità solo per questo aspetto tariffario).
Se la verifica indica una tariffa ad uso domestico non residente, prima di procedere con il KO il gestore provvede:
o a verificare la coincidenza tra l’indirizzo di residenza trasmesso da SGAte (già verificato dal Comune) con l’indirizzo di fornitura:
se i due indirizzi coincidono la verifica si considera superata positivamente e il gestore provvede ad aggiornare la tipologia di tariffa nella propria banca dati da uso domestico non residente ad uso domestico residente;
se i due indirizzi non coincidono il gestore assegna un KO (KO5) (nel caso riscontri difformità solo per questo aspetto tariffario)
L’indirizzo di fornitura deve coincidere con l’indirizzo di residenza comunicato da SGAte. L’indirizzo si considera coincidente se il nome (se non è un nome di persona fisica) o il cognome (se è persona fisica) del soggetto cui è titolata la strada/via/piazza ecc. e il n. civico coincidono con l’indirizzo di fornitura intestato all’utente.
Non costituiscono oggetto di KO difformità “formali” quali il qualificatore di toponimo o denominazione urbanistica generica (ossia via, corso, largo ecc.) e il nome proprio della denominazione (es. via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, via X. Xxxxxxxxx, o via Faruffini sono tutte denominazioni accettabili).
KO 4: La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso diverso da domestico o usi condominiali
KO 5. La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso domestico non residente
1.5. PERIODO TRANSITORIO: controlli sulla tipologia di tariffa
Come già ricordato ai sensi del TICSI i gestori sono tenuti a provvedere al riordino dei corrispettivi da applicare all’utenza e a emettere fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria entro il 31 dicembre 2018; quindi è possibile che al momento della presentazione della domanda di bonus avanzata dall’utente nei primi mesi di operatività del meccanismo di compensazione le tipologie tariffarie non siano ancora perfettamente adeguate.
Tenuto anche conto che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TIBSI il Comune verifica già le informazioni attinenti l’indirizzo di residenza, si ritiene di articolare le verifiche sulla tipologia di tariffa nel corso del 2018 come segue:
a. Se il gestore ha già emesso fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria
prevista dal TICSI si procede come descritto al punto 1.4;
b. Se il gestore non ha ancora emesso fattura sulla base della nuova articolazione tariffaria prevista dal TICSI, il gestore medesimo provvede a verificare che la fornitura dell’utente sia effettivamente per uso domestico residente;
o se la fornitura risulta classificata con una tipologia non riconducibile ad un uso domestico “usi diversi dal domestico” o genericamente definita “uso domestico”, senza la specifica della residenza, il gestore prima di procedere con il KO verifica l’indirizzo di residenza trasmesso da SGAte con l’indirizzo di fornitura, se i due indirizzi non coincidono assegna un KO (KO 4 o KO 5 a seconda del tipo di difformità);
o se i due indirizzi coincidono, e sono già risultate positive le verifiche sul codice fiscale, il gestore considera superata positivamente questa verifica, e provvede ad aggiornare la tipologia di tariffa nella propria banca dati.
Per i criteri di verifica dell’indirizzo si rinvia alle modalità già illustrate al paragrafo 1.4.
1.6. Procedure di verifica sul codice di fornitura
Il gestore verifica che il codice utente/fornitura trasmesso da SGAte corrisponda a quello della sua banca dati, per l’utente richiedente, ma poiché
• la composizione del codice fornitura non è univoca;
• non univoca la denominazione che appare nelle bollette spesso sostituita da altre denominazioni quali codice utente, codice cliente, codice contratto;
• dalla analisi di molte bollette risulta che tale dato può essere soggetto a occasionali modifiche;
nelle more di una armonizzazione e codificazione univoca la mancata coincidenza del “codice di fornitura” trasmesso con il codice di fornitura presente in banca dati non costituisce di per sé causa di KO.
In questi casi il gestore restituisce al sistema un OK *(con un *) per indicare che esiste una difformità sul solo codice fornitura.
1.7 Procedure di verifica sulla numerosità familiare
La normativa prevede che il bonus venga commisurato al numero dei componenti della famiglia anagrafica. La numerosità viene comunicata da SGAte ai gestori, così come indicato dall’articolo 13, comma 13.1 del TIBSI.
Tuttavia, il successivo comma 13.7 stabilisce che, nei casi in cui al gestore risulti una numerosità della famiglia anagrafica diversa da quella comunicata da SGAte (grazie ad un aggiornamento pervenuto dal Comune di residenza successivamente alla data di ammissione della domanda di bonus) il gestore medesimo trasmette a SGAte tale difformità e procede ad erogare il bonus secondo le informazioni in suo possesso.
In questi casi, fermo restando le verifiche sopra illustrate, il gestore restituisce al sistema un OK** (con due *) con il quale si segnala come unica difformità quella relativa alla numerosità della famiglia anagrafica.
