PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE
(Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5093
INDICE
Premessa 5
Art. 1 Modalità di adesione 5
Art. 2 Diritto di recesso 6
Art. 3 Versamento dei contributi 6
Art. 4 Proposte di investimento dei contributi 7
Art. 5 Riallocazione della posizione individuale (switch) 9
Art. 6 Riscatto totale 10
Art. 7 Riscatto parziale e anticipazioni 11
Art. 8 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare 12
Art. 9 Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 12
Art. 10 Variazione beneficiari in caso di decesso dell’Aderente 12
Art. 11 Prestazioni pensionistiche 13
Art. 12 Obblighi reciproci di informativa 16
Art. 13 Pagamenti 17
Art. 14 Le imposte 18
Art. 15 Norme di riferimento 18
Art. 16 Foro competente 18
ALLEGATO 1 - Regolamento del Fondo Interno
Progetto Previdenza 2035 19
ALLEGATO 2 - Regolamento del Fondo Interno
Progetto Previdenza 2040 27
ALLEGATO 3 - Regolamento del Fondo Interno
Progetto Previdenza 2045 35
ALLEGATO 4 - Regolamento della Gestione Separata
“Crédit Agricole Vita Previdenza” 43
- Clausola di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”
ALLEGATO 5 - Regolamento della Gestione Separata
“Crédit Agricole Vita” 51
- Clausola di rivalutazione delle prestazioni pensionistiche collegate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”
ALLEGATO 6 - Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita 59
Premessa
“Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza - Piano individuale pensio- xxxxxxx di tipo assicurativo” (di seguito “PIP”) è una forma pensionistica complementare individuale ex art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs 252/2005, attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di Xxxx I e di Xxxx XXX a vita intera.
Il PIP prevede una fase di accumulo dei contributi (di seguito “fase di accumulo”) e una fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vita dell’Aderente al termine della fase di accumulo (di seguito “fase di erogazione”).
Nel corso della fase di accumulo possono essere versati a favore del PIP:
- contributi volontari dell’Aderente: versamenti effettuati direttamente dall’Aderente con i mezzi di pagamento previsti ovvero, per i lavoratori dipendenti, eventualmente versati per il tramite del proprio datore di lavoro;
- contributi dell’azienda: versamenti effettuati direttamente dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali e/o indi- viduali;
- TFR: versamenti effettuati dal datore di lavoro del TFR in corso di ma- turazione di spettanza dell’Aderente.
Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla nor- mativa in materia di previdenza complementare, Crédit Agricole Vita
S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) erogherà, a fronte della richiesta da parte dell’Aderente, la prestazione pensionistica prescelta dall’Aderente con le modalità previste nell’articolo 11 delle presenti Condizioni gene- rali di contratto.
ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI ADESIONE
Il contratto di adesione al PIP si considera concluso al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione da parte dell’Aderente.
La decorrenza del contratto è fissata il mercoledì della settimana suc- cessiva alla data di versamento del contributo ricorrente la parte dell’A- derente, a condizione che sia stata sottoscritta la scheda di adesione.
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la Compagnia invia una lettera di Conferma di Adesione con la quale comunica all’Aderente l’av- venuta iscrizione al PIP.
ARTICOLO 2 - DIRITTO DI RECESSO
L’Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui esso è concluso mediante comunicazione presso uno dei soggetti collocatori oppure con lettera raccomandata indirizzata a:
Crédit Agricole Vita S.p.A.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 - Xxxxxx
Il recesso ha effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione deri- vante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. La Compagnia rimborserà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso i seguenti importi:
- per i contributi destinati al Fondo Interno, il controvalore delle quote determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite alla posi- zione dell’Aderente per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla data di ricezione del- la comunicazione di recesso completa della documentazione riportata nell’apposito modulo predisposto dalla Compagnia, maggiorato dei co- sti trattenuti sui contributi;
- per i contributi destinati alla Gestione Assicurativa Interna Separata Crédit Agricole Vita Previdenza, i contributi versati.
Il modulo per la comunicazione di recesso è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.
ARTICOLO 3 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
Mezzi di pagamento
L’Aderente versa i contributi volontari mediante addebito su conto cor- rente aperto presso il soggetto che ha raccolto l’adesione.
La data di acquisizione dei versamenti corrisponde al mercoledì della settimana successiva a quella di disposizione dell’Aderente.
In caso di chiusura del conto corrente la contribuzione può essere effet- tuata mediante bonifico bancario direttamente alla Compagnia.
La data di acquisizione dei versamenti corrisponde al giorno lavorativo successivo alla data di accredito della disposizione presso il PIP: in caso di bonifico bancario la disposizione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite dalla Compagnia.
Il versamento dei contributi dell’azienda e del TFR è effettuato mediante bonifico bancario secondo le modalità previste nell’Allegato del Modulo di adesione. La data di acquisizione dei versamenti corrisponde alla data in cui risultano verificate tutte le seguenti condizioni:
- accertamento dell’avvenuto accredito della disposizione presso il PIP, tramite abbinamento dei dati anagrafici dell’azienda forniti alla Com- pagnia con quelli dell’azienda presenti nella causale di bonifico;
- inserimento e conferma della distinta contributiva;
- verifica della coincidenza dell’importo del bonifico con quello della di- stinta (quadratura).
Qualora l’Aderente sia un dipendente pubblico, è consentito il versamen- to del solo contributo individuale, non essendo previsto alcun flusso re- lativamente al TFR.
Misura e periodicità dei contributi volontari
La misura della contribuzione ricorrente su base annua è determinata liberamente dall’Aderente.
I contributi ricorrenti possono essere versati con cadenza mensile, bime- strale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. Il contributo minimo ricorrente annuo è pari a 180 €.
Nel corso della fase di accumulo è facoltà dell’Aderente variare in qua- lunque momento la misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti an- che interrompendo o sospendendo i versamenti. La variziazione della misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti avrà affetto dalla prima ricorrenza annuale successiva.
È sempre consentito versare contributi estemporanei con le stesse mo- dalità previste per il versamento dei contributi ricorrenti.
Costi
Sul primo contributo di ogni anno solare viene prelevato un importo fisso pari a 30 euro. In caso di incapienza del primo contributo dell’anno, la cifra residua viene prelevata dai contributi successivi, ricorrenti o estem- poranei versati nel medesimo anno solare.
