CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO
1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO
AGSM Energia S.p.A. o Fornitore: fornitore del servizio di teleriscaldamento responsabile delle relazioni con i Clienti.
AGSM Verona S.p.A: proprietario delle infrastrutture energetiche che esercita l’attività di (i) distribuzione e misura del servizio di teleriscaldamento e (ii) realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture energetiche.
ARERA: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
Cliente: intestatario del contratto di Servizio di teleriscaldamento.
Servizio di teleriscaldamento: sistema di erogazione a distanza del calore, destinato al riscaldamento degli ambienti e/o dell’acqua calda sanitaria, prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione o da altre fonti. In un sistema di teleriscaldamento, il calore viene distribuito alle sottocentrali di teleriscaldamento tramite una rete di tubazioni in cui fluisce il fluido termovettore (acqua calda o surriscaldata).
Rete di teleriscaldamento: insieme delle condotte per il trasporto del fluido termovettore dalla centrale di produzione di calore alle Sottocentrali di teleriscaldamento e il suo ritorno in centrale.
Sottocentrale di teleriscaldamento: insieme assemblato per l’erogazione del riscaldamento degli ambienti e/o dell’acqua calda sanitaria nell’edificio composto da (i) scambiatore di calore, (ii) valvole d'Intercettazione poste all'arrivo delle condotte di derivazione dalla rete di teleriscaldamento al Circuito primario della sottocentrale posta all’interno dell’edificio, (iii) apparecchiature e (iv) dispositivi necessari ad assicurare che il prelievo e la misura dell’energia termica erogata avvengano secondo le quantità e le modalità contrattuali fino al punto di consegna.
Circuito primario della sottocentrale: porzione della Sottocentrale di teleriscaldamento percorsa dal fluido termovettore che permette il trasferimento del calore dalla Rete di teleriscaldamento alla Sottocentrale di teleriscaldamento.
Circuito secondario della sottocentrale: porzione della Sottocentrale di teleriscaldamento all'interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo e che permette il trasferimento dell'energia termica dalla Sottocentrale di teleriscaldamento al Circuito di utilizzo dell’edificio che ne usufruisce. Il circuito secondario è separato da quello primario dalle superfici o dalle apparecchiature di scambio termico (scambiatori di calore).
Circuito di utilizzo dell’edificio: circuito di distribuzione dell’energia termica all’interno dell’edificio comprensivo di: tutte le tubazioni, i componenti, gli accessori, gli apparecchi utilizzatori e gli apparati posti a valle del Punto di consegna del servizio teleriscaldamento.
Punto di consegna del servizio teleriscaldamento: confine fisico a monte del quale gli impianti di produzione, distribuzione e misura del calore del sistema teleriscaldamento sono sotto la diretta responsabilità di AGSM Verona e a valle del quale gli impianti sono sotto la diretta responsabilità del Cliente. È definito dalle valvole di intercettazione del Circuito secondario della sottocentrale. Contatori principali di sottocentrale: misuratori dell’energia fornita alla Sottocentrale di teleriscaldamento. Sono posti sul Circuito primario della sottocentrale e forniscono la misura fiscale alla base del calcolo dei consumi che verranno fatturati al Cliente. La misura è indicata in
Megacalorie (Mcal) o Megawattora (MWh) o relativi sottomultipli.
Contatore individuale: misuratore del consumo individuale sulla base del quale è fatturato il costo dell’energia fornita alla singola unità abitativa servita. È posto sul Circuito di utilizzo dell’edificio, generalmente in prossimità dell’unità abitativa di riferimento; la sua proprietà e gestione è sotto la diretta responsabilità di AGSM Verona.
Gradi Giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell'autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.
Oggetto del contratto: somministrazione di calore per uso riscaldamento degli ambienti e/o per produzione acqua calda igienico-sanitaria.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 AGSM Energia si impegna a fornire al Cliente, che accetta, alle condizioni di cui al presente documento, il Servizio di teleriscaldamento avente a oggetto la somministrazione di calore per uso riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda igienico-sanitaria.
2.2 AGSM Energia fornisce il Servizio di teleriscaldamento (nei limiti dell’estensione della rete di teleriscaldamento di AGSM Verona, della potenzialità degli impianti e della fattibilità tecnico economica) al Cliente che ne faccia richiesta e che dichiari di essere nel possesso legittimo dell’immobile al quale il servizio si riferisce.
2.3 La richiesta di fornitura presuppone che l’impianto a valle del Punto di consegna del servizio teleriscaldamento sia conforme alle norme tecniche vigenti. AGSM Energia, quale mandataria di AGSM Verona, si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura qualora l’impianto non corrisponda a tali norme.