IN SINTESI( paragrafi da 1.1 a 1.7):
Se tutte le verifiche sui dati trasmessi da SGAte in relazione ad un utente individuale hanno dato esito positivo il gestore restituisce a SGAte un solo OK.
Se tutte le verifiche hanno dato esito positivo, ma è presente una difformità nel codice di fornitura o nella numerosità della famiglia anagrafica il gestore restituisce a SGAte un OK*o un OK**
Infine benché un solo KO sia sufficiente per non ammettere la domanda in maniera definitiva, al fine di consentire agli utenti di individuare con precisione le cause del rigetto e poter eventualmente ripresentare la domanda, si richiede ai gestori di continuare nelle verifiche anche successivamente al primo KO e di elencare a SGAte tutte le tipologie di KO riscontrate. Fanno eccezione i KO1 e KO2 che non richiedono ulteriori verifiche.
2. UTENTI INDIRETTI Procedure di verifica relative alle RDA
Secondo quanto previsto dalla normativa, gli elementi da verificare nel caso di RDA relative a forniture centralizzate/condominiali sono i seguenti:
indirizzo di residenza/fornitura;
ulteriori indirizzi di fornitura;
fornitura attiva;
tipo di tariffa applicata.
Verifiche facoltative
codice fornitura se presente;
denominazione del condomino se presente.
2.1Procedure di verifica dello stato della fornitura
2.1.1 Indirizzo di fornitura
In assenza dell’indicazione dell’intestatario della fornitura, che potrebbe essere invece inserito volontariamente al campo 8 alla riga “denominazione del condominio”, l’individuazione della fornitura avviene attraverso l’indirizzo/i.
Per le verifiche degli indirizzi valgono le regole esposte nel punto 1.4 in relazione alle forniture dirette.
Nel caso in cui l’utente non inserisca ulteriori indirizzi (campo 8 del modulo A), oltre a quello di residenza già inserito al campo 2 del medesimo modulo A, il gestore verifica che all’indirizzo di residenza sia ubicata una fornitura attribuibile ad un condominio, e in caso affermativo prosegue con le verifiche.
Nel caso in cui l’utente inserisca ulteriori indirizzi oltre a quello di residenza il gestore verifica che ad almeno uno degli indirizzi indicati corrisponda una fornitura condominiale, e in caso affermativo considera superata positivamente la verifica. Se a nessuno degli indirizzi indicati è presente una fornitura condominiale restituisce invece un KO (KO 6).
2.1.2 Stato della fornitura
Per le verifiche dello stato della fornitura (attiva - cessata) valgono le regole esposte nel punto 1.1 e
1.2 della sezione dedicata alle forniture dirette
KO 6: gli indirizzi di fornitura dichiarati dal richiedente e trasmessi da SGAte non corrispondono ad una fornitura centralizzata presente nella banca dati del gestore.
KO 1: la fornitura non risulta presente nella rete del Gestore KO 2: la fornitura non risulta attiva
2.2 Procedure di verifica sulla tipologia di tariffa applicata
Ai sensi del TICSI, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018, il gestore è tenuto ad emettere fatture sulla base della nuova articolazione tariffaria secondo i criteri previsti dal medesimo e di conseguenza a quella data devono aver riclassificato le utenze.
Da tale data si ritiene di articolare le verifiche come segue:
Il gestore verifica che la fornitura sia per uso condominiale;
x.Xx la verifica è negativa, e la fornitura è “altri usi” o “uso domestico” restituisce un KO (KO7);
ii. Per le utenze indirette riconducibili ad una abitazione plurifamiliare con un numero di unità abitative inferiore o pari a 8 si veda il successivo paragrafo 2.3
2.3. Casi particolari: abitazioni plurifamiliari non classificate come condomini
L’erogazione del bonus idrico ad un utente indiretto nel caso di abitazioni plurifamiliari, con un numero di unità abitative inferiore o pari ad 8 in cui il contratto di fornitura idrica può non essere intestato ad un condominio o ad un amministratore di condominio, comporta alcune criticità.
L’utente indiretto per definizione usufruisce di una fornitura intestata ad un altro soggetto che di norma è un condominio o un amministratore di condominio (utenza condominiale), nel caso specifico l’utenza condivisa potrebbe invece risultare intestata anche ad un utente domestico.
Per ovviare a tale problematica, in fase di prima attuazione, si ritiene necessario ricorrere all’autocertificazione: l’utente indiretto che richiede il bonus idrico e che risiede in abitazioni plurifamiliari con le caratteristiche sopra individuate (contratto non intestato ad un condominio o ad un amministratore condominiale) dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere residente in un’abitazione plurifamiliare in cui l’utenza idrica non è non riconducibile ad un condominio o ad un amministratore di condominio.
