Ratifica ed esecuzione di Accordi fra Italia e Macedonia in materia di estradizione e assistenza giudiziaria
Ratifica ed esecuzione di Accordi fra Italia e Macedonia in materia di estradizione e assistenza giudiziaria
A.C. 1127
Nota di verifica n. 47
18 ottobre 2018
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 1127
Titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016
Relatore per la Commissione di merito: Xxxxxxxxxx
Gruppo: Lega
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: No
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione degli seguenti Trattati fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia: a) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.
In proposito si rileva che nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (AC. 4628) è stato approvato dalla Camera dei deputati. Il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti degli Accordi che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Oneri quantificati dal provvedimento
(euro)
Dal 2018 | |
Art. 3 disegno di legge di ratifica | 19.598 annui |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo in materia di estradizione che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
L'Accordo si compone di quattro articoli ed è finalizzato a facilitare l'applicazione della | La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo bilaterale in materia di |
Convenzione europea di estradizione del 1957, nei rapporti bilaterali tra Italia e Macedonia. Si riporta a seguire una sintesi delle singole disposizioni dell'Accordo. Articolo 1: stabilisce che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, sia a quella esecutiva; Articolo 2: riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, prevedendo che questa venga concessa nel caso in cui la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non sia inferiore a due anni; Articolo 3: prevede che ciascuna Parte possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme; Articolo 4: definisce i termini di efficacia dell'Accordo e il procedimento di modifica del medesimo. | estradizione tra Italia e Macedonia ammonta a euro 9.219 annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 4.219 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 3.619) e alle spese di trasferimento degli estradandi (600 euro). La componente autorizzata dell'onere, pari a euro 5.000, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti. Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti del suddetto onere, riferite alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica. Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, da notizie assunte presso il competente ufficio, si trovano ristretti presso strutture penitenziarie macedoni 3 cittadini italiani. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali – 2 estradandi. La relazione tecnica precisa che gli oneri valutati (spese di missione e trasferimento estradandi) vengono considerati tali, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero delle persone da estradare e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica. La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa: euro 600 (Spese di viaggio per trasferimento di due estradandi): euro 300 (passaggio aereo sola andata da Skopje a Roma) X 2 (numero massimo annuo di estradandi); euro 3.619,36 (spese di missione): euro 539,36 (diaria di missione); euro 67,42 (diaria lorda giornaliera) X 2 accompagnatori per ciascun estradando X 2 missioni l'anno X 2 giorni; euro 2.520 (spese di viaggio); euro 630 (biglietto aero A/R Roma – Skopje + maggiorazione 5% biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per ciascun estradando) X 2 missione l'anno; euro 560 (spese di soggiorno); euro 140 X 2 (accompagnatori) X 2 missioni X 1 notte. La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, |
generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti) e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale; euro 5.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti). |
Disposizioni dell'Accordo in materia di assistenza giudiziaria penale che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
L'Accordo si compone di sei articoli ed è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, nei rapporti bilaterali tra Italia e Macedonia. Si riporta a seguire una sintesi delle singole disposizioni dell'Accordo. Articolo 1: prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali. Tale assistenza comprende: ricerca ed identificazione di persone (par. 2.1); notificazione di atti giudiziari (par. 2.2); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria (par. 2.3); acquisizione e trasmissione di documenti, atti ed elementi di prova (par. 2.4); espletamento e trasmissione di perizie (par. 2.5); assunzione di testimonianze e dichiarazioni (par. 2.6); assunzioni di interrogatori (par. 2.7); trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali (par. 2.8); esecuzione di attività autorizzate dal tribunale o dalla procura (par. 2.9); esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato (par. 2.10 e 2.11); comunicazione dell'esito di procedimenti penali e trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari (par. 2.12); scambio di informazioni in materia di diritto (par. 2.13); qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta (2.14). Articolo 2: reca la disciplina dell'esecuzione delle richieste di assistenza e dell'eventuale rinvio delle stesse. | La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria tra Italia e Macedonia ammonta a euro 10.379 annui a decorrere dal 2018. Di questi, euro 5.479 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 3.619), alle spese di trasferimento di un detenuto (euro 600) e alle spese di comparizione di testimoni e periti (euro 1.260). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 4.900, viene riferita alle spese di traduzione di atti e documenti (euro 2.500), alle spese per compensi per testimoni/periti (euro 600) e alle spese per videoconferenze e interpretariato (euro 1.800). Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica. Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento temporaneo di detenuti, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, si trovano ristretti in Macedonia, presso strutture penitenziarie locali, 3 cittadini italiani, mentre si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane 121 cittadini macedoni. La relazione tecnica, evidenzia che l'articolo 1, par. 2.8, dell'Accordo prevede la possibilità che possano essere disposti trasferimenti temporanei di detenuti per poter partecipare agli atti processuali al fine di rendere |