ARTICOLO 4 - PROPOSTE DI INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI
Alla sottoscrizione del contratto l’Aderente può scegliere liberamente di investire i contributi versati, al netto dei costi di cui all’articolo 3 (di se-
guito “contributi netti”), scegliendo, per il 90% degli stessi tra uno dei seguenti Fondi Interni:
- Fondo Interno: Progetto Previdenza 2035
- Fondo Interno: Progetto Previdenza 2040
- Fondo Interno: Progetto Previdenza 2045
e dedicando sempre il 10% del capitale versato, al netto dei costi, alla Gestione Separata sotto indicata
- Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”
Non è possibile ripartire i contributi su più Fondi Interni contemporane- amente.
I Fondi Interni hanno una scadenza, alla quale corrisponde la data di protezione; nel caso in cui la data di pensionamento dell’Aderente sia successiva alla data di scadenza del Fondo Interno prescelto dall’Ade- rente, i Contributi versati successivamente alla scadenza del Fondo con- fluiranno nella Gestione Separata, come tutto il montante accumulato nel fondo alla data di scadenza dello stesso.
È facoltà dell’Aderente, purchè sia trascorso un anno dall’adesione al PIP o un anno dall’ultimo switch effettuato, modificare la percentuale dete- nuta nel Fondo Interno e nella Gestione Separata attraverso l’operazione di switch.
Non è possibile modificare la percentuale di investimento dei contri- buti da versare, sempreché il Fondo Interno non sia già giunto a sca- denza.
I contributi netti versati nei Fondi Interni verranno impiegati nell’acquisto di quote degli stessi.
Il numero delle quote da attribuire si ottiene dividendo il contributo netto per il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavora- tivo) della settimana successiva alla data di acquisizione dei versamenti prevista per il mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione.
Per la quota parte dei contributi investiti nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”, i contributi netti si rivalutano dalla data di ac- quisizione dei versamenti, sulla base di quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 6).
Le regole di determinazione del valore delle quote dei Fondi Interni e del rendimento della Gestione Separata sono contenute negli rispettivi Regolamenti in allegato alle Condizioni generali di contratto delle quali formano parte integrante.
I costi relativi ai fondi interni sono riportati all’articolo 6 del Regolamento dei rispettivi Fondi.
I costi relativi alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza” sono riportati nella Clausola di rivalutazione (Allegato 6).
ARTICOLO 5 - RIALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (SWITCH)
Esistono due tipologie di riallocazione:
- Obbligatoria: alla scadenza dei singoli Fondi protetti detenuti dall’ade- rente, il controvalore dei rispettivi Fondi verrà trasferito, senza alcun costo, all’interno della Gestione Separata.
- Facoltativa: l’Aderente ha la facoltà di richiedere gratuitamente la ri- allocazione di quanto già investito nella propria posizione individuale su Fondi Interni differenti da quelli già detenuti, nonché su una diversa quota detenuta in Gestione Separata (di seguito “switch”), purché sia trascorso almeno un anno:
- dalla conclusione del contratto;
- dall’ultimo switch effettuato;
Per gli switch la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario del- le quote rilevato nel giorno di valorizzazione, ossia il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavorativo) successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti per lo switch.
Qualora lo switch coinvolga la Gestione Separata la data di riferimento per il calcolo delle rivalutazioni secondo quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 6) coincide con il giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni.
La percentuale di allocazione dei nuovi contributi tra Gestione Separa- ta e Fondi Interni (10% e 90%) non è modificabile sempreché il fondo interno non sia giunto a scadenza e l’Aderente non abbia ancora rag- giunto la data di pensionamento.
ARTICOLO 6 - RISCATTO TOTALE
Nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 12 del Regolamento del PIP, è possibile riscattare totalmente il capitale maturato sulla posizione indi- viduale.
Il valore di riscatto liquidabile è pari:
- per la quota di posizione individuale allocata nella Gestione Separata “CA Vita Previdenza”, al capitale acquisito con tutti i contributi netti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalu- tato per il periodo di tempo compreso tra l’ultima rivalutazione (o suc- cessiva in caso di anticipazione, riscatto parziale o switch che riducano il capitale presente in Gestione Separata) e la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita data di riferimento per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella Clausola di rivaluta- zione (Allegato 6);
- per la quota di posizione individuale allocata nei fondi interni collegati al contratto, al controvalore delle quote del fondo attribuite alla posi- zione dell’Aderente determinato col valore unitario della quota del pri- mo mercoledì successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia.
Il riscatto totale, fatto salvo il riscatto per decesso dell’Aderente, compor- ta un prelievo sull’importo liquidato di un costo fisso di 50,00 euro.
In caso di riscatto totale per decesso dell’Aderente prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, il valore di riscatto sopra descritto sarà maggiorato, per la quota di posizione individuali allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto, della percentuale riportata nella seguente tabella, in funzione dell’età dell’Aderente al momento del decesso:
Età all’epoca del decesso | Percentuale di maggiorazione |
x<=30 | 1% |
30<x<=50 | 0,55% |
50<x<=60 | 0,10% |
x>60 | 0% |
Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Sull’importo li- quidabile, al netto dei costi ove previsti, verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
I moduli per effettuare le richieste di riscatto sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.
ARTICOLO 7 - RISCATTO PARZIALE E ANTICIPAZIONI
Nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento del PIP, è possibile effettuare riscatti parziali o richiedere anticipazioni del capitale maturato sulla propria posizione individuale.
Ai fini del pagamento dell’importo richiesto:
- per la quota di posizione individuale allocata nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”, la Compagnia liquiderà un importo pari all’importo richiesto, con riferimento alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita data di riferimento per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella Clausola di rivaluta- zione (Allegato 6);
- per la quota di posizione individuale allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto, la Compagnia disinvestirà dal fondo un numero di quote il cui controvalore sia pari all’importo richiesto, determinato col primo valore quota successivo alla data di accertamento dei requi- siti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predi- sposti dalla Compagnia.
Il prelievo della somma richiesta verrà effettuato sia per la quota di po- sizione individuale allocata nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza” che per la quota di posizione individuale allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto proporzionatamente alla percentuale investite negli stessi antecedentemente al prelievo stesso.
In qualsiasi momento è possibile versare contributi aggiuntivi a titolo di reintegro delle anticipazioni: tali contributi, al netto degli eventuali costi previsti, verranno investiti nella medesima proposta di investimento in cui sono allocati i contributi ricorrenti.
Sugli importi liquidabili verranno applicate le imposte previste dalla nor- mativa tempo per tempo vigente.
I moduli per effettuare le richieste di riscatto parziale e anticipazione sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti col- locatori.
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Nel corso della fase di accumulo, l’Aderente ha facoltà di trasferire al PIP la posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari. L’importo trasferito viene investito nel medesimo Fondo Interno in cui sono allocati i contributi alla data di acquisizione del ver- samento, ossia il giorno lavorativo successivo alla data di accredito del bonifico presso il PIP corredato della documentazione minima (nome, cognome e codice fiscale dell’Aderente).
ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 12 del Regolamento del PIP, l’A- derente può trasferire la posizione individuale maturata ad un’altra for- ma pensionistica complementare.
L’importo trasferibile viene calcolato con le stesse modalità previste in caso di riscatto totale e riportate all’articolo 6.
Il trasferimento verso altra forma pensionistica comporta un prelievo sull’importo da trasferire di un costo fisso di 50,00 euro.
Agli importi trasferibili sarà applicate la normativa fiscale vigente al mo- mento del trasferimento
Il trasferimento ad altra forma pensionistica comporta la risoluzione del contratto.
Il modulo per effettuare la richiesta di trasferimento è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.
ARTICOLO 10 - VARIAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE
L’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP o successivamente, ha facoltà di designare i beneficiari delle prestazioni in caso di suo decesso qualora esso avvenga prima che egli abbia esercitato il proprio diritto alla presta- zione pensionistica.
È possibile modificare in qualsiasi momento nel corso della fase di accu- mulo la designazione effettuata.
Il modulo per la comunicazione della variazione dei beneficiari è dispo- nibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.
ARTICOLO 11 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in mate- ria di previdenza complementare, è facoltà dell’Aderente richiedere alla Compagnia l’erogazione della prestazione pensionistica, il cui ammonta- re è in funzione di ogni singolo contributo versato.
Per la determinazione della prestazione la data di riferimento per il cal- colo del capitale maturato sulla posizione individuale è il mercoledì della settimana successiva alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della do- cumentazione prevista nell’apposito modulo.
L’Aderente potrà richiedere la rendita vitalizia in rate mensili, trimestra- li, semestrali o annuali posticipate; tale rendita sarà dovuta dalla Com- pagnia all’Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l’investimento nella Ge- stione Separata “Crédit Agricole Vita” e fintanto che egli sarà in vita. La rata di rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione alla predetta data per il coefficiente di conversione riportato nelle tabelle di cui all’allegato 8 e dividendo il risultato per 1.000. Per ot- tenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (ren- dita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile). Il coefficiente di conversione da utilizzare è individuabile nella tabella di cui all’allegato 8, sia per gli uomini che per le donne, ed è distinto per età (“corretta” secondo le modalità indicate nell’Allegato 4) e rateazione prescelta (colonne “rateazione annuale”, “rateazione semestrale”, rate- azione trimestrale”, “rateazione mensile”).
La rendita vitalizia non è riscattabile durante il periodo della sua corre- sponsione.
In alternativa alla rendita vitalizia, l’Aderente potrà richiedere una delle seguenti prestazioni:
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all’Aderente o, in caso di suo deces- so, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- rendita vitalizia reversibile liquidata in rate mensili, trimestrali, se- mestrali o annuali posticipate: tale rendita sarà dovuta dalla Compa-
gnia all’Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l’investimento nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita” e fintanto che egli sarà in vita. Al decesso dell’Aderente la rendita vitalizia verrà corrisposta, secondo la misura di reversibilità prescelta, alla persona designata all’epoca di scelta di questa opzione, fintanto che quest’ultima sarà in vita. La percentuale di reversibilità può essere del 100% o del 50%; ciò significa che al decesso dell’Aderente la rendita vitalizia corrisposta alla perso- na designata sarà pari al 100% o al 50% di quella percepita dall’Ade- rente.
La rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta e dividendo il risultato per 1.000.
Il coefficiente di conversione utilizzato sarà personalizzato in funzione dell’età “corretta” dell’Aderente e dell’età “corretta” della seconda te- sta assicurata (“soggetto reversionario”), nonché in funzione della ra- teazione e della percentuale di reversibilità prescelta.
Nell’Allegato 8 sezione D sono riportati a titolo esemplificativo i coeffi- cienti di conversione relativi ad alcune figure tipo.
Per poter richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita vi- talizia reversibile è necessario che l’età assicurativa dell’Aderente alla data di decorrenza della rendita sia compresa tra un minimo 50 anni e un massimo di 85 anni con una differenza massima di età col soggetto reversionario di 40 anni.
La rendita vitalizia reversibile non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.
Tutte le tabelle di cui sopra formano parte integrante delle presenti Con- dizioni generali di contratto.
Alla data di redazione delle presenti Condizioni generali di contratto, i co- efficienti di conversione sono calcolati utilizzando la tavola demografica A62I indifferenziata per sesso, distinta per anno di nascita e come tasso tecnico 0%;
Il costo per l’erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conver- sione, è pari a 0,80% maggiorato di tante volte 0,10% per il frazionamen- to di pagamento della rendita prescelto dall’Aderente.
- Capitale: la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% op- pure, qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente
può optare per la liquidazione in capitale dell’intero capitale maturato. Nel primo caso l’importo della rendita vitalizia spettante all’Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di con- versione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di correspon- sione all’Aderente.
Nel caso in cui l’Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza avere riscattato totalmente la posizione indi- viduale, è consentito erogare l’intera posizione individuale sotto forma di capitale.
Il modulo per effettuare la richiesta di erogazione della prestazione pen- sionistica è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i sog- getti collocatori.
11.1 Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia
I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizza- re per il calcolo della rendita sono indicati nell’Allegato 8 delle presenti Condizioni generali di contratto e possono essere successivamente mo- dificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Com- pagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS.
I coefficienti di conversione, così come rideterminati , vengono applicati a tutti i contributi versati.
In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche e che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni suc- cessivi.
11.2 - Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX)
1. Gli Iscritti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richie- dere che tutta o parte della posizione assicurativa accumulata ven- ga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX).
2. L’erogazione della XXXX avverrà successivamente all’accettazione della richiesta da parte della Società e fino al conseguimento dell’e- tà anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell’Iscritto avente diritto.
3. L’Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensio- nistiche complementari in regime di contribuzione definita, ha facoltà di richiedere la XXXX se si trova in uno dei seguenti due casi:
• abbia cessato l’attività lavorativa e maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione di almeno venti anni
nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
• abbia cessato l’attività lavorativa risultando inoccupato per un perio- do di tempo superiore a ventiquattro mesi e maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.
Di conseguenza la facoltà di richiedere la XXXX è riservata solo agli Iscritti titolari di reddito di lavoro.
4. L’Iscritto decide quanta parte della posizione assicurativa accumulata destinare alla XXXX indicando nell’apposito modulo di richiesta la per- centuale di smobilizzo della posizione assicurativa accumulata. Qua- lora l’Iscritto decida di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo di XXXX conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla parte residua di posizione individuale, che continua ad essere gestita dalla Società nei comparti a cui la stessa posizione individuale risulta già collegata al momento della richiesta.