Il sistema recepirà questa informazione in fase di ammissione della domanda (insieme al MODULO A, l’utente potrà depositare l’autocertificazione) e l’informazione verrà trasferita da SGAte al gestore.
In presenza di questa ulteriore informazione, qualora l’utenza risultasse ad uso domestico, non potrà essere assegnato il KO7.
2.4 PERIODO TRANSITORIO: controlli sulla tipologia di tariffa
Nel periodo transitorio il gestore pone in essere tutte le misure necessarie ad identificare correttamente la tipologia d’uso, se la tipologia non è riconducibile ad una fornitura condominiale restituisce a SGAte un KO (KO7).
Resta salvo quanto previsto al comma 2.3.
2.5 Campi facoltativi
I campi facoltativi contenuti nel campo 8 del modulo A non possono essere oggetto di KO, ma costituiscono un aiuto all’identificazione della fornitura.
Il Codice IBAN del richiedente serve una volta restituito un OK per erogare il bonus. Qualora tale campo non sia stato compilato il gestore provvede all’erogazione della compensazione, con le modalità di cui all’articolo 5.1 lettera b) del TIBSI, all’indirizzo di residenza dell’utente.
IN SINTESI (paragrafi da 2.1 – 2.5):
Se tutte le verifiche sui dati trasmessi da SGAte in relazione ad un utente indiretto hanno dato esito positivo il gestore restituisce a SGAte un solo OK.
Benché un solo KO sia sufficiente per non ammettere la domanda in maniera definitiva, al fine di consentire agli utenti di individuare con precisione le cause del rigetto e poter eventualmente ripresentare la domanda, si richiede ai gestori di continuare nelle verifiche anche successivamente al primo KO e di restituire a SGAte tutte le tipologie di KO riscontrate.
I campi facoltativi non possono essere oggetto di KO.
2.6 Modalità di riconoscimento della componente compensativa una tantum
L’articolo 4.2 della richiamata deliberazione 897/2017/IDR c.m.i ha previsto un regime transitorio per l’anno 2018, volto ad erogare agli aventi diritto, una quota compensativa una tantum pari alla quota di bonus sociale corrispondente a quella che avrebbero percepito, se avessero avuto la possibilità di presentare la domanda il 1° gennaio 2018.
Per semplificare le verifiche in capo ai gestori, poiché l’utente diretto o indiretto potrebbe non essere stato presente sulla rete dell’attuale gestore per tutto il periodo antecedente al presentazione della domanda di bonus, è stato previsto di richiedere all’utente che si trovi in questa condizione di dichiarare, qualora ne sussistano le condizioni, di aver usufruito regolarmente ed in modo continuativo del servizio di acquedotto per tutti i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda (ALLEGATO B alla presente determinazione).
SGAte, come nel caso precedente, recepirà questa informazione in fase di ammissione della domanda (allegato al MODULO A, l’utente potrà allegare l’autocertificazione) e il gestore troverà barrata una casella appositamente inserita relativa a questo aspetto.
In assenza di questa dichiarazione il gestore erogherà l’una tantum per il periodo in cui l’utente risulta presente sulla propria rete.
Sintesi delle motivazioni di rigetto delle domande di agevolazione: utenti diretti ed indiretti
Nella tavola 3 sono riportate le motivazioni di rigetto delle RDA relative alle forniture individuali e alle forniture centralizzate ed i relativi codici da comunicare a SGAte.
Sono inoltre specificati i casi in cui l’OK è restituito in presenza di difformità non bloccanti per l’erogazione del bonus.
Tav. 3.1- Motivazioni rigetto RDA
CODICE KO | TIPO VERIFICA | DESCRIZIONE |
KO 1 | FORNITURA (utenti diretti ed indiretti) | La fornitura non risulta presente nella rete del gestore |
KO 2 | FORNITURA (utenti diretti ed indiretti) | La fornitura non risulta attiva |
KO 3 | CF (utenti diretti) | Il CF del richiedente non coincide con quanto presente nella banca dati del gestore per la fornitura da agevolare |
KO 4 | TARIFFA (utenti diretti) | La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso diverso dal domestico o usi condominiali |
KO 5 | TARIFFA (utenti diretti) | La tipologia di tariffa associata alla fornitura è uso domestico non residente |
KO 6 | INDIRIZZO- CONDOMINIO (utenti indiretti) | Gli indirizzi di fornitura dichiarati dal richiedente e trasmessi da SGAte non corrispondono ad una fornitura centralizzata presente nella banca dati del gestore |
KO7 | TARIFFA (utenti indiretti) | La tipologia di tariffa associata alla fornitura non è riconducibile ad una utenza condominiale |
OK CON DIFFORMITA’ | ||
OK* | Codice fornitura | Il codice di fornitura non coincide |
OK ** | Numerosità famigliare | Il numero dei componenti la famiglia anagrafica non coincide con il dato trasmesso da SGAte |