2.4 Il Cliente autorizza AGSM Energia e AGSM Verona ad accedere alla proprietà privata tramite personale da esse incaricato e munito di tesserino di riconoscimento al fine di effettuare le normali operazioni di servizio, quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle condutture, manutenzione della Sottocentrale di teleriscaldamento, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, operazioni di sospensione della fornitura e chiusura del contatore.
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
3.1 Il calore per uso riscaldamento degli ambienti viene fornito al Circuito secondario della sottocentrale ad una temperatura massima, misurata sulla tubazione di mandata, pari a 75 °C. Il salto termico (delta) della temperatura del Circuito secondario della sottocentrale è comunque fissato in 20° C.
3.2 La temperatura dell’acqua calda igienico-sanitaria in uscita dallo scambiatore di calore sarà pari a 48° (±2).
3.3 La fornitura oggetto del contratto sarà a disposizione del Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione.
3.4 L’eventuale modifica dell'utilizzo del servizio oggetto della fornitura dovrà essere preventivamente comunicata ad AGSM Energia che provvederà a valutarne la fattibilità e ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.
4. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DISATTIVAZIONE
4.1 Per l’attivazione della fornitura, il Cliente dovrà sottoporre ad AGSM Energia la richiesta di somministrazione del servizio teleriscaldamento mediante la sottoscrizione della richiesta di fornitura; AGSM Energia si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta nel caso in cui il Cliente si trovi in condizioni di morosità nei confronti di AGSM Energia o di altre società appartenenti al medesimo gruppo per servizi o forniture anche di altra natura.
4.2 Disattivazione della fornitura
Il Cliente che intende interrompere la fornitura, deve presentare ad AGSM Energia una richiesta scritta a cui faranno seguito (i) la rilevazione dei consumi e la chiusura amministrativa del contratto di fornitura e (ii) la chiusura fisica dell’impianto. A tal fine, il Cliente dovrà garantire al personale di AGSM Verona S.p.A. l’accessibilità ai locali ove è situata la valvola di intercettazione. La mancata chiusura fisica dell’impianto impedirà la chiusura amministrativa del contratto di fornitura.
4.4 Altri casi
5. DECORRENZA CONTRATTUALE - RIPENSAMENTO - RECESSO
5.1 Qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, il Contratto si
intende concluso a tempo indeterminato.
5.2 La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), sempre che l’attivazione sia compatibile con qualunque altra causa non dipendente dalla volontà del Fornitore.
5.3 La richiesta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione della medesima (secondo la modalità relativa al sistema utilizzato) da parte del Cliente.
5.4 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell’accettazione della richiesta da parte del Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta, (ii) con emissione della prima bolletta, oppure
(iii) mediante esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall’articolo 1327 c.c.
5.5 Ad esclusione dei Contratti stipulati nelle sedi dove il Fornitore esercita l’attività, per i Clienti domestici è fatta salva la facoltà di recedere dal Contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri, entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all’indirizzo del Fornitore indicato all’articolo 11.5. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento di copia cartacea del Contratto.
5.6 Il Cliente ha diritto di recedere con i termini di preavviso minimi fissati dalla vigente regolamentazione, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR inviata ai riferimenti di cui all’art. 11.5. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso.
Qualora il Cliente dichiari di voler rinunciare all’impianto di Teleriscaldamento (ad es. per passaggio ad impianto a gas naturale), AGSM Verona rimuoverà le componenti dell’impianto di sua proprietà (tra cui, a titolo esemplificativo, le componenti della Sottocentrale di teleriscaldamento) conformemente a quanto previsto dalla delibera AREARA 24/2018/R/tlr.
5.7 Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi
comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata o PEC (se attiva).
6. MODALITÀ DI FORNITURA
6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento, comprensiva di contatore e scambiatore di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto di consegna, sono di proprietà di AGSM Verona che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità.
• un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza;
• un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F.
6.2 AGSM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM Verona), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzi.
7. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
7.1 L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia in accordo alle Unità di Misura del Sistema Internazionale, che corrisponde a 0,860 megacalorie (Mcal).
7.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore principale di sottocentrale o del Contatore individuale, rilevata da personale incaricato da AGSM Energia o da AGSM Verona direttamente o tramite telelettura.