5. La parte di posizione individuale destinata alla XXXX viene gestita dalla Società nel comparto più prudente; pertanto, salva diversa indicazione dell’Iscritto al momento della richiesta, tale parte viene
investita e gestita nella Gestione separata Crédit Agricole Vita Previden- za.Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all’andamento finanziario del comparto in cui la parte di posizione individuale destinata alla XXXX è gestita. La periodicità di erogazione della XXXX è trimestrale.
6. Durante l’erogazione della XXXX, l’Iscritto, con richiesta scritta, può chiedere di modificare il comparto in cui investire il residuo montante destinato alla XXXX. Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una ren- dita integrativa temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferito anche il residuo montante destinato alla XXXX, con conseguente revo- ca della stessa.
7. In caso di decesso dell’Iscritto in corso di percezione della XXXX, il re- siduo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in Fase di accumulo, sarà riscattabile secondo quanto previsto al precedente Art. 6.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI RECIPROCI DI INFORMATIVA
Nel corso della fase di accumulo:
- la Compagnia informerà periodicamente l’Aderente circa l’andamento della posizione individuale nelle modalità previste dal paragrafo H.3 della Sezione “Caratteristiche della forma pensionistica complemen- tare” della Nota Informativa;
- l’Aderente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 31 dicem- bre dell’anno successivo a quello in cui sono stati versati i contributi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, la quo- ta parte dei contributi eventualmente non dedotta dal proprio reddito complessivo. In difetto di tale comunicazione, la Compagnia conside- rerà i contributi versati come dedotti fino a concorrenza dei limiti mas- simi di deducibilità previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
Nel corso della fase di erogazione della prestazione pensionistica:
- la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente, ad ogni ricorrenza an- nua del pagamento della rendita, una comunicazione inerente l’anda- mento della rendita;
- l’Aderente si impegna a produrre con periodicità annuale un documen- to, anche in forma di autocertificazione, comprovante la propria esi- stenza in vita.
ARTICOLO 13 - PAGAMENTI
Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate alla Compagnia, complete della documentazione indicata negli appositi moduli disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.
Ricevuta la documentazione e l’indicazione delle modalità di pagamento, la Compagnia effettua tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni i pagamenti.
13.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole
S.A. (XX.XX), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole pre- viste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restritti- ve che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la si- curezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o raffor- zate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di XX.XX., nessun pagamento e/o erogazione delle rendite può essere effettuato nell’esecuzione del Fondo, se tale pa- gamento viola le suddette misure.
ARTICOLO 14 - LE IMPOSTE
Le imposte relative a questo contratto sono a carico dell’Aderente, dei Beneficiari, o degli aventi diritto e vengono applicate in base alla norma- tiva tempo per tempo vigente.
ARTICOLO 15 - NORME DI RIFERIMENTO
Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dal Regolamento del PIP, valgono le norme della legge italiana.
ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE
XXx Xxxx competente esclusivo per le controversie relative a questo con- tratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Ade- rente o dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PROGETTO PREVIDENZA 2035
Art. 1) Fondo interno e partecipanti
Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabi- lito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denomina- to “Progetto Previdenza 2035” (di seguito il “Fondo”).
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima.
I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.
La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fon- do interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizza- zione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.
Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve ma- tematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.
Art. 2) Obiettivi e caratteristiche
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento com- petono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
2.a) Politiche di investimento
Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento com- patibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito “Livello Minimo di Protezione”).
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2035) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2035).
La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito “la Strategia
CPPI”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito “Componente a Rischio”) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito “Componente Protetta”), in fun- zione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.
La Gestione della Componente a Xxxxxxx sarà volta a incrementare il va- lore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiun- gimento dell’obiettivo di protezione.
In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio po- trà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta.
La componente azionaria non può superare in ogni caso il 75% del valore del Fondo interno.
L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.
Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.
Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmen- te negativo, il Fondo risulti investito esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni com- plessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al suc- cessivo articolo 6 lettera). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.
Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
• Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell’Unione Europea o da organizza- zioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri,
che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
• Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell’Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi ban- cari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
• Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare stru- menti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un’efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati prin- cipalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giappo- nese.
Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettiva- mente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limi- ti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d’interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legi- slativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli inve- stimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appar- tenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al pre- sente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattua- li, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
2.b) Obiettivo di protezione
Come indicato nella politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l’obiet- tivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2035) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2035).
Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio
Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad al- cun parametro di riferimento. Considerate le politiche d’investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.
Art. 4) Valutazione del patrimonio
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.
La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fon- do conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si rife- risce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora re- golati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
• per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
- per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi matu- rati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
- per le quote di OICR, all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente com- prensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di deter- minazione del valore della quota;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prez- zo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari e comunque al loro presunto valore di realizzo;
- per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamen- tato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o similari e comunque al loro presunto valore di realizzo determi- nato sulla base di stime prudenti;
- per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell’eventuale rite- nuta fiscale;
- per i dividendi maturati, all’importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
- per le attività denominate in valuta diversa dall’euro, alla loro conver- sione all’euro in base all’ultimo cambio rilevato.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.
Eventuali crediti d’imposta non verranno attribuiti al Fondo.
Art. 5) Calcolo del valore della quota
Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato dalla Società settimanal- mente il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni setti- mana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (gior- no di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavora- tive per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con ri- ferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quo- te che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività di Borse Va- lori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Oneri e Spese
Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una commissione di gestione pari al 2,1% annuale, prelevata trime- stralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valo- re complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
b) gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle com-
missioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell’in- teresse degli aderenti;
e) il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.
Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta ecce- zione per la commissione di gestione prevista al punto “a)” ) non sono quantificabili a priori.
Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile
Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di ri- ferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.
Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro unico dei revisori legali, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabili- ti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenu- te nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.
Art. 8) Modifiche del Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa pri- xxxxx e secondaria di tempo in tempo vigente.
Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mu- tamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che com- portino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasfe- rimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazio- ne di commissioni e spese.
Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Società, senza pregiudizio per l’Aderente, potrà procedere alla fu- sione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi partico- lari, incluso l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fon- do interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provve- derà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motiva- zioni che hanno determinato l’operazione di fusione, scissione o confe- rimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell’operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all’operazione. Indipendentemente dalla modalità dell’operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l’Aderente.
Art. 10) Informativa all’Aderente
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PROGETTO PREVIDENZA 2040
Art. 1) Fondo interno e partecipanti
Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabi- lito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denomina- to “Progetto Previdenza 2040” (di seguito il “Fondo”).
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima.
I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.
La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fon- do interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizza- zione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.
Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve ma- tematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.
Art. 2) Obiettivi e caratteristiche
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento com- petono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
2.a) Politiche di investimento
Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento com- patibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito “Livello Minimo di Protezione”).
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2040) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2040).
La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI
(Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito “la Strategia CPPI”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito “Componente a Rischio”) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito “Componente Protetta”), in fun- zione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.
La Gestione della Componente a Xxxxxxx sarà volta a incrementare il va- lore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiun- gimento dell’obiettivo di protezione.
In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio po- trà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta.
La componente azionaria non può superare in ogni caso il 80% del valore del Fondo interno.
L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.
Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.
Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmen- te negativo, il Fondo risulti investito esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni com- plessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al suc- cessivo articolo 6 lettera a). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.
Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
• Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell’Unione Europea o da organizza- zioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri,
che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
• Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell’Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi ban- cari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
• Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare stru- menti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un’efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati prin- cipalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giappo- nese.
Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettiva- mente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limi- ti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d’interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legi- slativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli inve- stimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appar- tenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al pre- sente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattua- li, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
2.b) Obiettivo di protezione
Come indicato nella politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l’obiet- tivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2040) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2040).
Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio
Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad al- cun parametro di riferimento. Considerate le politiche d’investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.
Art. 4) Valutazione del patrimonio
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.
La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fon- do conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si rife- risce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora re- golati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
• per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
- per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi matu- rati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
- per le quote di OICR, all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente com- prensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di deter- minazione del valore della quota;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prez- zo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari e comunque al loro presunto valore di realizzo;
- per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamen- tato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o similari e comunque al loro presunto valore di realizzo determi- nato sulla base di stime prudenti;
- per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell’eventuale rite- nuta fiscale;
- per i dividendi maturati, all’importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
- per le attività denominate in valuta diversa dall’euro, alla loro conver- sione all’euro in base all’ultimo cambio rilevato.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.
Eventuali crediti d’imposta non verranno attribuiti al Fondo.
Art. 5) Calcolo del valore della quota
Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato settimanalmente dalla Società il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni setti- mana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (gior- no di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavora- tive per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con ri- ferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quo- te che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività di Borse Va- lori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Oneri e Spese
Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una commissione di gestione pari al 2,1% annuale, prelevata trime- stralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valo- re complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
b) gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle com- missioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell’in- teresse degli aderenti;
e) il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.
Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta ecce- zione per la commissione di gestione prevista al punto “a)” ) non sono quantificabili a priori.
Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile
Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di ri- ferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.
Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta a Registro unico dei revisori legali, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabili- ti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenu- te nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.
Art. 8) Modifiche del Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa pri- xxxxx e secondaria di tempo in tempo vigente.
Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mu- tamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che com- portino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasfe- rimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazio- ne di commissioni e spese.
Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Società, senza pregiudizio per l’Aderente, potrà procedere alla fu- sione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni
assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi partico- lari, incluso l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fon- do interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provve- derà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motiva- zioni che hanno determinato l’operazione di fusione, scissione o confe- rimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell’operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all’operazione. Indipendentemente dalla modalità dell’operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l’Aderente.
Art. 10) Informativa all’Aderente
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PROGETTO PREVIDENZA 2045
Art. 1) Fondo interno e partecipanti
Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabi- lito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denomina- to “Progetto Previdenza 2045” (di seguito il “Fondo”).
Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima.
I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.
La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fon- do interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizza- zione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.
Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve ma- tematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.
Art. 2) Obiettivi e caratteristiche
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento com- petono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professio- nale del patrimonio.
2.a) Politiche di investimento
Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento com- patibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito “Livello Minimo di Protezione”).
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2045) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2045).
La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI
(Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito “la Strategia CPPI”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito “Componente a Rischio”) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito “Componente Protetta”), in fun- zione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.
La Gestione della Componente a Xxxxxxx sarà volta a incrementare il va- lore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiun- gimento dell’obiettivo di protezione.
In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio po- trà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta.
La componente azionaria non può superare in ogni caso il 80% del valore del Fondo interno.
L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.
Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.
Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmen- te negativo, il Fondo risulti investito esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni com- plessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al suc- cessivo articolo 6 lettera a). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell’obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.
Nell’ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:
• Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
• Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell’Unione Europea o da organizza-
zioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
• Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell’Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi ban- cari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
• Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare stru- menti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un’efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati prin- cipalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giappo- nese.
Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettiva- mente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limi- ti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d’interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legi- slativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli inve- stimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appar- tenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al pre- sente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattua- li, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
2.b) Obiettivo di protezione
Come indicato nella politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l’obiet- tivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.
Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2045) e sarà pari al massimo valore unitario della quota
raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2045).
Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio
Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad al- cun parametro di riferimento. Considerate le politiche d’investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.
Art. 4) Valutazione del patrimonio
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.
La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fon- do conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si rife- risce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora re- golati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
• per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
- per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi matu- rati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
- per le quote di OICR, all’ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente com- prensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di deter- minazione del valore della quota;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prez- zo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari e comunque al loro presunto valore di realizzo;
- per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamen- tato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o similari e comunque al loro presunto valore di realizzo determi- nato sulla base di stime prudenti;
- per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell’eventuale rite- nuta fiscale;
- per i dividendi maturati, all’importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
- per le attività denominate in valuta diversa dall’euro, alla loro conver- sione all’euro in base all’ultimo cambio rilevato.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.
Eventuali crediti d’imposta non verranno attribuiti al Fondo.
Art. 5) Calcolo del valore della quota
Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato dalla Società settimanal- mente il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni setti- mana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (gior- no di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavora- tive per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con ri- ferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quo- te che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell’attività di Borse Va- lori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Oneri e Spese
Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
a) una commissione di gestione pari al 2,1% annuale, prelevata trime- stralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valo- re complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
b) gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle com- missioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell’in- teresse degli aderenti;
e) il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.
Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta ecce- zione per la commissione di gestione prevista al punto “a)” ) non sono quantificabili a priori.
Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile
Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di ri- ferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.
Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro unico dei revisori legali, di cui all’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un’apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d’investimento stabili- ti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenu- te nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.
Art. 8) Modifiche del Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa pri- xxxxx e secondaria di tempo in tempo vigente.
Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mu- tamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che com- portino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasfe- rimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazio- ne di commissioni e spese.
Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie
La Società, senza pregiudizio per l’Aderente, potrà procedere alla fu- sione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi partico- lari, incluso l’accrescimento dell’efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fon- do interno.
Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provve- derà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motiva- zioni che hanno determinato l’operazione di fusione, scissione o confe- rimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell’operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l’indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all’operazione. Indipendentemente dalla modalità dell’operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l’Aderente.
Art. 10) Informativa all’Aderente
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.
ALLEGATO 4
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CRÉDIT AGRICOLE VITA PREVIDENZA”
1. Denominazione
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distin- ta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita Previdenza” (di seguito “Gestione Separata”) e di- sciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP).
La Gestione Separata è costituita quale “patrimonio autonomo e sepa- rato” ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all’ISVAP in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento. Il regolamento di Crédit Agricole Vita Previdenza è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle condizioni generali di contratto.
2. Valuta di denominazione
La valuta di denominazione è l’Euro.
3. Periodo di osservazione
Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determi- nato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Sepa- rata che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre. Inoltre , ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata rea- lizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediata- mente precedenti.
4. Obiettivi e politiche di investimento
4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si in- tendono investire le risorse.
La Gestione Separata investe in categorie di attività ammesse dalla vi- gente normativa assicurativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”, così come definiti dall’art. 2 del Regolamento ISVAP.
Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale at- tività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimen- to delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all’operatività che ciascun contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti al riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle condizioni generali di contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata.
La finalità della Gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata. Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibi- li al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rile- vano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).
Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati esclu- sivamente in obbligazioni di tipo “Investment Grade”: come tali si iden- tificano le posizioni con il profilo di credito più elevato, ovvero con rating, al momento dell’acquisto, superiore o uguale a BBB-. Si precisa che, qualora le primarie agenzie di rating, quali Standard & Poor’s,Moody’s e Fitch, non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità viene utilizzato il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi.
Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a coper- tura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.
Tipologia di attivo | Limite |
TITOLI DI DEBITO | |
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizza- zioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenu- to obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali) | Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata |
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamenta- to; obbligazioni non negoziate in un mercato rego- lamentato, emesse da società o enti creditizi aven- ti la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una so- cietà di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligaziona- rio esposti al rischio di emittenti corporate); | Max 65% |
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che pre- sentano una remunerazione per l’investitore con- dizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito); | Max 20% |
TITOLI DI CAPITALE | |
Azioni (posizioni azionarie negoziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono prin- cipalmente legati al mercato azionario); | Max 25% |
STRUMENTI IMMOBILIARI | |
Fondi immobiliari e investimenti in immobili; | Max 20% |
STRUMENTI ALTERNATIVI E FLESSIBILI | |
Strumenti finanziari il cui rischio non è diretta- mente legato al mercato azionario, obbligaziona- rio o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nel- la esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili); | Max 10% |
Non sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati.
4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conffitto d’interessi
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili si- tuazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna “Linee Guida relative alla disci- plina delle operazioni infragruppo e con parti correlate” che prevede che le operazioni d’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l’operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d’interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un’analisi preventiva dettagliata dell’operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri “prezzo” e “rendimento”.
Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Ge- stione Separata. In merito alla parte relativa gli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 3% del patrimonio della Gestione Separata.
Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di af- fidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli fi- nanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.
4. 3 Impiego di strumenti finanziari derivati
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di at- tivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimen- to. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia pos- sibile operando sugli attivi sottostanti. L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.
5. Valore delle attività della Gestione Separata
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non in- feriore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di forme pensionistiche individuali che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.
La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico seg- mento di clientela.
6. Spese gravanti sulla Gestione Separata
Il risultato finanziario della Gestione Separata è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie so- stenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negozia- zione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Com- pagnia.
Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Se- parata, in qualsiasi modo effettuate.
7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili deri- vanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Ge- stione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:
1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendi- mento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di com- petenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in confor- mità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle even- tuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di com- petenza;
b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze
e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acqui- sizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata de- terminata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentua- le di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli in- vestimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali.
9. Verifiche contabili
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente all’albo speciale di cui all’Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare sono soggetti a revisione contabile:
a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osser- vazione alla Gestione Separata;
b) la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
c) la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regola- mento nonché alla normativa vigente;
d) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
e) l’adeguatezza dell’ ammontare delle attività alla fine del periodo, ri- spetto all’importo delle corrispondenti riserve matematiche;
f) la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.
10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata
Il presente regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamen- to dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comuni- taria) e secondaria (circolari disposizioni ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
11. Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre ge- stioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Com- pagnia invierà a ciascun contraente una comunicazioni preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l’impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.
12. Norme finali
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Clausola di rivalutazione delle prestazioni collegate
alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”
La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito indicate.
Rivalutazione delle prestazioni
Ad ogni ricorrenza annuale di contratto (data di rivalutazione), la Com- pagnia rivaluta il capitale maturato sulla posizione individuale in base al tasso annuo di rivalutazione più avanti descritto.
- pro rata temporis dalla data di acquisizione dei versamenti fino alla successiva data di rivalutazione, su ciascun capitale acquisito con i contributi netti versati nell’anno considerato (anche derivante da tra- sferimento da altra forma pensionistica);
- pro rata temporis dal giorno di valorizzazione, come definita nell’arti- colo 6 delle Condizioni generali di contratto, fino alla successiva data di rivalutazione, per ciascun capitale acquisito per effetto di operazioni di riallocazione della posizione individuale (switch) verso la Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”;
- per l’intero anno sul capitale maturato sulla posizione individuale alla ricorrenza annuale precedente, tenuto conto di eventuali operazioni di anticipazione o riscatto parziale.
Con riferimento al riscatto totale e parziale, al trasferimento della po- sizione individuale, all’anticipazione, alla riallocazione della posizione individuale (switch) dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Pre- videnza” verso uno dei fondi interni o alla determinazione della presta- zione pensionistica, ai fini della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale, la modalità sopraesposta verrà applicata pro-rata temporis in relazione al periodo compreso tra l’ultima data di rivaluta- zione e la corrispondente data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa come definita nelle Condizioni generali di contratto.
Tasso annuo di rivalutazione
Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento realizzato dalla gestio- ne separata relativo al terzo mese precedente quello in cui è effettuata la rivalutazione diminuito della commissione di gestione pari all’1,20%.
ALLEGATO 5
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CRÉDIT AGRICOLE VITA” 1
1. Denominazione
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distin- ta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all’ISVAP in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.
2. Valuta di denominazione
La valuta di denominazione è l’Euro.
3. Periodo di osservazione
Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determi- nato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Sepa- rata che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre , ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata rea- lizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediata- mente precedenti.
4. Obiettivi e politiche di investimento
4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse
Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale at- tività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimen- to delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente sia in fase di ingres- so che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.
La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata. Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibi- li al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rile- vano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).
Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati esclu- sivamente in obbligazioni di tipo “Investment Grade”: come tali si iden- tificano le posizioni con il profilo di credito più elevato, ovvero con rating, al momento dell’acquisto, superiore o uguale a BBB-. Si precisa che, qualora le primarie agenzie di rating, quali Standard & Poor’s,Moody’s e Fitch, non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità viene utilizzato il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi.
Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a coper- tura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.
Tipologia di attivo | Limite |
TITOLI DI DEBITO | |
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizza- zioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenu- to obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali); | Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata |
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamenta- to; obbligazioni non negoziate in un mercato rego- lamentato, emesse da società o enti creditizi aven- ti la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una so- cietà di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligaziona- rio esposti al rischio di emittenti corporate); | Max 65% |
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che pre- sentano una remunerazione per l’investitore con- dizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito); | Max 20% |
TITOLI DI CAPITALE | |
Azioni (posizioni azionarie negoziate e non nego- ziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remu- nerazione sono principalmente legati al mercato azionario); | Max 25% |
STRUMENTI IMMOBILIARI | Max 20% |
Fondi immobiliari e investimenti in immobili; | |
STRUMENTI ALTERNATIVI E FLESSIBILI | |
Strumenti finanziari il cui rischio non è diretta- mente legato al mercato azionario, obbligaziona- rio o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nel- la esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili); | Max 10% |
4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conffitto d’interessi
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili si- tuazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna “Linee Guida relative alla disci- plina delle operazioni infragruppo e con parti correlate” che prevede che le operazioni d’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l’operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d’interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un’analisi preventiva dettagliata dell’operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri “prezzo” e “rendimento”.
Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Ge- stione Separata. In merito alla parte relativa gli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 3% del patrimonio della Gestione Separata.
Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di af- fidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli fi- nanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.
4. 3 Impiego di strumenti finanziari derivati
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finan- ziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in ma- teria di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia pos- sibile operando sugli attivi sottostanti. L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.
5. Valore delle attività della Gestione Separata
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non infe- riore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicura- zione e di capitalizzazione (ramo I e ramo V) che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa. La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico seg- mento di clientela.
6. Spese gravanti sulla Gestione Separata
Sulla Gestione Separata gravano le seguenti spese:
a) le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
b) le spese sostenute per la compravendita delle attività della Gestione.
Pertanto, non possono gravare sulla determinazione del risultato finan- ziario della Gestione, di cui al successivo punto 8, ulteriori oneri, rispetto a quelli sopra riportati.
7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili deri- vanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Ge- stione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:
1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendi- mento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di com- petenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in confor- mità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati , al lordo delle even- tuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di com- petenza;
b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acqui- sizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata de- terminata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentua- le di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli in- vestimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali.
9. Verifiche contabili
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente all’albo speciale di cui all’Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare sono soggetti a revisione contabile:
a. la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osser- vazione alla Gestione Separata;
b. la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
c. la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regola- mento nonché alla normativa vigente;
d. la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
e. l’adeguatezza dell’ ammontare delle attività alla fine del periodo, ri- spetto all’importo delle corrispondenti riserve matematiche;
f. la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.
10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata
Il presente regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamen- to dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comuni-
taria) e secondaria (circolari disposizioni ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
11. Operazioni straordinarie
La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre ge- stioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Com- pagnia invierà a ciascun contraente una comunicazioni preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l’impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.
12. Norme finali
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Clausola di rivalutazione delle prestazioni pensionistiche collegate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”
La Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni pensionisti- che in base alle condizioni di seguito indicate.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la Compa- gnia rivaluta le prestazioni in base al tasso annuo di rivalutazione.
Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento realizzato dalla gestio- ne separata relativo al terzo mese precedente quello in cui è effettuata la rivalutazione diminuito della commissione di gestione pari all’1,20%.
ALLEGATO 6
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA
Per la determinazione dei coefficienti da utilizzarsi per la conversio- ne della prestazione maturata all’epoca di pensionamento si utilizza come base demografica la tavola per generazioni A62I indifferenziata per sesso. Tale tavola viene selezionata mediante il modello dell’”age shifting”, cioè in funzione dell’anno di nascita, ed è costruita prendendo come generazioni di riferimento quelle dei nati nell’intervallo 1958-1966. I nati negli altri anni “correggono” la propria età ringiovanendo o invec- chiando l’età assicurativa calcolata al momento alla data di decorrenza della rendita (“età di calcolo corretta”), secondo la seguente tabella.
TABELLA DI AGE SHIFTING
Anno di nascita | Age shift |
Prima del 1907 | 7 |
Dal 1908 al 1917 | 6 |
Dal 1918 al 1927 | 5 |
Dal 1928 al 1938 | 3 |
Dal 1939 al 1947 | 2 |
Dal 1948 al 1957 | 1 |
Dal 1958 al 1966 | 0 |
Dal 1967 al 1977 | -1 |
Dal 1978 al 1989 | -2 |
Dal 1990 al 2001 | -3 |
Dal 2002 al 2014 | -4 |
Dal 2015 al 2020 | -5 |
Dal 2021 | -6 |
A - RENDITA VITALIZIA
Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all’età del pensionamento.
Età di calcolo corretta dell’aderente | Rateazione della rendita | ||
Annuale | Semestrale | Mensile | |
40 | 20,41 | 20,29 | 20,00 |
41 | 20,83 | 20,70 | 20,41 |
42 | 21,26 | 21,13 | 20,83 |
43 | 21,71 | 21,57 | 21,26 |
44 | 22,18 | 22,04 | 21,72 |
45 | 22,67 | 22,52 | 22,19 |
46 | 23,18 | 23,02 | 22,69 |
47 | 23,72 | 23,55 | 23,21 |
48 | 24,27 | 24,10 | 23,74 |
49 | 24,86 | 24,68 | 24,31 |
50 | 25,47 | 25,28 | 24,90 |
51 | 26,11 | 25,91 | 25,52 |
52 | 26,78 | 26,57 | 26,16 |
53 | 27,48 | 27,27 | 26,84 |
54 | 28,22 | 28,00 | 27,56 |
55 | 29,00 | 28,76 | 28,31 |
56 | 29,82 | 29,57 | 29,10 |
57 | 30,69 | 30,42 | 29,93 |
58 | 31,60 | 31,32 | 30,81 |
59 | 32,57 | 32,28 | 31,74 |
60 | 33,60 | 33,29 | 32,73 |
61 | 34,70 | 34,36 | 33,78 |
62 | 35,86 | 35,50 | 34,89 |
63 | 37,09 | 36,71 | 36,07 |
64 | 38,40 | 38,00 | 37,33 |
65 | 39,81 | 39,37 | 38,67 |
66 | 41,32 | 40,85 | 40,11 |
67 | 42,94 | 42,44 | 41,65 |
68 | 44,68 | 44,14 | 43,31 |
69 | 46,57 | 45,98 | 45,09 |
70 | 48,60 | 47,97 | 47,02 |
71 | 50,81 | 50,12 | 49,11 |
72 | 53,21 | 52,46 | 51,38 |
73 | 55,82 | 54,99 | 53,83 |
74 | 58,67 | 57,76 | 56,50 |
75 | 61,77 | 60,77 | 59,41 |
76 | 65,17 | 64,05 | 62,58 |
77 | 68,90 | 67,66 | 66,05 |
78 | 73,00 | 71,61 | 69,86 |
79 | 77,50 | 75,94 | 74,01 |
80 | 82,43 | 80,68 | 78,55 |
B - RENDITA CERTA 5 ANNI
Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all’età del pensionamento.
