ACCORDO
ACCORDO
tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA MALAYSIA (di seguito «la Malaysia»),
dall’altra,
di seguito «le parti»,
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Malaysia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Malaysia, che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Malaysia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Malaysia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferi- menti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale ac- cordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferi- menti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle com- pagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro in- teressato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Malaysia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Malaysia rilascia gli opportuni permessi e autoriz- zazioni con tempi procedurali minimi, a condizione:
i) che il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
ii) che lo Stato membro competente per il rilascio del certifi- cato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo con- trollo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aero- nautica competente sia chiaramente indicata nella designa- zione;
iii) che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio;
iv) che il vettore aereo appartenga direttamente o tramite par- tecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. La Malaysia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure
ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro respon- sabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite par- tecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettiva- mente controllato; oppure
iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Malaysia ed un altro Stato membro e la Malaysia dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure
v) il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale la Malaysia non abbia stipulato alcun accordo bilate- rale relativo a servizi aerei e si possa dimostrare che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico ai vettori aerei designati dalla Malaysia.
La Malaysia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazio- nalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le cor- rispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, let- tera c).
2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha desi- gnato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è eserci- tato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spet- tanti alla Malaysia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Malaysia si applicano parimenti all’adozione, al- l’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l’auto- rizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corri- spondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato della Malaysia che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.
Articolo 5
Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corri- spondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Malaysia in virtù di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 6
Compatibilità con le regole della concorrenza
1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nes- suna disposizione degli accordi elencati all’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o re- stringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad opera- tori economici privati la responsabilità per l’adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concor- renza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati all’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.
Articolo 7
Allegati dell’accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte inte- grante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione transitoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espleta- mento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avve- nuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Malaysia che, alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via tran- sitoria, sono elencati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato I com- porta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del pre- sente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventidue marzo due- milasette, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neer- landese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spa- gnola, svedese, tedesca, ungherese e bahasa melayu.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről Għall-Kominità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Communidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
За правителството на Малайзия
Por el Gobierno de Malasia Za vládu Malajsie
For Malaysias regering
Für die Regierung Malaysias Malaisia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Μαλαισίας
For the Government of Malaysia Pour le gouvernement de la Malaisie Per il governo della Malaysia Malaizijas valdības vārdā
Malaizijos Vyriausybės vardu Malaijzia Kormánya részéről Għall-Gvern tal-Malažja
Voor de Regering van Maleisië W imieniu Rządu Malezji
Pelo Governo da Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx xxxxx Xxxxxxxx
Xx Xxxxx Xxxxxxxx
Malesian hallituksen puolesta För Malaysias regering
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
— Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 22 novembre 1976, di seguito «accordo Malaysia-Austria» nell’allegato II;
modificato dal protocollo d’intesa fatto a Vienna il 23 agosto 1990; modificato da ultimo dal verbale fatto a Kuala Lumpur il 14 settembre 1994.
— Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Malaysia, in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 26 febbraio 1974, di seguito «accordo Malaysia- Belgio» nell’allegato II;
modificato dal verbale concordato fatto a Bruxelles il 25 luglio 1978;
modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 14 ottobre 1993.
— Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Praga il 2 maggio 1973, di seguito «accordo Malaysia- Repubblica ceca» nell’allegato II;
da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa firmato a Praga il 2 maggio 1973.
— Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, di seguito «accordo Malaysia- Danimarca» nell’allegato II.
— Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, di seguito «progetto di accordo Malaysia-Danimarca» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo della Repubblica finlandese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 6 novembre 1997, di seguito «accordo Malaysia- Finlandia» nell’allegato II;
da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa fatto a Kuala Lumpur il 15 settembre 1997.
— Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Malaysia, in materia di trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 22 maggio 1967, di seguito «accordo Malaysia-Francia» nell’allegato II.
— Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 23 luglio 1968, di seguito «accordo Malaysia- Germania» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 febbraio 1993, di seguito «accordo Malaysia- Ungheria» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo dell’Irlanda e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Xxxxxxx il 17 febbraio 1992, di seguito «accordo Malaysia-Irlanda» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1995, di seguito «accordo Malaysia-Italia» nell’allegato II;
da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa riservato fatto a Roma il 30 novembre 1994; modificato dal protocollo d’intesa riservato fatto a Kuala Lumpur il 18 luglio 1997;
modificato dal verbale concordato di colloqui fra la Malaysia e l’Italia, fatto a Roma il 18 maggio 2005; modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Londra il 18 luglio 2006.
— Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Malaysia e il governo del Granducato di Lussemburgo, siglato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002, come allegato II al protocollo d’intesa riservato, firmato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002; di seguito «accordo Malaysia-Lussemburgo» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo di Malta e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato in Malaysia il 12 ottobre 1993, di seguito «accordo Malaysia-Malta» nell’allegato II;
da leggere in combinato disposto con il protocollo d’intesa fatto a La Valletta il 28 febbraio 1984.
— Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 1966, di seguito «accordo Malaysia-Paesi Bassi» nell’allegato II;
modificato dallo scambio di note del 25 marzo 1988; modificato dal protocollo riservato del 23 ottobre 1991;
modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 10 maggio 1993;
modificato da ultimo dal protocollo d’intesa riservato allegato come appendice A al verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 19 settembre 1995;
modificato da ultimo dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 23 maggio 1996.
— Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia in materia di trasporto aereo civile, firmato a Kuala Lumpur il 24 marzo 1975, di seguito «accordo Malaysia-Polonia» nell’allegato II.
da leggere in combinato disposto con il protocollo dell'accordo in materia di trasporto aereo civile tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia, fatto a Kuala Lumpur il 5 luglio 1974.
— Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica portoghese in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato e allegato come allegato II al protocollo d’intesa fatto a Kuala Lumpur il 19 maggio 1998, di seguito «accordo Malaysia-Portogallo» nell’allegato II.
— Accordo sul trasporto aereo civile tra il governo della Repubblica socialista di Romania ed il governo della Malaysia, fatto a Kuala Lumpur il 26 novembre 1982, di seguito «accordo Malaysia-Romania» nell'allegato II.
— Accordo fra il governo della Repubblica slovena e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lubiana il 28 ottobre 1997, di seguito «accordo Malaysia-Slovenia» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo spagnolo e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1993, di seguito «accordo Malaysia-Spagna» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, di seguito «accordo Malaysia-Svezia» nell’allegato II.
— Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, di seguito «progetto di accordo Malaysia-Svezia» nell’allegato II.
— Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Londra il 24 maggio 1973, di seguito
«accordo Malaysia-Regno Unito» nell’allegato II;
modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 14 settembre 1993; modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Londra il 18 gennaio 2006.
b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
— Accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria ed il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Sofia il 23 febbraio 1984, di seguito «accordo Malaysia-Bulgaria» nell'allegato II;
da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 2 ottobre 1991.
— Progetto di protocollo d’intesa allegato come appendice 1 al verbale concordato firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 2004, che modifica l’accordo Malaysia-Regno Unito.
ALLEGATO II
Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo
a) Designazione da parte di uno Stato membro
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Austria
— Articolo 2 dell’accordo Malaysia-Belgio
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Bulgaria
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca
— Articolo II dell’accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Francia
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Germania
— Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Finlandia
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Ungheria
— Articolo 3 (paragrafi 1-2) dell’accordo Malaysia-Irlanda
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Italia
— Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Malta
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi
— Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Polonia
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Portogallo
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Romania
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Slovenia
— Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Spagna
— Articolo II dell’accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell’accordo Malaysia-Regno Unito
b) Xxxxxxx, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi
— Articolo 3 (paragrafi 4-7) dell’accordo Malaysia-Austria
— Articolo 3 dell’accordo Malaysia-Belgio
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Bulgaria
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca
— Articolo III dell’accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Finlandia
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Francia
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Germania
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Ungheria
— Articolo 3 (paragrafi 3-6) dell’accordo Malaysia-Irlanda
— Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Italia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Malta
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Polonia
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Portogallo
— Articolo 3 (paragrfi 4-6) dell'accordo Malaysia-Romania
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Slovenia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Spagna
— Articolo III dell’accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell’accordo Malaysia-Regno Unito
c) Sicurezza
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Belgio
— Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Ungheria
— Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Italia
— Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo
— Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Portogallo
— Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Romania
— Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Spagna
— Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 9A dell’accordo Malaysia-Regno Unito
d) Tassazione del carburante
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Austria
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Belgio
— Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Bulgaria
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca
— Articolo IV dell’accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Finlandia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Francia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Germania
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Ungheria
— Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Irlanda
— Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Italia
— Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo
— Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Malta
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi
— Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Polonia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Portogallo
— Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Romania
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Slovenia
— Articolo 5 dell’accordo Malaysia-Spagna
— Articolo IV dell’accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 4 dell’accordo Malaysia-Regno Unito
e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Austria
— Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Belgio
— Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Bulgaria
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Repubblica ceca
— Articolo VII dell’accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
— Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Finlandia
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Francia
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Germania
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Spagna
— Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Ungheria
— Articolo 6 dell’accordo Malaysia-Irlanda
— Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Italia
— Articolo 11 dell’accordo Malaysia-Lussemburgo
— Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Malta
— Articolo 7 dell’accordo Malaysia-Paesi Bassi
— Articolo 10 dell’accordo Malaysia-Polonia
— Articolo 9 dell’accordo Malaysia-Portogallo
— Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Romania
— Articolo 8 dell’accordo Malaysia-Slovenia
— Articolo VII dell’accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
— Articolo 7 dell’Accordo Malaysia-Regno Unito.
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati richiamati nell’articolo 2 del presente accordo
a) Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo)
b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo)
c) Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo)
d) Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)