Articolo 3: prevede che le richieste di assistenza giudiziaria possano essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possano essere inviate le risposte. Articolo 4: disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, perizie, dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori. In tale ultimo caso deve essere premesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova, ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte richiedente, consentendo al difensore di poter comunicare a distanza col proprio assistito. L'audizione in videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte richiesta. Le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario, assistite da un interprete. A richiesta della Parte richiedente o della persona comparsa, la Parte richiesta provvede affinché la persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario. Le spese sostenute dalla Parte richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta rinunci, in tutto o in parte, al rimborso. Articolo 5: dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo che, su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente, intrattiene sul territorio della Parte richiesta, senza che possano essere da quest'ultima opposti motivi di segreto bancario. Articolo 6: definisce i termini di efficacia dell'Accordo e il procedimento di modifica del medesimo. | testimonianza o interrogatori e che, a tale riguardo, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue: euro 600 (Spese di viaggio per trasferimento temporaneo di 1 detenuto): passaggio aereo Skopje-Roma A/R; euro 3.619,36 (Spese di missione): euro 539,36 (Diaria di missione); euro 67,42 (diaria lorda giornaliera) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 giorni di missione X 2 viaggi; euro 2.520 (spese di viaggio); euro 1.260 [biglietto aero Roma – Skopje e ritorno (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti) X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 1 missione l'anno. La relazione tecnica precisa che il costo del biglietto aereo di andata e ritorno (Roma- Skopje) va moltiplicato per due viaggi (prelievo e riconsegna) per un totale di euro 1.260; euro 560 (spese di soggiorno); euro 140 X 2 (accompagnatori) X 1 notte X 2 viaggi. La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti) e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale; euro 2.500 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti); euro 1.860 (spese per la comparizione di testimoni e periti): euro 600 (spese di viaggio); biglietto aero A/R Skopje-Roma X 1 caso; euro 420 (spese di soggiorno); euro 140 X 1 testimone/perito X 3 giorni; euro 240 (spese di vitto); euro 60 X 1 testimone/perito X 4 giorni; euro 600 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità); euro 150 X 1 richiesta X 1 esame X 4 giorni. La relazione tecnica precisa che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti. Si precisa, inoltre, che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli |
accompagnatori, effettuabile solo in xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx 0.000 (xxxxx per video conferenze e interpretariato): euro 1.600 (spese per video conferenze); euro 200 X 2 ore X 4 videoconferenze; euro 200 (spese per assistenza di interprete); euro 50 X 2 ore X 1 giorno X 2 casi. |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finaziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dell'Accordo in materia di estradizione, dei quali euro 4.219 a decorrere dal 2018 sono valutati ed euro 5.000 a decorrere dal 2018 sono autorizzati, nonché gli oneri derivanti dall'Accordo in materia di assistenza giudiziaria penale, dei quali euro 5.479 a decorrere dal 2018 sono valutati ed euro 4.900 a decorrere dal 2018 sono autorizzati, a carico delle proiezioni, per gli anni 2018-2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020 (comma 1). Viene, inoltre, disposto il rinvio alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (comma 2). | La relazione tecnica, afferma l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2018, è pari a euro 19.598 [euro 9.219 (accordo estradizione) +10.379 (accordo assistenza giudiziaria)], di cui euro 9.698 (4.219+5.479) per gli oneri valutati e ad euro 9.900 (5.000+4.900) per gli oneri autorizzati. La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, si limita a ribadire il contenuto della disposizione. |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Macedonia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
Con riguardo al primo dei due Trattati, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 9.219. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 4.219 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 5.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Si evidenzia che nella XVII legislatura, durante l'esame presso la V Commissione dell'AC 4628, il Governo ha confermato (Cfr.: Resoconto-V Commissione Bilancio; seduta del 8 novembre 2017) che le ipotesi di quantificazione degli oneri assunte dalla relazione tecnica, che pongono a carico dello Stato richiedente le spese per l'estradizione nel suo territorio di persona detenuta nel territorio dello Stato richiesto, sono conformi alla disciplina generale prevista dalla Convenzione (articolo 24). La Commissione Xxxxxxxx ha quindi espresso un parere favorevole con condizioni volte alla modifica dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, relativo alla copertura finanziaria.
Con riferimento al secondo Trattato, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 10.379. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 5.479 hanno natura di oneri valutati (riferiti
al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 4.900 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche, relative a provvedimenti di analogo contenuto.
In merito ai profili di copertura, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione dei due Accordi oggetto di ratifica, rispettivamente valutati in euro 4.219 annui e in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, rispettivamente pari a euro 5.000 annui e a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018- 2020. In proposito, si segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Infine il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i
pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio[1] a seguito dell'entrata in vigore della legge n.
163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
[1] Si vedano, al riguardo, da ultimo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 344 e 1123 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto 2018 e del 2 ottobre 2018.
VQ1127
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