.7.3 Per la determinazione induttiva dei consumi, AGSM Energia terrà conto dei consumi storici dell'utenza. In caso di nuova fornitura, la stima terrà conto di quanto dichiarato dal Cliente in sede di stipula in ordine alla destinazione d'uso e alle caratteristiche dell'utenza. In particolare, AGSM Energia terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
a. consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), avuto riguardo anche alla potenzialità installata;
b. temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
7.4 Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore, AGSM Verona sostituirà lo strumento e il consumo verrà determinato in modo induttivo.
L'onere delle spese di verifica è comunicato al Cliente all'atto della richiesta.
La tolleranza di accettabilità del valore rilevato dal contatore principale è la seguente:
+/- 5% del fondo scala dello strumento.
8. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
8.1 TELERISCALDAMENTO INDIVIDUALE
a. Rilevazione dei Consumi
b. Proprietà dei contatori
c. Fatturazione
È prevista, indicativamente, l’emissione, per ciascuna annualità, di sei fatture tra novembre e
giugno (ed una eventuale fattura supplementare in estate). Per utenze particolari, quali quelle con consumi superiori a 500.000 Mcal/anno e/o con consumi costanti nel corso dell’anno, potranno essere previste periodicità diverse.
È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione.
8.2 TELERISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
La fornitura, da parte di AGSM Energia, del servizio denominato Teleriscaldamento Individuale è subordinata alla verifica, da parte di AGSM Verona, al momento della rimozione del sigillo dal contatore, della conformità dell’impianto di distribuzione interna. In caso di Teleriscaldamento centralizzato, titolare del contratto è il Condominio (in persona dell’amministratore pro tempore), unico soggetto tenuto all’adempimento delle obbligazioni conseguenti alla fornitura.
a. Rilevazione dei Consumi
b. Proprietà dei contatori
c. Fatturazione
È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione.
9. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
9.1 Il prezzo finale di vendita del servizio è composto da tariffa (con corrispettivi unitari espressi in
€/Mcal o €/kWh) e IVA.
L'imposta sul valore aggiunto costituisce un’imposta indiretta sui consumi ed è riscossa dal
Fornitore e versata all’erario secondo le aliquote previste dalla legge.
Per informazioni sulla struttura tariffaria e sui corrispettivi tariffari vigenti è possibile consultare il sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
9.2 Sono a carico del Cliente i costi relativi (i) alla fornitura di energia elettrica necessaria per l’alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche installate in sottocentrale e (ii) alla fornitura del fluido di riempimento del circuito secondario.
9.3 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti da AGSM Energia, rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente o arrotondamenti degli importi fatturati.
a. diritti fissi per attivazione, disattivazione, chiusura per morosità, riattivazione in seguito a chiusura per morosità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dell'ARERA con riferimento al servizio gas metano;
b. diritti fissi per modifica della tipologia di impianto/contratto, se previsti dal contratto;
c. deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti (vedi art. 12);
d. imposta di xxxxx gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
e. interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, determinati secondo le modalità di cui all'art. 10;
x. xxxxxxxx spese postali relative a solleciti di pagamento e attività di recupero crediti;
x. xxxxxxxx spese per interventi sostenuti a favore del Cliente e da questi richiesti.
10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
10.1 Le modalità di fatturazione, sia per il riscaldamento degli ambienti che per l'acqua calda igienico-sanitaria, variano a seconda dell'impianto/contratto di Teleriscaldamento di cui al punto 8.
10.2 L‘emissione della bolletta avverrà in formato elettronico, salvo diversa indicazione del Cliente. Il Cliente avrà l’onere di stampare e conservare la fattura trasmessa. Per i Clienti che abbiano manifestato la volontà di non usufruire del servizio o che non abbiano i necessari requisiti tecnici, il Fornitore emetterà le fatture in formato cartaceo.
10.3 In caso di morosità o di assenza di specifica imputazione, i pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati ai sensi dell’articolo 1193 c.c..
Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di
contestazione, né, con riferimento al solo Cliente non consumatore, può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali.
11. CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
11.1 Ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata attivazione, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Cliente, della fornitura per causa non imputabile al Fornitore. È facoltà del Fornitore comunicare al Cliente la proroga del suddetto termine prima della sua scadenza.
11.2 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c nei casi di seguito indicati: (i) omesso o parziale pagamento di una fattura, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 10.2; (ii) violazione dell’articolo 13 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell’azienda.
11.3 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione scritta, nei seguenti casi: (i) ritardato, parziale od omesso pagamento di almeno due fatture, anche non consecutive, ferma restando l’applicabilità degli interessi di cui all’articolo 10.3; (ii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell’eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto, o mancato o invalido rilascio, costituzione o ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al successivo articolo 12; (iii) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; (iv) interruzione o sospensione dell'attività economica; (v) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; (vi) violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti a suo carico all’articolo 8; (vii) mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore.