Età di calcolo corretta dell’aderente | Rateazione della rendita | ||
Annuale | Semestrale | Mensile | |
40 | 20,41 | 20,28 | 20,00 |
41 | 20,82 | 20,70 | 20,40 |
42 | 21,26 | 21,12 | 20,82 |
43 | 21,71 | 21,57 | 21,26 |
44 | 22,18 | 22,03 | 21,72 |
45 | 22,66 | 22,51 | 22,19 |
46 | 23,17 | 23,02 | 22,68 |
47 | 23,71 | 23,54 | 23,20 |
48 | 24,26 | 24,09 | 23,74 |
49 | 24,84 | 24,67 | 24,30 |
50 | 25,45 | 25,27 | 24,89 |
51 | 26,09 | 25,90 | 25,50 |
52 | 26,76 | 26,56 | 26,15 |
53 | 27,46 | 27,25 | 26,83 |
54 | 28,20 | 27,98 | 27,54 |
55 | 28,98 | 28,74 | 28,29 |
56 | 29,79 | 29,55 | 29,08 |
57 | 30,66 | 30,39 | 29,91 |
58 | 31,57 | 31,29 | 30,78 |
59 | 32,53 | 32,24 | 31,71 |
60 | 33,56 | 33,25 | 32,69 |
61 | 34,64 | 34,31 | 33,74 |
62 | 35,79 | 35,44 | 34,84 |
63 | 37,02 | 36,64 | 36,01 |
64 | 38,32 | 37,92 | 37,26 |
65 | 39,71 | 39,29 | 38,59 |
66 | 41,20 | 40,75 | 40,02 |
67 | 42,80 | 42,32 | 41,54 |
68 | 44,52 | 44,00 | 43,18 |
69 | 46,38 | 45,81 | 44,94 |
70 | 48,38 | 47,76 | 46,84 |
71 | 50,53 | 49,87 | 48,89 |
72 | 52,87 | 52,15 | 51,10 |
73 | 55,39 | 54,61 | 53,49 |
74 | 58,12 | 57,27 | 56,08 |
75 | 61,08 | 60,16 | 58,87 |
76 | 64,29 | 63,28 | 61,90 |
77 | 67,76 | 66,66 | 65,17 |
78 | 71,52 | 70,31 | 68,71 |
79 | 75,57 | 74,25 | 72,52 |
80 | 79,92 | 78,48 | 76,62 |
C - RENDITA CERTA 10 ANNI
Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all’età del pensionamento.
Età di calcolo corretta dell’aderente | Rateazione della rendita | ||
Annuale | Semestrale | Mensile | |
40 | 20,40 | 20,27 | 19,99 |
41 | 20,81 | 20,68 | 20,39 |
42 | 21,24 | 21,11 | 20,81 |
43 | 21,69 | 21,55 | 21,24 |
44 | 22,16 | 22,01 | 21,70 |
45 | 22,64 | 22,49 | 22,17 |
46 | 23,15 | 22,99 | 22,66 |
47 | 23,68 | 23,52 | 23,17 |
48 | 24,23 | 24,06 | 23,71 |
49 | 24,81 | 24,63 | 24,27 |
50 | 25,41 | 25,23 | 24,85 |
51 | 26,05 | 25,85 | 25,46 |
52 | 26,71 | 26,51 | 26,10 |
53 | 27,40 | 27,19 | 26,78 |
54 | 28,13 | 27,91 | 27,48 |
55 | 28,90 | 28,67 | 28,22 |
56 | 29,71 | 29,46 | 29,00 |
57 | 30,56 | 30,30 | 29,82 |
58 | 31,46 | 31,18 | 30,68 |
59 | 32,40 | 32,12 | 31,60 |
60 | 33,41 | 33,10 | 32,56 |
61 | 34,47 | 34,15 | 33,58 |
62 | 35,59 | 35,25 | 34,66 |
63 | 36,79 | 36,43 | 35,81 |
64 | 38,05 | 37,67 | 37,02 |
65 | 39,40 | 38,99 | 38,31 |
66 | 40,83 | 40,40 | 39,68 |
67 | 42,36 | 41,90 | 41,15 |
68 | 43,98 | 43,49 | 42,71 |
69 | 45,72 | 45,20 | 44,37 |
70 | 47,57 | 47,01 | 46,14 |
71 | 49,53 | 48,94 | 48,02 |
72 | 51,62 | 50,99 | 50,02 |
73 | 53,83 | 53,16 | 52,14 |
74 | 56,16 | 55,45 | 54,38 |
75 | 58,61 | 57,86 | 56,74 |
76 | 61,17 | 60,38 | 59,21 |
77 | 63,82 | 63,00 | 61,77 |
78 | 66,55 | 65,70 | 64,42 |
79 | 69,31 | 68,44 | 67,12 |
80 | 72,08 | 71,20 | 69,84 |
D - RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE - FIGURE TIPO
Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo le rendite vitalizie relative ad alcune figure tipo con riferimento a percentuali di reversibilità sia del 100% che del 50% e a una rateazione annuale della rendita.
- REVERSIBILITÀ DEL 100% E RATEAZIONE ANNUALE
Età corretta de | l Soggetto rev | ersionario | ||
60 | 65 | 70 | ||
65 | 30,50 | 33,39 | 35,83 | |
70 | 31,81 | 35,83 | 39,83 |
Età corretta dell’Aderente
- REVERSIBILITÀ DEL 50% E RATEAZIONE ANNUALE
Età corretta de | l Soggetto rev | ersionario | ||
60 | 65 | 70 | ||
65 | 34,54 | 36,32 | 37,71 | |
70 | 38,46 | 41,25 | 43,78 |
Età corretta dell’Aderente
Edizione Marzo 2021