11.4 Il Fornitore ha la facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora uno o più punti di fornitura di teleriscaldamento risulti/no chiuso/i per sospensione della fornitura per morosità.
11.5 In tutti i casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere, in via preventiva, alla sospensione della fornitura, anche limitatamente, in caso di pluralità di siti, a uno solo o a una parte degli stessi.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme costituite in mora tramite invio della ricevuta di pagamento a mezzo web dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx o a mezzo fax al numero 000-0000000, ovvero consegnando la stessa presso lo sportello di Verona – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0.
11.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
11.7 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.
11.8 In tutti i casi di sospensione della fornitura o di risoluzione del Contratto, anche se in relazione ad un solo sito, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito nei limiti dell’art. 1225 c.c.
12. GARANZIE
12.1 Qualora il pagamento della fornitura non avvenga attraverso procedura di addebito automatico in conto corrente (SDD), il Cliente domestico è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale definito dal Fornitore. Tale deposito, maggiorato degli interessi legali maturati, sarà restituito al Cliente al momento dell’emissione della fattura di chiusura, salva la compensazione con eventuali importi a credito del Fornitore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.
Qualora, nel corso della fornitura, il Cliente disattivi la procedura SDD, il Fornitore, in occasione dell’emissione della prima fattura utile, addebiterà l’importo del deposito cauzionale con le medesime modalità sopra descritte.
12.2 In caso di (i) mancata attivazione del pagamento con domiciliazione bancaria (SDD) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione del merito di credito del Cliente effettuata all’atto della sottoscrizione del Contratto o in corso di fornitura, anche attraverso indagine da parte di società specializzate nell’analisi finanziaria o (iii) ritardo anche di un solo pagamento, il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a far rilasciare in favore di quest’ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche antecedente la somministrazione di calore e/o acqua igienico-sanitaria, una fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al termine del periodo contrattuale aumentato di 3 (tre) mesi. La garanzia finanziaria o bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza e controllo dell’IVASS preventivamente comunicati e di gradimento del Fornitore, di importo pari a 3 (tre) mensilità di somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previsti dal contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La garanzia dovrà
consentire l’incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna di
obbligo di preventiva escussione del Cliente in caso di inadempimento.
12.3 Qualora, nel corso della fornitura, l’importo del deposito sia compensato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Parimenti, qualora nel corso della fornitura la garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO
AGSM Energia potrà cedere a Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. il presente contratto. La cessione non comporterà alcuna variazione delle condizioni praticate al Cliente.
Cessione, affitto, usufrutto di azienda.
In caso di cessione, affitto o usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
14. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E RINVIO NORMATIVO
14.1 AGSM Energia potrà avvalersi della facoltà di variare unilateralmente, per giustificati motivi, specifiche clausole contrattuali e le condizioni economiche di fornitura; in tal caso, AGSM Energia medesima si impegna a darne apposita comunicazione scritta, anche in fattura, da inviarsi con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.
14.2 Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle norme del Codice Civile, laddove applicabili.
15. FORO COMPETENTE
15.1. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
15.2. Il Cliente ha diritto di presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 11.5 delle
presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web xxx.xxxxxxxxx.xx.
16. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni commerciali devono essere fatte per iscritto, indicando i dati del Cliente e della fornitura ed essere inviate a mezzo posta all’indirizzo AGSM Energia Spa – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Le comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ed il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta del Cliente.
Per la segnalazione di guasti o per richieste di intervento tecnico sugli impianti di AGSM Verona è disponibile il numero di pronto intervento 800.39.48.00.
Per impianti centralizzati tutte le comunicazioni del Cliente dovranno pervenire da parte dell’amministratore del Condominio.
ATTENZIONE
Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare espressamente e specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate:
5 (Decorrenza Contrattuale - Ripensamento - Recesso); 6 (Modalità di Fornitura); 7 (Rilevazione dei Consumi); 9 (Condizioni Economiche di Fornitura); 10 (Fatturazione e Pagamenti); 11 (Condizione Risolutiva, Risoluzione del Contratto, Recesso e Sospensione della Fornitura); 12 (Garanzie); 13 (Cessione del Contratto); 14 (Modifiche delle Condizioni Contrattuali e Rinvio Normativo);15 (Foro competente).
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 Finalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato saranno raccolti e trattati da AGSM Energia S.p.A., sede legale presso Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, PIVA n. 02770130231, titolare del trattamento, tenendo conto di quanto già precisato nelle informative eventualmente rese in precedenza e anche sulla base delle dichiarazioni di volontà espresse, per le seguenti finalità:
a)svolgere in modo adeguato la propria attività inerente il Servizio di TLR incluse le attività ad esso connesse, ossia a titolo esemplificativo: esecuzione dei servizi contrattualmente previsti: fatturazione, gestione amministrativa e organizzazione del rapporto, gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi, tutela di AGSM Energia SpA ed eventuale recupero del credito;
b) In caso di consenso dell’interessato, i dati personali potranno essere raccolti e trattati da AGSM Energia SpA e dalle società facenti parte del Gruppo AGSM Verona SpA per compiere direttamente o tramite società specializzate indagini di mercato o sulla soddisfazione del cliente, mediante interviste personali, telefoniche, questionari e altri mezzi di rilevazione;
c) In caso di consenso dell’interessato, i dati personali potranno essere raccolti e trattati da AGSM Energia Spa e dalle società facenti parte del Gruppo AGSM Verona Spa, per l’invio di proposte o la vendita diretta relativamente a nuovi servizi e prodotti della società o per migliorare la qualità dei servizi offerti, il tutto con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms od altri servizi di messaggistica o social) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore);
Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto I dati raccolti e trattati da AGSM Energia SpA per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) sono: dati anagrafici e recapiti del cliente o del delegato; indirizzo e caratteristiche tecniche della fornitura; informazioni relative al consumo, recapiti per comunicazioni; dati di pagamento. I dati raccolti e trattati da AGSM Energia SpA per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) sono: dati anagrafici e recapiti del cliente; altre informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare; informazioni relative al consumo energetico; informazioni relative alle abitazioni del cliente.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del contratto di fornitura di gas e/o energia elettrica e gestione di tutte le attività connesse come specificato al precedente paragrafo 1), lett. a); un eventuale rifiuto dell’interessato nel comunicare i propri
dati personali comporta, di fatto, l’impossibilità da parte di AGSM Energia SpA di dare seguito alla richiesta di somministrazione nonché alla conseguente esecuzione dei servizi ed operazioni sottese al contratto.
La informiamo che le basi giuridiche dei trattamenti di cui al paragrafo 1), lett. a), identificate dal Titolare, sono l’esecuzione di un contratto (o delle misure precontrattuali) di cui l’interessato è parte e l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, lettera b. e c., del GDPR.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) [Finalità di indagine, marketing] è facoltativo e pertanto AGSM Energia SpA provvederà al perseguimento delle finalità solo se espressamente e specificamente autorizzata dall’interessato (tramite consenso) al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un eventuale rifiuto o il conferimento d’informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le suddette attività.
In ogni caso, l’interessato potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca.
Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento. Per le finalità sopra specificate conserveremo alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge.
I dati raccolti e trattati da AGSM Energia S.p.A. per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett.
b) e c) saranno conservati con le modalità sopra descritte per 12 mesi o fin quando l’interessato non richieda la revoca del proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità.
I dati raccolti specificamente per finalità di marketing verranno conservati per 24 mesi dalla registrazione, conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali su “'Fidelity card e garanzie per i consumatori” del 24 febbraio 2005.
Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente, di identificare gli interessati.
Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei dati personali
I dati saranno trattati dal personale interno di AGSM Energia S.p.A. in qualità di Incaricati del trattamento (ai fini della presente informativa, con il termine “Incaricato” si intende qualsiasi “persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR).
Alcuni trattamenti dei dati potranno altresì essere effettuati, in qualità di Responsabili del trattamento, sia da soggetti previsti dalla legge sia da società del Gruppo od altre Società, anche in outsourcing, che debbano svolgere servizi in favore di AGSM Energia S.p.A.
L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da AGSM Energia
S.p.A. è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: xxx@xxxx.xx.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione al pubblico. Qualora si dovesse trasferire i tuoi dati personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea, tali trasferimenti saranno coperti con un adeguato livello di protezione.
Se e quando i tuoi dati dovessero essere trasferiti verso fornitori che risiedono al di fuori del territorio dell'Unione Europea, questo trasferimento sarà effettuato sulla base di una decisione di adeguatezza esistente oppure sulla base di un modello di Clausole Contrattuali approvato dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è AGSM Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società a Verona – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è anch’esso domiciliato presso la sede della società.
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato (all’attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a: xxx@xxxx.xx.